Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/02/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 25 febbraio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9868/2019 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luigi Vetere, Parte_1
- Ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da propri Funzionari,
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 17.10.2019, ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 510/19 Parte_1
Prot. n.30123 del 13.09.2019, con cui le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 22.325,00.
In particolare, la Direzione Territoriale del Lavoro di contestava alla CP_1
odierna ricorrente la violazione di cui all'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, d. lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. 19.12.2002 n.
297 e successivamente modificato dall'art. 5, lettere a) e b), L. n. 183/2010, poiché
“ha omesso di consegnare ai lavoratori , , CP_2 Persona_1 [...]
, e , assunti il 09.09.2015, prima Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'inizio dell'attività lavorativa, la lettera di assunzione”, irrogando una
1
2.500,00; inoltre, alla ricorrente veniva contestata la violazione di cui all'art. 3, comma 3, prima parte, D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla
L. 23/04/2002, n. 73, come modificato dal D.L. 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9, poiché “ha occupato dal 09.09.2015 i lavoratori , , , CP_2 Persona_1 Parte_2 Parte_3
e , senza la preventiva comunicazione di instaurazione del Parte_4
rapporto di lavoro”, irrogando una sanzione amministrativa di € 19.825,00.
L'odierna ricorrente adduceva i seguenti motivi di opposizione: “A) nullità dell'ordinanza ingiunzione e del Verbale unico per difetto di motivazione;
B) nullità dell'Ordinanza Ingiunzione e del Verbale unico per carenza di elementi essenziali;
C) nullità dell'Ordinanza Ingiunzione e del Verbale unico per difetto di notificazione;
D) insussistenza della violazione contestata.”.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare, sospendere
l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione n.510/19 Prot. n.30123 del 13.09.2019 dalla Direzione;
2. in rito, accertare e dichiarare Controparte_1
nulli, inefficaci ed annullati gli impugnati Ordinanza Ingiunzione e Verbale unico per le ragioni sopra dedotte;
3. nel merito, in via principale, accogliere il presente
Ricorso e, per l'effetto, annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'opposta Ordinanza Ingiunzione perché infondata ed ingiusta;
4. nel merito, in via gradata, ridurre l'importo della sanzione amministrativa nella somma pari al minimo edittale stabilito dalla legge, valutando gli elementi di cui all'art. 11 della Legge n.689/1981; 5. con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.2020, si costituiva nel presente giudizio l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'integrale rigetto della proposta opposizione.
Con provvedimento reso all'udienza del 30.06.2020 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
2 La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive ed a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da merita rigetto per i Parte_1
seguenti motivi.
Il provvedimento oggi impugnato trae origine da un accesso ispettivo effettuato in data 9.09.2015, presso il fondo ubicato in agro di Alliste (LE), località
Palesa, di proprietà della , dagli ispettori dell'I.T.L (già Direzione Pt_1
Territoriale del Lavoro) di insieme al brigadiere capo del CP_1 Persona_2
Nucleo Ispettivo Carabinieri;
in quella circostanza gli ispettori reperivano cinque lavoratori intenti nella raccolta dell'uva, di cui acquisivano dichiarazioni riguardanti l'attività svolta.
In particolare, dalla documentazione in atti, emerge che ognuno dei suddetti lavoratori, ascoltati separatamente, aveva riferito agli ispettori di aver iniziato a lavorare quella stessa mattina, dalle ore 6.30, per conto della sig.ra e di Pt_1
non aver ricevuto alcun contratto di lavoro.
In data 16.11.2015, il consulente della ricorrente, dott. , Persona_3
produceva documentazione già richiesta in occasione del primo sopralluogo e comprendente i modelli Unilav dei suddetti lavoratori, nonché i singoli prospetti paga ed il resto della documentazione obbligatoria, da cui gli ispettori evincevano quanto già emerso nel corso del primo accesso ispettivo, ossia l'impiego irregolare dei cinque dipendenti, assunti solo in seguito all'intervento degli ispettori senza gli adempimenti preventivi all'inizio dell'attività lavorativa, come previsto dalla normativa vigente.
Pertanto, l'Ente resistente provvedeva a notificare alla il Verbale Pt_1
Unico di Accertamento e Notificazione n. LE00000/2016–136-01 del 18.01.2016, ammettendola al pagamento in misura minima delle sanzioni, poiché aveva già provveduto a regolarizzare i lavoratori – sebbene solo dopo l'intervento degli ispettori – e contestava la c.d. maxisanzione per l'impiego di cinque lavoratori “in nero” per la giornata del 09.09.2015.
3 Poiché la non provvedeva al pagamento delle predette sanzioni, il Pt_1
Direttore dell' di valutato il rapporto ex Controparte_1 CP_1 art. 17 L. 689/81 trasmesso dall'ispettore , nonché tutti gli atti Parte_5
precedenti, emetteva l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione.
A parere della scrivente infondato è il primo motivo di opposizione proposto dall'odierna ricorrente, atteso che, nel provvedimento impugnato viene fatto espresso riferimento al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
LE00000/2016–136-01 del 18.01.2016, regolarmente notificato alla e Pt_1
nel quale vengono dettagliatamente riportati sia gli esiti degli accertamenti effettuati che le violazioni contestate.
Si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui “L'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non è applicabile agli atti che non rientrano nella categoria dei provvedimenti amministrativi, attesa la loro inidoneità a produrre effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica preesistente. Un esempio specifico è
l'ordinanza-ingiunzione prevista dalla Legge 689/1981, che rappresenta uno strumento deputato alla riscossione di un'obbligazione già sorta ex lege a seguito della commissione e dell'accertamento di una violazione. Di conseguenza, con riferimento alla motivazione delle ordinanze di ingiunzione, la norma di riferimento è l'art. 18, comma 2, L. 689/1981. Ai sensi di tale norma, la motivazione dell'ordinanza deve garantire all'ingiunto la possibilità di difendere i propri diritti attraverso l'opposizione. Questo obbligo è considerato adempiuto quando dall'ordinanza risulti chiaramente la violazione contestata. In questo contesto, è ammessa anche una motivazione per relationem che faccia riferimento ad altri documenti del procedimento amministrativo, in particolare al verbale di accertamento, che il trasgressore conosce già a seguito della necessaria contestazione preventiva.” (Tribunale Roma sez. lav., 26/09/2023, n.8201).
Si ritiene, altresì, infondata l'eccepita carenza di elementi essenziali, atteso che, sebbene l'ordinanza ingiunzione faccia espresso richiamo al Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione, la stessa non viola in alcun modo il diritto di difesa della ricorrente, la quale, in ogni caso, era stata messa in condizioni di conoscere tutti gli atti prodromici all'emissione del provvedimento impugnato.
4 Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (cfr. Cass. 30/5/00 n. 7186-
Cass. civ. sez I 21/9/1998 n. 9433 - Cass. Civ. 14/7/98 n. 6898 - Cass. civ. sez. I
3/7/1998 n. 6529).
Questo giudice ritiene priva di fondamento giuridico anche l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di notificazione.
Invero, ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. 689/81 “Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice”.
Ancora, secondo un consolidato principio giurisprudenziale
“La notifica di ordinanza-ingiunzione di pagamento, ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 può essere anche effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge. Ne consegue che la notificazione di ordinanza-ingiunzione eseguita a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell'effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato.” (Corte appello Lecce sez. I, 02/03/2020,
n.215).
Quanto al merito dell'opposizione proposta da si Parte_1
osserva quanto segue.
5 La scrivente ritiene rilevanti a livello probatorio le dichiarazioni rese dai lavoratori gli ispettori, in sede di primo accesso ispettivo, essendo le stesse connotate da elementi gravi, precisi e concordanti che corroborano gli esiti dell'indagine eseguita dagli agenti verbalizzanti.
Invero, tali dichiarazioni sono, senza dubbio alcuno, da considerarsi più veritiere e genuine rispetto alle dichiarazioni rese in questa sede, durante la fase istruttoria, in quanto le prime, essendo state rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, sono, molto verosimilmente, scevre da alcuna soggezione reverenziale nei confronti del soggetto interessato dall'ispezione e in carenza di riscontri processuali rivelatori, anche solo in via indiziaria, di un loro interesse a riferire fatti non rispondenti al vero.
Inoltre, dal raffronto tra le suddette dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti eseguiti dagli ispettori, emerge in maniera certa la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, atteso che, può ritenersi pienamente provata la circostanza che la , nel giorno dell'accesso ispettivo, aveva Pt_1
impiegato irregolarmente, e cioè “in nero”, cinque lavoratori, che ha poi provveduto ad assumere, solo dopo l'intervento dei funzionari ispettivi.
In materia, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “Le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino
a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi, consentano al giudice di ritenere provati
i fatti in questione” (Cass. Civ. sez. lav., n. 24416/2008); ancora, “In caso di accesso ispettivo presso il luogo di lavoro, i verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. I verbali di dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti e nell'ipotizzabile mancanza di condizionamenti da parte del datore di lavoro nei confronti
6 dei lavoratori interrogati godono di un apprezzabile grado di attendibilità, e quindi il giudice può, ex art. 116 c.p.c., legittimamente privilegiare, nella formazione del proprio libero convincimento, le dichiarazioni acquisite senza alcun preavviso nel corso dell'accesso ispettivo, ritenendole verosimilmente più genuine e sincere di quelle rese successivamente.” (Tribunale Enna sez. I,
18/03/2022, n.200).
Infine, in ordine alla domanda avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto la determinazione della sanzione ex art. 11, L. 689/81, come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente, l'importo delle sanzioni contestate alla Pt_1
è stato già calcolato sulla base dei criteri di cui all'art. 11 L. 689/81 e l'importo delle sanzioni dovute e richieste dalla resistente è pari a quello che la ricorrente avrebbe dovuto versare al ricevimento del Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione, escluse le spese di notifica dell'ordinanza ingiunzione (cfr. doc. in atti).
Stante tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene che le prove orali espletate in questa sede non possono essere ritenute idonee a contrastare le risultanze degli accertamenti espletate dagli ispettori del lavoro, pienamente confortate dalle dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati in fase di primo accesso ispettivo;
invero, le contrastanti dichiarazioni rese dai testimoni in questa sede, non trovano riscontro alcuno negli ulteriori elementi di prova acquisiti, sì da non poter assumere alcuna valenza probatoria.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da Pt_1 Pt_1
e, per l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione
[...]
dell'efficacia esecutiva, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata.
In considerazione del fatto che l'Amministrazione convenuta è difesa da propri funzionari e che non è stato documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
7 1. Respinge l'opposizione proposta da Parte_1
2. per l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 30.06.2020, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 510/19 Prot.
n.30123, emessa in data 13.09.2019 dall' ; Controparte_1
3. compensa le spese di lite fra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 25 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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