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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/11/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa OT IS Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
(p.iva .F. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t. signora , CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Trinco del Foro di
Rovereto, c.f. indirizzo PEC C.F._1
, indirizzo mail: Email_1
n° fax: 0464.433721, presso lo studio del Email_2 quale in 38068 Rovereto (TN) Via Brennero, 1/C è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(C.F. Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Meduri (C.F.
– pec: C.F._3
del foro di Verona, Email_3
1 presso lo studio del quale in 37013- Caprino Veronese (VR) via
IO NO n. 14 ha eletto domicilio;
appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 1174/2024 del Tribunale di
Verona pubblicata il 22.05.2024;
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Nel merito,
In via principale: rigettare le avverse domande tutte di cui in atti perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'arch per i titoli e le causali azionate. CP_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avverse, rideterminare il compenso secondo le tariffe di legge;
in ogni caso accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dell'arch nello svolgimento delle prestazioni CP_2 professionali oggetto dell'incarico nei cantieri di cui è causa;
In via istruttoria chiede di essere ammessa a provare per interrogatorio formale e testi le seguenti circostanze:
1. Vero che nel mese di gennaio 2017 inviò al Persona_1 responsabile di la soluzione a ferro di cavallo con corte interna Pt_1 per il progetto del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo poi modificata nel mese di aprile 2017 come da email da rammostrarsi al teste (doc 7)
2. Vero che in data 28 maggio 2017 inviò al Persona_1 responsabile di la variante del progetto del complesso Pt_1 residenziale in località Laguna denominato Grillo dopo aver rifatto il calcolo dei volume dell'edificio come da email da rammostrarsi al teste (doc 8)
3. Vero che nei mesi di aprile 2017 e maggio 2017 Persona_1 inviò al responsabile di lo studio delle piante e pilastri, Pt_1
2 l'ingresso ai garages, il plateatico del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo evidenziando la difficoltà dell'accesso all'edificio per chi porta la spesa come da email da rammostrarsi al teste (doc 9)
4. Vero che nei mesi di luglio 2017 inviò al Persona_1 responsabile di il render per i cartelloni pubblicitari del progetto Pt_1 del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo come da email da rammostrarsi (doc 10)
5. Vero che nei mesi di settembre 2017 inviò al Persona_1 responsabile di e all'ingegnere strutturista lo studio con il Pt_1 calcolo volume, lo studio dei garages, dei pilastri perimetrali del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo ricevendo la bocciatura del responsabile come da email da Pt_1 rammostrarsi (doc 11)
6. Vero che nel mese di giugno 2017 inviò al Persona_1 responsabile di le tavole denominate Grillo06_02_17-TAV1A - Pt_1
Grillo06_02_17-TAV2AGrillo06_ 02_17-TAV3A - Grillo06_02_17-
TAV4A come da email da rammostrarsi al teste (doc 12)
7. Vero che nel mese di giugno 2017 inviò al Persona_1 responsabile di i renders con foto e con le piantine di ripresa Pt_1 fotografica del complesso residenziale in località Laguna denominato
Grillo come da email da rammostrarsi al teste completa di disegni
(doc 13)
8. Vero che nel mese di giugno 2017 comunicò al Persona_1 responsabile di che si sarebbe recato a San Zeno di Montagna Pt_1 per consegnare le tavole finali del complesso residenziale in località
Laguna denominato Grillo a fronte del pagamento del lavoro svolto come da email da rammostrarsi al teste completa di disegni (doc 14)
9. Dica il teste se ha proceduto a redigere personalmente i progetti da rammostrarsi al teste e prodotti sub doc 18-19-20-21
3 10. Vero che per la consulenza alla progettazione comprensiva di ogni fase del complesso residenziale in località Laguna denominato
Grillo l'importo contrattuale con l'arch. era concordato in CP_2 complessivi € 55.000,00 compreso dell'attività dell'arch.
[...] come da prospetto da rammostrarsi al teste (doc 17) Per_1
11. Vero che l'arch. ha presentato una variante del CP_2 complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo senza tener conto delle scale già esistenti colleganti la copertura nella porzione dell'immobile a monte
12. Vero che ha dovuto provvedere alla demolizione della cd Pt_1 tavernetta del complesso residenziale in località Laguna denominato
Grillo in quanto l'arch ha dimenticato di chiedere CP_2
l'autorizzazione ambientale
13. Vero che il parapetto in metallo in zona piscina del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo risulta di altezza inferiore alle norme di legge
14. Vero che è presente uno scalino in zona piscina del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo che impedisce il superamento delle barriere architettoniche
15. Vero che la strada di accesso del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo presenta due muri in cemento armato alti 4 metri che impediscono l'accesso alle abitazioni degli acquirenti
16. Vero che i comignoli di copertura del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo sono stati realizzati senza preventiva denuncia presso il comune
17. Vero che nelle unità immobiliari sono riscontrate macchie di umidità e acqua in vari punti del perimetro delle singole stanze, tranne il servizio igienico per una altezza di circa 40 cm dal pavimento, in alcuni punti del soffitto e sulle pareti perimetrali
4 soprattutto in corrispondenza delle scale esterne del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo.
18. Vero che l'umidità ha interessato anche alcuni serramenti interni e battiscopa del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo
19. Vero che per il ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni gli interventi da effettuarsi nelle singole unità immobiliari e negli spazi comuni, sono: -Asciugatura delle murature e pavimentazione mediante ventilazione e riscaldamento dell'unità immobiliare per un tempo stimato di circa 8 mesi;
-Sostituzione della pavimentazione in parquet danneggiata- Pulizia della parte ammalorata delle pareti dopo completa asciugatura delle stesse;
- Rifacimento degli intonaci danneggiati, comprese finiture;
- Nuova tinteggiatura interna in tutti i locali delle abitazioni;
- Sostituzione dei coprifili dei serramenti interni in legno;
- Nuova tinteggiatura del soffitto e delle pareti del garage e delle parti comuni esterne;
- Sostituzione delle porte interne in legno, con nuova fornitura, posa e smaltimento di quelle sostituite - Sostituzione e rifacimento della vegetazione sulle coperture e terrazze. - Smaltimento delle macerie e pulizia degli alloggi
20. Vero che la stesura degli elaborati del preliminare e del definitivo del RE 1-3 è stata eseguita dall'arch. Pt_2 Persona_2 dipendente della stessa società e dall'arch. Parte_1 Persona_3
21. Vero che l'arch. e l'arch sono Persona_2 CP_3 subentrati all'arch. in quanto l'attore era privo del Controparte_2 personale e dei programmi aggiornati tali da consegnare il progetto nei termini e nei tempi stabiliti con la società . Parte_1
22. Vero che l'importo contrattuale tra l'arch. e la Controparte_2 società era pari ad un importo di € 20.000,00 escluso Parte_1 cassa e I.V.A. per la consulenza alle progettazioni di cui ai cantieri denominati Zollo 1-2-3
5 23. Dica il teste se l'arch. con riferimento alla volumetria CP_2 dell'edificio di cui al cantiere ha utilizzato a pieno la L.R.V. Parte_3
n° 32/13 detta Piano Casa.
24. Vero che l'arch. ha riportato un'altezza erronea CP_2 dell'edificio rispetto alla quota zero che ha comportato modifiche del progetto dell'edificio di cui al cantiere 1-3 Pt_2
25. Dica il teste se a seguito della denuncia depositata dall'arch.
l'amministrazione comunale ha rilasciato il Controparte_2 relativo Pdc relativo al cantiere Zollo 1
26. Vero che la stesura degli elaborati grafici relativi all'edificio di cui al cantiere è stata eseguita attraverso i dipendenti della Pt_4 società nelle figure dell'arch. , geom. Parte_1 Persona_2
e arch. e di una figura esterna Testimone_1 Testimone_2 arch. per quanto riguarda i render tridimensionali Persona_1
27. Vero che l'arch. ha riferito al promissario Controparte_2 acquirente sig. che era possibile ottenere un Persona_4 permesso di costruire diretto dei lotti di terreno intestati alla società
Parte_5
Sulle circostanze sopra capitolate si indicano quali testimoni:
Arch. Arch. con sede in Via Panoramica Persona_1 Tes_3 nel comune di Bardolino (VR) arch. , Arch. Persona_5 Per_2
, Arch. con sede in Via Scortuoli 40 a Lugagnano
[...] Persona_3 di Sona (VR). ing. , Geom. e Arch. Testimone_4 Testimone_1
Testimone_2
Si chiede l'ammissione di CTU ovvero la riconvocazione affinché:
- il CTU accerti quali prestazioni sono state eseguite dall'arch.
e conseguentemente ne quantifichi il compenso tenuto CP_2 conto delle dichiarazioni rese in sede di udienza testimoniale;
- verifichi altresì il CTU se il compenso richiesto dall'arch. CP_2 risulti essere congruo in relazione alle effettive prestazioni rese in favore della convenuta;
6 - accerti il CTU previo sopralluogo ed accesso alla documentazione presso il comune di San Zeno di Montagna, se gli immobili di cui ai cantieri di causa presentino i vizi e difetti lamentati dalla convenuta e come meglio descritti nelle perizie dell'arch Persona_5
- Accerti il CTU le cause dei vizi e delle difformità eventualmente riscontrate presso l'immobile per cui è causa e se queste siano derivanti dall'inesatto adempimento delle prestazioni professionali da parte dell'arch. nonché dalla negligenza, imperizia e CP_2 dalle mancanze nello svolgimento dell'incarico professionale conferito anche nella sua qualità di D.L;
- descriva quindi il CTU le opere necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati
Ribadite le contestazioni ed eccezioni riportate in memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. dd. 24.04.2022 in ogni caso con vittoria di compensi ed accessori come per legge
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_2
1. Dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi integralmente nel merito l'interposto appello in relazione a tutti i motivi infondatamente dedotti, e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza n. 1174/2024 emessa dal Tribunale di
Verona a definizione del procedimento RG n. 6991/2021 e pubblicata in data 22.05.2024
2. Condannarsi l'appellante al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
3. Condannarsi l'appellante all'integrale rifusione delle spese del secondo grado di giudizio, comprese competenze legali, maggiorate di rimborso forfetario 15%, CPA ed Iva come per legge, ed eventuali spese tecniche.
IN VIA ISTRUTTORIA
7 Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati ed alla rinnovazione della CTU.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'architetto conveniva in giudizio , con sede a Controparte_2 Parte_1
Berlino, al fine di ottenere la condanna della società al pagamento della somma di € 173.711,04, o della diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta. L'Architetto deduceva, in particolare, di aver prestato tale attività professionale per conto della società in quattro cantieri, denominati “Grillo”, “Zollo 1”, “Zollo 2” e “ , tutti Parte_5 situati presso il comune di San Zeno di Montagna, e di essere stato solo parzialmente compensato per il cantiere “Grillo”, mentre di non aver ricevuto invece alcun compenso per l'attività svolta negli altri cantieri.
1.1 Si costituiva la Società chiedendo il rigetto di Parte_1 tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e rilevando che nulla era dovuto all'Arch. per i titoli e le CP_2 causali azionate. La convenuta, infatti, contestava la pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum, poiché denunciava l'inesatto adempimento delle prestazioni eseguite dall'Arch. e, in CP_2 generale, la negligenza e l'imperizia nello svolgimento dell'incarico.
In particolare, la società committente deduceva che l'architetto aveva rassegnato anticipatamente le dimissioni senza motivarle adeguatamente, e che, nonostante le richieste, il professionista non aveva mai consegnato alcun progetto in originale firmato e timbrato, rifiutandosi di inviare la documentazione prevista se non a fronte del pagamento delle spettanze. Parte convenuta sosteneva che quest'ultima circostanza, in violazione degli obblighi di legge e del codice deontologico degli architetti, aveva causato alla stessa un danno nel momento del passaggio di consegne al nuovo
8 professionista incaricato. In riferimento al cantiere “Grillo” la convenuta sosteneva la responsabilità dell'Arch. CP_2 relativamente a errori, difformità e abusi edilizi, stimando l'entità dei danni provocati in € 250.000,00 e, allo stesso modo, rilevava errori per imperizia e incuria anche per i cantieri “ 1” e “ 2” con Pt_2 Pt_2 danno stimato di € 500.000,00. In riferimento al “RE Parte_5
, invece, la convenuta rilevava di non essere legittimata
[...] passiva delle richieste dell'Arch. dal momento che la CP_2 Pt_1 era mera promissaria acquirente del lotto e l'incarico era stato
[...] affidato al professionista dalla società Borgo dei Castagni s.r.l., proprietaria degli immobili.
Infine, la società contestava gli importi indicati dall'Arch. CP_2 denunciando l'indeterminatezza di tale compenso, oltre al fatto di dover tenere conto di quanto già versato dalla stessa all'attore, nonché di essere in attesa di ricevere le fatture dei pagamenti svolti in contanti al professionista, ammontanti a € 80.000,00.
1.2 Il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di CTU, accoglieva la domanda dell'Arch.
ritenendo provati il conferimento dell'incarico, Controparte_2
l'esecuzione dei lavori così come descritti dall'attore e la correttezza dei criteri utilizzati per la determinazione del compenso, e condannava la società a versare all'attore € 155.005,93, Parte_1 oltre IVA e CPA, compenso così quantificato sulla base delle risultanze della CTU espletata. In merito ai vizi delle opere descritti da parte convenuta, il Tribunale rilevava che non era stato possibile accertarne l'effettiva sussistenza, dal momento che nell'unica perizia allegata dalla società, riferita al solo cantiere “ ”, non era stata Pt_2 prodotta alcuna fotografia o documentazione tecnica a sostegno di quanto asserito. Veniva altresì constatato che la convenuta non aveva nemmeno svolto un accertamento tecnico preventivo al momento dell'interruzione dei rapporti con l'Architetto, nonché
9 allegato alcun problema relativo alla vendita degli immobili.
Ulteriormente il Tribunale rimarcava che parte convenuta non solo non si era attivata affinché i nuovi proprietari degli immobili si rendessero disponibili a permettere un accesso del CTU in loco, ma che, addirittura, il comportamento del figlio e del marito della legale rappresentante della società si era posto come un ostacolo per il corretto espletamento della prova istruttoria. Il Tribunale non riteneva altresì fondata l'eccezione di parte convenuta relativa alla carenza di legittimazione passiva per il cantiere “ , Parte_5 in quanto era emerso, sia in via documentale che dall'esperita istruttoria, che la società aveva assunto l'impegno di Parte_1 sostenere le spese di progettazione, rilievi, onorari e spese tecniche per il suddetto cantiere. Infine, il Tribunale reputava infondata la contestazione di parte convenuta di non aver mai ricevuto dall'Arch.
i progetti timbrati e firmati, poiché il professionista aveva CP_2 asserito che la realizzazione dei foto-inserimenti e dei render relativi alle modifiche interne era stata redatta dall'ufficio tecnico di Pt_1
e poi da questo trasmesse al professionista, che aveva
[...] provveduto ad allegarli alle pratiche edilizie, circostanza che il
Tribunale valutava mai smentita da . Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a tre motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1 Si è costituito chiedendo dichiararsi Controparte_2 inammissibile ovvero rigettarsi integralmente nel merito l'appello, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
3. La causa, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 30.04.2025, è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza 29.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, ed è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10 4. In via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato, deve essere disattesa. I motivi di gravame formulati dalla società , infatti, permettono di Parte_1 comprendere con sufficiente specificità e chiarezza quali sono i capi della sentenza oggetto di impugnazione e le ragioni di doglianza.
Sempre in via pregiudiziale, deve disattendersi l'istanza della società appellante, depositata in data 5-11-2025, con cui si chiede dichiararsi l'interruzione del giudizio in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale della stessa , con sede legale in Parte_1
85748 Garching, Bürgerplatz n. 18 (Germania), e centro degli interessi principali in San Zeno di Montagna (VR), Contrada Ca'
Montagna n. 34 , in considerazione di quanto statuito con la sentenza del Tribunale di Verona pubblicata il 5-11-2025 e allegata alla suddetta istanza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta (Cass. 7076/2022; Cass. 27829/2017;
Cass. 23042/2009). La Cassazione ha aggiunto che non giova invocare in senso contrario l'automatismo dell'effetto interruttivo proprio del fallimento (cfr. SU 12154/2021), la cui operatività presuppone pur sempre che l'evento non sopravvenga oltre il limite temporale – costituito dalla scadenza dei termini per le conclusionali e le repliche o dalla chiusura della discussione orale – che segna il
11 momento finale per l'ingresso nel processo di fatti rilevanti per il processo al di fuori del contraddittorio delle parti.
Ritiene il Collegio che gli stessi principi debbano trovare applicazione, mutatis mutandis, anche nella fattispecie in esame, disciplinata dal nuovo rito cd. Cartabia. L'evento in tesi interruttivo è avvenuto dopo la rimessione della causa al Collegio (udienza del 29-10-2025 in trattazione scritta) e dopo la scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, sicché l'interruzione del giudizio non può disporsi, ferma l'inopponibilità della presente sentenza alla massa dei creditori, nei termini precisati dalla Suprema Corte.
5. Passando, ora all'esame delle censure, con il primo motivo, rubricato “erronea interpretazione e applicazione di norme di diritto
– violazione artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'accordo per compensi professionali intercorso tra le parti”, l'appellante contesta la correttezza degli importi indicati come parametro di base dalla
CTU sui quali è stato eseguito il calcolo delle spettanze e ritiene altresì che non sia stato tenuto conto di quanto già versato da Pt_1 all'Arch. somma che indica nell'importo pari a €
[...] CP_2
80.000,00, in relazione al quale la società appellante asserisce di attendere ancora di ricevere regolare fattura. La società si duole, inoltre, della mancata considerazione da parte del Tribunale dell'accordo sottoscritto dalle parti in ordine ai compensi pattuiti, che considera dirimente e preclusivo. Menziona altresì la relazione dell'Arch. (allegata in giudizio con il doc. n. 5 di parte Per_5 appellante), nella quale detto professionista descrive le “opere da eseguire” e quantifica a € 500.000,00 i danni provocati. Infine,
l'appellante ribadisce, in riferimento al cantiere “ , Parte_5 la carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste economiche avanzate dall'appellato, poiché sostiene di essere mera promissaria acquirente del lotto e di non aver affidato l'incarico all'Arch. che assume essere stato incaricato dalla società CP_2
12 Borgo dei Castagni s.r.l., proprietaria degli immobili. Parte_1 lamenta il mancato approfondimento di tale aspetto da parte del primo giudice, del quale si sarebbe potuta verificare la fondatezza anche in sede di CTU, poiché il consulente può acquisire, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere al quesito sottopostigli.
6. Il motivo è parzialmente fondato.
Si osserva che non può accogliersi la censura in merito agli importi indicati quali parametro di base sui quali è stato effettuato il calcolo delle spettanze. L'Arch. , che ha espletato la CTU in Persona_6 primo grado, ha rimarcato che, per quantificare il compenso dovuto al professionista, sarebbe stato necessario conoscere il valore dell'opera (V), da determinarsi con diversi criteri, nonché conoscere la superficie o il volume in concreto realizzato, mediante verifica in loco della cubatura e delle caratteristiche degli immobili oggetto di causa. La consulente d'ufficio ha tuttavia evidenziato che tale rilevazione non è stata possibile non solo perché gli immobili erano risultati venduti a terzi, ma anche, e soprattutto, perché le era stato impedito l'accesso dagli stessi rappresentati della società odierna appellante. In ogni caso, la consulente di ufficio ha proceduto a calcolare la superficie e la cubatura degli immobili progettati o costruiti sulla base dell'esame delle planimetrie prodotte in giudizio e delle piante acquisite presso l'Amministrazione comunale, modalità che “permette comunque, con l'ausilio di idonea strumentazione, di rilevare la dimensione degli immobili attraverso una corretta interpolazione tra le superfici in piano e i dati riferiti alle altezze” (vd. ctu pag. 17). Ritiene, pertanto, il Collegio che i parametri di base sui quali è stato effettuato il calcolo delle spettanze, così come considerati dalla consulente d'ufficio, siano congrui e conformi allo
13 stato delle opere, in assenza di puntuali riscontri in senso contrario, solo genericamente dedotti dall'appellante, a cui, si ribadisce, è peraltro imputabile la mancata verifica della situazione fattuale concreta.
E' invece fondata per quanto di ragione la doglianza dell'appellante nella parte in cui si chiede di detrarre quanto è stato già versato da all'Arch. Parte_1 CP_2
Rileva questa Corte che, per stessa ammissione del professionista appellato, allo stesso, per la prestazione professionale eseguita nel cantiere “Grillo”, erano già stati corrisposti dalla società appellante acconti per complessivi € 40.000,00 (cfr. atto di citazione primo grado pag. 2; comparsa di costituzione in appello CP_2 CP_2 pag. 10; memoria di replica pag. 3), che dovranno, quindi, CP_2 essere detratti dall'importo di € 60.117,24, determinato dalla CTU espletata in primo grado a titolo di compenso spettante all'odierno appellato per l'attività svolta in tale cantiere, rilevato che dall'elaborato peritale non risulta effettuata alcuna detrazione per acconti già pagati, benché, si ripete, il suddetto pagamento è riconosciuto dall'odierno appellato.
Ne consegue che al sono dovuti dalla società CP_2 Parte_1
€ 20.117,24 per il cantiere “Grillo” € 33.348,94 per il cantiere “Zollo
1”, € 22.977,73 per il cantiere “ ” ed € 38.562,02 per il Pt_4
RE “ , per un importo totale di € Parte_5
115.005,93.
Non coglie, invece, nel segno la censura relativa alla omessa valorizzazione, da parte del Tribunale, del doc. 17, prodotto da Pt_1
Il documento in questione, infatti, è del tutto generico e di
[...] non chiara comprensibilità, né è stato compiutamente e precisamente illustrato dall'odierna appellante, sicché non costituisce affatto dimostrazione certa e chiara dei compensi che l'appellante assume pattuiti dalle parti.
14 Deve aggiungersi che l'odierna appellante aveva allegato il citato doc. n.17 solo alla seconda memoria istruttoria nel giudizio di primo grado e solo con detto atto difensivo aveva dedotto la sussistenza di asserite pattuizioni sul compenso. Nella comparsa di costituzione del primo giudizio, infatti, nulla era stato rilevato in tal senso ed infatti veniva richiesta, nelle conclusioni, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avverse, la rideterminazione del compenso “secondo le tariffe di legge”.
Si rileva, ad ogni buon conto, che il Tribunale aveva ammesso il capitolo 10 articolato dalla società odierna appellante (“Vero che per la consulenza alla progettazione comprensiva di ogni fase del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo l'importo contrattuale con l'Arch. era concordato in complessivi € CP_2
55.000 compreso dell'attività dell'Arch. come da Persona_1 prospetto da rammostrarsi al teste (doc. 17)”), ma i testimoni assunti non sono stati in grado di confermare la circostanza (cfr. verbale udienza del 7-10-2022 testimonianza “Cap. 10: Persona_3 presumo ci fosse un accordo tra la e l'arch. Non Pt_1 CP_2 sapevo a quanto ammontasse l'eventuale corrispettivo” e testimonianza di “CAP. 10: non ne ho idea. Non Persona_2 ho mai parlato con la di questioni economiche e di compensi Pt_1 riguardanti altri professionisti”).
Si osserva, inoltre, che non è stata in alcun modo provata la circostanza dedotta da parte appellante di aver già versato €
80.000,00 all'Arch. circostanza che non si può evincere CP_2 compiutamente né dal citato documento n. 17, né dagli altri documenti prodotti in causa.
Neppure può essere valorizzata nel senso invocato la relazione dell'Arch. prodotta in giudizio con il doc. n. 5, nella quale Per_5
l'architetto descrive, per il cantiere “Zollo 1”, le opere ancora da eseguire e stima l'entità̀ dei danni asseritamente provocati dall'opera
15 dell'Arch. sul sistema imprenditoriale, commerciale, CP_2 amministrativo ammontante genericamente a € 500.000,00. Come da costante giurisprudenza di legittimità, “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. tra le tante da ultimo Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 5667 del 04/03/2025). Occorre rimarcare che lo stesso Arch. ha precisato, dopo aver indicato la stima del danno Per_5 asseritamente subito dall'appellante, che è “da stabilirsi comunque in modo specifico con una perizia di stima successiva alla presente, che abbia il compito di estrapolare tutte le voci di danno attraverso un esame più appropriato e approfondito” (cfr. doc. 5 appellante, pag. 4), ma si ribadisce che tale accertamento non è stato eseguito in sede di CTU proprio a causa del comportamento ostativo dell'odierna parte appellante.
Il Collegio non ritiene altresì fondata la censura relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'appellante rispetto alle richieste economiche avanzate dall'Arch. per il cantiere “ CP_2 Parte_5
, poiché, anche in questo caso, la società non è riuscita a
[...] dimostrare in alcun modo quanto asserito e la CTU è un mezzo istruttorio che ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e che, pertanto, non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (tra le tante da ultimo Cass.
8498/2025).
Parte appellata, al contrario, mediante l'allegazione del doc. 35 e l'escussione del teste legale rappresentante pro Testimone_5 tempore della società Borgo dei Castagni s.r.l. fino ad agosto 2022,
16 ha provato che la società si era assunta, sulla base di Parte_1 un contratto preliminare, nei confronti di Borgo dei Castagni s.r.l. i costi relativi alle spese tecniche e professionali (cfr. doc. 35 pag. 15-
16 e vd. udienza 7.10.2022, teste capitolo 18). Tes_6
7. Con il secondo motivo l'appellante denuncia “Violazione di legge in relazione all'art. 112 e 115 c.p.c. – nullità della CTU ex art.
157 e 161 c.p.c.”. Sostiene che il primo Giudice non si sia espresso in merito ai documenti prodotti in giudizio da parte appellante e deduce l'irrilevanza sostanziale e formale della CTU espletata, poiché la consulente di ufficio ha asserito di non essersi potuta esprimere in merito alla presenza dei vizi lamentati dalla società in quanto impossibilitata a visionare gli immobili nel frattempo ceduti a terzi.
L'appellante rileva che quest'ultima circostanza era già nota prima dello svolgimento della consulenza tecnica e, in ogni caso, ritiene irrilevante tale aspetto poiché la CTU avrebbe potuto accertare i vizi lamentati accedendo alla documentazione amministrativa mediante l'acquisizione degli atti (amministrativi) prodotti successivamente al momento delle dimissioni rassegnate dall'Arch. volti, in CP_2 tesi, a porre rimedio alle carenze progettuali del professionista e deduce, per tali ragioni, la nullità assoluta della CTU.
8. Il motivo è in parte inammissibile per genericità e in parte infondato. L'appellante, infatti, censura l'omessa considerazione da parte del primo giudice della “determinante e dirimente produzione documentale prodotta in giudizio dalla convenuta”, senza tuttavia specificare in modo compiuto quali documenti risultino, a suo dire, decisivi per l'accoglimento delle sue ragioni. E' infondata la doglianza relativa alle modalità di espletamento della CTU, della quale viene dedotta “l'irrilevanza sostanziale e formale”, poiché, come si è già rimarcato, l'omessa indagine peritale sui vizi lamentati dalla società non è dipesa unicamente dal fatto che gli immobili fossero stati
17 venduti a terzi, ma anche e soprattutto dal comportamento della stessa parte appellante, che ha ostacolato l'accesso della consulente d'ufficio ai cantieri. Si legge nel verbale delle operazioni svolte in data 27.09.2023 che, mentre l'arch. l'avv. Persico e l'avv. CP_2
De CI si stavano recando presso i cantieri “Zollo 1” e “ ” Pt_4
“è sopraggiunto il figlio del titolare della Società riferendo che Pt_1 non potevamo entrare nell'area dei due cantieri. Immediatamente dopo, è intervenuto anche il titolare della Società UNITY, signor
[...]
, urlando e offendendo tutti i presenti, al punto che Persona_7 questi hanno temuto per la propria incolumità” (cfr. doc. 8 allegato alla CTU pag. 5 e CTU). Anche nell'elaborato peritale è precisato che
“Vero è che gli immobili sono risultati venduti a terzi, ma è altrettanto vero che, poiché nessuno degli acquirenti era presente, furono proprio i sig.ri e ad impedire alla scrivente CP_1 Per_4
l'accesso ai luoghi di causa” (cfr. pag. 13 CTU).
Si ribadisce che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo che serve a esonerare la parte dal provare quanto sostenuto e che, nel presente caso, l'appellante non è riuscito in alcun modo a dimostrare la presenza dei vizi lamentati in relazione all'attività professionale svolta dall'Arch. l'odierna appellante non ha chiesto, come CP_2 ben avrebbe potuto, un accertamento tecnico preventivo prima della vendita degli immobili in questione, né ha provato, e neppure allegato, problematiche relative alla vendita degli stessi.
9. Con il terzo motivo “Spese di lite - Violazione di legge in relazione al principio della soccombenza ex art. 91 e 92 c.p.c.”
l'appellante deduce la violazione delle norme in materia di rifusione delle spese di lite.
10. Il motivo resta assorbito, atteso che la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di una nuova regolazione delle spese di lite di primo grado.
18 11. Infine, sempre in ragione del parziale accoglimento dell'appello, va disattesa la domanda dell'appellato di condanna dell'appellante al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c., il cui presupposto è innanzitutto la soccombenza totale della parte a cui carico è chiesta la suddetta condanna.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, le istanze istruttorie riproposte dall'odierna appellante vanno disattese, considerato il quadro probatorio descritto in relazione alle doglianze espresse nel presente giudizio, nonché valutati gli esiti dell'attività istruttoria espletata dal Tribunale.
13. In conclusione, l'appello deve essere accolto nel senso precisato e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, va condannata al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2
115.005,93, oltre accessori come da statuizioni della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.
14. In considerazione dell'esito complessivo della lite e dunque della netta prevalenza della soccombenza della società , Parte_1 detta società va condannata al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di , liquidate come in Controparte_2 dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, determinato in base al decisum, con tariffa minima, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, e in particolare quanto al primo grado per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, mentre quanto al presente grado per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria. Secondo il più recente orientamento della
Cassazione che il Collegio condivide (Cass. 10206/2021;
Cass.29077/2024; Cass.7343/2025), detta ultima voce di tariffa non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente
19 fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali. Con le citate pronunce è stato affermato il principio secondo il quale “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali
(come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata
l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1174/2024 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 115.005,93, oltre accessori come da statuizione della sentenza di primo grado, rigettando ogni altra domanda;
20 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 delle spese di lite del doppio grado, liquidate, quanto al
[...] primo grado, in euro 7.052,00 per compensi ed euro 786,00 per spese, nonché, quanto al presente grado, in euro 4.997,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
La Presidente est.
OT IS
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa OT IS Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
(p.iva .F. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t. signora , CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Trinco del Foro di
Rovereto, c.f. indirizzo PEC C.F._1
, indirizzo mail: Email_1
n° fax: 0464.433721, presso lo studio del Email_2 quale in 38068 Rovereto (TN) Via Brennero, 1/C è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(C.F. Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Meduri (C.F.
– pec: C.F._3
del foro di Verona, Email_3
1 presso lo studio del quale in 37013- Caprino Veronese (VR) via
IO NO n. 14 ha eletto domicilio;
appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 1174/2024 del Tribunale di
Verona pubblicata il 22.05.2024;
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Nel merito,
In via principale: rigettare le avverse domande tutte di cui in atti perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'arch per i titoli e le causali azionate. CP_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avverse, rideterminare il compenso secondo le tariffe di legge;
in ogni caso accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dell'arch nello svolgimento delle prestazioni CP_2 professionali oggetto dell'incarico nei cantieri di cui è causa;
In via istruttoria chiede di essere ammessa a provare per interrogatorio formale e testi le seguenti circostanze:
1. Vero che nel mese di gennaio 2017 inviò al Persona_1 responsabile di la soluzione a ferro di cavallo con corte interna Pt_1 per il progetto del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo poi modificata nel mese di aprile 2017 come da email da rammostrarsi al teste (doc 7)
2. Vero che in data 28 maggio 2017 inviò al Persona_1 responsabile di la variante del progetto del complesso Pt_1 residenziale in località Laguna denominato Grillo dopo aver rifatto il calcolo dei volume dell'edificio come da email da rammostrarsi al teste (doc 8)
3. Vero che nei mesi di aprile 2017 e maggio 2017 Persona_1 inviò al responsabile di lo studio delle piante e pilastri, Pt_1
2 l'ingresso ai garages, il plateatico del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo evidenziando la difficoltà dell'accesso all'edificio per chi porta la spesa come da email da rammostrarsi al teste (doc 9)
4. Vero che nei mesi di luglio 2017 inviò al Persona_1 responsabile di il render per i cartelloni pubblicitari del progetto Pt_1 del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo come da email da rammostrarsi (doc 10)
5. Vero che nei mesi di settembre 2017 inviò al Persona_1 responsabile di e all'ingegnere strutturista lo studio con il Pt_1 calcolo volume, lo studio dei garages, dei pilastri perimetrali del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo ricevendo la bocciatura del responsabile come da email da Pt_1 rammostrarsi (doc 11)
6. Vero che nel mese di giugno 2017 inviò al Persona_1 responsabile di le tavole denominate Grillo06_02_17-TAV1A - Pt_1
Grillo06_02_17-TAV2AGrillo06_ 02_17-TAV3A - Grillo06_02_17-
TAV4A come da email da rammostrarsi al teste (doc 12)
7. Vero che nel mese di giugno 2017 inviò al Persona_1 responsabile di i renders con foto e con le piantine di ripresa Pt_1 fotografica del complesso residenziale in località Laguna denominato
Grillo come da email da rammostrarsi al teste completa di disegni
(doc 13)
8. Vero che nel mese di giugno 2017 comunicò al Persona_1 responsabile di che si sarebbe recato a San Zeno di Montagna Pt_1 per consegnare le tavole finali del complesso residenziale in località
Laguna denominato Grillo a fronte del pagamento del lavoro svolto come da email da rammostrarsi al teste completa di disegni (doc 14)
9. Dica il teste se ha proceduto a redigere personalmente i progetti da rammostrarsi al teste e prodotti sub doc 18-19-20-21
3 10. Vero che per la consulenza alla progettazione comprensiva di ogni fase del complesso residenziale in località Laguna denominato
Grillo l'importo contrattuale con l'arch. era concordato in CP_2 complessivi € 55.000,00 compreso dell'attività dell'arch.
[...] come da prospetto da rammostrarsi al teste (doc 17) Per_1
11. Vero che l'arch. ha presentato una variante del CP_2 complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo senza tener conto delle scale già esistenti colleganti la copertura nella porzione dell'immobile a monte
12. Vero che ha dovuto provvedere alla demolizione della cd Pt_1 tavernetta del complesso residenziale in località Laguna denominato
Grillo in quanto l'arch ha dimenticato di chiedere CP_2
l'autorizzazione ambientale
13. Vero che il parapetto in metallo in zona piscina del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo risulta di altezza inferiore alle norme di legge
14. Vero che è presente uno scalino in zona piscina del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo che impedisce il superamento delle barriere architettoniche
15. Vero che la strada di accesso del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo presenta due muri in cemento armato alti 4 metri che impediscono l'accesso alle abitazioni degli acquirenti
16. Vero che i comignoli di copertura del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo sono stati realizzati senza preventiva denuncia presso il comune
17. Vero che nelle unità immobiliari sono riscontrate macchie di umidità e acqua in vari punti del perimetro delle singole stanze, tranne il servizio igienico per una altezza di circa 40 cm dal pavimento, in alcuni punti del soffitto e sulle pareti perimetrali
4 soprattutto in corrispondenza delle scale esterne del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo.
18. Vero che l'umidità ha interessato anche alcuni serramenti interni e battiscopa del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo
19. Vero che per il ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni gli interventi da effettuarsi nelle singole unità immobiliari e negli spazi comuni, sono: -Asciugatura delle murature e pavimentazione mediante ventilazione e riscaldamento dell'unità immobiliare per un tempo stimato di circa 8 mesi;
-Sostituzione della pavimentazione in parquet danneggiata- Pulizia della parte ammalorata delle pareti dopo completa asciugatura delle stesse;
- Rifacimento degli intonaci danneggiati, comprese finiture;
- Nuova tinteggiatura interna in tutti i locali delle abitazioni;
- Sostituzione dei coprifili dei serramenti interni in legno;
- Nuova tinteggiatura del soffitto e delle pareti del garage e delle parti comuni esterne;
- Sostituzione delle porte interne in legno, con nuova fornitura, posa e smaltimento di quelle sostituite - Sostituzione e rifacimento della vegetazione sulle coperture e terrazze. - Smaltimento delle macerie e pulizia degli alloggi
20. Vero che la stesura degli elaborati del preliminare e del definitivo del RE 1-3 è stata eseguita dall'arch. Pt_2 Persona_2 dipendente della stessa società e dall'arch. Parte_1 Persona_3
21. Vero che l'arch. e l'arch sono Persona_2 CP_3 subentrati all'arch. in quanto l'attore era privo del Controparte_2 personale e dei programmi aggiornati tali da consegnare il progetto nei termini e nei tempi stabiliti con la società . Parte_1
22. Vero che l'importo contrattuale tra l'arch. e la Controparte_2 società era pari ad un importo di € 20.000,00 escluso Parte_1 cassa e I.V.A. per la consulenza alle progettazioni di cui ai cantieri denominati Zollo 1-2-3
5 23. Dica il teste se l'arch. con riferimento alla volumetria CP_2 dell'edificio di cui al cantiere ha utilizzato a pieno la L.R.V. Parte_3
n° 32/13 detta Piano Casa.
24. Vero che l'arch. ha riportato un'altezza erronea CP_2 dell'edificio rispetto alla quota zero che ha comportato modifiche del progetto dell'edificio di cui al cantiere 1-3 Pt_2
25. Dica il teste se a seguito della denuncia depositata dall'arch.
l'amministrazione comunale ha rilasciato il Controparte_2 relativo Pdc relativo al cantiere Zollo 1
26. Vero che la stesura degli elaborati grafici relativi all'edificio di cui al cantiere è stata eseguita attraverso i dipendenti della Pt_4 società nelle figure dell'arch. , geom. Parte_1 Persona_2
e arch. e di una figura esterna Testimone_1 Testimone_2 arch. per quanto riguarda i render tridimensionali Persona_1
27. Vero che l'arch. ha riferito al promissario Controparte_2 acquirente sig. che era possibile ottenere un Persona_4 permesso di costruire diretto dei lotti di terreno intestati alla società
Parte_5
Sulle circostanze sopra capitolate si indicano quali testimoni:
Arch. Arch. con sede in Via Panoramica Persona_1 Tes_3 nel comune di Bardolino (VR) arch. , Arch. Persona_5 Per_2
, Arch. con sede in Via Scortuoli 40 a Lugagnano
[...] Persona_3 di Sona (VR). ing. , Geom. e Arch. Testimone_4 Testimone_1
Testimone_2
Si chiede l'ammissione di CTU ovvero la riconvocazione affinché:
- il CTU accerti quali prestazioni sono state eseguite dall'arch.
e conseguentemente ne quantifichi il compenso tenuto CP_2 conto delle dichiarazioni rese in sede di udienza testimoniale;
- verifichi altresì il CTU se il compenso richiesto dall'arch. CP_2 risulti essere congruo in relazione alle effettive prestazioni rese in favore della convenuta;
6 - accerti il CTU previo sopralluogo ed accesso alla documentazione presso il comune di San Zeno di Montagna, se gli immobili di cui ai cantieri di causa presentino i vizi e difetti lamentati dalla convenuta e come meglio descritti nelle perizie dell'arch Persona_5
- Accerti il CTU le cause dei vizi e delle difformità eventualmente riscontrate presso l'immobile per cui è causa e se queste siano derivanti dall'inesatto adempimento delle prestazioni professionali da parte dell'arch. nonché dalla negligenza, imperizia e CP_2 dalle mancanze nello svolgimento dell'incarico professionale conferito anche nella sua qualità di D.L;
- descriva quindi il CTU le opere necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati
Ribadite le contestazioni ed eccezioni riportate in memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. dd. 24.04.2022 in ogni caso con vittoria di compensi ed accessori come per legge
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_2
1. Dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi integralmente nel merito l'interposto appello in relazione a tutti i motivi infondatamente dedotti, e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza n. 1174/2024 emessa dal Tribunale di
Verona a definizione del procedimento RG n. 6991/2021 e pubblicata in data 22.05.2024
2. Condannarsi l'appellante al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
3. Condannarsi l'appellante all'integrale rifusione delle spese del secondo grado di giudizio, comprese competenze legali, maggiorate di rimborso forfetario 15%, CPA ed Iva come per legge, ed eventuali spese tecniche.
IN VIA ISTRUTTORIA
7 Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati ed alla rinnovazione della CTU.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'architetto conveniva in giudizio , con sede a Controparte_2 Parte_1
Berlino, al fine di ottenere la condanna della società al pagamento della somma di € 173.711,04, o della diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta. L'Architetto deduceva, in particolare, di aver prestato tale attività professionale per conto della società in quattro cantieri, denominati “Grillo”, “Zollo 1”, “Zollo 2” e “ , tutti Parte_5 situati presso il comune di San Zeno di Montagna, e di essere stato solo parzialmente compensato per il cantiere “Grillo”, mentre di non aver ricevuto invece alcun compenso per l'attività svolta negli altri cantieri.
1.1 Si costituiva la Società chiedendo il rigetto di Parte_1 tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e rilevando che nulla era dovuto all'Arch. per i titoli e le CP_2 causali azionate. La convenuta, infatti, contestava la pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum, poiché denunciava l'inesatto adempimento delle prestazioni eseguite dall'Arch. e, in CP_2 generale, la negligenza e l'imperizia nello svolgimento dell'incarico.
In particolare, la società committente deduceva che l'architetto aveva rassegnato anticipatamente le dimissioni senza motivarle adeguatamente, e che, nonostante le richieste, il professionista non aveva mai consegnato alcun progetto in originale firmato e timbrato, rifiutandosi di inviare la documentazione prevista se non a fronte del pagamento delle spettanze. Parte convenuta sosteneva che quest'ultima circostanza, in violazione degli obblighi di legge e del codice deontologico degli architetti, aveva causato alla stessa un danno nel momento del passaggio di consegne al nuovo
8 professionista incaricato. In riferimento al cantiere “Grillo” la convenuta sosteneva la responsabilità dell'Arch. CP_2 relativamente a errori, difformità e abusi edilizi, stimando l'entità dei danni provocati in € 250.000,00 e, allo stesso modo, rilevava errori per imperizia e incuria anche per i cantieri “ 1” e “ 2” con Pt_2 Pt_2 danno stimato di € 500.000,00. In riferimento al “RE Parte_5
, invece, la convenuta rilevava di non essere legittimata
[...] passiva delle richieste dell'Arch. dal momento che la CP_2 Pt_1 era mera promissaria acquirente del lotto e l'incarico era stato
[...] affidato al professionista dalla società Borgo dei Castagni s.r.l., proprietaria degli immobili.
Infine, la società contestava gli importi indicati dall'Arch. CP_2 denunciando l'indeterminatezza di tale compenso, oltre al fatto di dover tenere conto di quanto già versato dalla stessa all'attore, nonché di essere in attesa di ricevere le fatture dei pagamenti svolti in contanti al professionista, ammontanti a € 80.000,00.
1.2 Il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di CTU, accoglieva la domanda dell'Arch.
ritenendo provati il conferimento dell'incarico, Controparte_2
l'esecuzione dei lavori così come descritti dall'attore e la correttezza dei criteri utilizzati per la determinazione del compenso, e condannava la società a versare all'attore € 155.005,93, Parte_1 oltre IVA e CPA, compenso così quantificato sulla base delle risultanze della CTU espletata. In merito ai vizi delle opere descritti da parte convenuta, il Tribunale rilevava che non era stato possibile accertarne l'effettiva sussistenza, dal momento che nell'unica perizia allegata dalla società, riferita al solo cantiere “ ”, non era stata Pt_2 prodotta alcuna fotografia o documentazione tecnica a sostegno di quanto asserito. Veniva altresì constatato che la convenuta non aveva nemmeno svolto un accertamento tecnico preventivo al momento dell'interruzione dei rapporti con l'Architetto, nonché
9 allegato alcun problema relativo alla vendita degli immobili.
Ulteriormente il Tribunale rimarcava che parte convenuta non solo non si era attivata affinché i nuovi proprietari degli immobili si rendessero disponibili a permettere un accesso del CTU in loco, ma che, addirittura, il comportamento del figlio e del marito della legale rappresentante della società si era posto come un ostacolo per il corretto espletamento della prova istruttoria. Il Tribunale non riteneva altresì fondata l'eccezione di parte convenuta relativa alla carenza di legittimazione passiva per il cantiere “ , Parte_5 in quanto era emerso, sia in via documentale che dall'esperita istruttoria, che la società aveva assunto l'impegno di Parte_1 sostenere le spese di progettazione, rilievi, onorari e spese tecniche per il suddetto cantiere. Infine, il Tribunale reputava infondata la contestazione di parte convenuta di non aver mai ricevuto dall'Arch.
i progetti timbrati e firmati, poiché il professionista aveva CP_2 asserito che la realizzazione dei foto-inserimenti e dei render relativi alle modifiche interne era stata redatta dall'ufficio tecnico di Pt_1
e poi da questo trasmesse al professionista, che aveva
[...] provveduto ad allegarli alle pratiche edilizie, circostanza che il
Tribunale valutava mai smentita da . Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a tre motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1 Si è costituito chiedendo dichiararsi Controparte_2 inammissibile ovvero rigettarsi integralmente nel merito l'appello, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
3. La causa, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 30.04.2025, è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza 29.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, ed è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10 4. In via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato, deve essere disattesa. I motivi di gravame formulati dalla società , infatti, permettono di Parte_1 comprendere con sufficiente specificità e chiarezza quali sono i capi della sentenza oggetto di impugnazione e le ragioni di doglianza.
Sempre in via pregiudiziale, deve disattendersi l'istanza della società appellante, depositata in data 5-11-2025, con cui si chiede dichiararsi l'interruzione del giudizio in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale della stessa , con sede legale in Parte_1
85748 Garching, Bürgerplatz n. 18 (Germania), e centro degli interessi principali in San Zeno di Montagna (VR), Contrada Ca'
Montagna n. 34 , in considerazione di quanto statuito con la sentenza del Tribunale di Verona pubblicata il 5-11-2025 e allegata alla suddetta istanza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta (Cass. 7076/2022; Cass. 27829/2017;
Cass. 23042/2009). La Cassazione ha aggiunto che non giova invocare in senso contrario l'automatismo dell'effetto interruttivo proprio del fallimento (cfr. SU 12154/2021), la cui operatività presuppone pur sempre che l'evento non sopravvenga oltre il limite temporale – costituito dalla scadenza dei termini per le conclusionali e le repliche o dalla chiusura della discussione orale – che segna il
11 momento finale per l'ingresso nel processo di fatti rilevanti per il processo al di fuori del contraddittorio delle parti.
Ritiene il Collegio che gli stessi principi debbano trovare applicazione, mutatis mutandis, anche nella fattispecie in esame, disciplinata dal nuovo rito cd. Cartabia. L'evento in tesi interruttivo è avvenuto dopo la rimessione della causa al Collegio (udienza del 29-10-2025 in trattazione scritta) e dopo la scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, sicché l'interruzione del giudizio non può disporsi, ferma l'inopponibilità della presente sentenza alla massa dei creditori, nei termini precisati dalla Suprema Corte.
5. Passando, ora all'esame delle censure, con il primo motivo, rubricato “erronea interpretazione e applicazione di norme di diritto
– violazione artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'accordo per compensi professionali intercorso tra le parti”, l'appellante contesta la correttezza degli importi indicati come parametro di base dalla
CTU sui quali è stato eseguito il calcolo delle spettanze e ritiene altresì che non sia stato tenuto conto di quanto già versato da Pt_1 all'Arch. somma che indica nell'importo pari a €
[...] CP_2
80.000,00, in relazione al quale la società appellante asserisce di attendere ancora di ricevere regolare fattura. La società si duole, inoltre, della mancata considerazione da parte del Tribunale dell'accordo sottoscritto dalle parti in ordine ai compensi pattuiti, che considera dirimente e preclusivo. Menziona altresì la relazione dell'Arch. (allegata in giudizio con il doc. n. 5 di parte Per_5 appellante), nella quale detto professionista descrive le “opere da eseguire” e quantifica a € 500.000,00 i danni provocati. Infine,
l'appellante ribadisce, in riferimento al cantiere “ , Parte_5 la carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste economiche avanzate dall'appellato, poiché sostiene di essere mera promissaria acquirente del lotto e di non aver affidato l'incarico all'Arch. che assume essere stato incaricato dalla società CP_2
12 Borgo dei Castagni s.r.l., proprietaria degli immobili. Parte_1 lamenta il mancato approfondimento di tale aspetto da parte del primo giudice, del quale si sarebbe potuta verificare la fondatezza anche in sede di CTU, poiché il consulente può acquisire, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere al quesito sottopostigli.
6. Il motivo è parzialmente fondato.
Si osserva che non può accogliersi la censura in merito agli importi indicati quali parametro di base sui quali è stato effettuato il calcolo delle spettanze. L'Arch. , che ha espletato la CTU in Persona_6 primo grado, ha rimarcato che, per quantificare il compenso dovuto al professionista, sarebbe stato necessario conoscere il valore dell'opera (V), da determinarsi con diversi criteri, nonché conoscere la superficie o il volume in concreto realizzato, mediante verifica in loco della cubatura e delle caratteristiche degli immobili oggetto di causa. La consulente d'ufficio ha tuttavia evidenziato che tale rilevazione non è stata possibile non solo perché gli immobili erano risultati venduti a terzi, ma anche, e soprattutto, perché le era stato impedito l'accesso dagli stessi rappresentati della società odierna appellante. In ogni caso, la consulente di ufficio ha proceduto a calcolare la superficie e la cubatura degli immobili progettati o costruiti sulla base dell'esame delle planimetrie prodotte in giudizio e delle piante acquisite presso l'Amministrazione comunale, modalità che “permette comunque, con l'ausilio di idonea strumentazione, di rilevare la dimensione degli immobili attraverso una corretta interpolazione tra le superfici in piano e i dati riferiti alle altezze” (vd. ctu pag. 17). Ritiene, pertanto, il Collegio che i parametri di base sui quali è stato effettuato il calcolo delle spettanze, così come considerati dalla consulente d'ufficio, siano congrui e conformi allo
13 stato delle opere, in assenza di puntuali riscontri in senso contrario, solo genericamente dedotti dall'appellante, a cui, si ribadisce, è peraltro imputabile la mancata verifica della situazione fattuale concreta.
E' invece fondata per quanto di ragione la doglianza dell'appellante nella parte in cui si chiede di detrarre quanto è stato già versato da all'Arch. Parte_1 CP_2
Rileva questa Corte che, per stessa ammissione del professionista appellato, allo stesso, per la prestazione professionale eseguita nel cantiere “Grillo”, erano già stati corrisposti dalla società appellante acconti per complessivi € 40.000,00 (cfr. atto di citazione primo grado pag. 2; comparsa di costituzione in appello CP_2 CP_2 pag. 10; memoria di replica pag. 3), che dovranno, quindi, CP_2 essere detratti dall'importo di € 60.117,24, determinato dalla CTU espletata in primo grado a titolo di compenso spettante all'odierno appellato per l'attività svolta in tale cantiere, rilevato che dall'elaborato peritale non risulta effettuata alcuna detrazione per acconti già pagati, benché, si ripete, il suddetto pagamento è riconosciuto dall'odierno appellato.
Ne consegue che al sono dovuti dalla società CP_2 Parte_1
€ 20.117,24 per il cantiere “Grillo” € 33.348,94 per il cantiere “Zollo
1”, € 22.977,73 per il cantiere “ ” ed € 38.562,02 per il Pt_4
RE “ , per un importo totale di € Parte_5
115.005,93.
Non coglie, invece, nel segno la censura relativa alla omessa valorizzazione, da parte del Tribunale, del doc. 17, prodotto da Pt_1
Il documento in questione, infatti, è del tutto generico e di
[...] non chiara comprensibilità, né è stato compiutamente e precisamente illustrato dall'odierna appellante, sicché non costituisce affatto dimostrazione certa e chiara dei compensi che l'appellante assume pattuiti dalle parti.
14 Deve aggiungersi che l'odierna appellante aveva allegato il citato doc. n.17 solo alla seconda memoria istruttoria nel giudizio di primo grado e solo con detto atto difensivo aveva dedotto la sussistenza di asserite pattuizioni sul compenso. Nella comparsa di costituzione del primo giudizio, infatti, nulla era stato rilevato in tal senso ed infatti veniva richiesta, nelle conclusioni, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avverse, la rideterminazione del compenso “secondo le tariffe di legge”.
Si rileva, ad ogni buon conto, che il Tribunale aveva ammesso il capitolo 10 articolato dalla società odierna appellante (“Vero che per la consulenza alla progettazione comprensiva di ogni fase del complesso residenziale in località Laguna denominato Grillo l'importo contrattuale con l'Arch. era concordato in complessivi € CP_2
55.000 compreso dell'attività dell'Arch. come da Persona_1 prospetto da rammostrarsi al teste (doc. 17)”), ma i testimoni assunti non sono stati in grado di confermare la circostanza (cfr. verbale udienza del 7-10-2022 testimonianza “Cap. 10: Persona_3 presumo ci fosse un accordo tra la e l'arch. Non Pt_1 CP_2 sapevo a quanto ammontasse l'eventuale corrispettivo” e testimonianza di “CAP. 10: non ne ho idea. Non Persona_2 ho mai parlato con la di questioni economiche e di compensi Pt_1 riguardanti altri professionisti”).
Si osserva, inoltre, che non è stata in alcun modo provata la circostanza dedotta da parte appellante di aver già versato €
80.000,00 all'Arch. circostanza che non si può evincere CP_2 compiutamente né dal citato documento n. 17, né dagli altri documenti prodotti in causa.
Neppure può essere valorizzata nel senso invocato la relazione dell'Arch. prodotta in giudizio con il doc. n. 5, nella quale Per_5
l'architetto descrive, per il cantiere “Zollo 1”, le opere ancora da eseguire e stima l'entità̀ dei danni asseritamente provocati dall'opera
15 dell'Arch. sul sistema imprenditoriale, commerciale, CP_2 amministrativo ammontante genericamente a € 500.000,00. Come da costante giurisprudenza di legittimità, “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. tra le tante da ultimo Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 5667 del 04/03/2025). Occorre rimarcare che lo stesso Arch. ha precisato, dopo aver indicato la stima del danno Per_5 asseritamente subito dall'appellante, che è “da stabilirsi comunque in modo specifico con una perizia di stima successiva alla presente, che abbia il compito di estrapolare tutte le voci di danno attraverso un esame più appropriato e approfondito” (cfr. doc. 5 appellante, pag. 4), ma si ribadisce che tale accertamento non è stato eseguito in sede di CTU proprio a causa del comportamento ostativo dell'odierna parte appellante.
Il Collegio non ritiene altresì fondata la censura relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'appellante rispetto alle richieste economiche avanzate dall'Arch. per il cantiere “ CP_2 Parte_5
, poiché, anche in questo caso, la società non è riuscita a
[...] dimostrare in alcun modo quanto asserito e la CTU è un mezzo istruttorio che ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e che, pertanto, non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (tra le tante da ultimo Cass.
8498/2025).
Parte appellata, al contrario, mediante l'allegazione del doc. 35 e l'escussione del teste legale rappresentante pro Testimone_5 tempore della società Borgo dei Castagni s.r.l. fino ad agosto 2022,
16 ha provato che la società si era assunta, sulla base di Parte_1 un contratto preliminare, nei confronti di Borgo dei Castagni s.r.l. i costi relativi alle spese tecniche e professionali (cfr. doc. 35 pag. 15-
16 e vd. udienza 7.10.2022, teste capitolo 18). Tes_6
7. Con il secondo motivo l'appellante denuncia “Violazione di legge in relazione all'art. 112 e 115 c.p.c. – nullità della CTU ex art.
157 e 161 c.p.c.”. Sostiene che il primo Giudice non si sia espresso in merito ai documenti prodotti in giudizio da parte appellante e deduce l'irrilevanza sostanziale e formale della CTU espletata, poiché la consulente di ufficio ha asserito di non essersi potuta esprimere in merito alla presenza dei vizi lamentati dalla società in quanto impossibilitata a visionare gli immobili nel frattempo ceduti a terzi.
L'appellante rileva che quest'ultima circostanza era già nota prima dello svolgimento della consulenza tecnica e, in ogni caso, ritiene irrilevante tale aspetto poiché la CTU avrebbe potuto accertare i vizi lamentati accedendo alla documentazione amministrativa mediante l'acquisizione degli atti (amministrativi) prodotti successivamente al momento delle dimissioni rassegnate dall'Arch. volti, in CP_2 tesi, a porre rimedio alle carenze progettuali del professionista e deduce, per tali ragioni, la nullità assoluta della CTU.
8. Il motivo è in parte inammissibile per genericità e in parte infondato. L'appellante, infatti, censura l'omessa considerazione da parte del primo giudice della “determinante e dirimente produzione documentale prodotta in giudizio dalla convenuta”, senza tuttavia specificare in modo compiuto quali documenti risultino, a suo dire, decisivi per l'accoglimento delle sue ragioni. E' infondata la doglianza relativa alle modalità di espletamento della CTU, della quale viene dedotta “l'irrilevanza sostanziale e formale”, poiché, come si è già rimarcato, l'omessa indagine peritale sui vizi lamentati dalla società non è dipesa unicamente dal fatto che gli immobili fossero stati
17 venduti a terzi, ma anche e soprattutto dal comportamento della stessa parte appellante, che ha ostacolato l'accesso della consulente d'ufficio ai cantieri. Si legge nel verbale delle operazioni svolte in data 27.09.2023 che, mentre l'arch. l'avv. Persico e l'avv. CP_2
De CI si stavano recando presso i cantieri “Zollo 1” e “ ” Pt_4
“è sopraggiunto il figlio del titolare della Società riferendo che Pt_1 non potevamo entrare nell'area dei due cantieri. Immediatamente dopo, è intervenuto anche il titolare della Società UNITY, signor
[...]
, urlando e offendendo tutti i presenti, al punto che Persona_7 questi hanno temuto per la propria incolumità” (cfr. doc. 8 allegato alla CTU pag. 5 e CTU). Anche nell'elaborato peritale è precisato che
“Vero è che gli immobili sono risultati venduti a terzi, ma è altrettanto vero che, poiché nessuno degli acquirenti era presente, furono proprio i sig.ri e ad impedire alla scrivente CP_1 Per_4
l'accesso ai luoghi di causa” (cfr. pag. 13 CTU).
Si ribadisce che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo che serve a esonerare la parte dal provare quanto sostenuto e che, nel presente caso, l'appellante non è riuscito in alcun modo a dimostrare la presenza dei vizi lamentati in relazione all'attività professionale svolta dall'Arch. l'odierna appellante non ha chiesto, come CP_2 ben avrebbe potuto, un accertamento tecnico preventivo prima della vendita degli immobili in questione, né ha provato, e neppure allegato, problematiche relative alla vendita degli stessi.
9. Con il terzo motivo “Spese di lite - Violazione di legge in relazione al principio della soccombenza ex art. 91 e 92 c.p.c.”
l'appellante deduce la violazione delle norme in materia di rifusione delle spese di lite.
10. Il motivo resta assorbito, atteso che la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di una nuova regolazione delle spese di lite di primo grado.
18 11. Infine, sempre in ragione del parziale accoglimento dell'appello, va disattesa la domanda dell'appellato di condanna dell'appellante al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c., il cui presupposto è innanzitutto la soccombenza totale della parte a cui carico è chiesta la suddetta condanna.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, le istanze istruttorie riproposte dall'odierna appellante vanno disattese, considerato il quadro probatorio descritto in relazione alle doglianze espresse nel presente giudizio, nonché valutati gli esiti dell'attività istruttoria espletata dal Tribunale.
13. In conclusione, l'appello deve essere accolto nel senso precisato e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, va condannata al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2
115.005,93, oltre accessori come da statuizioni della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.
14. In considerazione dell'esito complessivo della lite e dunque della netta prevalenza della soccombenza della società , Parte_1 detta società va condannata al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di , liquidate come in Controparte_2 dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, determinato in base al decisum, con tariffa minima, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, e in particolare quanto al primo grado per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, mentre quanto al presente grado per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria. Secondo il più recente orientamento della
Cassazione che il Collegio condivide (Cass. 10206/2021;
Cass.29077/2024; Cass.7343/2025), detta ultima voce di tariffa non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente
19 fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali. Con le citate pronunce è stato affermato il principio secondo il quale “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali
(come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata
l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1174/2024 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 115.005,93, oltre accessori come da statuizione della sentenza di primo grado, rigettando ogni altra domanda;
20 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 delle spese di lite del doppio grado, liquidate, quanto al
[...] primo grado, in euro 7.052,00 per compensi ed euro 786,00 per spese, nonché, quanto al presente grado, in euro 4.997,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
La Presidente est.
OT IS
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