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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7056 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 2886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 02.02.2023 da
cod. fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, vico Spezzano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carmela
Parisi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
in qualità di impresa designata per la Regione Campania per Controparte_1 la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(F.G.V.S.), codice fiscale in persona dell'amministratore delegato, dott. P.IVA_1
e del dirigente, dott. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 Controparte_3
Napoli, Via S. Domenico n. 18, presso lo studio dell'Avv. Federico Antignani, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alla liti per atto del notaio del Persona_1
18.12.2014, rep. 186905, racc. n. 30367
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni alla persona da sinistro stradale
Conclusioni per l'attore: … si richiede nuovamente la revoca dell'ordinanza disponendo la nomina della CTU con riserva di nomina proprio CTP in occasione del primo accesso. In subordine nella denegata ipotesi, si rassegnando le seguenti conclusioni, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabile per l'evento dannoso per cui è causa, il conducente il veicolo pirata;
2) per l'effetto, condannare la
[...]
nella qualità di Impresa Designata per la Regione Campania Controparte_4 alla Gestione del F.G.V.S., al giusto risarcimento del danno patrimoniale, morale, esistenziale e quanti ipotizzabili subiti a seguito del sinistro de quo alla persona fisica del sig. Parte_1
, quantificate in euro € 122.048,50 come da relazione di parte CTP allegata agli atti,
[...] comprensiva di spese mediche sostenute oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto
1 all'effettivo, materiale ed integrale soddisfo, o nella misura diversa che sarà precisata dalla
CTU che sin da ora si richiede. Il tutto nei limiti del giudizio per valore del Giudice adito, ossia di euro 260.000,00.
Conclusioni per : si conclude acchè il Tribunale adito accerti, dichiari e disponga Controparte_1 la reiezione della pretesa attrice perché nulla, inammissibile ex artt. 283 letta a) - 139 D. Lgs.
209/05 come novellato ex L.27/12, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto;
la riduzione del petitum ex artt.1227 e segg. c.c. e/o all'equo e giusto, con integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del c.d. danno morale soggettivo (cfr. Cass. A
Sez. Unite sent. n.26972/08 – Trib. Di Pavia sent. n.1107/08) al netto delle ulteriori voci di danno esposte ex adverso in quanto inammissibili e/o duplicative;
il tutto entro il massimale di legge in materia.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. ha agito nei confronti della nella qualità di Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al pagamento di € 122.048,50, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno alla persona da lui patito a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 23.12.2020, verso le ore 06.15 circa, in Napoli, corso Vittorio
Emanuele.
A fondamento della domanda, il ha esposto che: - nelle suddette circostanze di Pt_1 tempo e di luogo, mentre si dirigeva verso Mergellina alla guida del motociclo Piaggio, targato
DD70888, di proprietà del sig. , era stato tamponato da un'autovettura “modello Parte_2 utilitaria di colore scuro”; - il conducente di tale autovettura, proveniente da tergo, non aveva rispettato la distanza di sicurezza e aveva calcolato male gli spazi, andando a urtare, con la parte anteriore dell'auto, la parte posteriore del motociclo;
- a seguito dell'urto, era caduto a terra in uno al motociclo ed era finito sulla corsia opposta di marcia, impattando contro la fiancata anteriore sinistra di un'automobile Hyundai targata CC187DR, che proveniva dall'opposto senso di marcia;
- subito dopo l'impatto, l'utilitaria scura che lo aveva tamponato si era allontanata repentinamente, non consentendo ai presenti di identificare il numero di targa ed omettendo il soccorso;
- a causa della caduta aveva riportato lesioni personali “come da certificazione medica integrale, comprensiva di certificato di guarigione”, prodotta in atti;
- la responsabilità del sinistro doveva essere imputata in via esclusiva al conducente del veicolo non identificato.
La si è costituita, eccependo in via preliminare: - la propria “carenza di Controparte_1 legittimazione processuale passiva”, in quanto la controparte non aveva fornito la prova che la mancata identificazione del veicolo non fosse a lui imputabile;
- l'improponibilità della domanda ex artt. 145, 148 e 283 del d.lgs. n. 209 del 2005. Nel merito, ha contestato i fatti allegati
2 dall'attore e ha evidenziato che, trattandosi di infortunio in itinere (come attestato dal referto di pronto soccorso), l'indennizzo versato dall all'attore andava sottratto a quanto CP_5 eventualmente liquidato a titolo risarcitorio. In punto di quantum, la ha contestato la CP_1 richiesta risarcitoria, in quanto “non analiticamente quantificata” e ha eccepito che le risultanze della CTP erano prive di valore probatorio. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale, interrogatorio libero del e Pt_1 acquisizione del file contenente la telefonata effettuata alla centrale operativa del servizio 118 al momento del sinistro ed è stata assegnata in decisione in data 27.03.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. In data 07.03.2022, l'attore ha inviato alla una p.e.c. contenente la richiesta CP_1 stragiudiziale di risarcimento danni prevista dall'art. 287 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Successivamente, in data 14.06.2022, una nuova richiesta risarcitoria è stata inviata, sempre a mezzo p.e.c., alla e alla Consap. La medesima richiesta è stata inviata, a mezzo CP_1 raccomandata postale, alla Consap in data 18.05.2021 (tutte le missive sono state prodotte in allegato all'atto di citazione). La c.d. “messa in mora” inviata dal contiene tutte le Pt_1 informazioni richieste dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, sicché l'atto ha sicuramente raggiunto il suo scopo, avendo messo la in condizione di formulare l'offerta CP_1 risarcitoria. Il procedimento ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, quindi, non ha avuto esito positivo per la decisione dell'impresa designata di non risarcire i danni in via stragiudiziale, con conseguente proponibilità della domanda. Peraltro, nel caso in cui nella c.d. messa in mora vi fossero state lacune tali da impedire la formulazione dell'offerta, la avrebbe dovuto CP_1 chiedere le necessarie integrazioni alla controparte, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 148: l'omessa attivazione di tale potere rende la domanda proponibile anche in presenza di eventuali vizi contenutistici della richiesta risarcitoria stragiudiziale (cfr. Cass., sez.
III, 09/11/2022, n. 32919; in senso conforme Cass., sez. III, 25/07/2024, n. 20802).
§ 3. Nel merito, la domanda è infondata.
Il teste ha confermato la versione dell'incidente descritta in atto di Testimone_1 citazione, dichiarando che: - il motociclo condotto dal fu tamponato da un'autovettura Pt_1 non identificata che procedeva nel suo stesso senso di marcia;
- a seguito dell'urto, il motociclo dapprima sbandò e poi cadde a terra, scivolando nell'altra corsia di marcia e terminando la sua corsa contro un'altra autovettura, che proveniva dall'opposto senso di marcia. Per comodità del lettore si riporta, di seguito, la parte saliente della deposizione del “… Io stavo in auto, Tes_1 percorrevo il corso Vittorio Emanuele andando verso Mergellina. Ad un certo punto, un'auto mi superò sulla sinistra ad alta velocità e poi rientrò sempre ad alta velocità nella mia corsia. A questo punto cercò di superare uno scooter che ci precedeva nella stessa corsia di marcia. Lo
3 scooter stava procedendo al centro della strada, più o meno, e l'auto tento di superarlo a destra, ma non riuscì nella manovra e lo tamponò nella parte posteriore. Vidi quindi l'auto procedere in avanti senza fermarsi, mentre lo scooter sbandò per un po' per poi cadere sulla strada. Cadde sul lato sinistro. Sia il conducente che lo scooter scivolarono per qualche metro sulla strada, che era bagnata perché pioveva. Lo scooter si andò a schiantare nel lato sinistro di un'auto che arrivava, percorrendo l'opposta corsia di marcia. Io accostai per dare soccorso al conducente dello scooter rimasto a terra. Dopo qualche minuto, il ragazzo provò ad alzarsi e noi lo aiutammo, facendolo appoggiare ad un'auto in sosta. Dico noi, perché intervenne anche il conducente dell'auto colpita dallo scooter e altre due - tre persone. Io non chiamai l'ambulanza, ma una delle persone presenti disse di averlo fatto …”.
Orbene, quanto riferito dal teste è smentito dalle informazioni assunte, ex art. 213 c.p.c., dal servizio 118 della ASL Napoli 1 Centro. A seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 21.09.2023, parte convenuta ha acquisito e prodotto in giudizio: - il file audio della telefonata effettuata alla centrale operativa del servizio 118 per chiedere l'intervento di un'ambulanza al fine di soccorre il - la scheda redatta dai sanitari intervenuti sul Pt_1 luogo del sinistro (atti depositati in data 17.01.2024).
Dall'ascolto della telefonata si evince che l'attore scivolò a causa del fatto che il fondo stradale era bagnato (quella mattina pioveva). La persona che chiamò il 118 riferì quanto segue in ordine alla dinamica del sinistro: - “io stavo venendo a parcheggiare ed è scivolato con la moto” (minuto 1:31); - “era un poco bagnato e sta piovigginando ed è scivolato”
(minuto 1:42). Peraltro, la telefonata venne effettuata alla presenza del (ad un certo Pt_1 punto l'interlocutore si rivolge a lui e gli chiede il nome), il quale nulla obiettò in merito a quanto riferito alla centrale operativa.
Nella scheda riportante la cronistoria dell'intervento del 118 si menziona, quale causa delle ferite, un incidente in moto, senza alcun accenno al coinvolgimento di un'altra autovettura o a responsabilità di terzi. Del resto, anche nella scheda del triage (vedi doc. 2 attore) e nel referto di pronto soccorso allegato alla denunzia querela sporta dall'attore non vi è menzione della riconducibilità del sinistro alla condotta di un'altra autovettura o a un'omissione di soccorso, ma vi è soltanto l'annotazione “riferito incidente stradale motorino autoveicolo”, che risulta perfettamente compatibile con una caduta causata dal manto stradale reso scivoloso dalla pioggia e con il successivo urto contro l'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia.
Gli elementi probatori venuti in essere nell'immediatezza del fatto sono senza dubbio più attendibili della deposizione del la cui presenza sul luogo del sinistro non è attestata da Tes_1 alcun elemento e che non è stato nemmeno indicato nella querela presentata dal il Pt_1 che, peraltro, costituisce un ulteriore indice sintomatico della sua inattendibilità (cfr. Cass., sez. III, n. 9939 del 18/06/2012).
In conclusione, poiché il teste indicato da parte attrice risulta smentito dalle prove
4 documentali in precedenza esaminate, la domanda deve essere rigettata per mancata prova del fatto costitutivo della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
Stante la sussistenza del fumus del reato di falsa testimonianza a carico di , Testimone_1 manda alla cancelleria di inviare alla locale Procura della Repubblica copia della presente sentenza, del verbale del 23.11.2023 e della documentazione prodotta dalla in data CP_1
17.01.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
[...] garanzia per le vittime della strada;
b) condanna al pagamento delle spese di lite della convenuta, liquidate in Parte_1
€ 10.400,00 a titolo di compenso del difensore (€ 1.500,00 per la fase di studio, €
900,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) manda alla cancelleria di trasmettere alla locale Procura della Repubblica gli atti e i documenti indicati nella parte motiva della presente sentenza.
Napoli, 14.07.2025 Il Giudice
5
Ruolo Generale n. 2886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 02.02.2023 da
cod. fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, vico Spezzano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carmela
Parisi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
in qualità di impresa designata per la Regione Campania per Controparte_1 la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(F.G.V.S.), codice fiscale in persona dell'amministratore delegato, dott. P.IVA_1
e del dirigente, dott. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 Controparte_3
Napoli, Via S. Domenico n. 18, presso lo studio dell'Avv. Federico Antignani, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alla liti per atto del notaio del Persona_1
18.12.2014, rep. 186905, racc. n. 30367
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni alla persona da sinistro stradale
Conclusioni per l'attore: … si richiede nuovamente la revoca dell'ordinanza disponendo la nomina della CTU con riserva di nomina proprio CTP in occasione del primo accesso. In subordine nella denegata ipotesi, si rassegnando le seguenti conclusioni, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabile per l'evento dannoso per cui è causa, il conducente il veicolo pirata;
2) per l'effetto, condannare la
[...]
nella qualità di Impresa Designata per la Regione Campania Controparte_4 alla Gestione del F.G.V.S., al giusto risarcimento del danno patrimoniale, morale, esistenziale e quanti ipotizzabili subiti a seguito del sinistro de quo alla persona fisica del sig. Parte_1
, quantificate in euro € 122.048,50 come da relazione di parte CTP allegata agli atti,
[...] comprensiva di spese mediche sostenute oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto
1 all'effettivo, materiale ed integrale soddisfo, o nella misura diversa che sarà precisata dalla
CTU che sin da ora si richiede. Il tutto nei limiti del giudizio per valore del Giudice adito, ossia di euro 260.000,00.
Conclusioni per : si conclude acchè il Tribunale adito accerti, dichiari e disponga Controparte_1 la reiezione della pretesa attrice perché nulla, inammissibile ex artt. 283 letta a) - 139 D. Lgs.
209/05 come novellato ex L.27/12, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto;
la riduzione del petitum ex artt.1227 e segg. c.c. e/o all'equo e giusto, con integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del c.d. danno morale soggettivo (cfr. Cass. A
Sez. Unite sent. n.26972/08 – Trib. Di Pavia sent. n.1107/08) al netto delle ulteriori voci di danno esposte ex adverso in quanto inammissibili e/o duplicative;
il tutto entro il massimale di legge in materia.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. ha agito nei confronti della nella qualità di Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al pagamento di € 122.048,50, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno alla persona da lui patito a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 23.12.2020, verso le ore 06.15 circa, in Napoli, corso Vittorio
Emanuele.
A fondamento della domanda, il ha esposto che: - nelle suddette circostanze di Pt_1 tempo e di luogo, mentre si dirigeva verso Mergellina alla guida del motociclo Piaggio, targato
DD70888, di proprietà del sig. , era stato tamponato da un'autovettura “modello Parte_2 utilitaria di colore scuro”; - il conducente di tale autovettura, proveniente da tergo, non aveva rispettato la distanza di sicurezza e aveva calcolato male gli spazi, andando a urtare, con la parte anteriore dell'auto, la parte posteriore del motociclo;
- a seguito dell'urto, era caduto a terra in uno al motociclo ed era finito sulla corsia opposta di marcia, impattando contro la fiancata anteriore sinistra di un'automobile Hyundai targata CC187DR, che proveniva dall'opposto senso di marcia;
- subito dopo l'impatto, l'utilitaria scura che lo aveva tamponato si era allontanata repentinamente, non consentendo ai presenti di identificare il numero di targa ed omettendo il soccorso;
- a causa della caduta aveva riportato lesioni personali “come da certificazione medica integrale, comprensiva di certificato di guarigione”, prodotta in atti;
- la responsabilità del sinistro doveva essere imputata in via esclusiva al conducente del veicolo non identificato.
La si è costituita, eccependo in via preliminare: - la propria “carenza di Controparte_1 legittimazione processuale passiva”, in quanto la controparte non aveva fornito la prova che la mancata identificazione del veicolo non fosse a lui imputabile;
- l'improponibilità della domanda ex artt. 145, 148 e 283 del d.lgs. n. 209 del 2005. Nel merito, ha contestato i fatti allegati
2 dall'attore e ha evidenziato che, trattandosi di infortunio in itinere (come attestato dal referto di pronto soccorso), l'indennizzo versato dall all'attore andava sottratto a quanto CP_5 eventualmente liquidato a titolo risarcitorio. In punto di quantum, la ha contestato la CP_1 richiesta risarcitoria, in quanto “non analiticamente quantificata” e ha eccepito che le risultanze della CTP erano prive di valore probatorio. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale, interrogatorio libero del e Pt_1 acquisizione del file contenente la telefonata effettuata alla centrale operativa del servizio 118 al momento del sinistro ed è stata assegnata in decisione in data 27.03.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. In data 07.03.2022, l'attore ha inviato alla una p.e.c. contenente la richiesta CP_1 stragiudiziale di risarcimento danni prevista dall'art. 287 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Successivamente, in data 14.06.2022, una nuova richiesta risarcitoria è stata inviata, sempre a mezzo p.e.c., alla e alla Consap. La medesima richiesta è stata inviata, a mezzo CP_1 raccomandata postale, alla Consap in data 18.05.2021 (tutte le missive sono state prodotte in allegato all'atto di citazione). La c.d. “messa in mora” inviata dal contiene tutte le Pt_1 informazioni richieste dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, sicché l'atto ha sicuramente raggiunto il suo scopo, avendo messo la in condizione di formulare l'offerta CP_1 risarcitoria. Il procedimento ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, quindi, non ha avuto esito positivo per la decisione dell'impresa designata di non risarcire i danni in via stragiudiziale, con conseguente proponibilità della domanda. Peraltro, nel caso in cui nella c.d. messa in mora vi fossero state lacune tali da impedire la formulazione dell'offerta, la avrebbe dovuto CP_1 chiedere le necessarie integrazioni alla controparte, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 148: l'omessa attivazione di tale potere rende la domanda proponibile anche in presenza di eventuali vizi contenutistici della richiesta risarcitoria stragiudiziale (cfr. Cass., sez.
III, 09/11/2022, n. 32919; in senso conforme Cass., sez. III, 25/07/2024, n. 20802).
§ 3. Nel merito, la domanda è infondata.
Il teste ha confermato la versione dell'incidente descritta in atto di Testimone_1 citazione, dichiarando che: - il motociclo condotto dal fu tamponato da un'autovettura Pt_1 non identificata che procedeva nel suo stesso senso di marcia;
- a seguito dell'urto, il motociclo dapprima sbandò e poi cadde a terra, scivolando nell'altra corsia di marcia e terminando la sua corsa contro un'altra autovettura, che proveniva dall'opposto senso di marcia. Per comodità del lettore si riporta, di seguito, la parte saliente della deposizione del “… Io stavo in auto, Tes_1 percorrevo il corso Vittorio Emanuele andando verso Mergellina. Ad un certo punto, un'auto mi superò sulla sinistra ad alta velocità e poi rientrò sempre ad alta velocità nella mia corsia. A questo punto cercò di superare uno scooter che ci precedeva nella stessa corsia di marcia. Lo
3 scooter stava procedendo al centro della strada, più o meno, e l'auto tento di superarlo a destra, ma non riuscì nella manovra e lo tamponò nella parte posteriore. Vidi quindi l'auto procedere in avanti senza fermarsi, mentre lo scooter sbandò per un po' per poi cadere sulla strada. Cadde sul lato sinistro. Sia il conducente che lo scooter scivolarono per qualche metro sulla strada, che era bagnata perché pioveva. Lo scooter si andò a schiantare nel lato sinistro di un'auto che arrivava, percorrendo l'opposta corsia di marcia. Io accostai per dare soccorso al conducente dello scooter rimasto a terra. Dopo qualche minuto, il ragazzo provò ad alzarsi e noi lo aiutammo, facendolo appoggiare ad un'auto in sosta. Dico noi, perché intervenne anche il conducente dell'auto colpita dallo scooter e altre due - tre persone. Io non chiamai l'ambulanza, ma una delle persone presenti disse di averlo fatto …”.
Orbene, quanto riferito dal teste è smentito dalle informazioni assunte, ex art. 213 c.p.c., dal servizio 118 della ASL Napoli 1 Centro. A seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 21.09.2023, parte convenuta ha acquisito e prodotto in giudizio: - il file audio della telefonata effettuata alla centrale operativa del servizio 118 per chiedere l'intervento di un'ambulanza al fine di soccorre il - la scheda redatta dai sanitari intervenuti sul Pt_1 luogo del sinistro (atti depositati in data 17.01.2024).
Dall'ascolto della telefonata si evince che l'attore scivolò a causa del fatto che il fondo stradale era bagnato (quella mattina pioveva). La persona che chiamò il 118 riferì quanto segue in ordine alla dinamica del sinistro: - “io stavo venendo a parcheggiare ed è scivolato con la moto” (minuto 1:31); - “era un poco bagnato e sta piovigginando ed è scivolato”
(minuto 1:42). Peraltro, la telefonata venne effettuata alla presenza del (ad un certo Pt_1 punto l'interlocutore si rivolge a lui e gli chiede il nome), il quale nulla obiettò in merito a quanto riferito alla centrale operativa.
Nella scheda riportante la cronistoria dell'intervento del 118 si menziona, quale causa delle ferite, un incidente in moto, senza alcun accenno al coinvolgimento di un'altra autovettura o a responsabilità di terzi. Del resto, anche nella scheda del triage (vedi doc. 2 attore) e nel referto di pronto soccorso allegato alla denunzia querela sporta dall'attore non vi è menzione della riconducibilità del sinistro alla condotta di un'altra autovettura o a un'omissione di soccorso, ma vi è soltanto l'annotazione “riferito incidente stradale motorino autoveicolo”, che risulta perfettamente compatibile con una caduta causata dal manto stradale reso scivoloso dalla pioggia e con il successivo urto contro l'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia.
Gli elementi probatori venuti in essere nell'immediatezza del fatto sono senza dubbio più attendibili della deposizione del la cui presenza sul luogo del sinistro non è attestata da Tes_1 alcun elemento e che non è stato nemmeno indicato nella querela presentata dal il Pt_1 che, peraltro, costituisce un ulteriore indice sintomatico della sua inattendibilità (cfr. Cass., sez. III, n. 9939 del 18/06/2012).
In conclusione, poiché il teste indicato da parte attrice risulta smentito dalle prove
4 documentali in precedenza esaminate, la domanda deve essere rigettata per mancata prova del fatto costitutivo della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
Stante la sussistenza del fumus del reato di falsa testimonianza a carico di , Testimone_1 manda alla cancelleria di inviare alla locale Procura della Repubblica copia della presente sentenza, del verbale del 23.11.2023 e della documentazione prodotta dalla in data CP_1
17.01.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
[...] garanzia per le vittime della strada;
b) condanna al pagamento delle spese di lite della convenuta, liquidate in Parte_1
€ 10.400,00 a titolo di compenso del difensore (€ 1.500,00 per la fase di studio, €
900,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) manda alla cancelleria di trasmettere alla locale Procura della Repubblica gli atti e i documenti indicati nella parte motiva della presente sentenza.
Napoli, 14.07.2025 Il Giudice
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