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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5922/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
MAVELLI, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._2
SALZO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti. Il P.M. ha espresso il suo parere con nota del 25.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
1 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 09.10.2021 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Trani il 27.10.1990 da cui si era Controparte_1 consensualmente separata in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Foggia del
17.04.2018 e che dalla loro unione erano nate le figlie (il 06.01.1992), (il 13.6.1994) Per_1 Per_2
e (il 23.6.2000) - chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la cessazione degli Per_3 effetti civili del matrimonio, l'assegnazione in suo favore della casa familiare, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni e Per_2 mediante il versamento alla ricorrente di una somma ritenuta di giustizia. Per_3
Deduceva all'uopo che: sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio;
le figlie maggiorenni e coabitavano con la ricorrente e non erano economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
la ricorrente percepiva il reddito di cittadinanza;
il resistente esercitava l'attività di pescatore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/12/2021 si costituiva Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando le ulteriori domande della ricorrente.
Deduceva all'uopo che: le figlie e non vivevano più con la madre presso la Per_2 Per_3 casa coniugale, ma si erano trasferite presso l'abitazione della nonna materna a Trani;
le figlie erano in grado di rendersi economicamente autosufficienti;
la moglie aveva un nuovo compagno e, oltre al reddito di cittadinanza, percepiva ulteriori redditi svolgendo l'attività di badante-assistente di un disabile.
Con ordinanza riservata del 07.02.2022 il Presidente, sentite le parti e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, affinchè continuasse ad abitarla insieme alle figlie ed maggiorenni ed economicamente non indipendenti, seco conviventi;
Per_2 Per_3 poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie ed Per_2
maggiorenni ed economicamente non indipendenti conviventi con la madre, Per_3 versando alla moglie la somma mensile di € 400,00 (€. 200,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia
2 ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Con memoria integrativa, depositata il 03.05.2022, il resistente eccepiva la nullità della memoria integrativa della ricorrente “in quanto è carente nella parte in cui non soddisfa a pieno titolo i requisiti ex art. 163 c.p.c. e segnatamente l'indicazione dei dati del resistente e del relativo procuratore”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti precisavano le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e acquisizione del parere del PM.
*******
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della memoria integrativa di parte ricorrente, avanzata dal resistente, il quale ha lamentato la mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 163 co 3 n. 2) c.p.c. e segnatamente l'indicazione dei dati del resistente e del relativo procuratore. Tali dedotti vizi, invero, risultano sanati dalla stessa costituzione del resistente, il quale si è costituito nel presente giudizio difendendosi compiutamente anche nel merito.
Sempre in via preliminare, va osservato che la causa risulta matura per la decisione condividendosi le argomentazioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 13.11.2023, il cui contenuto deve intendersi confermato e integralmente richiamato anche in questa sede.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
3 Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè il decreto del Tribunale di Foggia n.4557/2018 del 17.4.2018 (dep. in pari data).
Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Foggia nel procedimento di separazione. Invero, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie e . Per_2 Per_3
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni e Per_2 formulata da parte ricorrente, si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari Per_3 affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che, sebbene dal certificato di residenza in atti risulti che le figlie e abbiano la medesima residenza della madre, dall'istruttoria orale è,
Per_2 Per_3 tuttavia, emerso il contrario - come noto le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 3219/2024) - ovvero che la figlia non conviva più con la
Per_2 madre da molto tempo, essendosi trasferita dalla nonna materna da più di dieci anni e che anche la figlia non conviva più stabilmente con madre da diverso tempo, dimorando Per_3 prevalentemente presso la nonna materna (cfr. “Le mie sorelle ed vivono a casa della
Per_2 Per_3 nonna materna a Trani. sono più di dieci anni che sta a Trani, lei ha fatto l'università a Bari e in quel
Per_2 periodo viveva a casa di nonna e viaggiava per l'università. Dopo l'università è rimasta lì a casa di nonna e non
è più tornata a Margherita di Savoia. L'altra sorella dopo essersi diplomata va avanti e indietro tra Per_3
Margherita e Trani dove va per accudire la nonna. Sta più a Trani che e Margherita di Savoia ma quando sta
4 a Margherita di Savoia vive con la mamma presso la casa coniugale.” dichiarazioni della teste Tes_1
“so che da quando si è diplomata si è trasferita a Trani dalla nonna materna (…) L'altra
[...] Per_2 sorella, , si è trasferita dalla nonna materna da quando si è diplomata e adesso fa la pendolare tra Per_3
Trani e Margherita” dichiarazioni del teste . Testimone_2
Ebbene, dal momento che risulta provato che entrambe le figlie maggiorenni non convivano più stabilmente con la madre presso la casa coniugale, la domanda di mantenimento per le figlie maggiorenni avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata per difetto del requisito della stabile convivenza con il genitore richiedente.
Ad ogni modo, la predetta domanda va rigettata anche per difetto del secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza, non essendo, invero, stato assolto l'onere della prova in ordine alla non autosufficienza economica delle figlie maggiorenni.
Ed infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori, previsto e disciplinato dall'art. 337-septies c.c., non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento (v. Cass.
7.7.2004, n. 12477). Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Di recente, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta in tema di mantenimento dovuto ai figli divenuti maggiorenni, affermando che “raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr.
Cass. 14 agosto 2020, n. 17183), e che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
5 indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (Cass. civ. n. 26875/2023).
Da quanto esposto, deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile
2012, n. 6008; Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Ebbene, nel caso in esame, incombeva sulla ricorrente l'onere di dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica delle figlie maggiorenni – che è la precondizione del diritto preteso – ma, soprattutto, che gli stessi avessero curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Nel caso di specie su cui ricadeva l'onere della prova, non ha provato e Parte_1 nemmeno allegato se le figlie, di 31 e 25 anni, una volta concluso il proprio percorso scolastico e universitario (quest'ultimo per quanto riguarda , si siano concretamente attivate nella Per_2 ricerca di un lavoro, non riuscendo a reperirlo per cause non imputabili alle stesse oppure se stiano ancora frequentando corsi professionalizzanti, continuando, quindi, nella loro formazione.
Non avendo la assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, deve essere disposta Pt_1 la revoca, a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e Per_2
Per_3
Sull'assegnazione della casa coniugale.
6 Il Collegio deve rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento. La Suprema Corte ha infatti ribadito “Il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente dome-stico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.” (Cass. sent. 18 settembre 2013 n.21334).
In applicazione di tale consolidato principio, ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, stante la cessazione della stabile convivenza tra le figlie e la madre presso la casa coniugale, nonché il venir meno dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni.
L'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente deve, pertanto, essere revocata.
Quindi, il godimento della casa coniugale, non assegnabile ad alcuno dei coniugi, sarà regolato dalle ordinarie regole del diritto civile, con conseguente ulteriore rigetto della domanda di parte resistente avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, con corresponsione di un canone di locazione da parte dell'altro.
Sulle spese del giudizio.
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono porsi a carico della ricorrente che dovrà versarle al resistente (in considerazione della revoca dell'ammissione della parte resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da decreto emesso in pari data e a cui si rinvia); le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n.
147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
7 • pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trani in data
27.10.1990 tra i coniugi in epigrafe generalizzati (atto n.364 – parte II – Serie A – Anno
1990);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento civile;
• revoca l'assegnazione della casa familiare a Parte_1
• revoca in capo a l'obbligo del contributo al mantenimento nei confronti Controparte_1
delle figlie maggiorenni e Per_2 Per_3
• condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
nell'ammontare di € 5.077,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Foggia, 04.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5922/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
MAVELLI, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._2
SALZO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti. Il P.M. ha espresso il suo parere con nota del 25.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
1 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 09.10.2021 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Trani il 27.10.1990 da cui si era Controparte_1 consensualmente separata in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Foggia del
17.04.2018 e che dalla loro unione erano nate le figlie (il 06.01.1992), (il 13.6.1994) Per_1 Per_2
e (il 23.6.2000) - chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la cessazione degli Per_3 effetti civili del matrimonio, l'assegnazione in suo favore della casa familiare, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni e Per_2 mediante il versamento alla ricorrente di una somma ritenuta di giustizia. Per_3
Deduceva all'uopo che: sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio;
le figlie maggiorenni e coabitavano con la ricorrente e non erano economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
la ricorrente percepiva il reddito di cittadinanza;
il resistente esercitava l'attività di pescatore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/12/2021 si costituiva Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando le ulteriori domande della ricorrente.
Deduceva all'uopo che: le figlie e non vivevano più con la madre presso la Per_2 Per_3 casa coniugale, ma si erano trasferite presso l'abitazione della nonna materna a Trani;
le figlie erano in grado di rendersi economicamente autosufficienti;
la moglie aveva un nuovo compagno e, oltre al reddito di cittadinanza, percepiva ulteriori redditi svolgendo l'attività di badante-assistente di un disabile.
Con ordinanza riservata del 07.02.2022 il Presidente, sentite le parti e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, affinchè continuasse ad abitarla insieme alle figlie ed maggiorenni ed economicamente non indipendenti, seco conviventi;
Per_2 Per_3 poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie ed Per_2
maggiorenni ed economicamente non indipendenti conviventi con la madre, Per_3 versando alla moglie la somma mensile di € 400,00 (€. 200,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia
2 ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Con memoria integrativa, depositata il 03.05.2022, il resistente eccepiva la nullità della memoria integrativa della ricorrente “in quanto è carente nella parte in cui non soddisfa a pieno titolo i requisiti ex art. 163 c.p.c. e segnatamente l'indicazione dei dati del resistente e del relativo procuratore”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti precisavano le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e acquisizione del parere del PM.
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Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della memoria integrativa di parte ricorrente, avanzata dal resistente, il quale ha lamentato la mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 163 co 3 n. 2) c.p.c. e segnatamente l'indicazione dei dati del resistente e del relativo procuratore. Tali dedotti vizi, invero, risultano sanati dalla stessa costituzione del resistente, il quale si è costituito nel presente giudizio difendendosi compiutamente anche nel merito.
Sempre in via preliminare, va osservato che la causa risulta matura per la decisione condividendosi le argomentazioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 13.11.2023, il cui contenuto deve intendersi confermato e integralmente richiamato anche in questa sede.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
3 Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè il decreto del Tribunale di Foggia n.4557/2018 del 17.4.2018 (dep. in pari data).
Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Foggia nel procedimento di separazione. Invero, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie e . Per_2 Per_3
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni e Per_2 formulata da parte ricorrente, si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari Per_3 affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che, sebbene dal certificato di residenza in atti risulti che le figlie e abbiano la medesima residenza della madre, dall'istruttoria orale è,
Per_2 Per_3 tuttavia, emerso il contrario - come noto le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 3219/2024) - ovvero che la figlia non conviva più con la
Per_2 madre da molto tempo, essendosi trasferita dalla nonna materna da più di dieci anni e che anche la figlia non conviva più stabilmente con madre da diverso tempo, dimorando Per_3 prevalentemente presso la nonna materna (cfr. “Le mie sorelle ed vivono a casa della
Per_2 Per_3 nonna materna a Trani. sono più di dieci anni che sta a Trani, lei ha fatto l'università a Bari e in quel
Per_2 periodo viveva a casa di nonna e viaggiava per l'università. Dopo l'università è rimasta lì a casa di nonna e non
è più tornata a Margherita di Savoia. L'altra sorella dopo essersi diplomata va avanti e indietro tra Per_3
Margherita e Trani dove va per accudire la nonna. Sta più a Trani che e Margherita di Savoia ma quando sta
4 a Margherita di Savoia vive con la mamma presso la casa coniugale.” dichiarazioni della teste Tes_1
“so che da quando si è diplomata si è trasferita a Trani dalla nonna materna (…) L'altra
[...] Per_2 sorella, , si è trasferita dalla nonna materna da quando si è diplomata e adesso fa la pendolare tra Per_3
Trani e Margherita” dichiarazioni del teste . Testimone_2
Ebbene, dal momento che risulta provato che entrambe le figlie maggiorenni non convivano più stabilmente con la madre presso la casa coniugale, la domanda di mantenimento per le figlie maggiorenni avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata per difetto del requisito della stabile convivenza con il genitore richiedente.
Ad ogni modo, la predetta domanda va rigettata anche per difetto del secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza, non essendo, invero, stato assolto l'onere della prova in ordine alla non autosufficienza economica delle figlie maggiorenni.
Ed infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori, previsto e disciplinato dall'art. 337-septies c.c., non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento (v. Cass.
7.7.2004, n. 12477). Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Di recente, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta in tema di mantenimento dovuto ai figli divenuti maggiorenni, affermando che “raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr.
Cass. 14 agosto 2020, n. 17183), e che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
5 indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (Cass. civ. n. 26875/2023).
Da quanto esposto, deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile
2012, n. 6008; Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Ebbene, nel caso in esame, incombeva sulla ricorrente l'onere di dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica delle figlie maggiorenni – che è la precondizione del diritto preteso – ma, soprattutto, che gli stessi avessero curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Nel caso di specie su cui ricadeva l'onere della prova, non ha provato e Parte_1 nemmeno allegato se le figlie, di 31 e 25 anni, una volta concluso il proprio percorso scolastico e universitario (quest'ultimo per quanto riguarda , si siano concretamente attivate nella Per_2 ricerca di un lavoro, non riuscendo a reperirlo per cause non imputabili alle stesse oppure se stiano ancora frequentando corsi professionalizzanti, continuando, quindi, nella loro formazione.
Non avendo la assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, deve essere disposta Pt_1 la revoca, a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e Per_2
Per_3
Sull'assegnazione della casa coniugale.
6 Il Collegio deve rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento. La Suprema Corte ha infatti ribadito “Il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente dome-stico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.” (Cass. sent. 18 settembre 2013 n.21334).
In applicazione di tale consolidato principio, ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, stante la cessazione della stabile convivenza tra le figlie e la madre presso la casa coniugale, nonché il venir meno dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni.
L'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente deve, pertanto, essere revocata.
Quindi, il godimento della casa coniugale, non assegnabile ad alcuno dei coniugi, sarà regolato dalle ordinarie regole del diritto civile, con conseguente ulteriore rigetto della domanda di parte resistente avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, con corresponsione di un canone di locazione da parte dell'altro.
Sulle spese del giudizio.
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono porsi a carico della ricorrente che dovrà versarle al resistente (in considerazione della revoca dell'ammissione della parte resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da decreto emesso in pari data e a cui si rinvia); le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n.
147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
7 • pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trani in data
27.10.1990 tra i coniugi in epigrafe generalizzati (atto n.364 – parte II – Serie A – Anno
1990);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento civile;
• revoca l'assegnazione della casa familiare a Parte_1
• revoca in capo a l'obbligo del contributo al mantenimento nei confronti Controparte_1
delle figlie maggiorenni e Per_2 Per_3
• condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
nell'ammontare di € 5.077,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Foggia, 04.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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