TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/07/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2181/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc.. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Rossi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Bellesi n. 66, Fermo (FM)
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Rossi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Bellesi n. 66, Fermo (FM)
i quali hanno contratto matrimonio civile a Fermo in data 21.06.2008 (anno 2008, atto n. 00003, parte I, u 03) optando per il regime della separazione dei beni
□ separati con sentenza, su ricorso congiunto, n. 98/2024 pubbl. il 13/07/2024 (passata in giudicato)
con i seguenti figli: pagina 1 di 4 1) nata il [...] a [...]; Persona_1
2) nata il [...] a [...]_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, che modificano gli articoli 2, 3,4 e 6 delle originarie condizioni di separazione, nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2)Le figlie minori saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa le questioni relative alle figlie e collaborare con tempestività e buonafede. Le minori, collocate presso il padre, avranno la residenza abituale a Porto Sant'Elpidio in via Palestro n.
6. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte dai coniugi di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
3)I tempi di permanenza e di frequentazione tra genitore non collocatario e le figlie minori saranno regolati con le seguenti modalità: Per_
e trascorreranno con la madre due fine settimana al mese alternati, dal primo Parte_3 pomeriggio del sabato sino al tardo pomeriggio della domenica, nonché almeno due giorni infrasettimanali con eventuale pernotto previ accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali delle minori. Per le festività del 1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno ecc, si applicherà il criterio dell'alternanza annuale, calibrata in ragione degli impegni o viceversa dei periodi di ferie dei genitori, tale da garantire la divisione dei giorni festivi consecutivi. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minori dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo dovrà essere garantita a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con le figlie minori un periodo di vacanza di quindici giorni consecutivi e/o non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 Maggio di ogni anno. Per eventuali variazioni del calendario in circoscritte occasioni e ricorrenze (es. compleanni dei genitori, Festa della Mamma o del Papà) le parti si accorderanno in maniera e flessibile, salvo il diritto di recuperare la giornata persa. 4) corrisponderà a a titolo di mantenimento, la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
500,00 {cinquecento euro), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese.
5) sarà onere di entrambe le parti attivarsi presso gli enti preposti per la redazione di ISEE separato, al fine di conseguire eventuali benefici patrimoniali e fiscali connessi alla fascia di reddito;
6)I ricorrenti inoltre convengono che l'assegno unico per le figlie minori sarà percepito interamente da
Parte_1
7) Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori saranno a carico di per il Parte_1 pagina 2 di 4 100% in applicazione a quanto stabilito dal Protocollo adottato sul punto dal Tribunale di Fermo, da intendersi qui integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere. Le spese straordinarie andranno comunicate, condivise e approvate, prima di essere sostenute, in caso contrario sarà il coniuge a dover sostenere per intero la spesa in questione.
8)Le parti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse delle figlie nonché il numero di cellulare per consentire le comunicazioni con queste ultime.
9)Ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con congruo anticipo (minimo due giorni) e da questi accettate.
10) e si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio Parte_1 Parte_2
e/o rinnovo del passaporto per soli motivi turistici e di lavoro. Resta inteso che nessuno dei due genitori potrà, senza il consenso dell'altro, condurre le figlie minori fuori dal territorio italiano.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della controversia consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Fermo il 21.06.2008 tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 4 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc.. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Rossi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Bellesi n. 66, Fermo (FM)
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Rossi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Bellesi n. 66, Fermo (FM)
i quali hanno contratto matrimonio civile a Fermo in data 21.06.2008 (anno 2008, atto n. 00003, parte I, u 03) optando per il regime della separazione dei beni
□ separati con sentenza, su ricorso congiunto, n. 98/2024 pubbl. il 13/07/2024 (passata in giudicato)
con i seguenti figli: pagina 1 di 4 1) nata il [...] a [...]; Persona_1
2) nata il [...] a [...]_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, che modificano gli articoli 2, 3,4 e 6 delle originarie condizioni di separazione, nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2)Le figlie minori saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa le questioni relative alle figlie e collaborare con tempestività e buonafede. Le minori, collocate presso il padre, avranno la residenza abituale a Porto Sant'Elpidio in via Palestro n.
6. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte dai coniugi di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
3)I tempi di permanenza e di frequentazione tra genitore non collocatario e le figlie minori saranno regolati con le seguenti modalità: Per_
e trascorreranno con la madre due fine settimana al mese alternati, dal primo Parte_3 pomeriggio del sabato sino al tardo pomeriggio della domenica, nonché almeno due giorni infrasettimanali con eventuale pernotto previ accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali delle minori. Per le festività del 1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno ecc, si applicherà il criterio dell'alternanza annuale, calibrata in ragione degli impegni o viceversa dei periodi di ferie dei genitori, tale da garantire la divisione dei giorni festivi consecutivi. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minori dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo dovrà essere garantita a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con le figlie minori un periodo di vacanza di quindici giorni consecutivi e/o non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 Maggio di ogni anno. Per eventuali variazioni del calendario in circoscritte occasioni e ricorrenze (es. compleanni dei genitori, Festa della Mamma o del Papà) le parti si accorderanno in maniera e flessibile, salvo il diritto di recuperare la giornata persa. 4) corrisponderà a a titolo di mantenimento, la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
500,00 {cinquecento euro), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese.
5) sarà onere di entrambe le parti attivarsi presso gli enti preposti per la redazione di ISEE separato, al fine di conseguire eventuali benefici patrimoniali e fiscali connessi alla fascia di reddito;
6)I ricorrenti inoltre convengono che l'assegno unico per le figlie minori sarà percepito interamente da
Parte_1
7) Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori saranno a carico di per il Parte_1 pagina 2 di 4 100% in applicazione a quanto stabilito dal Protocollo adottato sul punto dal Tribunale di Fermo, da intendersi qui integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere. Le spese straordinarie andranno comunicate, condivise e approvate, prima di essere sostenute, in caso contrario sarà il coniuge a dover sostenere per intero la spesa in questione.
8)Le parti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse delle figlie nonché il numero di cellulare per consentire le comunicazioni con queste ultime.
9)Ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con congruo anticipo (minimo due giorni) e da questi accettate.
10) e si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio Parte_1 Parte_2
e/o rinnovo del passaporto per soli motivi turistici e di lavoro. Resta inteso che nessuno dei due genitori potrà, senza il consenso dell'altro, condurre le figlie minori fuori dal territorio italiano.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della controversia consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Fermo il 21.06.2008 tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 4 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4