TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14379/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14379/2024 tra
Parte_1
APPELLANTEI e
Controparte_1
[...]
APPELLATE
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 11,05 innanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, sono comparsi:
Per l'avv. LUIGI MARCUCCI in sostituzione dell'avv. Parte_1
PIETRO VARRIALE Per nessuno Controparte_1
Per l'AVVOCATURA STATO MILANO. in Controparte_1 persona del dott. CP_2
È altresì presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa CP_3
Il Giudice
dichiara la contumacia dell perché non costituitasi, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'appello che viene esibita, e invita le parti alla discussione. I procuratori delle parti si riportano agli atti e insistono per l'accoglimento delle domande proposte. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14379/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIETRO VARRIALE presso il quale è elettivamente domiciliato in Sarno, Via G. Piani,
13
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA-CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA STATO presso la quale è elettivamente domiciliata in , Via CP_1
Freguglia 1
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Riformare l'impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di n 1251/2023, in RG CP_1
n 38328/2022, depositata il 16.10.2023 e non notificata, ed annullare la cartella n 06820180020242965000 relativa al mancato pagamento di un'infrazione al CdS elevata dalla nell'anno 2018, pari ad € 2.845,28; Controparte_1 il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione”
APPELLATA : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente grado”.
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1251/2023 depositata Parte_1
dal giudice di pace di in data 16.10.2023. CP_1
Con tale sentenza, è stata rigettata l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
06820229028803234 nella parte in cui richiama la cartella n. 06820180020242965000, emessa per il mancato pagamento di un'infrazione al codice della strada elevata dalla
Prefettura di nell'anno 2018, pari ad € 2.845,28, che si assume notificata in data CP_1
21 giugno 2018.
In particolare, nel proprio atto di citazione in appello, lamenta Parte_1
l'errata valutazione delle risultanze documentali e l'omesso esame di un fatto decisivo.
Infatti, il verbale di infrazione al codice della strada impugnato, secondo gli assunti di parte ricorrente, non le è mai stato notificato. Quindi sostenendo di Parte_1
esercitare un'azione recuperatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 150/
2011, invoca la riforma della sentenza.
A fondamento dell'appello, il ricorrente osserva che, benché la cartella di pagamento di cui si controverte recasse quale atto prodromico un verbale elevato nell'anno 2018, la ha prodotto in giudizio due verbali elevati dal comando carabinieri nell'aprile CP_1
2014 e, dunque, violazioni amministrative diverse da quelle sottese alla cartella impugnata e non attinenti alla vicenda di cui si controverte. Avrebbe quindi errato il giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto che “il verbale, come emerge dalla documentazione prodotta dalla prefettura, era stato notificato nell'immediatezza dell'accertamento” omettendo di considerare che la sanzione riportata nella cartella impugnata era relativa in realtà all'anno 2018 e non all'anno 2014.
Conclude il ricorrente evidenziando che mai le appellate hanno fornito prova della corretta notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento numero
06820229028803234 recapitata a Parte_1
pagina 4 di 6 2. La , unica appellata costituitasi, ha contestato gli assunti Controparte_1
della controparte, rilevando che il giudice di pace ha deciso conformemente a diritto, ha ribadito che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata e ha rilevato che anche l'opposizione alla cartella di pagamento, laddove il vizio censurato consista nell'omissione della notifica del verbale di violazione del codice della strada, deve essere avanzata con ricorso ex articolo 7 terzo comma del decreto legislativo n.150/ 2011 entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Ha concluso pertanto affermando che, anche nell'ipotesi in cui il tribunale ritenga non correttamente notificati i verbali di contestazione, i termini per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, al momento del deposito del ricorso, erano ampiamente decorsi.
L'appellata ha chiesto, dunque, la conferma della sentenza pronunciata dal giudice di pace.
3. L'appello è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito illustrati.
Va innanzitutto rilevato che, correttamente, ha lamentato l'erroneità Parte_1
dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale “le contestazioni relative alla tardività della notifica del verbale prodromico al provvedimento impugnato, oltre ad essere tardive risultano infondate perché il verbale, come emerge dalla documentazione prodotta dalla Prefettura, era stato notificato nell'immediatezza dell'accertamento”. I verbali versati in atti risultano infatti notificati, ma sono relativi a violazioni diverse da quella oggetto del presente procedimento. Si tratta, in particolare, di verbali relativi all'anno 2014, mentre il verbale di cui l'appellante lamenta la mancata notifica, richiamato nella cartella n.
06820180020242965000, è relativo all'anno 2018.
Va però esaminata anche la questione relativa alla tardività dell'opposizione proposta.
Evidenzia infatti la che l'opposizione alla cartella di pagamento, laddove il CP_1
vizio censurato consista nell'omissione della notifica del verbale di violazione del codice della strada, deve essere avanzata con ricorso ex art. 7 c. 3 del d.lgs. 150/2011, entro i termini di 30 giorni dalla notifica.
pagina 5 di 6 L'assunto è fondato.
La , nella comparsa di risposta in primo grado, ha rilevato che l'atto CP_1
impugnato dal ricorrente è un'intimazione di pagamento notificata a causa del mancato versamento dell'importo indicato nella cartella esattoriale notificata il 21 giugno 2018.
Come si evince infatti dall'allegato 2 dell'appellante, la cartella esattoriale risulta notificata il 21 giugno 2018, tuttavia, il ricorso proposto da dinanzi Parte_1
al giudice di pace risulta depositato il 15 settembre 2022.
Stante la tardività del ricorso proposto, l'appello deve essere respinto.
4. In considerazione della parziale fondatezza della motivazione addotta con riferimento ai verbali erroneamente prodotti, perché relativi all'anno 2014, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, e compensa le spese di lite tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012
n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del
D.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice Anna Bellesi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14379/2024 tra
Parte_1
APPELLANTEI e
Controparte_1
[...]
APPELLATE
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 11,05 innanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, sono comparsi:
Per l'avv. LUIGI MARCUCCI in sostituzione dell'avv. Parte_1
PIETRO VARRIALE Per nessuno Controparte_1
Per l'AVVOCATURA STATO MILANO. in Controparte_1 persona del dott. CP_2
È altresì presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa CP_3
Il Giudice
dichiara la contumacia dell perché non costituitasi, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'appello che viene esibita, e invita le parti alla discussione. I procuratori delle parti si riportano agli atti e insistono per l'accoglimento delle domande proposte. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14379/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIETRO VARRIALE presso il quale è elettivamente domiciliato in Sarno, Via G. Piani,
13
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA-CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA STATO presso la quale è elettivamente domiciliata in , Via CP_1
Freguglia 1
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Riformare l'impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di n 1251/2023, in RG CP_1
n 38328/2022, depositata il 16.10.2023 e non notificata, ed annullare la cartella n 06820180020242965000 relativa al mancato pagamento di un'infrazione al CdS elevata dalla nell'anno 2018, pari ad € 2.845,28; Controparte_1 il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione”
APPELLATA : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente grado”.
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1251/2023 depositata Parte_1
dal giudice di pace di in data 16.10.2023. CP_1
Con tale sentenza, è stata rigettata l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
06820229028803234 nella parte in cui richiama la cartella n. 06820180020242965000, emessa per il mancato pagamento di un'infrazione al codice della strada elevata dalla
Prefettura di nell'anno 2018, pari ad € 2.845,28, che si assume notificata in data CP_1
21 giugno 2018.
In particolare, nel proprio atto di citazione in appello, lamenta Parte_1
l'errata valutazione delle risultanze documentali e l'omesso esame di un fatto decisivo.
Infatti, il verbale di infrazione al codice della strada impugnato, secondo gli assunti di parte ricorrente, non le è mai stato notificato. Quindi sostenendo di Parte_1
esercitare un'azione recuperatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 150/
2011, invoca la riforma della sentenza.
A fondamento dell'appello, il ricorrente osserva che, benché la cartella di pagamento di cui si controverte recasse quale atto prodromico un verbale elevato nell'anno 2018, la ha prodotto in giudizio due verbali elevati dal comando carabinieri nell'aprile CP_1
2014 e, dunque, violazioni amministrative diverse da quelle sottese alla cartella impugnata e non attinenti alla vicenda di cui si controverte. Avrebbe quindi errato il giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto che “il verbale, come emerge dalla documentazione prodotta dalla prefettura, era stato notificato nell'immediatezza dell'accertamento” omettendo di considerare che la sanzione riportata nella cartella impugnata era relativa in realtà all'anno 2018 e non all'anno 2014.
Conclude il ricorrente evidenziando che mai le appellate hanno fornito prova della corretta notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento numero
06820229028803234 recapitata a Parte_1
pagina 4 di 6 2. La , unica appellata costituitasi, ha contestato gli assunti Controparte_1
della controparte, rilevando che il giudice di pace ha deciso conformemente a diritto, ha ribadito che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata e ha rilevato che anche l'opposizione alla cartella di pagamento, laddove il vizio censurato consista nell'omissione della notifica del verbale di violazione del codice della strada, deve essere avanzata con ricorso ex articolo 7 terzo comma del decreto legislativo n.150/ 2011 entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Ha concluso pertanto affermando che, anche nell'ipotesi in cui il tribunale ritenga non correttamente notificati i verbali di contestazione, i termini per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, al momento del deposito del ricorso, erano ampiamente decorsi.
L'appellata ha chiesto, dunque, la conferma della sentenza pronunciata dal giudice di pace.
3. L'appello è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito illustrati.
Va innanzitutto rilevato che, correttamente, ha lamentato l'erroneità Parte_1
dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale “le contestazioni relative alla tardività della notifica del verbale prodromico al provvedimento impugnato, oltre ad essere tardive risultano infondate perché il verbale, come emerge dalla documentazione prodotta dalla Prefettura, era stato notificato nell'immediatezza dell'accertamento”. I verbali versati in atti risultano infatti notificati, ma sono relativi a violazioni diverse da quella oggetto del presente procedimento. Si tratta, in particolare, di verbali relativi all'anno 2014, mentre il verbale di cui l'appellante lamenta la mancata notifica, richiamato nella cartella n.
06820180020242965000, è relativo all'anno 2018.
Va però esaminata anche la questione relativa alla tardività dell'opposizione proposta.
Evidenzia infatti la che l'opposizione alla cartella di pagamento, laddove il CP_1
vizio censurato consista nell'omissione della notifica del verbale di violazione del codice della strada, deve essere avanzata con ricorso ex art. 7 c. 3 del d.lgs. 150/2011, entro i termini di 30 giorni dalla notifica.
pagina 5 di 6 L'assunto è fondato.
La , nella comparsa di risposta in primo grado, ha rilevato che l'atto CP_1
impugnato dal ricorrente è un'intimazione di pagamento notificata a causa del mancato versamento dell'importo indicato nella cartella esattoriale notificata il 21 giugno 2018.
Come si evince infatti dall'allegato 2 dell'appellante, la cartella esattoriale risulta notificata il 21 giugno 2018, tuttavia, il ricorso proposto da dinanzi Parte_1
al giudice di pace risulta depositato il 15 settembre 2022.
Stante la tardività del ricorso proposto, l'appello deve essere respinto.
4. In considerazione della parziale fondatezza della motivazione addotta con riferimento ai verbali erroneamente prodotti, perché relativi all'anno 2014, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, e compensa le spese di lite tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012
n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del
D.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice Anna Bellesi
pagina 6 di 6