TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2205/2024
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PENSATO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PELLISSIER ANDREA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
Per parte resistente: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le minori e sono nate dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 05/02/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie, alla loro collocazione, assegnazione della casa coniugale, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
In data 12/09/2024 si costituiva in giudizio il sig. il quale chiedeva Controparte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore attesa la maggiore età raggiunta dall'altra figlia Per_2
il 07/12/2023, un calendario di visite padre-figlie e la previsione di un contributo per il loro Per_1
mantenimento.
All'udienza del 03/04/2025 il Giudice delegato procedeva all'ascolto della minore invitando Per_2
le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni in ordine ad affidamento, collocazione e visite della minore con il padre. Parte ricorrente rinunciava alla richiesta di assegnazione della casa coniugale che è stata già rilasciata. Quanto alle questioni economiche richiamavano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con riferimento alle modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore, atteso che esso appare aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Sulle questioni economiche
Considerando le esigenze della figlia minorenne e della figlia maggiorenne i tempi di Per_2 Per_1
permanenza delle stesse presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la capacità
lavorativa del resistente (di anni 52) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del resistente per il mantenimento della prole di 1200 euro mensili (600 euro ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie. La signora vive in casa di proprietà con mutuo di euro 375 mensili. Lavora presso MSC con Pt_1
un guadagno di circa euro 2460 mensili. Ha un finanziamento di 225 euro e paga una rata di 198 euro per l'auto della figlia.
Il sig. vive in casa in comproprietà con il padre per cui paga esclusivamente le utenze. CP_2
Svolge attività di preparatore atletico presso il Torino Fc con un compenso mensile di euro
3.500/3.600 e non ha finanziamenti.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto e della soccombenza reciproca in ordine al mantenimento per le minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la residenza Per_2
della madre, in Grugliasco (To), via Pawa n.15.
DA' ATTO che la signora rinuncia all' assegnazione della casa coniugale Parte_1
che è stata già rilasciata.
DISPONE che il padre il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
-una domenica ogni quindici giorni con rientro presso la madre entro le ore 20, con obbligo del padre di preavvisare con almeno 24 ore di anticipo l'impossibilità a recarsi a prendere la figlia;
-due pomeriggi, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00;
-per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tassativamente entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
il coniuge che avrà con sé il minore comunicherà all'altro coniuge il luogo del soggiorno durante il periodo estivo;
la minore trascorrerà alternativamente le festività di Natale/Capodanno/Epifania/Pasqua con i genitori: a partire dal corrente anno la minore trascorrerà le festività di Natale/Epifania con la madre/padre, Capodanno/Pasqua con padre/madre, l'anno successivo le prime due con il padre/madre e le altre con la madre/padre e via dicendo;
i genitori trascorreranno alternativamente con la minore il giorno del compleanno della stessa:
quest'anno (2024) toccherà alla madre, il successivo al padre e via di seguito. DISPONE che il sig. corrisponda alla signora Controparte_1 [...]
, per il mantenimento delle figlie, l'assegno periodico di euro 1200,00 (euro 600,00 Parte_1
per ciascuna figlia), con decorrenza dal deposito del ricorso, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine
degli Avvocati di Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2205/2024
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PENSATO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PELLISSIER ANDREA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
Per parte resistente: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le minori e sono nate dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 05/02/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie, alla loro collocazione, assegnazione della casa coniugale, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
In data 12/09/2024 si costituiva in giudizio il sig. il quale chiedeva Controparte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore attesa la maggiore età raggiunta dall'altra figlia Per_2
il 07/12/2023, un calendario di visite padre-figlie e la previsione di un contributo per il loro Per_1
mantenimento.
All'udienza del 03/04/2025 il Giudice delegato procedeva all'ascolto della minore invitando Per_2
le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni in ordine ad affidamento, collocazione e visite della minore con il padre. Parte ricorrente rinunciava alla richiesta di assegnazione della casa coniugale che è stata già rilasciata. Quanto alle questioni economiche richiamavano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con riferimento alle modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore, atteso che esso appare aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Sulle questioni economiche
Considerando le esigenze della figlia minorenne e della figlia maggiorenne i tempi di Per_2 Per_1
permanenza delle stesse presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la capacità
lavorativa del resistente (di anni 52) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del resistente per il mantenimento della prole di 1200 euro mensili (600 euro ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie. La signora vive in casa di proprietà con mutuo di euro 375 mensili. Lavora presso MSC con Pt_1
un guadagno di circa euro 2460 mensili. Ha un finanziamento di 225 euro e paga una rata di 198 euro per l'auto della figlia.
Il sig. vive in casa in comproprietà con il padre per cui paga esclusivamente le utenze. CP_2
Svolge attività di preparatore atletico presso il Torino Fc con un compenso mensile di euro
3.500/3.600 e non ha finanziamenti.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto e della soccombenza reciproca in ordine al mantenimento per le minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la residenza Per_2
della madre, in Grugliasco (To), via Pawa n.15.
DA' ATTO che la signora rinuncia all' assegnazione della casa coniugale Parte_1
che è stata già rilasciata.
DISPONE che il padre il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
-una domenica ogni quindici giorni con rientro presso la madre entro le ore 20, con obbligo del padre di preavvisare con almeno 24 ore di anticipo l'impossibilità a recarsi a prendere la figlia;
-due pomeriggi, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00;
-per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tassativamente entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
il coniuge che avrà con sé il minore comunicherà all'altro coniuge il luogo del soggiorno durante il periodo estivo;
la minore trascorrerà alternativamente le festività di Natale/Capodanno/Epifania/Pasqua con i genitori: a partire dal corrente anno la minore trascorrerà le festività di Natale/Epifania con la madre/padre, Capodanno/Pasqua con padre/madre, l'anno successivo le prime due con il padre/madre e le altre con la madre/padre e via dicendo;
i genitori trascorreranno alternativamente con la minore il giorno del compleanno della stessa:
quest'anno (2024) toccherà alla madre, il successivo al padre e via di seguito. DISPONE che il sig. corrisponda alla signora Controparte_1 [...]
, per il mantenimento delle figlie, l'assegno periodico di euro 1200,00 (euro 600,00 Parte_1
per ciascuna figlia), con decorrenza dal deposito del ricorso, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine
degli Avvocati di Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.