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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/08/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Terza Civile
R.G. n. 2824/2023
Il Giudice, all'esito della discussione orale sostituita dal deposito di note scritte entro il termine assegnato del 17.12.2024, viste le conclusioni in esse precisate, visto l'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., deposita la presente decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n° 2824/2023 promossa con atto di citazione in appello notificato in data 08/05/2023 da
(C.F. , con l'Avv. CESCATO LUCIA, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura allegata all'atto di citazione in appello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- appellante - contro
(C.F. , con l'Avv. SCARANO Controparte_1 C.F._1
ANDREA e l'Avv. IANNICELLI LIVIA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in NOCERA
INFERIORE (SA)
- appellato -
***
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Conclusioni di parte appellante:
- per “Nel merito: Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 reietta, dichiarare la nullità della sentenza n. 350/2023 (RG 4621/2019) pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso Dott. Rizzo Luigi, emessa il 30/3/2023 e pubblicata il 4/04/2023, per violazione del principio di difesa e del principio del contraddittorio e, accertata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per aver la ha già provveduto al rimborso anche dei c.d. costi up front per la CP_2 somma di € 1.461,00 così come richiesti dal , disporre, sussistendone i CP_1 giusti motivi per i motivi tutti di cui in narrativa, nsazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, con restituzione di quanto versato da Parte_1 per le sole spese legali in ossequio alla sentenza di primo grado. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Illmo Tribunale non ritenesse nulla la sentenza di primo grado, si chiede, in riforma parziale della sentenza di primo grado n. 350/2023 (Rg 4621/2019), venga disposta la compensazione delle spese di lite per i motivi tutti di cui in narrativa, con restituzione di quanto versato da per le sole spese legali in ossequio alla sentenza di primo grado. Parte_1 aso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi in relazione al presente giudizio d'appello”
Conclusioni di parte appellata:
- per : “Voglia l'Ill.mo Giudice così provvedere: Controparte_1
- dichiarare inammissibile oltre che infondato l'appello;
- in ogni caso, rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza gravata in merito alla liquidazione delle spese di lite, ovvero comunque stabilire la condanna integrale alla corresponsione alle spese di lite della parte appellante.
- nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'appello si chiede di confermare la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ricomprende nella liquidazione anche quelle di mediazione, il cui riconoscimento non è stato oggetto di gravame e sul quale si è formato giudicato, la cui determinazione dovrà avvenire in ragione della tabella del D.M. di rifermento, mediante il riconoscimento di € 48,80 a titolo di spese di mediazione e di € 284,00 per la fase di attivazione del procedimento.
- condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice propone appello nei confronti della sentenza n. 350/2023 in data 30.3.2023 del Giudice di Pace di Treviso, con la quale essa è stata condannata al pagamento, in favore dell'odierno appellato, della somma di €
1.461,00, oltre interessi, a titolo di ripetizione dei costi up-front (dovuti cioè per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del rapporto) pagati in relazione al contratto di finanziamento intercorso tra e l'odierno appellato (concluso il Parte_2
7.4.2010 ed estinto anticipatamente a far data dall'1.7.2012).
2 L'impugnazione è fondata, in particolare, sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa (avendo il Giudice depositato la sentenza antecedentemente alla scadenza del termine concesso per il deposito di note conclusive), nonché sull'erroneità della stessa nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite (peraltro in misura non rispettosa dei limiti di tariffa), malgrado il mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa sulla questione controversa, inerente il diritto del consumatore alla restituzione di tutti i costi sostenuti per la stipula di un contratto di finanziamento, che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite. L'appellante non impugna, invece, la sentenza di prime cure nella parte in cui la è stata condannata alla restituzione al CP_2 mutuatario dell'intera somma richiesta, preso atto del mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa.
1.2 Parte convenuta appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione, per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta, con conferma della pronuncia del Giudice di Pace.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 2.11.2023, e trattenuta in decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 350, co. 3 (ridotta complessità della causa), 350bis, co. 1, e
281sexies, co. 3, c.p.c.
2.1 Quanto al primo motivo d'appello, si richiama quanto ben chiarito sul punto da una recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, con riferimento all'ipotesi, del tutto assimilabile a quella in esame, in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., diverso rispetto al caso in cui la medesima eventualità si verifichi rispetto ad una sentenza d'appello, laddove la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia: “Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 c.p.c., non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le basta perché il giudice d'appello, una volta
3 constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate,
è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito
(esattamente in questo senso Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11).
Alla base della differenza non sta però una sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame”
(cfr. Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).
L'impugnazione risulta, pertanto, ammissibile, atteso che la dedotta e pacifica nullità, ravvisabile nell'avere il Giudice di Pace depositato la sentenza antecedentemente alla scadenza dei termini concessi per il deposito di note conclusive difensive, è stata oggetto di doglianza nell'atto di appello unitamente alla proposizione di un'impugnazione della sentenza di primo grado anche nel merito, seppur limitatamente alla condanna dell'appellante alle spese di lite.
2.2 A tale proposito, l'impugnazione deve ritenersi fondata. Infatti, il giudizio instaurato dal mutuatario avanti al Giudice di Pace per la ripetizione di tutti i costi corrisposti con riferimento al contratto di finanziamento intercorso tra le parti ed estinto anticipatamente aveva avuto inizio nel 2019, antecedentemente alla modifica legislativa dell'art. 125sexies TUB intervenuta nel 2021 e alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2022.
Invero, la ripetibilità dei costi c.d. up-front era stata sancita dalla nota sentenza
Lexitor della CGUE, risalente all'11.9.2019, che aveva chiaramente escluso la possibilità di distinguere tra costi recurring e costi up-front, prevedendo una riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi posti a carico del consumatore. Tuttavia, successivamente ad essa, si era sviluppato un nutrito dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la applicabilità immediata o meno di detta sentenza nel contenzioso giudiziario interno. In tale contesto è intervenuto dapprima il DL 73/2021, il cui art. 11octies ha modificato l'art. 125sexies del TUB, introducendo una formulazione coerente con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia, ovvero prevedendo il diritto del cliente, che estingua anticipatamente il finanziamento, alla restituzione di “tutti i costi compresi nel costo totale del credito”
4 in misura proporzionale alla vita residua del contratto, limitandone però gli effetti per il futuro. Quindi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022 depositata il 22.12.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11octies co. 2 DL 73/2021 relativamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, dal momento che “in tal modo, cristallizzando il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies TUB in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi "derivanti dall'ordinamento comunitario" (art. 117, primo comma, Cost.)”, in virtù della “naturale retroattività delle pronunce interpretative della Corte di giustizia” (cfr. CGUE causa C-429/12, causa C-177/20, causa C-516/16).
Malgrado la soccombenza della sussistevano, pertanto, ai sensi dell'art. CP_2
92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
19/04/2018, gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, visto il susseguirsi dei mutamenti giurisprudenziali e legislativi sulla questione giuridica controversa addirittura nel corso del giudizio.
L'appello risulta, pertanto, meritevole di accoglimento, di tal che, a parziale riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite del giudizio di primo grado vengono integralmente compensate.
Pertanto, come richiesto dall'appellante, la parte appellata – o, più correttamente, i suoi procuratori antistatari Avv.ti Scarano e Iannicelli che hanno ricevuto il relativo pagamento, conformemente a quanto statuito, ex multis, da
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013 - deve essere condannata alla restituzione di quanto corrisposto a detto titolo dalla parte appellante, pari all'importo di € 1.921,08, come documentato sub doc. 5 appellante.
Si precisa che la riforma della sentenza di primo grado in punto spese di lite riguarda sia le spese per l'assistenza legale obbligatoria nel corso del giudizio ex art. 82, co. 2, c.p.c. che quelle per la mediazione obbligatoria: infatti, difformemente rispetto a quanto sostenuto dall'appellato nella comparsa di risposta (cfr. pagg. 17/18), nell'atto di citazione in appello l'appellante fa chiaramente riferimento a tutto il capo della sentenza che lo condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, senza distinguere tra
5 spese giudiziali e spese di mediazione;
del resto, a fronte delle motivazioni già esposte a sostegno dell'integrale compensazione delle spese, non vi è motivo per cui la medesima decisione non riguardi anche le spese per la mediazione, obbligatoria in ragione dell'oggetto della controversia.
3. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, considerato che l'appello è stato proposto soltanto con riferimento alle spese e che non vi è stata controversia in ordine al merito delle questioni giuridiche già affrontate e risolte dalla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19/04/2018, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche dell'odierno grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 350/2023 in data 30.3.2023 del Giudice di Pace di
Treviso, compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado;
2) per l'effetto, condanna i procuratori antistatari di parte convenuta appellata
Avv.ti Andrea Scarano e Livia Iannicelli alla restituzione a parte attrice appellante dell'importo di € 1.921,08; Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite dell'odierno grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Treviso, il 13 agosto 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
6
Sezione Terza Civile
R.G. n. 2824/2023
Il Giudice, all'esito della discussione orale sostituita dal deposito di note scritte entro il termine assegnato del 17.12.2024, viste le conclusioni in esse precisate, visto l'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., deposita la presente decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n° 2824/2023 promossa con atto di citazione in appello notificato in data 08/05/2023 da
(C.F. , con l'Avv. CESCATO LUCIA, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura allegata all'atto di citazione in appello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- appellante - contro
(C.F. , con l'Avv. SCARANO Controparte_1 C.F._1
ANDREA e l'Avv. IANNICELLI LIVIA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in NOCERA
INFERIORE (SA)
- appellato -
***
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Conclusioni di parte appellante:
- per “Nel merito: Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 reietta, dichiarare la nullità della sentenza n. 350/2023 (RG 4621/2019) pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso Dott. Rizzo Luigi, emessa il 30/3/2023 e pubblicata il 4/04/2023, per violazione del principio di difesa e del principio del contraddittorio e, accertata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per aver la ha già provveduto al rimborso anche dei c.d. costi up front per la CP_2 somma di € 1.461,00 così come richiesti dal , disporre, sussistendone i CP_1 giusti motivi per i motivi tutti di cui in narrativa, nsazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, con restituzione di quanto versato da Parte_1 per le sole spese legali in ossequio alla sentenza di primo grado. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Illmo Tribunale non ritenesse nulla la sentenza di primo grado, si chiede, in riforma parziale della sentenza di primo grado n. 350/2023 (Rg 4621/2019), venga disposta la compensazione delle spese di lite per i motivi tutti di cui in narrativa, con restituzione di quanto versato da per le sole spese legali in ossequio alla sentenza di primo grado. Parte_1 aso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi in relazione al presente giudizio d'appello”
Conclusioni di parte appellata:
- per : “Voglia l'Ill.mo Giudice così provvedere: Controparte_1
- dichiarare inammissibile oltre che infondato l'appello;
- in ogni caso, rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza gravata in merito alla liquidazione delle spese di lite, ovvero comunque stabilire la condanna integrale alla corresponsione alle spese di lite della parte appellante.
- nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'appello si chiede di confermare la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ricomprende nella liquidazione anche quelle di mediazione, il cui riconoscimento non è stato oggetto di gravame e sul quale si è formato giudicato, la cui determinazione dovrà avvenire in ragione della tabella del D.M. di rifermento, mediante il riconoscimento di € 48,80 a titolo di spese di mediazione e di € 284,00 per la fase di attivazione del procedimento.
- condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice propone appello nei confronti della sentenza n. 350/2023 in data 30.3.2023 del Giudice di Pace di Treviso, con la quale essa è stata condannata al pagamento, in favore dell'odierno appellato, della somma di €
1.461,00, oltre interessi, a titolo di ripetizione dei costi up-front (dovuti cioè per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del rapporto) pagati in relazione al contratto di finanziamento intercorso tra e l'odierno appellato (concluso il Parte_2
7.4.2010 ed estinto anticipatamente a far data dall'1.7.2012).
2 L'impugnazione è fondata, in particolare, sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa (avendo il Giudice depositato la sentenza antecedentemente alla scadenza del termine concesso per il deposito di note conclusive), nonché sull'erroneità della stessa nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite (peraltro in misura non rispettosa dei limiti di tariffa), malgrado il mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa sulla questione controversa, inerente il diritto del consumatore alla restituzione di tutti i costi sostenuti per la stipula di un contratto di finanziamento, che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite. L'appellante non impugna, invece, la sentenza di prime cure nella parte in cui la è stata condannata alla restituzione al CP_2 mutuatario dell'intera somma richiesta, preso atto del mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa.
1.2 Parte convenuta appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione, per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta, con conferma della pronuncia del Giudice di Pace.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 2.11.2023, e trattenuta in decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 350, co. 3 (ridotta complessità della causa), 350bis, co. 1, e
281sexies, co. 3, c.p.c.
2.1 Quanto al primo motivo d'appello, si richiama quanto ben chiarito sul punto da una recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, con riferimento all'ipotesi, del tutto assimilabile a quella in esame, in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., diverso rispetto al caso in cui la medesima eventualità si verifichi rispetto ad una sentenza d'appello, laddove la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia: “Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 c.p.c., non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le basta perché il giudice d'appello, una volta
3 constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate,
è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito
(esattamente in questo senso Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11).
Alla base della differenza non sta però una sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame”
(cfr. Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).
L'impugnazione risulta, pertanto, ammissibile, atteso che la dedotta e pacifica nullità, ravvisabile nell'avere il Giudice di Pace depositato la sentenza antecedentemente alla scadenza dei termini concessi per il deposito di note conclusive difensive, è stata oggetto di doglianza nell'atto di appello unitamente alla proposizione di un'impugnazione della sentenza di primo grado anche nel merito, seppur limitatamente alla condanna dell'appellante alle spese di lite.
2.2 A tale proposito, l'impugnazione deve ritenersi fondata. Infatti, il giudizio instaurato dal mutuatario avanti al Giudice di Pace per la ripetizione di tutti i costi corrisposti con riferimento al contratto di finanziamento intercorso tra le parti ed estinto anticipatamente aveva avuto inizio nel 2019, antecedentemente alla modifica legislativa dell'art. 125sexies TUB intervenuta nel 2021 e alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2022.
Invero, la ripetibilità dei costi c.d. up-front era stata sancita dalla nota sentenza
Lexitor della CGUE, risalente all'11.9.2019, che aveva chiaramente escluso la possibilità di distinguere tra costi recurring e costi up-front, prevedendo una riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi posti a carico del consumatore. Tuttavia, successivamente ad essa, si era sviluppato un nutrito dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la applicabilità immediata o meno di detta sentenza nel contenzioso giudiziario interno. In tale contesto è intervenuto dapprima il DL 73/2021, il cui art. 11octies ha modificato l'art. 125sexies del TUB, introducendo una formulazione coerente con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia, ovvero prevedendo il diritto del cliente, che estingua anticipatamente il finanziamento, alla restituzione di “tutti i costi compresi nel costo totale del credito”
4 in misura proporzionale alla vita residua del contratto, limitandone però gli effetti per il futuro. Quindi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022 depositata il 22.12.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11octies co. 2 DL 73/2021 relativamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, dal momento che “in tal modo, cristallizzando il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies TUB in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi "derivanti dall'ordinamento comunitario" (art. 117, primo comma, Cost.)”, in virtù della “naturale retroattività delle pronunce interpretative della Corte di giustizia” (cfr. CGUE causa C-429/12, causa C-177/20, causa C-516/16).
Malgrado la soccombenza della sussistevano, pertanto, ai sensi dell'art. CP_2
92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
19/04/2018, gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, visto il susseguirsi dei mutamenti giurisprudenziali e legislativi sulla questione giuridica controversa addirittura nel corso del giudizio.
L'appello risulta, pertanto, meritevole di accoglimento, di tal che, a parziale riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite del giudizio di primo grado vengono integralmente compensate.
Pertanto, come richiesto dall'appellante, la parte appellata – o, più correttamente, i suoi procuratori antistatari Avv.ti Scarano e Iannicelli che hanno ricevuto il relativo pagamento, conformemente a quanto statuito, ex multis, da
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013 - deve essere condannata alla restituzione di quanto corrisposto a detto titolo dalla parte appellante, pari all'importo di € 1.921,08, come documentato sub doc. 5 appellante.
Si precisa che la riforma della sentenza di primo grado in punto spese di lite riguarda sia le spese per l'assistenza legale obbligatoria nel corso del giudizio ex art. 82, co. 2, c.p.c. che quelle per la mediazione obbligatoria: infatti, difformemente rispetto a quanto sostenuto dall'appellato nella comparsa di risposta (cfr. pagg. 17/18), nell'atto di citazione in appello l'appellante fa chiaramente riferimento a tutto il capo della sentenza che lo condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, senza distinguere tra
5 spese giudiziali e spese di mediazione;
del resto, a fronte delle motivazioni già esposte a sostegno dell'integrale compensazione delle spese, non vi è motivo per cui la medesima decisione non riguardi anche le spese per la mediazione, obbligatoria in ragione dell'oggetto della controversia.
3. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, considerato che l'appello è stato proposto soltanto con riferimento alle spese e che non vi è stata controversia in ordine al merito delle questioni giuridiche già affrontate e risolte dalla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19/04/2018, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche dell'odierno grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 350/2023 in data 30.3.2023 del Giudice di Pace di
Treviso, compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado;
2) per l'effetto, condanna i procuratori antistatari di parte convenuta appellata
Avv.ti Andrea Scarano e Livia Iannicelli alla restituzione a parte attrice appellante dell'importo di € 1.921,08; Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite dell'odierno grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Treviso, il 13 agosto 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
6