Sentenza 13 giugno 2013
Accoglimento
Sentenza 9 dicembre 2021
Inammissibile
Sentenza 28 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 3 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05055/2025REG.PROV.COLL.
N. 04666/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4666 del 2023, proposto da GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di CA ON, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato n. 8205 del 9 dicembre 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La GE s.r.l. ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 8205 del 9 dicembre 2021, in particolare nella parte relativa alla condanna della Regione Puglia in suo favore al pagamento delle spese legali e alla quantificazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento per il fatto che il tardivo rilascio dell’autorizzazione unica avesse fatto venir meno qualsiasi possibilità e/o interesse da parte sua alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico progettato - di potenza pari a 3,337 megawatt, localizzato nel Comune di CA ON, località “Palmarino”, di cui all’istanza del 30 settembre 2008 – con la conseguente impossibilità di godere degli incentivi che avrebbe invece ottenuto in caso di tempestiva adozione da parte dell’Amministrazione regionale del provvedimento richiesto.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia che, pur dichiarando la propria disponibilità ad ottemperare alla pronuncia azionata con riguardo al pagamento delle spese e al versamento di quanto dovuto per il danno emergente, ha rappresentato l’impossibilità di provvedere al risarcimento del danno da lucro cessante, che non sarebbe stato, allo stato, in alcun modo quantificabile.
3. Con ordinanza n. 10939 del 18 dicembre 2023 questo Consiglio di Stato ha disposto una verificazione al fine di quantificare “l’ammontare delle poste che avrebbero concorso a determinare gli utili dell’impresa ricorrente nel caso di rilascio nei termini previsti dell’a.u. e di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, con particolare riguardo alla data di presentazione della domanda, alla scadenza del termine concesso alla Regione per provvedere, alle caratteristiche del progetto e del business plan, alle concrete prospettive anche temporali di completamento e di messa in opera e funzionamento della struttura, nonché agli incentivi al tempo previsti per tale attività dai cd. Conti RG”.
4. A seguito dell’espletamento di tale incombente istruttorio, con memorie del 22 e 24 settembre 2024 e repliche del 27 e 28 settembre 2024, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
5. All’udienza camerale del 10 ottobre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
6. La GE s.r.l. ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 8205/2021, con la quale - in ragione dell’inerzia serbata dal 5 maggio 2010, data di scadenza del termine per provvedere, al 15 novembre 2011, data di emanazione del provvedimento favorevole, con determina dirigenziale n. 297/2011 - in riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce n. 1765/2013 che aveva respinto il ricorso, la Regione Puglia è stata condannata in suo favore al risarcimento, da quantificarsi secondo i criteri delineati dalla decisione dell’AD PL n. 7/2021, di tutti i danni, comprensivi di danno emergente e lucro cessante, prodottisi a seguito della ritardata emanazione del provvedimento autorizzatorio dell’impianto fotovoltaico progettato nel territorio di CA ON (e mai più realizzato),.
7. A sostegno della sua domanda, la società ricorrente ha dedotto:
- di aver invitato, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 8205/2021, con nota del 9 maggio 2022, la Regione Puglia a provvedere entro i successivi 30 giorni al pagamento delle spese di lite e alla formulazione nei suoi confronti di una proposta risarcitoria secondo quanto previsto dalla pronuncia stessa;
- di aver notificato il 1° giugno 2022 la sentenza in forma esecutiva alla Regione che, nelle more, aveva proposto contro di essa ricorso per revocazione al Consiglio di Stato e ricorso alla Corte di Cassazione (entrambi dichiarati inammissibili con sentenza del Consiglio di Stato n. 2038 del 28 febbraio 2023 e ordinanza delle S.U. della Corte di Cassazione del 22 settembre 2023);
- di essere stata, alla fine, costretta, in mancanza di qualsiasi pagamento delle spese di lite e di qualunque proposta risarcitoria da parte dell’Amministrazione regionale, ad agire in ottemperanza.
8. Sulla base di tali circostanze, la GE ha preliminarmente ribadito la “competenza (del)…Consiglio di Stato a decidere il ricorso proposto ai fini dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112, 113 e 34 c.p.a. per la determinazione della somma dovuta in caso di richiesta di condanna pecuniaria, in difetto di accordo sull’entità del risarcimento” e l’avvenuto “decorso dei termini di legge ai fini della proposizione del ricorso (stesso)”, precisando, in ordine all’importo dovuto a titolo di spese legali, che questo ammontava “ad € 19.515,00, oltre successive occorrende, tra cui l’imposta di registro ed interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo”.
9. Quanto al “danno patito”, la GE ha dedotto, invece, che nel corso del procedimento amministrativo di cui è causa (in relazione al quale aveva presentato l’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione unica in data 30 settembre 2008) “il quadro normativo (in allora basato sul decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007: cd. ND TO ER) in materia di incentivazione alla produzione di ER da fonte rinnovabile aveva subito un sensibile mutamento”, poiché il 6 agosto 2010 era stato approvato il cd. “ Terzo TO ER” (decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2010), che riduceva sensibilmente gli incentivi per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 e, in data 5 maggio 2011, “quando ormai il (suo) impianto…avrebbe dovuto già da tempo essere autorizzato ed allacciato alla rete”, era stato adottato il cd. “ AR TO ER” (decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011), con cui veniva applicata un’ulteriore riduzione dei benefici per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011. Gli incentivi, peraltro, per gli impianti ancora successivi non erano più certi nel biennio 2011-2012, ma venivano assoggettati ad una procedura di assegnazione che non garantiva l’accesso alle tariffe incentivate a tutti i richiedenti, come previsto dai precedenti “ Conti ER”. A ciò doveva aggiungersi il fatto che, con il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (d.lgs. n. 28/2001) “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’ER da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, l’accesso agli incentivi suddetti era vietato ove: (i) gli impianti avessero avuto una potenza superiore ad 1 MW; (ii) fosse destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente, con la conseguenza che GE, non disponendo di un’area agricola dieci volte superiore a quella di impianto e avendo progettato un impianto di potenza superiore ad 1 MW “si era vista preclusa qualsiasi possibilità e/o interesse di riuscire a realizzare l’impianto, che non sarebbe più stato assistito da alcun incentivo ”. Ciò aveva reso, in breve, del tutto antieconomica la realizzazione del progetto, che, infatti, non era stata portata più a compimento.
10. Date queste premesse, in relazione al “ danno emergente”, la società ha dedotto di aver “subito costi per lo sviluppo del progetto pari ad oltre 200.000 euro (documentati con le produzioni nn. 1, 2, 3, 4 del 21 dicembre 2012 nell’ambito del giudizio di prime cure)” e, in rapporto al “ lucro cessante”, che questo poteva “essere calcolato prendendo come riferimento la tariffa prevista dal d.m. 19 febbraio 2007 garantita dallo stesso decreto per vent’anni e tenuto conto della potenza dell’impianto pari a 3,337 MW…”, giungendo “ ad un importo pari ad euro 8.311.324,00” o a somme inferiori – ricomprese comunque tra euro 6.118.448 e 2.588.208 - nel caso di eventuale entrata in esercizio dell’impianto in periodi successivi, fino ad agosto 2011.
11. Nel costituirsi in giudizio la Regione Puglia ha dedotto, da parte sua, di aver incontrato “notevoli difficoltà nella determinazione del quantum (da versare a titolo di risarcimento) per la mancanza di criteri oggettivi utili ad indirizzare la successiva attività di ottemperanza da parte della pubblica amministrazione” sia riguardo alla effettiva potenza dell’impianto - che era stata ridotta nel corso del procedimento autorizzativo rispetto a quella ipotizzata nel progetto originario - sia in rapporto al particolare “periodo in cui si sarebbe dovuta sviluppare la fase realizzativa dell’impianto fotovoltaico…(nel quale si era ) registrato il picco del fenomeno speculativo che ha portato dapprima alla radicale eliminazione degli incentivi tariffari per i fotovoltaici superiori a 1 MW su suolo agricolo e, successivamente, persino alla riduzione retroattiva degli incentivi riconosciuti ai fotovoltaici di tale tipologia già in esercizio (cd. <<decreto Spalma incentivi>>)”. Sul punto l’Amministrazione regionale ha anche osservato che nel biennio 2010-2011 diverse imprese, pur dotate di titoli autorizzativi efficaci, avevano “dovuto affrontare grandi difficoltà operative a causa dell’indisponibilità dei moduli fotovoltaici e dei continui incrementi di prezzo degli stessi, nonché per il dilatarsi dei tempi di costruzione delle opere elettriche di rete per la connessione, vale a dire quelle di competenza dei gestori di rete” e che “il tutto (aveva)… determinato durate imprecisate delle attività per mettere in esercizio gli impianti fotovoltaici e per completare le ulteriori attività richieste dal GSE spa al fine di ottenere l’erogazione degli incentivi, con la conseguenza che molti progetti non (erano)… stati realizzati”. Infine, sempre secondo la Regione, “l’estrema difficoltà nella quantificazione del danno (era)…stata determinata anche e soprattutto (dalla)… mancata realizzazione del progetto seppure autorizzato”, in quanto, in considerazione di tutte le circostanze del caso, sarebbe risultato “più verosimile che la mancata realizzazione dell’impianto non (fosse)… diretta conseguenza del ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica, ma di sopravvenienze che ne avrebbero comunque impedito la costruzione”.
12. Al fine di approfondire i numerosi profili di complessità della controversia posti in evidenza dalle parti è stata, come detto, disposta nel corso del giudizio una verificazione che è giunta a quantificare gli utili che la società avrebbe potuto ricavare in 20 anni di attività dell’impianto, in caso di tempestivo rilascio dell’autorizzazione unica da parte della Regione, in € 7.449.887,00 attualizzati ad € 8.491.043.
13. Tale dato deve, però, essere attentamente vagliato alla luce di quanto prescritto da questo Consiglio di Stato nella sentenza ottemperanda, che ha statuito che “il danno da mancata percezione degli incentivi deve essere comunque liquidato così come sancito dall’AD PL …con la già citata sentenza n. 7/2021”, e dei principi affermati in tale decisione, per cui “il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa”.
14. In particolare l’AD PL, affrontando un caso, in verità, assai simile a quello oggetto del presente giudizio, in cui gli impianti progettati, a causa della perdita della possibilità di fruire degli incentivi per il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica, non erano stati più realizzati, ha affermato che “la liquidazione equitativa assume una centrale rilevanza, sul piano tecnico, in tema di quantificazione di danni che si proiettano nel futuro e che non sono determinabili con la certezza propria di quelli verificabili sul piano storico, come invece nel caso del danno emergente. Il che implica, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, che non può ritenersi che il danno da lucro cessante, sul piano giuridico, possa equivalere a quanto l’impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l’attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell’amministrazione. E ciò perché l’attività non è stata svolta, il correlato procedimento inerente alla sussistenza dei requisiti non ha avuto seguito, e, più in generale, non può darsi per verificato un evento - l’avvio e lo svolgimento per tutta la durata prevista dell’attività di impresa in regime di incentivo - che non si è verificato e che potrebbe essere stato soggetto a qualsiasi sopravvenienza anche di fatto nel corso dell’attività di impresa”.
15. In base ai suddetti principi le risultanze della verificazione devono essere lette congiuntamente a tutte le peculiari circostanze che caratterizzano l’ipotesi in questione, consentendo, così, di individuare e quantificare in concreto la chance di realizzazione del progetto e di ottenimento del relativo profitto che la società ricorrente avrebbe avuto in caso di tempestivo rilascio dell’autorizzazione unica.
16. Una prima criticità efficacemente evidenziata dalla Regione Puglia nella sua memoria conclusiva e, in verità, ancor prima, nelle osservazioni alla bozza di verificazione (peraltro non accolte dal verificatore nella sua relazione finale) riguarda “le concrete prospettive temporali di completamento e di messa in opera e funzionamento dell’impianto…perché a seconda della diversa, ipotetica, data di completamento dell’impianto, l’accesso alle incentivazioni tariffarie, i cc.dd. Conti ER, avrebbe avuto entità molto diverse, fino addirittura ad annullarsi”. Sul punto l’Amministrazione regionale ha ricordato che:
-nel 2010, con il d.m. 06/08/2010 è entrato in vigore il Terzo TO ER, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, mentre con la legge n. 129/2010 (cosiddetta " legge salva Alcoa"), sono state confermate le tariffe dell’anno 2010 (vale a dire quelle del ND TO ER ) a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011;
- l’emanazione del d.lgs n. 28 del 03 marzo 2011 ha segnato, poi, una svolta nel regime incentivante degli impianti fotovoltaici superiori a 1 MW ubicati su suolo agricolo, (come quello progettato dalla ricorrente sul territorio di CA ON) stabilendo l’eliminazione di qualsiasi incentivo a quelli che non fossero entrati in esercizio entro un anno dalla pubblicazione dello stesso decreto legislativo e ponendo drasticamente, in sostanza, un termine agli eccessi speculativi verificatisi per tale tipologia di impianti, attraverso la fissazione, con il d.m. 5 maggio 2011 ( AR TO ER ) di limite al costo cumulato annuo degli incentivi destinati agli impianti fotovoltaici, che gravano sulla bolletta elettrica di imprese e cittadini, ponendolo pari a 6 miliardi di euro all’anno;
- con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal AR TO RG è stato pubblicato il d.m. 5 luglio 2012 ( TO TO ER ) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal d.m. 5 maggio 2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro;
- le disposizioni di incentivazione del TO ER non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.
17. Visto il susseguirsi delle suddette disposizioni, la Regione ha osservato che “a seconda del momento in cui la costruzione dell’impianto ipoteticamente fosse stata completata, lo stesso non solo avrebbe potuto accedere ad un diverso TO ER, con il conseguimento di un utile diverso da quello calcolato nella verificazione, ma avrebbe persino potuto perdere qualsiasi incentivo se l’ipotetica costruzione e messa in esercizio dell’impianto fosse avvenuta oltre il termine fissato dal d. lgs n. 28/2011 e dai correlati DM prima citati; del resto ciò (sarebbe stato) esattamente quello che è avvenuto per la maggior parte degli operatori del settore fotovoltaico, anche quelli ben più solidi di GE srl, che si…(erano) trovati a realizzare grandi impianti su suolo agricolo in quel periodo storico”.
18. Tale specifico aspetto della presente controversia, - contraddistinta proprio dal fatto che la mancata costruzione dell’impianto progettato, anche una volta autorizzato, rende particolarmente ardua la stima dei tempi e degli effetti della sua ipotetica realizzazione - avrebbe dovuto essere adeguatamente indagato nell’elaborato del verificatore che, rispondendo a una specifica osservazione della Regione, si è però limitato ad affermare che “l’obiettivo della verificazione (era) invece quello di accertare quale sarebbe stato lo scenario ove il progetto fosse stato realizzato” ed avrebbe dovuto essere supportato da concreti elementi di prova addotti dalla ricorrente, anch’essi, in realtà, del tutto inidonei a garantire una accurata valutazione del problema.
19. Inoltre, se il profilo del possesso da parte della società ricorrente di sufficienti risorse finanziarie per sostenere l’investimento, indipendentemente dalla successiva messa in liquidazione, risulta essere stato affrontato e risolto con esito positivo da questo Consiglio di Stato fin dalla sentenza ottemperanda, lo stesso non sembra poter valere per le ulteriori rilevanti questioni, prospettate dalla difesa della Regione che, sostenute da una dettagliata documentazione, non hanno trovato una risposta esauriente né nella relazione di verificazione, né tantomeno nelle deduzioni della società ricorrente.
20. L’Amministrazione ha, infatti, depositato al riguardo l’elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate dalla Regione Puglia per la realizzazione di impianti fotovoltaici su suolo agricolo nel lasso temporale compreso tra il 5 maggio 2010 al 15 novembre 2011, cioè nel periodo dell’inerzia riconosciuta come rilevante ai fini della risarcibilità del danno nei confronti della GE s.r.l. osservando che “si tratta di ben n. 63 titoli autorizzativi, per una potenza complessiva di oltre 440 MW che, se pur ottenuti a seguito di iter amministrativi complessi e onerosi, corrispondono tutti ad impianti mai realizzati” e che “tutte le predette autorizzazioni uniche sono, poi, decadute per il mancato rispetto del termine di inizio lavori, il che è fortemente sintomatico delle estreme criticità che contrassegnavano il mercato del fotovoltaico in Puglia in quegli anni: difficoltà di approvvigionamento dei materiali, onerosità delle opere di connessione richieste dai gestori di rete, eccesso di iniziative spesso portate avanti da soggetti intermediari che hanno congestionato virtualmente la rete elettrica e reso estremamente selettive le banche e gli investitori nel concedere finanziamenti per questa tipologia di progetti”.
21. I suddetti elementi di natura statistica - che, pur rappresentati nel corso del giudizio, non sono stati, come detto, efficacemente confutati dalla ricorrente attraverso la rappresentazione di concrete circostanze che avrebbero contraddistinto il suo progetto di impianto da tutti quelli coevi, autorizzati sul territorio regionale e mai costruiti e messi in esercizio - non possono non incidere sulla stima della probabilità con la quale anche l’impianto di GE, ove tempestivamente autorizzato, avrebbe potuto trovare effettiva realizzazione e produrre utili, conducendo necessariamente ad un drastico ridimensionamento della relativa chance che, in base a tutte le considerazioni svolte, può essere quantificata nel 4% di quanto indicato dal verificatore in risposta al quesito postogli e, dunque, nell’importo di € 339.641,72 come già attualizzato.
22. A ciò deve aggiungersi il “danno emergente”, costituito dalle spese sostenute per la progettazione dell’impianto e da tutti gli altri costi direttamente connessi agli adempimenti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione che, oggetto di specifica statuizione nella sentenza ottemperanda e (a differenza di quanto dedotto dalla Regione) debitamente documentato dalla ricorrente, non può non essere riconosciuto in favore della ricorrente. Il relativo importo, alla luce della documentazione depositata in atti fin dal primo grado da parte di GE deve essere quantificato in complessivi € 245.039,85 oltre rivalutazione anno per anno ed interessi.
23. In base a quanto dichiarato dalla ricorrente circa l’avvenuta corresponsione da parte della Regione dell’importo liquidato nella sentenza ottemperanda dopo oltre due anni senza i relativi interessi deve ordinarsi all’Amministrazione regionale di corrispondere anche tali ultime somme, dovute come per legge.
24. In conclusione il ricorso per ottemperanza deve essere, dunque, accolto nei termini e nei limiti suindicati e la Regione Puglia, in attuazione di quanto statuito dalla sentenza n. 8205/2021, deve essere condannata a corrispondere alla GE, le somme di € 339.641,72 già attualizzate a titolo di lucro cessante e di € 245.039,85 oltre rivalutazione anno per anno ed interessi a titolo di danno emergente.
25. Deve essere, inoltre, dichiarato l’obbligo della Regione Puglia di versare anche gli interessi ancora dovuti sulle spese di lite, come liquidate dalla pubblicazione della sentenza al saldo delle spese stesse.
26. Per la particolarità e la complessità della controversia sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di ottemperanza e per porre a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna le spese della verificazione come di seguito liquidate.
27. Al riguardo il verificatore prof.ssa Rosa Lombardi ha chiesto che il compenso a lei spettante fosse liquidato in base ai criteri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n.140, che disciplina, però, come da rubrica, “ la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia ”, e quindi la determinazione del compenso per l’attività svolta a favore di privati, là dove non vi sia accordo con il privato committente.
28. Come già osservato anche di recente dalla Sezione (cfr., ex multis , decreti collegiali 20 settembre 2021 n.6393 e 19 novembre 2014 n. 9264) le norme per la determinazione del compenso all’ausiliario del Giudice sono contenute nel Testo unico delle spese di giustizia, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Titolo VII, artt. 49-57 -il quale ha abrogato la previgente disciplina contenuta nella legge n. 319/1980, eccetto l’art. 4 concernente la liquidazione degli onorari commisurati a tempo- e nel D.M. 30 maggio 2002, recante “ Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale ” (cfr., da ultimo, Corte cost., sentenza 15 maggio 2020 n.89). Pertanto, anche nella fattispecie in esame, devono trovare applicazione le suddette disposizioni normative, il d.P.R. n. 115/2002 e, in particolare, l’art. 2 del citato D.M. 30 maggio 2002, che disciplina appunto la perizia o consulenza tecnica in materia contabile.
29. In considerazione del valore della pratica stimato, pari ad € 8.700.000,00 come dal ricorso per ottemperanza, della qualità e quantità delle prestazioni svolte, della tipologia di attività espletata, del tempo verosimilmente impiegato, della complessità del quesito, nonché delle risposte alle osservazioni delle parti del giudizio, risulta congruo liquidare, a titolo di onorario, in favore del verificatore prof.ssa Rosa Lombardi l’importo di € 6.500,00 da maggiorare, poi, degli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) accoglie il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 8205/2021 e, per l’effetto, condanna la Regione Puglia al pagamento in favore di GE s.r.l. degli importi di € 339.641,72, già attualizzato, e di € 245.039,85, oltre rivalutazione, ai sensi di cui in motivazione, nonché al pagamento degli interessi ancora dovuti sulle spese di lite.
Compensa le spese del giudizio di ottemperanza.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà per ciascuna, le spese della verificazione, liquidate nell’importo di € 6.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO