TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19928/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 19928 del ruolo generale dell'anno 2015 e promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
- attori opponenti -
con gli avv.ti C.Sirignano e E. Taddeolini Marangoni, giusta procura alle liti;
contro
Controparte_1
- convenuta opposto -
con l'avv. Luigi Ferri, giusta procura alle liti in atti;
e
quale cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_3
rappresentata da ,
[...] CP_4
- interveniente ex art. 111 cpc –
con l'avv. Luigi Ferri, , giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di intervento ex pagina 1 di 5 art. 111 cpc dep. il 18 marzo 2021.
Conclusioni delle parti: gli opponenti e hanno precisato le rispettive Controparte_2
conclusioni avanti a questo giudice, quale nuova assegnataria della causa, all'udienza del 14.11.2024
da intendersi qui integralmente riportate;
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
La società (quale debitore principale) e Parte_1 Parte_2
e (quali fideiussori e terzi datori di ipoteca) hanno convenuto in Parte_3 Parte_4
giudizio la , opponendosi al precetto loro notificato in Controparte_1
data 30.10.2015 dalla convenuta per la somma di € 397.237,10 comprensiva di interessi CP_1
moratori e corrispettivi al 7.5.2015 e spese esposte, e oltre agli interessi convenzionali come ivi specificati sino al saldo (doc.
2.att.), in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato con la CP_1
da in data 28.1.2013 n. 73491/30299 notaio (doc.1 att.). Parte_1 Per_1
Gli opponenti hanno chiesto che venga dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia diritto della convenuta a procedere esecutivamente nei loro confronti, previo accertamento della nullità del mutuo fondiario e della conseguente ipoteca iscritta, in quanto stipulato in frode alla legge;
con conseguente inefficacia del precetto opposto e condanna alla restituzione della prima rata di mutuo pari ad € 5368,60 oltre rivalutazione ed interessi. In subordine hanno chiesto che previo accertamento della pattuizione, nel contratto di mutuo, di interessi usurari, anche di mora, sia rideterminato l'importo dovuto, senza il calcolo di interessi ex art. 1815 secondo comma cc.
Si è costituita la Banca mutuataria, eccependo la genericità delle allegazioni avversarie, la piena validità del mutuo fondiario, l'inesistenza di interessi usurari e la debenza dell'importo come precettato, concludendo dunque per l'integrale rigetto delle domande attoree.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.3.2021 è intervenuta in giudizio CP_2
quale cessionaria del credito di -
[...] Controparte_3
pagina 2 di 5 rappresentata da - in forza di cessioni di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti CP_4
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione;
(cfr. avviso di cessione di crediti pro-
soluto pubblicati nella G.U. (docc. da 2 a 5), facendo proprie le difese della Banca convenuta.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una ctu, e relativo supplemento.
Per le decisive ragioni, di seguito esposte, l'opposizione è totalmente infondata e va rigettata.
Va premesso che solo in comparsa conclusionale (cfr. comparsa dep. il 14.12.2023) per la prima volta gli attori opponenti contestano alla società intervenuta di non aver dato Controparte_2
prova delle cessioni di credito intervenute dapprima tra la Controparte_3
con e poi tra quest'ultima e
[...] Controparte_5 CP_2
Detta contestazione è anzitutto all'evidenza tardiva: la cessionaria si è costituita sin dal 18 marzo
2021,in seguito si sono svolte numerose udienze e deduzioni difensive, in cui nulla gli attori hanno contestato o eccepito, essendosi limitati, anzi, a chiedere numerosi (e vani) rinvii per coltivare soluzioni transattive.
Come infatti insegna la Suprema Corte anche in ordine alle cessioni dei crediti in blocco controparte ne deve eccepire in modo espresso, specifico e tempestivo l'insussistenza, operando in mancanza il principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Ciò premesso, l'opposizione va rigettata anche in relazione agli ulteriori temi difensivi.
Gli attori affermano che il mutuo fondiario oggetto di causa sarebbe nullo, in quanto diretto unicamente a costituire fraudolentemente una garanzia ipotecaria per un debito preesistente,
essendo la somma erogata servita per coprire precedenti debiti con la medesima Banca convenuta,
riferiti al conto corrente n. 181607, in relazione al quale vi sarebbe stata anche applicazione di interessi usurari (pagg. 3 e 4 citaz.). Pertanto detto contratto non potrebbe costituire titolo esecutivo ex 474 cpc.
Invero come già evidenziato dal g.i. nell'ordinanza del 17.1.2024, detta difesa non coglie nel segno, pagina 3 di 5 perché oggetto della presente opposizione a precetto è unicamente il debito nascente dal contratto di mutuo fondiario e la validità di detto contratto, anche come titolo esecutivo.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 23149/2022), di recente anche a Sezioni Unite (cfr.
Cass. n. 5184 del 5 marzo 2025): Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente
nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma
mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del
mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le
somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei
confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque
distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto
di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ.,
costituisce valido titolo esecutivo.
Con riferimento infine alla ulteriore difesa concernente la previsione di tassi usurari, rilevano gli esiti inequivoci della relazione del ctu dr. (cfr. relaz. dep. 9.8.17) come integrata alla luce dal Per_2
supplemento dep. 10.4.2024, disposto da g.i. per tener conto degli insegnamenti della Suprema
Corte a Sezioni Unite circa le modalità di calcolo dell'usura in caso di interessi moratori (Cass.S.U.
n. 19597/2020).
Si aderisce alle risultanze della consulenza, anche all'esito del citato supplemento, in quanto esaustiva, immune da vizi logici e adeguatamente motivata, neppure contrastata da alcuna osservazione dei ctp.
Il consulente - dopo aver fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla Suprema Corte - ha accertato l'inesistenza di profili di usura e ribadito la debenza dell'importo oggetto di precettato.
Non occorre ulteriore approfondimento istruttorio ulteriore.
Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va integralmente rigettata. pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste dunque a carico di parte attrice. Si liquidano secondo il D.M. n.55/14 a valori medi per tutte le fasi e dunque in complessivi € 22.457,00=, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu, come già liquidate dal g.i., vanno definitivamente poste a carico degli opponenti.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.rigetta l'opposizione a precetto e la domanda restitutoria;
2.condanna gli opponenti a rimborsare a le spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_2
€ 22.457,00=, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
3.pone le spese di ctu, come già liquidate dal g.i., definitivamente a carico degli attori opponenti.
Brescia, 17.3.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 19928 del ruolo generale dell'anno 2015 e promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
- attori opponenti -
con gli avv.ti C.Sirignano e E. Taddeolini Marangoni, giusta procura alle liti;
contro
Controparte_1
- convenuta opposto -
con l'avv. Luigi Ferri, giusta procura alle liti in atti;
e
quale cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_3
rappresentata da ,
[...] CP_4
- interveniente ex art. 111 cpc –
con l'avv. Luigi Ferri, , giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di intervento ex pagina 1 di 5 art. 111 cpc dep. il 18 marzo 2021.
Conclusioni delle parti: gli opponenti e hanno precisato le rispettive Controparte_2
conclusioni avanti a questo giudice, quale nuova assegnataria della causa, all'udienza del 14.11.2024
da intendersi qui integralmente riportate;
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
La società (quale debitore principale) e Parte_1 Parte_2
e (quali fideiussori e terzi datori di ipoteca) hanno convenuto in Parte_3 Parte_4
giudizio la , opponendosi al precetto loro notificato in Controparte_1
data 30.10.2015 dalla convenuta per la somma di € 397.237,10 comprensiva di interessi CP_1
moratori e corrispettivi al 7.5.2015 e spese esposte, e oltre agli interessi convenzionali come ivi specificati sino al saldo (doc.
2.att.), in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato con la CP_1
da in data 28.1.2013 n. 73491/30299 notaio (doc.1 att.). Parte_1 Per_1
Gli opponenti hanno chiesto che venga dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia diritto della convenuta a procedere esecutivamente nei loro confronti, previo accertamento della nullità del mutuo fondiario e della conseguente ipoteca iscritta, in quanto stipulato in frode alla legge;
con conseguente inefficacia del precetto opposto e condanna alla restituzione della prima rata di mutuo pari ad € 5368,60 oltre rivalutazione ed interessi. In subordine hanno chiesto che previo accertamento della pattuizione, nel contratto di mutuo, di interessi usurari, anche di mora, sia rideterminato l'importo dovuto, senza il calcolo di interessi ex art. 1815 secondo comma cc.
Si è costituita la Banca mutuataria, eccependo la genericità delle allegazioni avversarie, la piena validità del mutuo fondiario, l'inesistenza di interessi usurari e la debenza dell'importo come precettato, concludendo dunque per l'integrale rigetto delle domande attoree.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.3.2021 è intervenuta in giudizio CP_2
quale cessionaria del credito di -
[...] Controparte_3
pagina 2 di 5 rappresentata da - in forza di cessioni di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti CP_4
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione;
(cfr. avviso di cessione di crediti pro-
soluto pubblicati nella G.U. (docc. da 2 a 5), facendo proprie le difese della Banca convenuta.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una ctu, e relativo supplemento.
Per le decisive ragioni, di seguito esposte, l'opposizione è totalmente infondata e va rigettata.
Va premesso che solo in comparsa conclusionale (cfr. comparsa dep. il 14.12.2023) per la prima volta gli attori opponenti contestano alla società intervenuta di non aver dato Controparte_2
prova delle cessioni di credito intervenute dapprima tra la Controparte_3
con e poi tra quest'ultima e
[...] Controparte_5 CP_2
Detta contestazione è anzitutto all'evidenza tardiva: la cessionaria si è costituita sin dal 18 marzo
2021,in seguito si sono svolte numerose udienze e deduzioni difensive, in cui nulla gli attori hanno contestato o eccepito, essendosi limitati, anzi, a chiedere numerosi (e vani) rinvii per coltivare soluzioni transattive.
Come infatti insegna la Suprema Corte anche in ordine alle cessioni dei crediti in blocco controparte ne deve eccepire in modo espresso, specifico e tempestivo l'insussistenza, operando in mancanza il principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Ciò premesso, l'opposizione va rigettata anche in relazione agli ulteriori temi difensivi.
Gli attori affermano che il mutuo fondiario oggetto di causa sarebbe nullo, in quanto diretto unicamente a costituire fraudolentemente una garanzia ipotecaria per un debito preesistente,
essendo la somma erogata servita per coprire precedenti debiti con la medesima Banca convenuta,
riferiti al conto corrente n. 181607, in relazione al quale vi sarebbe stata anche applicazione di interessi usurari (pagg. 3 e 4 citaz.). Pertanto detto contratto non potrebbe costituire titolo esecutivo ex 474 cpc.
Invero come già evidenziato dal g.i. nell'ordinanza del 17.1.2024, detta difesa non coglie nel segno, pagina 3 di 5 perché oggetto della presente opposizione a precetto è unicamente il debito nascente dal contratto di mutuo fondiario e la validità di detto contratto, anche come titolo esecutivo.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 23149/2022), di recente anche a Sezioni Unite (cfr.
Cass. n. 5184 del 5 marzo 2025): Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente
nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma
mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del
mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le
somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei
confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque
distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto
di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ.,
costituisce valido titolo esecutivo.
Con riferimento infine alla ulteriore difesa concernente la previsione di tassi usurari, rilevano gli esiti inequivoci della relazione del ctu dr. (cfr. relaz. dep. 9.8.17) come integrata alla luce dal Per_2
supplemento dep. 10.4.2024, disposto da g.i. per tener conto degli insegnamenti della Suprema
Corte a Sezioni Unite circa le modalità di calcolo dell'usura in caso di interessi moratori (Cass.S.U.
n. 19597/2020).
Si aderisce alle risultanze della consulenza, anche all'esito del citato supplemento, in quanto esaustiva, immune da vizi logici e adeguatamente motivata, neppure contrastata da alcuna osservazione dei ctp.
Il consulente - dopo aver fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla Suprema Corte - ha accertato l'inesistenza di profili di usura e ribadito la debenza dell'importo oggetto di precettato.
Non occorre ulteriore approfondimento istruttorio ulteriore.
Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va integralmente rigettata. pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste dunque a carico di parte attrice. Si liquidano secondo il D.M. n.55/14 a valori medi per tutte le fasi e dunque in complessivi € 22.457,00=, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu, come già liquidate dal g.i., vanno definitivamente poste a carico degli opponenti.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.rigetta l'opposizione a precetto e la domanda restitutoria;
2.condanna gli opponenti a rimborsare a le spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_2
€ 22.457,00=, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
3.pone le spese di ctu, come già liquidate dal g.i., definitivamente a carico degli attori opponenti.
Brescia, 17.3.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 5 di 5