Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 1430-1637/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai numeri di R.G. 1430-1637/2020, aventi ad oggetto appello avverso la sentenza n. 117/2019 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, pronunciata in data 23/9/2019 vertente
TRA
(R.G. n. 1430/2020)
(C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OT Di EG (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Francesco Pero (C.F. ) C.F._3
APPELLATO
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Francesco Pero (C.F. ) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OT Di EG (C.F. ) C.F._2
R.G. n. 1430-1637/2020
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 1/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione Parte_1
distaccata di Ischia, nei confronti del , deducendo: Controparte_1
- che in data 26/7/2013, alle ore 16:00 circa, mentre percorreva a velocità moderata, a bordo del proprio motociclo Piaggio Beverly 300, la via Montecorvo con direzione S. Maria al Monte, giunto all'altezza del civico 53, “scivolava violentemente sull'asfalto slittando su un tubo che sporgeva da una buca presente sul manto stradale”;
- che la presenza del tubo non era segnalata ed era “imprevedibile e inevitabile in quanto, essendo di colore nero, si confondeva con il manto stradale”;
- che il motociclo riportava danni alla carrozzeria per € 824,88, come da preventivo in atti;
- di aver inoltre subito gravi lesioni personali, come riscontrate presso il presidio ospedaliero “A. Rizzoli”, ove veniva formulata la seguente diagnosi: “ferita scuoiata collo-piede sinistro con perdita di sostanza, lussazione e frattura IV e V dito piede sinistro”, con conseguente ricovero in reparto chirurgia;
- di essersi sottoposto, in seguito, a varie sedute di camera iperbarica;
- di aver sofferto postumi permanenti pari al 20%, oltre invalidità temporanea, il tutto per un risarcimento pari ad € 77.630,99, oltre danno esistenziale e patrimoniale (capacità lavorativa specifica).
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi la domanda, in Controparte_1
ragione della sua dedotta infondatezza
Viene espletata prova per testi e CTU.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese di lite, affermando che, tenuto conto che il sinistro si era verificato in un orario in cui vi erano ottime condizioni di visibilità, la caduta del motociclo si era verificata in conseguenza di una condotta di guida negligente ed imprudente dell'attore, che aveva interrotto il nesso di causalità fra le condizioni del manto stradale e l'evento dannoso. 3
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Con atto notificato in data 15/5/2020, il proponeva appello avverso la Pt_1
suindicata pronuncia e conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, la controparte, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che il primo Giudice, pur avendo premesso che nella vicenda oggetto di lite trovava applicazione la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità risarcitoria per danni da cose in custodia, riteneva che, ai fini della sussistenza di tale responsabilità, fosse necessario che l'evento dannoso fosse riconducibile ad un'insidia o ad un trabocchetto, quali la non prevedibilità dello stesso;
- che, invece, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, a norma dell'art. 2051 c.c., come interpretato dalla Suprema Corte, il custode deve risarcire il danno provocato a terzi dalla cosa di cui abbia la custodia, sulla base di una responsabilità di natura oggettiva, avendo pertanto il danneggiato soltanto l'onere di provare il rapporto di causalità ed il danno riportato;
- che, inoltre, il Tribunale non aveva considerato che, secondo l'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode, trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla e di modificarne le condizioni di fruibilità;
- che nel caso di specie i testi avevano concordemente riferito che il sinistro si era verificato secondo le modalità analiticamente descritte nell'atto di citazione, essendosi verificata la caduta di esso istante a causa della presenza di un tubo metallico che fuoriusciva dal manto stradale, senza che tale evidente situazione di pericolo fosse in alcun modo segnalata.
Pertanto, chiedeva che, in accoglimento del gravame, la pronuncia di primo grado fosse riformata, con conseguente accoglimento della domanda come proposta con l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale.
Dopo la notificazione dell'atto di appello, la causa veniva iscritta al numero di R.G.
1430/2020.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva, in via preliminare, la riunione Controparte_1
del giudizio a quello, iscritto al numero di R.G. 1637/2020, instaurato da esso esponente ed avente ad oggetto l'impugnazione della medesima pronuncia, pur se limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali;
nel merito, chiedeva rigettarsi l'appello proposto dal , in ragione della sua dedotta Pt_1
infondatezza, nonché, in accoglimento del gravame autonomamente formulato nel 4
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predetto diverso giudizio, condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite,
da liquidarsi secondo lo scaglione di valore intercettato dalla domanda avanzata dal danneggiato.
Con separato atto di appello, come detto, il impugnava a sua volta la Controparte_1
sentenza in questione, chiedendone la riforma con riferimento al quantum delle spese poste a carico del , le quali erano state liquidate, a suo avviso, in violazione Pt_1
dei minimi di cui ai parametri di cui al DM n. 55/2014.
Dopo la notificazione dell'atto di citazione, eseguita in data 20/5/2020, la causa veniva iscritta al numero di R.G. 1637/2020.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva, in via preliminare, disporsi la riunione Pt_1 del giudizio a quello precedentemente instaurato e, nel merito, rigettarsi l'appello proposto dal , riportandosi comunque a tutto quanto dedotto nel Controparte_1
proprio atto di impugnazione.
Con ordinanza resa in data 20/4/2021 veniva disposta la riunione dei due giudizi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello proposto dal è privo di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato. Pt_1
Occorre innanzitutto precisare che, come correttamente ritenuto dal primo
Giudice, la fattispecie in esame va ricondotta nell'ambito della responsabilità per danni da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ciò detto, ha però ragione l'appellante nel dolersi che nell'impugnata decisione sia stato affermato il principio che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del custode, il danneggiato debba fornire la prova della sussistenza, in concreto, di una situazione di pericolo, derivante dalla cosa in custodia, non visibile e non prevedibile, integrante gli estremi di un'insidia, ovvero di un trabocchetto. Sul punto, la Corte regolatrice ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. non presuppone l'accertamento della colpa del custode e presenta connotati di oggettività, tant'è che la stessa richiede la mera sussistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, rimanendo esclusa soltanto dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il descritto nesso eziologico o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr., fra le altre, Cass. 17/1/2020, n. 8528; Cass. 17/6/2019, n. 16149; Cass. 9/5/2018, n.
11023). Con particolare riferimento all'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'ente proprietario di una strada, il danneggiato è tenuto alla dimostrazione 5
R.G. n. 1430-1637/2020 dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr. Cass.
9/3/2020, n. 6651).
Quanto precisato non induce, tuttavia, contrariamente all'assunto dell'appellante, all'invocato accertamento della responsabilità del per il sinistro Controparte_1
oggetto di causa.
E' opportuno di seguito ricapitolare la ricostruzione in fatto delle circostanze dell'incidente occorso all'odierno appellante, così come operata dal Tribunale sulla base delle risultanze acquisite nel corso del giudizio e non contestate dalle parti.
1. I due testi escussi indicati dall'attore, concordemente dichiaravano che lo stesso, il giorno 26/7/2013, alle ore 16:00 circa, mentre procedeva a bordo del proprio motociclo in lungo la via Montecorvo, a velocità CP_1
moderata, perdeva il controllo del veicolo e cadeva a terra.
2. Essi riferivano che, avvicinatisi per prestare soccorso, notavano la presenza sul manto stradale di un tubo metallico all'interno di una buca.
3. Il teste (v. verb. ud. 22/1/2018) precisava che la buca non Testimone_1
era visibile, tanto da averla individuata solo perché vi si era avvicinato, e ciò nonostante fosse una “giornata piena di sole”, aggiungendo che, al momento del sinistro, il non stava eseguendo alcuna manovra di Pt_1 sorpasso “e non c'era nessun altro veicolo davanti a lui”.
4. Anche il teste (v. verb. ud. 14/5/2018) dichiarava di Testimone_2 essersi accorto del tubo metallico “soltanto guardandolo da vicinissimo”, precisando che neppure era visibile “il piccolo avvallamento vicino ad esso”.
5. Entrambi i suindicati testi, inoltre, riconoscevano il descritto stato dei luoghi ove avvenne l'incidente come quello raffigurato nelle fotografie depositate in atti dall'attore e mostrate loro in sede di escussione. 6
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Ebbene, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il
Giudice di prime cure abbia correttamente attribuito ad una condotta di guida colposa del predetto, piuttosto che alle condizioni del fondo stradale come innanzi descritte, la perdita di controllo del veicolo e la conseguente caduta a terra dello stesso e del suo conducente.
Infatti, non può che concordarsi con le valutazioni espresse nella motivazione della gravata decisione circa la prova della piena visibilità, da parte del , Pt_1
delle condizioni del manto stradale ove si verificò la caduta, dal quale fuoriusciva il tubo metallico in questione, come emerge chiaramente dalle fotografie nn. 2 e 3 di cui alla produzione di parte istante, relativa al giudizio di primo grado. In particolare, la foto n. 3 evidenzia la presenza sulla strada di una lunga striscia di asfalto (longitudinale alla strada stessa) che, dal punto di vista cromatico, è nettamente distinta dal resto della superficie stradale, essendo più scura della stessa e presentando i contorni molto irregolari (trattandosi verosimilmente della copertura dello scavo realizzato per la posa in opera della tubazione sottostante).
A ciò deve aggiungersi che, non essendovi altri veicoli che precedevano dinanzi a quello a bordo del quale viaggiava il , questi ben avrebbe potuto evitare Pt_1
di porsi con le ruote proprio sulla indicata striscia di asfalto, che era larga soltanto alcuni centimetri e, peraltro, presentava evidenti disconnessioni ed avvallamenti, procedendo sul restante ampio spazio della carreggiata. E ciò considerato anche che le condizioni di visibilità erano ottimali, trattandosi del primo pomeriggio di un giorno di luglio ed avendo il teste dichiarato dichiarato che era “una Tes_1 giornata piena di sole”. Ne deriva che l'odierno appellante, secondo un giudizio prognostico basato sull'id quod plerumque accidit, ben avrebbe potuto avvedersi della descritta striscia di asfalto disconnessa e con all'interno la buca dalla quale fuoriusciva un tubo metallico, prestando maggiore attenzione e prudenza nella guida, riducendo la velocità ed evitando di procedere al di sopra della descritta striscia sconnessa.
Trattasi di valutazione del tutto in linea con i principi ormai ripetutamente affermati dai giudici di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 da cose in custodia. Più specificamente, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte,
“il caso fortuito, che ben può essere costituito dal comportamento della vittima, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un 7
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profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice, cui si intende dare seguito: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482. Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass.
08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051 c.c.
a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento);
b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera
"occasione" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto,
l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito” (così Cass. 31/8/2020, n. 18100, in motivazione;
fra le più recenti). 8
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Ciò precisato, le sopra richiamate ottime condizioni di visibilità, di tempo e di traffico, in uno al dato che il procedeva su di una strada senza altri Pt_1
veicoli, costituiscono circostanze gravi, precise e concordanti, nella prospettiva di cui all'art. 2729, comma 1°, c.c., del fatto che l'uso da parte del predetto della ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta.
Deve aggiungersi che l'accertamento probatorio presuntivo operato dal Tribunale, nei termini innanzi esposti, è pienamente legittimo alla stregua del principio per cui la presunzione consente di risalire, attraverso fatti noti, ad uno o più fatti ignoti da provare. Infatti, va sottolineato al riguardo che il fatto ignoto, costituito dalla condotta di guida non improntata alle regole di ordinaria diligenza e prudenza in relazione alle peculiarità del caso concreto, risulta provato presuntivamente attraverso i descritti fatti noti della piena visibilità, delle perfette condizioni atmosferiche, del manto stradale asciutto, della mancanza di traffico e di ogni ostacolo sulla carreggiata che non consentisse di evitare la descritta striscia scura di asfalto. Ed è appena il caso di notare come ad una conclusione del tutto analoga sia pervenuta proprio la Corte di Cassazione nell'arresto da ultimo citato, ove la prova del fatto “che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta” risulta ricostruita dalla “situazione dei luoghi e l'orario diurno” in cui si verificò il sinistro (v., ancora, Cass. 31/8/2020, n. 18100).
Né può ritenersi che l'accertata imprudenza da parte dell'istante possa considerarsi non quale causa esclusiva del danno, ma soltanto concorrente, nella prospettiva di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.
Va detto in proposito che le considerazioni in precedenza esposte, secondo cui se l'istante avesse adottato una condotta di guida improntata ai canoni di ordinaria diligenza e prudenza sarebbe riuscito ad evitare la caduta, già forniscono il supporto motivazionale dell'insussistenza del concorso di responsabilità ai sensi del citato art. 1227, comma 1°, c.c., nel senso di aver apportato un mero contributo concausale nella determinazione dell'evento. E' tuttavia opportuno sottolineare che, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo 9
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anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”(v., fra le tante, Cass. 17/1/2020, n. 858; Cass. 13/1/2020, n. 347; Cass. 1/2/2018, n. 2477;
Cass. 1/2/2018, n. 2478; Cass. 1/2/2018, n. 2479; Cass. 1/2/2018, n. 2480; Cass.
1/2/2018, n. 2481; Cass. 1/2/2018, n. 2482). Va aggiunto che, ai fini della valutazione della esclusività causale del fatto del danneggiato non occorre che la sua condotta, oltre che oggettivamente colposa, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (cfr. Cass. 30/1/2025, n. 2148; Cass. 27/7/2024, n.
21065; Cass. 24/1/2024, n. 2376; Cass. 23/5/2023, n. 14228).
Ebbene, nella vicenda in esame occorre ribadire che le già evidenziate perfette condizioni di tempo e di visibilità, nonché la mancanza di traffico nel tratto di strada percorso, sono circostanze univocamente denotanti un comportamento imprudente tenuto dal , dovendosi ribadire, secondo un criterio Pt_1
probabilistico di regolarità causale, che il predetto ben avrebbe potuto evitare di procedere con il motociclo lungo la striscia di asfalto più scura e palesemente sconnessa, o comunque diminuire la velocità del veicolo in modo adeguato rispetto alla descritta situazione dello stato dei luoghi.
Ne discende che la caduta dell'istante è riconducibile ad un'imprudenza o negligenza nella guida costituente un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr. Cass. 25/5/2024, n.
13921; Cass. 27/12/2023, n. 35966).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal deve Pt_1
essere rigettato.
E' invece fondato, e merita pertanto di essere accolto, l'appello formulato dal sul capo relativo alla liquidazione delle spese. Controparte_1 10
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Invero, ha ben ragione l'amministrazione appellante a dolersi che il primo
Giudice, nel liquidare i compensi professionali in proprio favore, nell'importo complessivo di € 1.370,00, abbia violato i minimi previsti dal DM n. 55/2014 e successive integrazioni, in quanto:
- occorre tenere presente che nella parte argomentativa dell'atto di citazione l'attore quantificava il risarcimento nella somma di € 77.630,99, oltre danno esistenziale e danno da perdita di capacità lavorativa specifica (indicando poi, dopo il petitum, ai fini della competenza, un valore della controversia non superiore ad € 260.000,00);
- nel petitum, tuttavia, il chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti Pt_1
“nella misura che sarà meglio determinata e quantificata in corso di causa anche
a mezzo di C.T.U. … che si richiede…;
- dopo l'espletata CTU, che valutava i postumi in 12 punti percentuali, l'attore limitava la domanda ad € 50.151,49, oltre 824,88 per danni alla moto (totale
50.976,37, oltre interessi e rivalutazione);
- quindi, quanto al primo grado, lo scaglione, tenuto conto che gli interessi sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno risultano pari ad € 6.199,71
(totale € 57.176,08), lo scaglione da applicare è quello delle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;
- quindi, la statuizione di primo grado in punto di quantificazione dei compensi va riformata, perché i minimi, applicando i parametri all'epoca vigenti (quelli introdotti nel 2018) sono pari all'importo complessivo di € 5.635,00, mentre l'operata liquidazione di € 1.378,00 è palesemente inferiore ai minimi;
- pertanto, le spese del giudizio di primo grado devono essere riliquidate nell'importo di € 6.500,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, nonché
IVA e CPA come per legge.
Le spese di lite relative al presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, in forza dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo l'appellante richiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 50.976,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria, “ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta congrua e di giustizia …”. In proposito, l'insegnamento della Corte regolatrice è che, ai fini delle spese, il valore della causa è indeterminabile quando, pur essendo 11
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stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia o espressioni equivalenti”, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c. , applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. 10/11/2021, n. 33219; Cass.
26/4/2021, n. 10984).
Deve infine darsi atto che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, il è tenuto a Pt_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 15/5/2020 nei Parte_1
confronti del , avverso la sentenza n. 117/2019 del Tribunale di Controparte_1
Napoli, sezione distaccata di Ischia, pubblicata in data 23/9/2019 (R.G. n.
1430/2020), nonché sull'appello proposto dal , con atto di CP_1 CP_1
citazione notificato in data 20/5/2020, nei confronti del , avverso la Pt_1
medesima sentenza (R.G. n. 1637/2020) – giudizi riuniti ai sensi dell'art. 335
c.p.c. – così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dal , con conseguente conferma della Pt_1
statuizione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso avanzata;
b) accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma Controparte_1
della statuizione di primo grado relativa alle spese, condanna il al Pt_1
pagamento, in favore del predetto appellante, delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) condanna il al pagamento, in favore del , delle Pt_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.200,00 per 12
R.G. n. 1430-1637/2020 compensi professionali ed € 780,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto che l'appellante è tenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012 a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 25/2/2025
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.