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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Prima Sezione
R.G. 1166/2024
La Corte D'Appello di Milano, Prima Sezione, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. DE LUCA PATRIZIA, ed elettivamente domiciliato presso il difensore,
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il difensore,
APPELLATO
La Corte rilevato che: -il difensore dell'appellante indicato in epigrafe ha depositato in data 13 febbraio 2025 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio;
-l'appellato non era costituito nonostante la regolare notificazione ed era stato dichiarato contumace all'udienza del 9 ottobre 2024;
ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio risulta regolare, in quanto proviene dal difensore munito di procura speciale ex art. 306, secondo comma, c.p.c.;
-non è necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrono, pertanto, le condizioni di cui al ricordato art. 306
c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03);
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1
regolarmente notificato, nei confronti di Controparte_1
pag. 2/3 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2345/2024 così decide:
-dichiara l'estinzione del processo;
-nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione, in data 14/05/2025.
Il Presidente estensore
Marianna Galioto
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Prima Sezione
R.G. 1166/2024
La Corte D'Appello di Milano, Prima Sezione, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. DE LUCA PATRIZIA, ed elettivamente domiciliato presso il difensore,
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il difensore,
APPELLATO
La Corte rilevato che: -il difensore dell'appellante indicato in epigrafe ha depositato in data 13 febbraio 2025 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio;
-l'appellato non era costituito nonostante la regolare notificazione ed era stato dichiarato contumace all'udienza del 9 ottobre 2024;
ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio risulta regolare, in quanto proviene dal difensore munito di procura speciale ex art. 306, secondo comma, c.p.c.;
-non è necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrono, pertanto, le condizioni di cui al ricordato art. 306
c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03);
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1
regolarmente notificato, nei confronti di Controparte_1
pag. 2/3 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2345/2024 così decide:
-dichiara l'estinzione del processo;
-nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione, in data 14/05/2025.
Il Presidente estensore
Marianna Galioto
pag. 3/3