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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4876/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4876 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa all'udienza del 23.9.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 7
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Berardi Parte_1 CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Russo.
[...] P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, avente n. 576/19, relativa al procedimento di primo grado, non notificata, portante R.G. 25896/17:
1. in via preliminare, ammettere i mezzi istruttori come articolati che per praticità si riportano: prova testimoniale del sig. e delle sigg.re , e sui capitoli Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 di prova articolati nella apposita memoria istruttoria ex art. 183 VI comma, n. 2 c.p.c.; nel merito:
- in via principale: accertare la mancanza di prova in ordine alla titolarità soggettiva dell'appellata relativamente al rapporto dedotto ed alla proposizione del giudizio con conseguente rigetto delle domande azionate;
- in via subordinata, riformare la sentenza in ordine sia alla pronuncia sul comportamento tenuto dall'appellante in sede di media-conciliazione, decidendo sulla procedibilità, nonché di condanna al risarcimento del danno in re ipsa come sopra meglio dedotto;
in ogni caso:
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di primo grado, accertare il diritto a regolarizzare la posizione della sig.ra nei confronti dell' Parte_1 [...]
del Comune di ed allo stesso tempo dichiarare Controparte_1 CP_1
l'inesistenza della presunta occupazione sine titulo, ai sensi della Legge 11 novembre 2014 n. 164, art. 20, comma IV, lettera c, bis e Legge 248/2005, art. 7 bis, il tutto con restituzione di quanto eventualmente corrisposto nelle more, pagina 2 di 7 Con vittoria di spese e compensi di lite per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento dell'Ecc.ma Corte di Appello adverso adita, da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore dichiaratosi antistatario sulla base del D.M. 147/22 e della rispettiva fascia tariffaria legata al valore della domanda.”.
L'appellata ha così concluso:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello adita, per i motivi spiegati in atti,
- In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del presente appello;
-Nel merito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto.
-Confermare l'impugnata sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. L' di nella qualità di proprietaria e gestore ex lege dell'appartamento sito in CP_1 CP_1
via Giovanni Battista Bodoni 100, scala B, interno 2, citava in giudizio, dinanzi al Tribunale CP_1
di Roma, riferendo che quest'ultima occupava sine titulo il predetto immobile sin dal Parte_1
luglio del 2011 e chiedeva la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 15.442,50 a titolo di indennità per l'occupazione maturata al 31.1.2017, oltre mensilità
successive nella misura di € 250,02 al mese.
2. contestava di essere un'occupante abusiva, poiché disponeva di tutti i requisiti Parte_1
per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In via subordinata eccepiva l'eccessività
della somma pretesa a titolo di indennità di occupazione, posto che quest'ultima avrebbe dovuto essere commisurata all'effettivo reddito e nucleo familiare e che non avrebbe potuto essere superiore a € 20,00 mensili. In via riconvenzionale chiedeva che fosse ordinato all'attrice di regolarizzare la propria posizione abitativa.
Nella comparsa conclusionale la convenuta chiedeva, preliminarmente, alla luce del netto ed ingiustificato rifiuto alla mediazione da parte dell' la dichiarazione di improcedibilità della CP_1
pagina 3 di 7 domanda, o, in subordine, la condanna della medesima alle sanzioni previste dalla legge CP_1
per via della mancata, fattiva partecipazione alla procedura.
Inoltre chiedeva che il Tribunale verificasse la titolarità del diritto e la legittimità all'azione dell mancando in atti il certificato di visura notarile ipocatastale ventennale, unico CP_1
necessario al fine di dimostrare la proprietà effettiva di un immobile.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 476/2019, accoglieva le domande dell CP_1
dichiarando che la convenuta era occupante sine titulo dell'immobile e condannava la stessa al rilascio dell'appartamento, rigettando la domanda riconvenzionale. Condannava altresì la convenuta al risarcimento del danno che liquidava nella misura di € 21.442,98 all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al soddisfo.
Il Tribunale riteneva inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di dichiarazione di improcedibilità della domanda e che non sussistessero i presupposti per l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010.
Riteneva inoltre inammissibile, perché tardiva, la richiesta di parte convenuta di accertamento del diritto dell' quale proprietaria dell'immobile, trattandosi di circostanza giammai CP_1
specificamente contestata e, dunque, da ritenersi provata, ex art. 115 c.p.c..
Nel merito riteneva che la natura abusiva dell'occupazione dipendesse dall'assenza di un formale provvedimento di assegnazione dell'immobile.
Riteneva inoltre corretta la determinazione, ai fini del risarcimento, della somma mensile dovuta per l'occupazione non autorizzata, in quanto conforme all'art. 15, comma 5, della L.R. 12/99 che dispone che l'indennità debba essere parametrata al canone più elevato previsto definito ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 12/99.
Riteneva infine che l'intervenuto accertamento dell'abusiva occupazione fondato su un decreto di rilascio mai specificamente impugnato dalla convenuta rendesse incompatibile, sotto il profilo logico, l'accoglimento della riconvenzionale spiegata.
4. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
pagina 4 di 7 Con il primo motivo ha lamentato che il rilievo d'improcedibilità avrebbe potuto essere anche effettuato d'ufficio e che non era vero che era la convenuta a non essersi presentata davanti al mediatore, essendo in quella sede rappresentata dal proprio difensore.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva ritenuto rilevabile d'ufficio in qualsiasi grado e stato la circostanza della carenza della titolarità parimenti alla legittimazione ad agire dell'appellata, non risultando in atti, né una visura notarile ipocatastale ventennale dell'immobile, né il conferimento di poteri in capo all' per l'avvio dell'azione di occupazione CP_1
sine titulo.
Con il terzo motivo ha lamentato che, con riferimento al danno derivante dalla perdita di disponibilità del bene, l'Ente si era limitato a indicare una somma complessiva di €. 15.442,50,
presuntivamente relativa alla morosità e a titolo di interessi legali, calcolata ponendo come base l'importo del canone più elevato ex L. n. 33/1987 e L. n. 12/1999, nonostante non vi fosse in atti alcun contratto sottoscritto, in assenza di qualsivoglia prova al riguardo.
Il danno inoltre era stato riconosciuto in assenza di qualsivoglia prova, come se la consistenza del danno potesse configurarsi in re ipsa per la semplice perdita di disponibilità del bene da parte del proprietario, senza considerare che l'immobile era abbandonato al momento dell'occupazione.
Con il quarto motivo ha censurato l'apparenza della motivazione sottesa al rigetto della domanda riconvenzionale e correlata all'asserita mancata impugnazione del decreto di rilascio dell'immobile.
5. Il primo motivo d'appello è infondato perché, a prescindere dalla rilevabilità d'ufficio della improcedibilità del giudizio, risulta documentalmente che la procedura di mediazione è stata ritualmente instaurata su iniziativa dell e che tuttavia la stessa, svoltasi in presenza delle CP_1
parti o comunque dei loro rappresentanti, non si è conclusa positivamente per mancanza di una soluzione conciliativa.
6. Il secondo motivo pure è infondato.
Con l'azione esercitata, che ha carattere restitutorio, l'attore non mira a ottenere in sé il riconoscimento del diritto di proprietà, ma a ottenere la riconsegna del bene, allegando l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo di occupazione dello stesso da parte del convenuto (Cass.
n. 17754/2024).
pagina 5 di 7 Quanto alla prova della legittimazione ad agire per la riconsegna dell'immobile la Corte di
Cassazione ha affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è
un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e
provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del
convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha
escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto
di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal CP_1
convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione,
costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).” (Cass. n. 10435/2025, Rv. 674648 - 01)
Nel caso in esame la titolarità dell'immobile in capo all è stata affermata nell'atto di CP_1
citazione e documentata con il provvedimento del 8.7.1910 di rilascio di licenza a costruire sui terreni ove insiste l'immobile e con la visura catastale. Alcuna contestazione specifica di tali elementi in fatto è stata sollevata dalla convenuta che anzi ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice per il riconoscimento del diritto di regolarizzazione dell'occupazione, mentre nella comparsa conclusionale si è limitata a sollecitare ulteriori accertamenti mediante acquisizione di una visura ventennale.
7. Il terzo motivo è infondato perché il danno emerge, a prescindere dal fatto che temporaneamente l'appartamento non fosse abitato, dalla destinazione degli immobili dell CP_1
a essere locati ai soggetti riconosciuti quali aventi diritto, dietro corrispettivo di un canone che viene determinato secondo parametri di legge.
Trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. Sez.
Un. n. 33645/2022).
Nel caso in esame dalla scheda contabile in atti si evince che è stata fatta applicazione dell'art. 15,
comma 5, della L.R. n. 12/99 che, per i casi di occupazione abusiva, dispone che l'indennità debba essere parametrata al canone più elevato previsto definito, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R.
12/99, quindi in applicazione dell'art. 18 L.R. n. 12/1999 e della richiamata L.R. n. 33/1987.
pagina 6 di 7 8. Infine è infondato il quarto motivo, dato che la domanda riconvenzionale ha a oggetto l'accertamento del presunto diritto dell'appellante a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell e dichiarare, al contempo, l'inesistenza dell'occupazione senza titolo. CP_1
Tuttavia il diritto all'abitazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinato da una normativa speciale che subordina l'assegnazione a un determinato procedimento amministrativo,
volto ad accertare il possesso da parte degli aspiranti assegnatari di determinati requisiti soggettivi e oggettivi (art.11 della L.R. Lazio n. 12/1999) e che non può essere sostituito dall'accertamento nella presente sede giudiziale delle condizioni di bisogno legittimanti in astratto l'accesso all'abitazione,
dovendosi in sede amministrativa procedere a una comparazione delle esigenze dei vari richiedenti.
9. Per quanto osservato l'appello non può trovare accoglimento e non sono rilevanti le richieste istruttorie reiterate con l'atto di appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.
55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
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