Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Consigliere rel.
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere decidendo, in esito alla scadenza del termine per note fissato per l' 8/5/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 456/2023 R.G. promossa da
, nata a [...], il [...], e residente in [...]
Manfredi di Svevia n. 19, C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Brolo, via C. Colombo presso e nello studio degli avv. Amelia Bonina e Carmela
Bonina che la rappresentano e difendono giusta procura in atti appellante contro
in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Monoriti per mandato generale alle liti, appellato- appellante incidentale
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza dell'1/3/2023 n. 375/23 il giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, istruita la causa documentalmente e con il deposito di c.t.u., rigettava la domanda di volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata Parte_1 per invalidità pari o superiore all'80%.
Rilevava la mancata prova del requisito contributivo in quanto dalla comunicazione certificativa del conto assicurativo allegata al ricorso risultava il possesso di un numero
Con ricorso depositato il 3/7/2023 la proponeva appello, rilevando che Pt_1 dall'estratto contributivo e certificazione estera dei contributi, versati in atti al momento del deposito dell'atto introduttivo, era possibile rilevare che, già al momento della presentazione della domanda (24 luglio 2018), ella era in possesso del requisito contributivo, poiché al 31 dicembre 1992 aveva maturato 909 settimane di contributi corrispondenti a ben oltre 17 anni di contribuzione. Dette settimane contributive erano così maturate, 208 settimane in Germania e 701 settimane in Italia.
Per quanto riguarda il requisito sanitario evidenziava che il CTU nominato in primo grado, dott. , aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario Persona_1 sin dall'1.01.2022. CP_ Costituendosi l' replicava che da una verifica negli applicativi utilizzati per l'acquisizione della contribuzione estera non risultava transitata nell'estratto contributivo italiano la contribuzione tedesca necessaria al fine di verificare il diritto a pensione.
Peraltro, l'appellante non aveva provato di avere prodotto la domanda intesa ad ottenere la totalizzazione dei periodi contributivi.
Contestava altresì, proponendo all'uopo appello incidentale condizionato, la conclusione cui era pervenuto il consulente nominato dal tribunale circa la sussistenza del requisito sanitario (80% d'invalidità) dal gennaio 2022 rappresentando che, pur trattandosi di altro ambito valutativo, con sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data
02.02.2023, sulla scorta della relazione di Accertamento Tecnico Preventivo del dott.
, l'interessata era stata riconosciuta invalida civile nella misura del 66% Persona_2 con diagnosi (“Artrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva prima seconda classe Nyha, depressione reattiva di grado medio, gozzo multinodulare”) pressocché sovrapponibile a quella formulata dal CTU dott. Per_1
[...]
Disposto nuovo accertamento medico-legale ed acquisito estratto contributivo aggiornato rilasciato dall' in data 18.03.2025, alla scadenza del termine ex art. 127 CP_1
Pag. 2 di 4 ter c.p.c. dell' 8 maggio 2025, sulle note depositate da ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Il D.lgs n. 503 del 1992 (c.d. decreto Amato) ha introdotto la possibilità di fruire della pensione di vecchiaia anticipata per i non vedenti e per chi possiede un'invalidità lavorativa riconosciuta almeno pari all'80%, ex legge n.222 del 1984, con un'età pensionabile inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria. Il requisito contributivo richiesto è rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione. Tuttavia, sono sufficienti 15 anni di contributi per i beneficiari di una delle c.d. «deroghe Amato» tra cui per l'appunto quella riguardante chi, come l'appellante, ha maturato i suddetti anni, corrispondenti a n.780 settimane, entro il 31/12/1992.
Invero la domanda proposta dalla sig.ra è stata presentata in convenzione Pt_1
internazionale, così come risulta dalla copia della domanda riprodotta in allegato, a pag.3 di 6 nella parte “ dettaglio Istanza”. La contribuzione italiana è stata certificata dall' con provvedimento del 17.05.2023 n. 701. Anche la contribuzione estera CP_1
(Germania) è stata regolarmente registrata sull'estratto contributivo italiano, riconoscendo in capo alla ricorrente un totale di 50 mesi come si evince dall'estratto contributivo aggiornato rilasciato dall' in data 18.03.2025. Pertanto, procedendo CP_1
al calcolo dei contributi, la sig.ra ha maturato 701 settimane contributive Parte_1
in Italia e 217 ( 50*4,333) settimane contributive in Germania per un totale complessivo di 918 settimane corrispondenti a 17 anni e 8 mesi di contribuzione complessiva.
Quanto al requisito sanitario, vanno richiamate le condivisibili e motivate
CP_ conclusioni del CTU nominato in questo grado, invero neanche contestate dall' il quale ha accertato che la è affetta da cardiopatia sclerotico ipertensiva in I- II Pt_1
Classe NYHA, da malattia artrosica poliarticolare a significativa incidenza funzionale e da sindrome ansioso-depressiva, patologie configuranti una percentuale di invalidità superiore all'80% con decorrenza - in considerazione del successivo peggioramento riscontrato e della cronicizzazione del quadro clinico totale - dal Giugno 2022, data successiva a quella indicata dal primo ctu ( gennaio 2022).
Pag. 3 di 4 La pensione di vecchiaia anticipata va pertanto riconosciuta. L'appello va dunque
CP_ accolto e l' va condannato al pagamento della prestazione dal giugno 2022 ma con salvezza dell'applicazione del regime delle finestre previsto dall'art. 1 comma 5 legge
247/2007 e ss.mm.ii., che si applica tuttavia anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, "come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo… in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nel-
l'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di per- fezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia" (Cass. sez. lav. 1931/2021).
Quanto alle spese del doppio grado tenuto conto dell'epoca d'insorgenza del requisito sanitario successivo alla proposizione del ricorso giudiziale (13 febbraio 2021) appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà
CP_ ponendo a carico dell' in considerazione della prevalente soccombenza, la restante quota liquidata come in dispositivo così come quelle della CTU disposta nel presente grado.
P.Q.M.
accoglie parzialmente entrambi gli appelli, principale ed incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1
della pensione di vecchiaia anticipata sin dal giugno 2022, salva l'applicazione del CP_ sistema di finestra mobile, condannando l' all'erogazione della prestazione con accessori nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge 412 del 199; compensa in ragione della
CP_ metà tra le parti le spese del doppio grado e pone a carico dell' la restante quota che liquida quanto al primo grado in euro 1270 e quanto al presente grado in euro 1453 oltre
Iva, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% con distrazione ex art 93 c.p.c.
CP_ Spese di consulenza separatamente liquidate a carico
Messina 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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