Articolo 33 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 32Articolo 34
Versione
24 aprile 1979
Art. 33.
Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , sono disposte con precedenza per le esigenze dell'Avvocatura dello Stato fino ad un contingente di 190 unita', anche oltre il limite degli organici.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979