Sentenza 3 maggio 2024
Massime • 2
L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro.
In caso di distacco illecito, il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro e va individuato, per il distacco a tempo determinato, nella data di scadenza del termine (eventualmente prorogato) stabilito dal distaccante e, per il distacco a tempo indeterminato o adottato "di fatto", nella data in cui è intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine.
Commentario • 1
- 1. Il termine di decadenza dell'accertamento dell’interposizione fittiziaStefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 6 settembre 2024
Il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza della richiesta di accertamento della fattispecie interpositoria coincide con la cessazione di qualsiasi rapporto con l'interponente. Queste le conclusioni cui è pervenuta una recente sentenza del Tribunale di Roma resa in data 8 agosto 2024, in fattispecie avente ad oggetto la domanda del lavoratore di accertamento della illiceità di un appalto di manodopera. L'art. 32, co. 4, L. n. 183/2010, come è noto, prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2024, n. 11901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11901 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell'Avvocata Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo, ribadite in pubblica udienza;
Udita la discussione dei difensori delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 1.- TA CE era stata formalmente dipendente di Unione Sportiva AC (U.S. AC) fino al 22/06/2018, quando era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro). Assumeva che il vero datore di lavoro era AC, presso cui aveva sempre lavorato almeno da aprile 2009 e che il distacco formalmente disposto da U.S. AC era illegittimo. Deduceva la nullità del licenziamento perché proveniente da un soggetto non legittimato. Contestava la natura di organizzazioni di tendenza sia di U.S. AC, sia di AC, in considerazione delle mansioni neutre da lei svolte, nonché della nullità del licenziamento anche perché connotato da motivo ritorsivo, ai sensi dell'art. 1345 c.c. Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di nullità, illegittimità o inefficacia del distacco e/o dell'intervenuta interposizione fittizia di manodopera e/o della somministrazione irregolare, l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro fra lei e AC da aprile 2009, l'accertamento di inesistenza, nullità, illegittimità, inefficacia del licenziamento, il conseguente ordine ad AC, o in subordine ad U.S. AC, di reintegrarla nel posto di lavoro e la condanna di AC, o in subordine di US AC, al pagamento dell'indennità risarcitoria. 2.- Il Tribunale, all'esito sia della fase c.d. sommaria, sia della fase di opposizione, rigettava la domanda principale in accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla contestazione di illegittimità del distacco e della somministrazione di manodopera presso AC;
rigettava anche la domanda subordinata, dichiarando legittimo il licenziamento per effettività del giustificato motivo oggettivo addotto e in considerazione del fatto che altri dipendenti, con anzianità di servizio inferiore a quella della CE, svolgevano mansioni infungibili rispetto a quelle sempre disimpegnate dalla ricorrente. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava il reclamo proposto dalla CE. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: 2 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 a) la CE, dipendente di US AC dal 1991, nel maggio 2006 fu distaccata presso AC e tale distacco cessò un data 20/02/2018, mentre il licenziamento venne disposto da US AC in data 22/06/2018; b) la contestazione del distacco è avvenuta unitamente alla contestazione del licenziamento, con raccomandata del 28/06/2018 inviata sia ad AC, sia ad US AC;
c) tale contestazione è successiva al termine di 60 giorni decorrente dalla cessazione del distacco;
d) ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 in caso di somministrazione irregolare (anche per distacco) il termine di decadenza decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività lavorativa presso l'utilizzatore; e) in ogni caso, anche a voler considerare che la fattispecie del distacco illegittimo sia tuttora disciplinato dall'art. 32, co. 4, lett. D, L. n. 183/2010, la conclusione non muta, posto che tale norma prevede ugualmente il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione finalizzata all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che formalmente è il proprio datore di lavoro;
f) anche ai sensi dell'art. 32 cit. il termine decorre dalla cessazione dell'utilizzazione presso il terzo, poiché questa è l'unica interpretazione coerente con la ratio della norma e idonea a garantire un risultato in termini di certezza giuridica;
peraltro la previsione di cui alla lettera D del co. 4 dell'art. 32 cit. opera a prescindere dal recesso, che potrebbe in teoria anche non essere intimato al dipendente;
g) la lavoratrice contesta la data di cessazione del distacco ed assume di essere rimasta nella sua postazione lavorativa presso AC fino alla fine del rapporto di lavoro in condizione di inattività, non facendo mai rientro presso US AC;
h) questa tesi non è fondata, poiché dagli atti risulta che in data 26/01/2018 ella fu notiziata da AC del suo imminente rientro negli uffici di US AC e della necessità che effettuasse un corretto 3 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 passaggio di consegne, poiché dall'01/01/2018 si era interrotto il progetto comune tra AC e US AC;
in tale comunicazione si rappresentava che le giornate destinate alla realizzazione del passaggio di consegne sarebbero potuto essere quelle del 30 e del 31 gennaio 2018; i) risulta dagli atti che con comunicazione del 30/01/2018 il sig. AR BE chiedeva di essere contattato dalla CE per definire le modalità del passaggio di consegne e che in data 31/01/2018 la reclamante, dimostrando di essere edotta di tale comunicazione, rappresentava di essere in malattia e che avrebbe provveduto al passaggio di consegne il giorno 06 febbraio 2018, al suo rientro dalla malattia, j) risulta poi dagli atti che con comunicazione del 09/02/2018 il sig. VR OC lamentava che, nonostante il rientro dalla malattia della CE, non era ancora avvenuto il passaggio di consegne e disponeva che esso avvenisse in ogni caso “entro il termine perentorio di martedì 20 febbraio, in quanto da mercoledì 21 febbraio si chiede che dipendente CE rientri fisicamente negli uffici della US AC …”; k) al doc. 5 di parte reclamata è allegato il verbale di consegna dell'archivio cartaceo del dipartimento welfare, sottoscritto dalla lavoratrice, con cui la reclamante ha dimostrato di avere piena consapevolezza della cessazione del distacco presso AC a decorre dal 21/02/2018; l) la reclamante neppure allega di avere svolto qualche attività presso AC in data successiva, limitandosi a sostenere di essere rimasta inattiva, ciò che è del tutto irrilevante;
m) inoltre, la circostanza che la reclamante fosse consapevole della cessazione del suo distacco presso AC è altresì dimostrato da numerose missive in atti, a partire dal 26/01/2018, relative a trattative in corso fra US AC e la reclamante riguardanti la possibilità di una sua ricollocazione presso altro e diverso datore di lavoro;
sulle stesso tema intervenivano poi le comunicazioni del legale della reclamante del 29/01/2018 e del 16/02/2018, nonché quelle di US AC del 12/02/2018, 23/02/2018, 28/02/2018 e 12/04/2018; 4 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 n) quindi dalla data del 20/02/2018 decorreva il termine di 60 giorni per contestare la titolarità formale del rapporto di lavoro in capo a US AC, mentre tale contestazione è intervenuta soltanto in data 28/06/2018 a seguito dell'intimazione del licenziamento, ma quella data il termine decadenziale era ormai decorso;
o) correttamente il giudice di primo grado ha respinto tutte le domande avanzate nei confronti di AC, in quanto soggetto diverso dal proprio datore di lavoro che era US AC;
p) quanto alla domanda di nullità per ritorsività del licenziamento spiegata anche nei confronti di US AC, va ricordato che il motivo illecito addotto deve essere determinante, ossia deve costituire l'unica ed effettiva ragione del recesso, ed esclusivo, sicché è necessario il previo accertamento dell'insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (Cass. n. 9468/2019); q) l'onere della prova del carattere ritorsivo del recesso datoriale è a carico del lavoratore;
r) tali principi sono stati confermati anche con riguardo al nuovo testo dell'art. 18 L. n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012; s) nel caso di specie il giustificato motivo oggettivo, per le ragioni che ora si diranno, è effettivamente sussistente, sicché si potrebbe pure prescindere dall'analisi del preteso motivo illecito determinante;
t) per completezza di argomentazioni occorre affermare che l'asserito motivo illecito è insussistente;
u) quanto all'asserito carattere fraudolento del distacco, va in contrario evidenziato che nessuna conseguenza in danno di US AC si sarebbe potuta ipotizzare in caso di accertamento di tale fraudolenza, conseguenza neppure allegata dalla CE;
v) quanto agli altri elementi addotti dalla reclamante, si tratta di episodi occasionali, privi di effettiva significatività ed isolati nel tempo;
inoltre solo fatti risalenti a settembre-ottobre 2016; infine si tratta di fatti che riguardano preposti e impiegati di AC, ossia di un soggetto diverso dal datore di lavoro che ha poi disposto il licenziamento;
w) quanto al giustificato motivo oggettivo, è incontroversa la situazione di crisi in cui versata la US AC, che aveva indotto tale associazione 5 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 ad una riorganizzazione del proprio organico con soppressione di due posizioni lavorative;
tanto si evince anche dalla comunicazione del 15/11/2017 di avvio della procedura di riduzione del personale per US AC in ragione della predetta situazione di crisi;
x) in esito a tale comunicazione in data 08/01/2018 US AC (che contava solo 11 dipendenti e quindi non era soggetta alle procedure di licenziamento collettivo) concordava con le organizzazioni sindacali varie misure per la gestione degli esuberi, fra cui la proposta di trasformazione temporanea dei rapporti di lavoro da full time a part time, di riallocazione presso altro datore di lavoro, all'interno del sistema della Associazioni cristiane, nella stessa provincia ovvero, in mancanza, al di fuori della provincia, di ricollocazione presso altro datore di lavoro al quale erano stati affidati servizi in outsourcing;
y) incontroversa è altresì la soppressione della posizione di lavoro della reclamante, come si ricava comunque dal libro unico del lavoro del novembre 2018, comparato con quello del giugno 2018, da cui si evince che i dipendenti passarono da 11 a 10; z) è infine incontroverso che dopo il licenziamento della CE US AC non ha proceduto a nuove assunzioni;
aa) è dimostrato documentalmente (nota del 26/01/2018 del presidente nazionale di US AC) che alla CE furono offerte alternative occupazionali per evitarne il licenziamento, che vennero da lei rifiutate;
bb) deve escludersi la possibilità di repechage, non rinvenendosi posizioni che ella avrebbe potuto coprire;
cc) secondo la reclamante le mansioni segretariali da lei svolte sarebbero insopprimibili;
dd) inoltre assume che vi erano altri tre dipendenti con uguale suo inquadramento ma minore anzianità di servizio, sicché la scelta datoriale di estinguere proprio il suo rapporto di lavoro sarebbe illegittima;
ee) in caso di più dipendenti con mansioni fungibili, non essendo utilizzabile il criterio dell'impossibilità del repechage, il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo principi di 6 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 correttezza e di buona fede, nell'ambito dei quali i criteri di scelta previsti dall'art. 5 L. n. 223/1991 rappresentano uno standard idoneo (Cass. n. 25192/2016); ff) a questo riguardo la reclamante nulla ha dedotto in relazione ai carichi di famiglia, limitandosi ad allegare di possedere una maggiore anzianità di servizio;
gg) tuttavia l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che i tre lavoratori con inquadramento identico a quello della CE svolgevano mansioni specifiche essenziali per l'associazione; hh) quanto alla scelta organizzativa di sopprimere il posto di segretaria, non spetta alla dipendente contestare la scelta, qualora questa soddisfi le esigenze tecnico, produttive e organizzative poste a base del licenziamento;
ii) d'altronde è pure significativo il fatto che la CE svolge le mansioni segretariali presso US AC fino al 2006, epoca del suo distacco ad AC;
dove non fu impiegata per lo svolgimento di tali mansioni per circa dodici anni, senza che US AC sentisse il bisogno di assumere altro personale, anche a tempo determinato, in costanza di quel distacco;
jj) dunque la scelta della datrice di lavoro risulta conforme a correttezza e buona fede, posto che il contributo lavorativo della CE era rinunziabile senza gravi conseguenze in termini organizzativi ed operativi e il recesso è avvenuto solo dopo un'offerta di ben due possibili alternative lavorative. 4.- Avverso tale sentenza TA CE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi. 5.- AC Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani e Unione Sportiva AC hanno resistito con controricorso. 6.- Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta. 7.- Le parti private hanno depositato memoria. 8.- All'adunanza camerale del 04/10/2023 la Corte ha ritenuto necessario rinviare a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 9.- Il Procuratore Generale ha depositato nuova memoria scritta, con cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 7 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 10.- Le controricorrenti hanno depositato nuova memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010, 39 d.lgs. n. 81/2015, 30 d.lgs. n. 276/2003 e 12 disp.prel.c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto intervenuta la decadenza dall'accertamento dell'illegittimità del distacco iniziato a maggio 2006. In particolare lamenta che i giudici del reclamo abbiano fatto coincidere la conclusione del periodo di distacco con la data del 20 febbraio 2018, data in cui era avvenuto il verbale di passaggio di consegne, omettendo di considerare che ella non aveva mai fatto rientro nella sede U.S. AC. Addebita, inoltre, alla Corte territoriale l'indebita ed errata sovrapposizione tra le fattispecie del distacco illegittimo e della somministrazione irregolare e quindi l'errata applicazione dell'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 piuttosto che dell'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha già affermato che l'art. 39, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 – che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" – dettato per la somministrazione “irregolare” di manodopera, non è neanche astrattamente applicabile a fattispecie diverse, perché, in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza (in quanto eccezione al generale diritto di azione per la tutela giurisdizionale), non è suscettibile né di interpretazione estensiva, né di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 disp.prel.c.c. (Cass. 28/10/2021, n. 30490). Nondimeno la Corte territoriale ha motivato in relazione non soltanto all'art. 39 d.lgs. n. 81 cit., ma altresì – e specificamente – all'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010 ed ha espressamente argomentato che, pur applicando l'art. 32 cit. (v. sentenza impugnata, p. 4, ult. cpv.), la decadenza era comunque intervenuta. Sul punto è sufficiente quindi la correzione in diritto di quella parte della motivazione della sentenza d'appello, in cui si fa applicazione dell'art. 39 8 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 d.lgs. n. 81/2015 alla fattispecie in esame (rappresentata da un distacco asseritamente illegittimo), alla quale invece tale norma non è applicabile. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010, 39 d.lgs. n. 81/2015, 30 d.lgs. n. 276/2003 e 12 disp.prel.c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, pur applicando l'art. 32 cit., la conclusione non muta e per aver dato dell'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 (secondo cui il termine di decadenza della contestazione dell'illegittimità della somministrazione decorre dalla cessazione dell'attività presso l'utilizzatore) un'inammissibile interpretazione estensiva, in contrasto con il principio secondo cui le norme che prevedono decadenze sono di stretta applicazione ed interpretazione. La ricorrente sostiene che, in mancanza di precise indicazioni sul dies a quo, l'unico dato certo è il richiamo all'art. 6 L. n. 604/1966, sicché il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto il licenziamento da parte del formale datore di lavoro. Il motivo è infondato. L'art. 32, co. 4, L. n. 183/2010 prevede: ”Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Come si evince da tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il legislatore individua sempre il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza con riguardo al momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità. Dunque per razionale coerenza anche “interna” alla complessiva disposizione, pure l'ipotesi di cui alla lettera d) deve essere intesa nel medesimo senso. Tuttavia, in omaggio ad un'esigenza di certezza giuridica, questa Corte ha affermato che la decadenza di cui alla lettera d) non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, 9 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 ovvero un “fatto tipizzato”, che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. 17/12/2021, n. 40652). La tesi della ricorrente – volta a valorizzare l'incipit della norma, che contiene il rinvio all'art. 6 L. n. 604/1966 – secondo cui il predetto provvedimento scritto sarebbe inevitabilmente rappresentato dal licenziamento intimato dal formale datore di lavoro, non è condivisibile. In primo luogo, come già evidenziato dalla Corte territoriale, un licenziamento (da parte del formale datore di lavoro) potrebbe intervenire a distanza di molti anni dalla cessazione del distacco. Pertanto attendere il licenziamento (da parte del formale e poi contestato datore di lavoro) per far decorrere il termine di decadenza significherebbe esporre sia il distaccatario, sia il distaccante (formale datore di lavoro) ad una situazione di invincibile incertezza giuridica circa il rapporto intercorso con il dipendente. Questo risultato è da rifiutare, in quanto incompatibile con la ratio della decadenza, la cui funzione è proprio quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e, quindi, la loro stabilizzazione (rectius inoppugnabilità) a seguito del decorso del tempo. Inoltre, la necessità di un'interpretazione che, a fronte di un licenziamento adottato dal formale datore di lavoro, distingua il regime della decadenza a seconda che debba trovare applicazione nei confronti del datore di lavoro formale oppure di quello effettivo, è stata ribadita di recente da questa Corte (Cass. ord. n. 6266/2024 e l'ulteriore precedente giurisprudenza ivi richiamata). Il problema, allora, resta quello di individuare quale sia l'atto o il provvedimento scritto del datore di lavoro del quale il dipendente intenda contestare la legittimità al fine di far accertare o costituire il rapporto di lavoro in capo ad altro soggetto e dal quale decorrerà il termine di decadenza. Questa Corte (Cass. ord. 16/12/2022, n. 36944) ha già evidenziato che «… nell'ipotesi regolata dalla lettera d) [dell'art. 32 L. n 183 cit.] non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti, non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale 10 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Tale Data pubblicazione 03/05/2024 imprecisione normativa è stata invero corretta … per la fattispecie della somministrazione, dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che, all'art.39, ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore". Una tale decorrenza risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto». Ciò posto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 39 d.lgs. n. 81 cit. al distacco, va considerato che l'art. 32, co. 4, lettera d), L. cit. si riferisce ad ogni fenomeno interpositorio (“in ogni altro caso”), ossia in origine aveva un ambito applicativo che, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, ricomprendeva somministrazione di manodopera, appalto, distacco. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 cit. quell'ambito applicativo si è ridotto all'appalto e al distacco illeciti. La portata omnicomprensiva della norma (“in ogni altro caso”) è tale da imporre che il dies a quo, anche per ragioni di parità di trattamento ex art. 3 Cost., vada individuato in modo comune a tutte le ipotesi, ma pur sempre nel rispetto del limite rappresentato dall'impossibilità di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche di norme sulla decadenza (come l'art. 39 d.lgs. n. 81 cit.) in quanto eccezionali (art. 14 disp.prel.c.c.). Pertanto, proseguendo l'opera di ricostruzione normativa di cui al citato precedente di questa Corte, il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro. Orbene, nel caso del distacco possono verificarsi varie ipotesi. Se il distacco è a tempo determinato, e così nel caso in cui il termine 11 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 finale sia stato prorogato con atto scritto, il dies a quo è quello della scadenza del termine (eventualmente prorogato). Anche in tal caso sotto il profilo della decadenza rileva un atto scritto (il distacco disposto dal formale datore di lavoro) di cui si contesta la legittimità, sebbene il differimento del dies a quo (per l'impugnazione) alla scadenza del relativo termine sia coerente con l'esigenza – di rango anche costituzionale (espressamente richiamata anche da Cass. n. 40652/2021) – di non comprimere eccessivamente il diritto d'azione ex art. 24 Cost., come invece sarebbe se il dies a quo fosse quello della data di adozione del distacco. Peraltro, identica disciplina vige per l'impugnazione di un contratto a tempo determinato: l'azione di nullità del termine finale è soggetta al termine di decadenza che decorre non dalla stipula del contratto, bensì dalla scadenza del termine medesimo (art. 32, co. 4, lett. a), L. n. 183 cit.). Intesa in tal modo la norma sulla decadenza di cui all'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183 cit. si inserisce in modo coerente nel sistema: il dies a quo coincide con la cessazione della dissociazione datoriale (tra formale datore di lavoro e soggetto che riceve la prestazione lavorativa); sussiste l'atto scritto dal quale evincere tale cessazione (id est il termine finale apposto al provvedimento di distacco); è rispettato il limite dell'impossibilità di ricorrere all'interpretazione estensiva o all'applicazione analogica. Se invece il distacco è a tempo indeterminato, oppure è intervenuto “di fatto”, oppure era in origine a tempo determinato, ma è poi proseguito “di fatto”, il dies a quo è quello in cui sia intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine. Nel caso di specie, dall'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale risulta che il distacco era a tempo indeterminato, ma poi un atto formale è intervenuto da parte del distaccatario (AC), ossia la nota del 26/01/2018, con cui il distaccatario dichiarava e comunicava alla CE la necessità del passaggio di consegne che avrebbe segnato la fine del distacco e, quindi, il suo rientro in U.S. AC. Dunque l'atto scritto da impugnare – e che fissa anche il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010 – è rappresentato da quella nota. Il 12 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 dies a quo di decorrenza del termine è da individuare nel momento in cui tale atto ha prodotto l'effetto della cessazione del distacco, che secondo la dichiarazione del distaccatario si sarebbe verificato alla data del passaggio di consegne, con conseguente consapevolezza in capo alla lavoratrice. Tale data è quella del 20/02/2018, come accertato in fatto dalla Corte territoriale. Pertanto esattamente i giudici del reclamo hanno ritenuto tardiva (perché oltre sessanta giorni dalla predetta data) l'azione (sotto forma di impugnazione del distacco, asseritamente illegittimo) del giugno 2018 e, come tale, inidonea ad impedire la decadenza ormai maturata. 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010, 39 d.lgs. n. 81/2015, 30 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale errato nell'individuazione del momento in cui è cessata l'utilizzazione della ricorrente da parte di AC. Il motivo è inammissibile laddove, sotto l'apparente vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto la ricorrente sollecita a questa Corte un nuovo apprezzamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Per il resto il motivo è infondato: la CE prospetta che la Corte territoriale abbia ammesso in motivazione che la lavoratrice non aveva fatto rientro presso US AC, donde l'erroneità e la contraddittorietà – a suo dire – del convincimento dei giudici del reclamo, secondo cui il distacco sarebbe cessato con il verbale di passaggio di consegne. Tale ricostruzione della sentenza di secondo grado non può essere condivisa. Dall'esame della motivazione della decisione impugnata si evince chiaramente che la Corte d'appello ha solo rilevato che la lavoratrice aveva prospettato la predetta circostanza (ossia “di non aver mai fatto rientro presso US AC”), ma all'evidenza l'ha ritenuta indimostrata e comunque vinta da prove documentali contrarie, espressamente considerate e citate a giustificazione del proprio convincimento (v. sentenza impugnata, pp. 5-6). Dunque la lamentata contraddittorietà non sussiste. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di 13 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 discussione fra le parti, relativo al contenuto della comunicazione inviata da AC in data 26/01/2018. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a criticare l'interpretazione data dalla Corte territoriale a quella missiva e il significato che ne è stato tratto ed a contrapporre una propria interpretazione, sollecitando a questa Corte una verifica del significato e della portata di quella missiva, che è operazione riservata al giudice del merito e quindi interdetta in sede di legittimità. 5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010, 39 d.lgs. n. 81/2015, 30 d.lgs. n. 276/2003 e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto che ella era rimasta presso AC inattiva e per non averne allora tratto le dovute conseguenze ex art. 2103 c.c. Il motivo è inammissibile a causa dell'evidente travisamento della motivazione espressa nella sentenza impugnata. In quel passaggio, riportato dalla ricorrente, i giudici del reclamo non hanno affatto riconosciuto che la CE fosse rimasta presso AC e per di più inattiva, ma si sono limitati a rilevare che tale deduzione, avanzata dalla lavoratrice, fosse comunque irrilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare il distacco. 6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente di duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. In particolare lamenta l'omessa considerazione della circostanza dell'inutilizzazione illecita, da lei indicata al capitolo 71 del ricorso introduttivo del giudizio e di quello in opposizione, e mai contestata dalle controparti. Il motivo è inammissibile, perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c., già 348 ter, ult. co., c.p.c.), ossia dal doppio accertamento di fatto compiuto al riguardo dai giudici dei due gradi merito. 7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 4) e 5), c.p.c. la ricorrente denuncia una nullità del procedimento e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di motivare “sulla impugnativa nei 60 giorni sia dal licenziamento che dalla cessazione della prestazione lavorativa nell'appalto della ricorrente avvenuta in data 28 giugno 2018” (v. ricorso per 14 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 cassazione, p. 22). Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché non vi è il difetto di motivazione denunziato, come ammesso e dimostrato anche dalla CE, alla luce dei precedenti motivi di ricorso. Inoltre, il motivo è inammissibile sia perché vi è un confuso richiamo ad un “appalto” del tutto estraneo ai fatti di causa, sia perché esso non è pertinente rispetto alla specifica argomentazione articolata dalla Corte territoriale sulle ragioni per le quali il dies a quo non può coincidere con quello del licenziamento intimato da U.S. AC. 8.- Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966, 41 Cost. e 2697 c.c. Il motivo è inammissibile: sotto l'apparente vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, sollecita in realtà una rivalutazione delle risultanze istruttorie (come ad esempio i dati evincibili dal libro unico del lavoro), riservata al giudice di merito ed estranea al giudizio di legittimità. 9.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Il motivo è inammissibile: l'avvenuta soppressione della posizione lavorativa della CE (segretaria) è circostanza sulla quale si è formata la c.d. doppia conforme, ossia il conforme accertamento di fatto compiuto dai giudici dei due gradi di merito, che preclude l'ammissibilità del motivo (art. 360, penult. co., c.p.c., già 348 ter, ult. co., c.p.c.). 10.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del fatto che le controricorrenti si sono difese con unico atto del medesimo difensore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in euro 4.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi 15 Numero registro generale 18265/2020 Numero sezionale 1013/2024 Numero di raccolta generale 11901/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 05/03/2024. Il Consigliere est. dott. Francescopaolo Panariello La Presidente dott.ssa Adriana Doronzo 16