Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2024, n. 11901
CASS
Sentenza 3 maggio 2024

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Massime2

L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro.

In caso di distacco illecito, il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro e va individuato, per il distacco a tempo determinato, nella data di scadenza del termine (eventualmente prorogato) stabilito dal distaccante e, per il distacco a tempo indeterminato o adottato "di fatto", nella data in cui è intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine.

Commentario1

  • 1Il termine di decadenza dell'accertamento dell’interposizione fittizia
    Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 6 settembre 2024

    Il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza della richiesta di accertamento della fattispecie interpositoria coincide con la cessazione di qualsiasi rapporto con l'interponente. Queste le conclusioni cui è pervenuta una recente sentenza del Tribunale di Roma resa in data 8 agosto 2024, in fattispecie avente ad oggetto la domanda del lavoratore di accertamento della illiceità di un appalto di manodopera. L'art. 32, co. 4, L. n. 183/2010, come è noto, prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2024, n. 11901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11901
Data del deposito : 3 maggio 2024

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