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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7892/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7892/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Brescia presso lo studio dell'Avv. AGLIETTA
FEDERICO che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
cui è stata riunita la causa r.g. 8162/2020 promossa da
(C.F. , elettivamente Parte_3 C.F._3 domiciliato in Brescia presso lo studio dell'Avv. VIGNONI
ADRIANA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata da
[...]
(C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CORSO
PORTA NUOVA, 11 37100 VERONA presso lo studio dell'Avv.
pagina 1 di 9 NICOLINI ROBERTO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Con l'intervento di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
(P.IVA n. ), elettivamente domiciliata in CORSO P.IVA_3
PORTA NUOVA, 11 37100 VERONA presso lo studio dell'Avv.
NICOLINI ROBERTO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 9.6.2021;
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 24.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A] e , hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo 2513/20 emesso dal Tribunale di
Verona, deducendo: a) la nullità totale delle fideiussioni omnibus
(docc. 8 e 9) per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A), L. n.
287/1990, stante la conformità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e
8 allo Schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia
55/2005; b) la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1955
c.c., per avere la banca concesso finanziamenti del tutto sproporzionati rispetto alle concrete condizioni della debitrice principale c) la nullità (eventualmente anche parziale) Parte_4 del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito. Gli stessi hanno, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, l'accertamento della nullità
pagina 2 di 9 del contratto di finanziamento stipulato da con Parte_4 conseguente revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della responsabilità della banca per violazione dei principi di correttezza e diligenza professionale, con conseguente non debenza degli interessi dovuti, nonché la condanna di parte opposta al risarcimento del danno all'immagine patito dagli opponenti;
in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo, che venga rideterminato il quantum dovuto, a seguito della sostituzione del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento con quello legale;
in via ulteriormente subordinata, che venga dichiarata l'avvenuta estinzione della fideiussione ex art 1955 c.c.
e, per l'effetto, che venga revocato il decreto ingiuntivo. ha, a sua volta, proposto opposizione avverso il Parte_3 medesimo decreto ingiuntivo, svolgendo deduzioni e richieste identiche a quelle già articolate dagli altri opponenti, in relazione, però, alla fideiussione da questi sottoscritta in data 28.5.2012.
Si è costituita in entrambi i giudizi Controparte_4 eccependo l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in ordine alla domanda di accertamento della nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, e, nel merito, il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo avere disposto la riunione dei due giudizi, con ordinanza dell'11.2.2021, il precedente g.i., ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In data 9.6.2021 si è costituita in giudizio in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito per cui è causa, chiedendo l'estromissione di Controparte_4
In data 6.9.2021 l'opponente ha dato atto di avere Parte_3 notificato la propria rinuncia agli atti. Tale rinuncia, è stata accettata da (cfr. dichiarazione del 9.3.2023), ma Controparte_3 non da Controparte_4
pagina 3 di 9 La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
24.9.2024 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
A] Deve essere preliminarmente evidenziato come non possa essere pronunciata l'estromissione di ai sensi Controparte_4 dell'art. 111 comma 3 c.p.c., non avendo le controparti processuali aderito all'istanza svolta da Controparte_3
Va, invece, dichiarata l'estinzione del rapporto processuale, ex art. 306 c.p.c., tra l'opponente e alla Parte_3 Controparte_3 luce dell'intervenuta accettazione della rinuncia, da parte del primo, agli atti del giudizio di opposizione.
B] Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di parte opposta in favore della competente Sezione specializzata in materia di impresa.
Gli opponenti non hanno, infatti, chiesto di accertare l'esistenza “a monte” di una intesa restrittiva della concorrenza, ma soltanto la nullità totale delle fideiussioni “a valle” dell'intesa, rispetto alla quale l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza costituisce soltanto uno dei presupposti che ben può essere oggetto di accertamento in via incidentale da parte del Giudice adito, funzionalmente competente in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
C] Ciò posto, e venendo al merito della controversia, non merita accoglimento la domanda, svolta in via principale da tutti gli opponenti, di accertamento della nullità del contratto di finanziamento.
A sostegno della dedotta nullità, i garanti hanno sottolineato come il contratto di finanziamento 0137054875480, sottoscritto dalla debitrice principale (doc. 14), sarebbe nullo per Parte_4 indeterminatezza del tasso di interesse (non sarebbe, infatti,
pagina 4 di 9 chiaramente stabilita la modalità di calcolo degli interessi e l'operatività del piano di ammortamento) e del TAEG indicato.
Sennonché, l'art. 3 del contratto di finanziamento stabilisce che la durata del finanziamento è stabilita in 60 mesi, che il pagamento degli interessi al tasso variabile regolato dall'art. 4 avverrà in 60 rate mensili posticipate con scadenza tra il 17.11.2016 e il
17.10.2021, che gli interessi decorrono dalla data di erogazione e che il capitale sarà restituito in n. 60 rate mensili con le stesse scadenze delle rate di interessi, il tutto come da piano dì ammortamento allegato. Sono quindi chiariti espressamente i principi ed il funzionamento del piano di ammortamento.
Quanto al tasso di interesse corrispettivo (variabile), va rilevato come il contratto di finanziamento àncori quest'ultimo a parametri compiutamente determinabili ex ante (Euribor a 1 mese base 360, maggiorato dello spread pari a 1,5 punti percentuali, non minore in ogni caso a zero), sicché la clausola in parola soddisfa senz'altro il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto, richiesto dall'art. 1346 c.c. in alternativa a quello della determinatezza, ai fini della validità del contratto medesimo.
Per quanto riguarda, infine, la mancata o erronea indicazione in contratto del TAEG, merita di essere condiviso l'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, che, muovendo dalla considerazione secondo cui esso non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, osserva che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto pagina 5 di 9 concedente (si veda, da ultimo, Trib. Roma 121/2018), danno che, nondimeno, non è stato allegato dagli opponenti.
Ne consegue che laddove siano stati dettagliatamente indicati – come è accaduto nel caso di specie – tutti i costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi, ancorché il TAEG sia stato – in ipotesi – indicato in modo erroneo.
D] Tali considerazioni inducono a rigettare anche la domanda – svolta in via subordinata – di rideterminare l'importo dovuto, applicando, ex art. 117 TUB, il tasso sostitutivo in luogo di quello pattuito dalle parti con riferimento agli interessi corrispettivi.
E] Anche le domande, svolte sempre in via principale, di accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca per violazione degli artt. 1175 e 1176
c.c., nonché per lesione dell'immagine dei fideiussori sono radicalmente infondate. Basti, a questo proposito, rilevare come gli opponenti non solo non abbiano provato, ma neppure compiutamente allegato i fatti costitutivi delle proprie pretese, le quali sono state formulate in modo inammissibilmente generico.
F] La domanda di nullità totale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990, in quanto redatte sulla base del modello ABI, poi, è infondata per le ragioni che seguono. Anche qualora, infatti, dovesse essere accertata la nullità delle clausole 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione sottoscritti dai sig.ri , e va applicato il principio, Pt_1 Parte_2 Pt_3 enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza
41994/2021), secondo cui la violazione della disciplina antitrust determina una nullità parziale della garanzia, limitata cioè alle singole clausole riproduttive dello Schema sanzionato, mentre l'estensione della nullità all'intero contratto, essendo del tutto eccezionale, dipende dalla prova, che chi ha interesse a far cadere pagina 6 di 9 in toto l'assetto di interessi programmato è onerato di dare, dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al Giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Nel caso di specie, non può, invero, essere pronunciata la nullità dell'intera fideiussione poiché, in base al generale principio di conservazione del contratto e del negozio giuridico (riassunto nel brocardo «utile per inutile non vitiatur») la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo se l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma né persegue un risultato distinto ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. 2134/2016). E tuttavia, come osservato dalla
Suprema Corte (Cass. S.U. 41994/2021), tale evenienza è difficilmente verificabile nel caso in esame poiché, per un verso,
“avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione” e d'altro canto il fideiussore “salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario” mentre, per altro verso, è del tutto evidente che
“l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei proprio crediti”.
pagina 7 di 9 G] Anche la pretesa di liberazione dei fideiussori ex art. 1955 c.c. è infondata. Gli opponenti, infatti, assumono del tutto apoditticamente, senza alcuna specificazione né riscontro, che, in ragione dell'omessa informazione da parte della banca sull'andamento economico della società i medesimi Parte_4 sarebbero impossibilitati a surrogarsi nella garanzie del creditore, senza in alcun modo tenere conto che, secondo la giurisprudenza, il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949
c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. 4175/2020).
H] Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tutti gli opponenti sono tenuti a corrispondere a Controparte_4 le sole fasi di studio e introduttiva, non avendo
[...] successivamente detta parte svolto ulteriore attività difensiva;
i soli e devono altresì corrispondere Parte_1 Parte_2 all'intervenuta le spese relative alle fasi di Controparte_3 trattazione e decisionale, essendosi, per contro, estinto il rapporto processuale tra quest'ultima e l'opponente Le Parte_3 spese sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, in applicazione dei parametri medi e tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara estinto il rapporto processuale tra e Parte_3 CP_3
pagina 8 di 9 ex art. 306 c.p.c.; CP_3
Rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a le spese di lite (fasi di studio Controparte_4
e introduttiva), che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna a rimborsare a Parte_3 Controparte_4 le spese di lite (fasi di studio e introduttiva), che si liquidano in €
1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14
T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a le spese di lite (fasi di trattazione e Controparte_3 decisionale), che si liquidano in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7892/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Brescia presso lo studio dell'Avv. AGLIETTA
FEDERICO che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
cui è stata riunita la causa r.g. 8162/2020 promossa da
(C.F. , elettivamente Parte_3 C.F._3 domiciliato in Brescia presso lo studio dell'Avv. VIGNONI
ADRIANA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata da
[...]
(C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CORSO
PORTA NUOVA, 11 37100 VERONA presso lo studio dell'Avv.
pagina 1 di 9 NICOLINI ROBERTO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Con l'intervento di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
(P.IVA n. ), elettivamente domiciliata in CORSO P.IVA_3
PORTA NUOVA, 11 37100 VERONA presso lo studio dell'Avv.
NICOLINI ROBERTO che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 9.6.2021;
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 24.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A] e , hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo 2513/20 emesso dal Tribunale di
Verona, deducendo: a) la nullità totale delle fideiussioni omnibus
(docc. 8 e 9) per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A), L. n.
287/1990, stante la conformità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e
8 allo Schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia
55/2005; b) la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1955
c.c., per avere la banca concesso finanziamenti del tutto sproporzionati rispetto alle concrete condizioni della debitrice principale c) la nullità (eventualmente anche parziale) Parte_4 del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito. Gli stessi hanno, quindi, chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, l'accertamento della nullità
pagina 2 di 9 del contratto di finanziamento stipulato da con Parte_4 conseguente revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della responsabilità della banca per violazione dei principi di correttezza e diligenza professionale, con conseguente non debenza degli interessi dovuti, nonché la condanna di parte opposta al risarcimento del danno all'immagine patito dagli opponenti;
in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo, che venga rideterminato il quantum dovuto, a seguito della sostituzione del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento con quello legale;
in via ulteriormente subordinata, che venga dichiarata l'avvenuta estinzione della fideiussione ex art 1955 c.c.
e, per l'effetto, che venga revocato il decreto ingiuntivo. ha, a sua volta, proposto opposizione avverso il Parte_3 medesimo decreto ingiuntivo, svolgendo deduzioni e richieste identiche a quelle già articolate dagli altri opponenti, in relazione, però, alla fideiussione da questi sottoscritta in data 28.5.2012.
Si è costituita in entrambi i giudizi Controparte_4 eccependo l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in ordine alla domanda di accertamento della nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, e, nel merito, il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo avere disposto la riunione dei due giudizi, con ordinanza dell'11.2.2021, il precedente g.i., ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In data 9.6.2021 si è costituita in giudizio in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito per cui è causa, chiedendo l'estromissione di Controparte_4
In data 6.9.2021 l'opponente ha dato atto di avere Parte_3 notificato la propria rinuncia agli atti. Tale rinuncia, è stata accettata da (cfr. dichiarazione del 9.3.2023), ma Controparte_3 non da Controparte_4
pagina 3 di 9 La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
24.9.2024 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
A] Deve essere preliminarmente evidenziato come non possa essere pronunciata l'estromissione di ai sensi Controparte_4 dell'art. 111 comma 3 c.p.c., non avendo le controparti processuali aderito all'istanza svolta da Controparte_3
Va, invece, dichiarata l'estinzione del rapporto processuale, ex art. 306 c.p.c., tra l'opponente e alla Parte_3 Controparte_3 luce dell'intervenuta accettazione della rinuncia, da parte del primo, agli atti del giudizio di opposizione.
B] Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di parte opposta in favore della competente Sezione specializzata in materia di impresa.
Gli opponenti non hanno, infatti, chiesto di accertare l'esistenza “a monte” di una intesa restrittiva della concorrenza, ma soltanto la nullità totale delle fideiussioni “a valle” dell'intesa, rispetto alla quale l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza costituisce soltanto uno dei presupposti che ben può essere oggetto di accertamento in via incidentale da parte del Giudice adito, funzionalmente competente in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
C] Ciò posto, e venendo al merito della controversia, non merita accoglimento la domanda, svolta in via principale da tutti gli opponenti, di accertamento della nullità del contratto di finanziamento.
A sostegno della dedotta nullità, i garanti hanno sottolineato come il contratto di finanziamento 0137054875480, sottoscritto dalla debitrice principale (doc. 14), sarebbe nullo per Parte_4 indeterminatezza del tasso di interesse (non sarebbe, infatti,
pagina 4 di 9 chiaramente stabilita la modalità di calcolo degli interessi e l'operatività del piano di ammortamento) e del TAEG indicato.
Sennonché, l'art. 3 del contratto di finanziamento stabilisce che la durata del finanziamento è stabilita in 60 mesi, che il pagamento degli interessi al tasso variabile regolato dall'art. 4 avverrà in 60 rate mensili posticipate con scadenza tra il 17.11.2016 e il
17.10.2021, che gli interessi decorrono dalla data di erogazione e che il capitale sarà restituito in n. 60 rate mensili con le stesse scadenze delle rate di interessi, il tutto come da piano dì ammortamento allegato. Sono quindi chiariti espressamente i principi ed il funzionamento del piano di ammortamento.
Quanto al tasso di interesse corrispettivo (variabile), va rilevato come il contratto di finanziamento àncori quest'ultimo a parametri compiutamente determinabili ex ante (Euribor a 1 mese base 360, maggiorato dello spread pari a 1,5 punti percentuali, non minore in ogni caso a zero), sicché la clausola in parola soddisfa senz'altro il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto, richiesto dall'art. 1346 c.c. in alternativa a quello della determinatezza, ai fini della validità del contratto medesimo.
Per quanto riguarda, infine, la mancata o erronea indicazione in contratto del TAEG, merita di essere condiviso l'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, che, muovendo dalla considerazione secondo cui esso non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, osserva che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto pagina 5 di 9 concedente (si veda, da ultimo, Trib. Roma 121/2018), danno che, nondimeno, non è stato allegato dagli opponenti.
Ne consegue che laddove siano stati dettagliatamente indicati – come è accaduto nel caso di specie – tutti i costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi, ancorché il TAEG sia stato – in ipotesi – indicato in modo erroneo.
D] Tali considerazioni inducono a rigettare anche la domanda – svolta in via subordinata – di rideterminare l'importo dovuto, applicando, ex art. 117 TUB, il tasso sostitutivo in luogo di quello pattuito dalle parti con riferimento agli interessi corrispettivi.
E] Anche le domande, svolte sempre in via principale, di accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca per violazione degli artt. 1175 e 1176
c.c., nonché per lesione dell'immagine dei fideiussori sono radicalmente infondate. Basti, a questo proposito, rilevare come gli opponenti non solo non abbiano provato, ma neppure compiutamente allegato i fatti costitutivi delle proprie pretese, le quali sono state formulate in modo inammissibilmente generico.
F] La domanda di nullità totale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990, in quanto redatte sulla base del modello ABI, poi, è infondata per le ragioni che seguono. Anche qualora, infatti, dovesse essere accertata la nullità delle clausole 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione sottoscritti dai sig.ri , e va applicato il principio, Pt_1 Parte_2 Pt_3 enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza
41994/2021), secondo cui la violazione della disciplina antitrust determina una nullità parziale della garanzia, limitata cioè alle singole clausole riproduttive dello Schema sanzionato, mentre l'estensione della nullità all'intero contratto, essendo del tutto eccezionale, dipende dalla prova, che chi ha interesse a far cadere pagina 6 di 9 in toto l'assetto di interessi programmato è onerato di dare, dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al Giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Nel caso di specie, non può, invero, essere pronunciata la nullità dell'intera fideiussione poiché, in base al generale principio di conservazione del contratto e del negozio giuridico (riassunto nel brocardo «utile per inutile non vitiatur») la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo se l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma né persegue un risultato distinto ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. 2134/2016). E tuttavia, come osservato dalla
Suprema Corte (Cass. S.U. 41994/2021), tale evenienza è difficilmente verificabile nel caso in esame poiché, per un verso,
“avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione” e d'altro canto il fideiussore “salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario” mentre, per altro verso, è del tutto evidente che
“l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei proprio crediti”.
pagina 7 di 9 G] Anche la pretesa di liberazione dei fideiussori ex art. 1955 c.c. è infondata. Gli opponenti, infatti, assumono del tutto apoditticamente, senza alcuna specificazione né riscontro, che, in ragione dell'omessa informazione da parte della banca sull'andamento economico della società i medesimi Parte_4 sarebbero impossibilitati a surrogarsi nella garanzie del creditore, senza in alcun modo tenere conto che, secondo la giurisprudenza, il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949
c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. 4175/2020).
H] Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tutti gli opponenti sono tenuti a corrispondere a Controparte_4 le sole fasi di studio e introduttiva, non avendo
[...] successivamente detta parte svolto ulteriore attività difensiva;
i soli e devono altresì corrispondere Parte_1 Parte_2 all'intervenuta le spese relative alle fasi di Controparte_3 trattazione e decisionale, essendosi, per contro, estinto il rapporto processuale tra quest'ultima e l'opponente Le Parte_3 spese sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, in applicazione dei parametri medi e tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara estinto il rapporto processuale tra e Parte_3 CP_3
pagina 8 di 9 ex art. 306 c.p.c.; CP_3
Rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a le spese di lite (fasi di studio Controparte_4
e introduttiva), che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna a rimborsare a Parte_3 Controparte_4 le spese di lite (fasi di studio e introduttiva), che si liquidano in €
1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14
T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a le spese di lite (fasi di trattazione e Controparte_3 decisionale), che si liquidano in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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