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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1552 /2017 da:
L'avv. ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Ferraro per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente CP_1
trascritte;
L'avv. Zagarese per , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente CP_2
trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1552 del RGAC dell'anno 2017 avente ad oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pt_1 P.IVA_1
Arcidiacono
ATTORE
E
(C.F. , in persona del suo l.r.p.t., quale impresa Controparte_3 P.IVA_2 designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv.to
ER Ferraro
CONVENUTA
E
Controparte_4
CONVENUTA contumace
E
Controparte_5
CONVENUTO contumace
1 NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Zagarese Controparte_6 C.F._1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L' ha chiesto, in via di surroga ex art. 1916 c.c., il pagamento delle somme corrisp oste al Pt_1 lavoratore (euro 364.527,38) per i danni subiti a causa del sinistro stradale Controparte_6 occorsogli in data 20 giugno 2013, allorquando lo stesso, a bordo della propria moto Yamaha targata BD10051, mentre stava percorrendo la SS 106 bis ne l Comune di Corigliano Calabro, in contrada Torricella, al km 13+800, nel corso di un sorpasso di veicoli incolonnati a causa di un cantiere stradale, ha urtato contro l'Ape Piaggio telaio TL6T2071, condotto da Controparte_5
e sprovvisto di copertura assicurativa, che aveva iniziato una manovra di inversione a U.
Ha dedotto l'esclusiva responsabilità del e di aver riconosciuto una rendita correlata ad CP_5 una menomazione subita dal del 56%. CP_2
1.2. Si è costituita eccependo: a) la prescrizione del diritto di surroga;
b) che la volontà di CP_1 surrogarsi nei diritti dell'interessato non è automatica;
c) che la surroga non può estendersi al danno morale e da riduzione della capacità lavorativa generica, atteso il divieto di cui all'art. 142, co.4 D.lgs. 209/2005; d) il limite del massimale di polizza;
e) l'esclusiva responsabilità del . CP_2
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea.
1.3 E' intervenuto l'8 luglio 2024 , chiedendo il risarcimento del danno differenziale, Controparte_6 con particolare riferimento al danno morale, escluso dalla rendita Pt_1
1.4. Il fascicolo è stato, infine, assegnato allo scrivente Giudice in data 15 settembre 2025.
2. In primo luogo, va respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto, anche a voler ritenere applicabile il termine biennale di cui all'art. 2947, comma II, c.c., in luogo del termine di cui al comma III, si evidenzia che la prescrizione è stata interrotta con raccomandata del 6 agosto 2014, ricevuta il 19 agosto 2014 e poi con raccomandata del 19 giugno 2015, ricevuta il 22 luglio 2015 e poi dalla notifica della citazione perfezionatasi il 17 maggio 2017.
L'eccezione è, quindi, respinta.
2.1. Vale precisare che la medesima eccezione non può ritenersi estesa automaticamente all'intervenuto in difetto di una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della convenuta nel primo atto successivo all'intervento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24 novembre 2023, n. 32720, secondo cui “l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso”).
2 2.2. Va, poi, dichiarato il difetto di titolarità di citata quale rappresentante di Controparte_4
. Controparte_3
Infatti, la presenza in causa del soggetto rappresentato e la circostanza per cui è quest'ultimo a dover eventualmente rispondere del danno causato, esclude la titolarità della posizione passiva in capo a
[...]
Controparte_4
3. Va, poi, rilevato che l' ha chiaramente manifestato la volontà di surrogarsi ai diritti dell'assicurato, Pt_1 per cui le allegazioni del convenuto sul punto non sono meritevoli di accoglimento.
4. Quanto alla posizione dell'intervenuto, va dichiarata inammissibile tutta la documentazione prodotta, in quanto “chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del
"thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare”
(Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31939).
Pertanto, certamente l'intervenuto può formulare domande, ma, a seguito del maturare delle preclusioni istruttorie, non può produrre nuove prove.
5. Passando alla ricostruzione della dinamica del sinistro, si osserva che, dalla relazione redatta dalla Polizia di Stato, costituente atto di indagine pienamente utilizzabile nel presente giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714, secondo cui “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”), risulta che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, la moto condotta dal stava effettuando un soprasso dei veicoli CP_2 incolonnati in prossimità di un cantiere stradale, allorquando ha impattato con la fiancata sinistra dell'Ape, il quale aveva intrapreso una manovra di inversione a U.
Inoltre, la descrizione della collisione come violenta da parte della Polizia lascia desumere che la velocità tenuta dalla moto non fosse affatto moderata.
Per quel che riguarda, quindi, l'attribuzione della responsabilità, tenuto conto della presunzione di cui all'art. 2054, comma II, c.c. e del fatto che entrambi i veicoli coinvolti stavano effettuando una manovra vietata
(inversione a U in un tratto con linea di mezzeria continua l'Ape e sorpasso di veicoli incolonnati prima di un cantiere regolato da semaforo in un tratto con linea di mezzeria continua e con velocità non moderata la moto), si ritiene che l'evento debba essere imputato al 50% a ciascuno dei due conducenti.
Infatti, in una situazione identica, è stato affermato che “l'accertamento di una condotta in violazione delle norme stradali in capo ad uno dei due conducenti non esonera l'altro della prova liberatoria di aver fatto
3 tutto quanto in proprio potere per evitare il fatto. Da ultimo, con la sentenza n.8885/2020, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che "Quando le risultanze istruttorie non consentano di pervenire con certezza alla ricostruzione del fatto e alla univoca attribuzione di responsabilita' nella causazione del sinistro a uno dei conducenti coinvolti nello scontro, il giudice deve fare ricorso alla presunzione legale di pari responsabilita', di cui all'articolo 2054, comma 2, del c.c.". Il giudice di legittimita' ha ulteriormente chiarito che " In tema di responsabilita' civile da circolazione dei veicoli, inoltre, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perche' e' suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso."
Nel caso in esame, il Tribunale, tenendo conto delle complessive risultanze istruttorie, ha correttamente rilevato la violazione di regole della circolazione stradale da parte del conducente dell'autovettura ("il quale aveva eseguito l'inversione di marcia in prossimita' di un'intersezione, senza la necessaria prudenza imposta dalle condizioni di intenso traffico, ma in modo repentino […] per realizzare l'estemporanea intenzione di sfuggire dal traffico": cfr. sentenza impugnata), ma ha altresi' rilevato- contrariamente agli assunti dell'appellante secondo il quale sarebbe stata rilevata l'esclusiva responsabilita' del conducente
l'autovettura- nella dinamica del sinistro la violazione del codice della strada anche da parte del conducente del ciclomotore " che transitava sul lato sinistro della corsia di pertinenza ed in fase di superamento di auto incolonnate, contravvenendo alla regola che impone di non superare le auto incolonnate in contesti ad alta intensita' e di procedere comunque sul margine destro della strada"(cfr. sentenza di primo grado).
Ed invero, osserva la Corte che la ricostruzione della dinamica del sinistro, come risultante dai rilievi effettuati dal corpo di Polizia Municipale di Perugia e dalle testimonianze acquisite, evidenzia specifiche violazioni ed imprudenze anche in capo al motocilista nella manovra di sorpasso e comunque non puo' ritenersi raggiunta la prova che questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In primo luogo, non risulta adeguatamente provato che l'appellante tenesse una velocita' adeguata allo stato dei luoghi (centro urbano e prossimita' di incrocio) e alle condizioni dell'intenso traffico, tale da compiere ogni manovra, in particolare l'arresto del mezzo, nei limiti del suo campo di visibilita' (art. 141) ove si consideri che dall'urto della motocicletta con l'auto sono derivati a quest'ultima danni importanti che dimostrano che la velocita' non era moderata o comunque adeguata. L'appellante, incolonnato in una fila di auto in evidente rallentamento, avrebbe dovuto mantenere la propria destra, come imposto dall'art. 143
(Cass. 14 novembre 2017, n. 26805 conforme a precedenti pronunce) e, nel superare le autovetture a sinistra doveva osservare le modalita' imposte dall'art. 148 per eseguire il sorpasso, ossia mantenere la
"adeguata distanza laterale" di sicurezza, che nel caso in esame, ad una attenta lettura dei rilievi della polizia Municipale risulta non sussistere, tenuto conto dell'ingombro dell'auto Volvo V 70 (di circa m.2) e di quello della motocicletta di grossa cilindrata e posto che il transito avveniva su una corsia larga complessivamente m.3,50. Infine, quanto alla manovra di sorpasso, deve osservarsi che sebbene il teste C.
4 C. all'udienza del 15.03.2016 abbia dichiarato che all'atto del sorpasso il motociclo si trovava nella propria corsia di pertinenza, la stessa, sentita nell'immediatezza dell'incidente in data 21.05.2009 ha dichiarato alla
Polizia Municipale che "l'urto si verificava nell'opposta corsia di marcia tra la parte anteriore del motociclo
e la fiancata laterale posta a sx della Volvo" e che " non so stabilire se il sorpasso avveniva oltre la striscia continua di mezzeria"(cfr. verbale allegato all'informativa della Polizia Municipale in atti)” (Corte app.
Perugia, 7 dicembre 2020, n. 560).
6. A questo punto, per quel che riguarda la determinazione dei danni, merita evidenziare che, in considerazione della mancata allegazione da parte di di profili fattuali specifici tali da indurre ad CP_1 una rivalutazione della percentuale di invalidità riconosciuta da (nella comparsa di risposta si rinviene Pt_1 soltanto una generica contestazione del quantum accordato) e del lungo periodo di tempo ormai trascorso dal sinistro (oltre 12 anni, cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 settembre 2022, n. 28512), non è opportuno disporre una
Ctu medica, potendosi ritenere acclarata, sulla base della documentazione sanitaria in atti, che documenta in modo pienamente esaustivo le gravi lesioni subite dal (compatibili con la accertata percentuale di CP_2 invalidità), e del provvedimento del 13 febbraio 2017, una menomazione permanente del 56%. Pt_1
6.1. Pertanto, ritenendo di dover fare applicazione della Tun quale parametro di liquidazione equitativa (cfr.
Cass. civ., Sez. III 29 aprile 2025, n. 11319), tenuto conto dell'età del danneggiato di 46 anni al momento della stabilizzazione dei postumi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26897) dopo 296 giorni di
ITT secondo la documentazione il danno non patrimoniale subito è pari ad euro 330.023,80, al netto Pt_1 del danno morale, e ad euro 484.144,91, riconoscendo anche il coefficiente medio per la componente morale, da presumersi esistente in ragione della gravità delle lesioni.
Tali importi devono essere dimezzati in ragione dell'attribuzione della responsabilità al 50%, per un totale di euro 165.011,90 al netto del danno morale e di euro 242.072,45 comprensivo del danno morale.
6.2. Di conseguenza, per quel che riguarda l' il cui debito in surroga è di valore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Pt_1
20 gennaio 2009, n. 1336, secondo cui “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza”), escludendo il danno biologico temporaneo e il danno morale, non previsti dal d. lgs. n. 38/2000 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28 febbraio 2022, n. 6503, secondo cui “il danno biologico coperto dall' si riferisce esclusivamente alla menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, che Pt_1 si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea. Esulano dal sistema assicurativo sia il "danno biologico temporaneo" che il cd. "danno morale”), e devono essere condannati in solido al CP_1 CP_5 pagamento di euro 165.011,90, oltre interessi al tasso legale maturati dal 17 maggio 2017 (data di notifica della citazione in assenza di indicazione e prova sulla data di effettivo pagamento), sino alla pubblicazione
5 della presente sentenza, calcolati devalutando detto importo ai valori correnti al momento di detta data e determinando gli interessi sul valore risultante rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI (cfr. ex multis
Cass., Sez. II,18 febbraio 2010, n. 3931), nonché, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
6.3. Per quel che riguarda, invece, l'intervenuto, devalutando l'importo comprensivo di danno morale alla data del sinistro (20 giugno 2013), si ottiene euro 198.745,85.
A questo punto, va considerato che la quota capitale di danno biologico riconosciuta da la sola a dover Pt_1 essere scomputata da quanto spettante al danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13222, secondo cui “per calcolare il c.d. "danno biologico differenziale”, spettante alla vittima nei confronti dei terzo civilmente responsabile, dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa Pt_1 destinata a ristorare il danno biologico”), è pari ad euro 164.549,61 (cfr. documentazione . Pt_1
Di conseguenza, detraendo tale importo dal danno biologico sopra quantificato, il residuo danno differenziale per IP è pari ad euro 34.169,24, oltre interessi e rivalutazione dal 20 giugno 2013 alla pubblicazione della presente sentenza, oltre, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6.3.1. Inoltre, dall'esame della documentazione risulta che il danneggiato abbia subito 296 giorni di Pt_1 invalidità totale temporanea, per un totale di euro 23.709,01, che, dimezzati in ragione del 50% di responsabilità, sono pari a 11.854,50.
Su tale importo, sono dovuti gli interessi al tasso legale maturati dal 20 giugno 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati devalutando detto importo ai valori correnti al momento di detta data e determinando gli interessi sul valore risultante rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI (cfr. ex multis
Cass., Sez. II,18 febbraio 2010, n. 3931), nonché, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
7. L'avvenuto accoglimento parziale delle domande di parte attrice e di parte intervenuta giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in ogge tto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di titolarità della posizione giuridica passiva di Controparte_4
[...]
2. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento di Controparte_3 Controparte_5 euro 165.011,90 in favore di oltre interessi al tasso legale maturati dal 17 maggio Pt_1
2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati devalutando detto importo ai valori correnti al momento di detta data e determinando gli interessi sul valore
6 risultante rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI, nonché, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
3. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_5
di euro 34.169,24, oltre interessi e rivalutazione dal 20 giugno 2013 alla Controparte_6 pubblicazione della presente sentenza, oltre, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di euro 11.854,50, oltre interessi al tasso legale maturati dal 20 giugno 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati devalutando detto importo ai valori correnti al momento di detta data e determinando gli interessi sul valore risultante rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI, oltre, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
4. Compensa le spese.
Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. addetto all'Ufficio per il Persona_1
Processo.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
7
L'avv. ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Ferraro per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente CP_1
trascritte;
L'avv. Zagarese per , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente CP_2
trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1552 del RGAC dell'anno 2017 avente ad oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pt_1 P.IVA_1
Arcidiacono
ATTORE
E
(C.F. , in persona del suo l.r.p.t., quale impresa Controparte_3 P.IVA_2 designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv.to
ER Ferraro
CONVENUTA
E
Controparte_4
CONVENUTA contumace
E
Controparte_5
CONVENUTO contumace
1 NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Zagarese Controparte_6 C.F._1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L' ha chiesto, in via di surroga ex art. 1916 c.c., il pagamento delle somme corrisp oste al Pt_1 lavoratore (euro 364.527,38) per i danni subiti a causa del sinistro stradale Controparte_6 occorsogli in data 20 giugno 2013, allorquando lo stesso, a bordo della propria moto Yamaha targata BD10051, mentre stava percorrendo la SS 106 bis ne l Comune di Corigliano Calabro, in contrada Torricella, al km 13+800, nel corso di un sorpasso di veicoli incolonnati a causa di un cantiere stradale, ha urtato contro l'Ape Piaggio telaio TL6T2071, condotto da Controparte_5
e sprovvisto di copertura assicurativa, che aveva iniziato una manovra di inversione a U.
Ha dedotto l'esclusiva responsabilità del e di aver riconosciuto una rendita correlata ad CP_5 una menomazione subita dal del 56%. CP_2
1.2. Si è costituita eccependo: a) la prescrizione del diritto di surroga;
b) che la volontà di CP_1 surrogarsi nei diritti dell'interessato non è automatica;
c) che la surroga non può estendersi al danno morale e da riduzione della capacità lavorativa generica, atteso il divieto di cui all'art. 142, co.4 D.lgs. 209/2005; d) il limite del massimale di polizza;
e) l'esclusiva responsabilità del . CP_2
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea.
1.3 E' intervenuto l'8 luglio 2024 , chiedendo il risarcimento del danno differenziale, Controparte_6 con particolare riferimento al danno morale, escluso dalla rendita Pt_1
1.4. Il fascicolo è stato, infine, assegnato allo scrivente Giudice in data 15 settembre 2025.
2. In primo luogo, va respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto, anche a voler ritenere applicabile il termine biennale di cui all'art. 2947, comma II, c.c., in luogo del termine di cui al comma III, si evidenzia che la prescrizione è stata interrotta con raccomandata del 6 agosto 2014, ricevuta il 19 agosto 2014 e poi con raccomandata del 19 giugno 2015, ricevuta il 22 luglio 2015 e poi dalla notifica della citazione perfezionatasi il 17 maggio 2017.
L'eccezione è, quindi, respinta.
2.1. Vale precisare che la medesima eccezione non può ritenersi estesa automaticamente all'intervenuto in difetto di una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della convenuta nel primo atto successivo all'intervento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24 novembre 2023, n. 32720, secondo cui “l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso”).
2 2.2. Va, poi, dichiarato il difetto di titolarità di citata quale rappresentante di Controparte_4
. Controparte_3
Infatti, la presenza in causa del soggetto rappresentato e la circostanza per cui è quest'ultimo a dover eventualmente rispondere del danno causato, esclude la titolarità della posizione passiva in capo a
[...]
Controparte_4
3. Va, poi, rilevato che l' ha chiaramente manifestato la volontà di surrogarsi ai diritti dell'assicurato, Pt_1 per cui le allegazioni del convenuto sul punto non sono meritevoli di accoglimento.
4. Quanto alla posizione dell'intervenuto, va dichiarata inammissibile tutta la documentazione prodotta, in quanto “chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del
"thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare”
(Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31939).
Pertanto, certamente l'intervenuto può formulare domande, ma, a seguito del maturare delle preclusioni istruttorie, non può produrre nuove prove.
5. Passando alla ricostruzione della dinamica del sinistro, si osserva che, dalla relazione redatta dalla Polizia di Stato, costituente atto di indagine pienamente utilizzabile nel presente giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714, secondo cui “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”), risulta che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, la moto condotta dal stava effettuando un soprasso dei veicoli CP_2 incolonnati in prossimità di un cantiere stradale, allorquando ha impattato con la fiancata sinistra dell'Ape, il quale aveva intrapreso una manovra di inversione a U.
Inoltre, la descrizione della collisione come violenta da parte della Polizia lascia desumere che la velocità tenuta dalla moto non fosse affatto moderata.
Per quel che riguarda, quindi, l'attribuzione della responsabilità, tenuto conto della presunzione di cui all'art. 2054, comma II, c.c. e del fatto che entrambi i veicoli coinvolti stavano effettuando una manovra vietata
(inversione a U in un tratto con linea di mezzeria continua l'Ape e sorpasso di veicoli incolonnati prima di un cantiere regolato da semaforo in un tratto con linea di mezzeria continua e con velocità non moderata la moto), si ritiene che l'evento debba essere imputato al 50% a ciascuno dei due conducenti.
Infatti, in una situazione identica, è stato affermato che “l'accertamento di una condotta in violazione delle norme stradali in capo ad uno dei due conducenti non esonera l'altro della prova liberatoria di aver fatto
3 tutto quanto in proprio potere per evitare il fatto. Da ultimo, con la sentenza n.8885/2020, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che "Quando le risultanze istruttorie non consentano di pervenire con certezza alla ricostruzione del fatto e alla univoca attribuzione di responsabilita' nella causazione del sinistro a uno dei conducenti coinvolti nello scontro, il giudice deve fare ricorso alla presunzione legale di pari responsabilita', di cui all'articolo 2054, comma 2, del c.c.". Il giudice di legittimita' ha ulteriormente chiarito che " In tema di responsabilita' civile da circolazione dei veicoli, inoltre, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perche' e' suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso."
Nel caso in esame, il Tribunale, tenendo conto delle complessive risultanze istruttorie, ha correttamente rilevato la violazione di regole della circolazione stradale da parte del conducente dell'autovettura ("il quale aveva eseguito l'inversione di marcia in prossimita' di un'intersezione, senza la necessaria prudenza imposta dalle condizioni di intenso traffico, ma in modo repentino […] per realizzare l'estemporanea intenzione di sfuggire dal traffico": cfr. sentenza impugnata), ma ha altresi' rilevato- contrariamente agli assunti dell'appellante secondo il quale sarebbe stata rilevata l'esclusiva responsabilita' del conducente
l'autovettura- nella dinamica del sinistro la violazione del codice della strada anche da parte del conducente del ciclomotore " che transitava sul lato sinistro della corsia di pertinenza ed in fase di superamento di auto incolonnate, contravvenendo alla regola che impone di non superare le auto incolonnate in contesti ad alta intensita' e di procedere comunque sul margine destro della strada"(cfr. sentenza di primo grado).
Ed invero, osserva la Corte che la ricostruzione della dinamica del sinistro, come risultante dai rilievi effettuati dal corpo di Polizia Municipale di Perugia e dalle testimonianze acquisite, evidenzia specifiche violazioni ed imprudenze anche in capo al motocilista nella manovra di sorpasso e comunque non puo' ritenersi raggiunta la prova che questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In primo luogo, non risulta adeguatamente provato che l'appellante tenesse una velocita' adeguata allo stato dei luoghi (centro urbano e prossimita' di incrocio) e alle condizioni dell'intenso traffico, tale da compiere ogni manovra, in particolare l'arresto del mezzo, nei limiti del suo campo di visibilita' (art. 141) ove si consideri che dall'urto della motocicletta con l'auto sono derivati a quest'ultima danni importanti che dimostrano che la velocita' non era moderata o comunque adeguata. L'appellante, incolonnato in una fila di auto in evidente rallentamento, avrebbe dovuto mantenere la propria destra, come imposto dall'art. 143
(Cass. 14 novembre 2017, n. 26805 conforme a precedenti pronunce) e, nel superare le autovetture a sinistra doveva osservare le modalita' imposte dall'art. 148 per eseguire il sorpasso, ossia mantenere la
"adeguata distanza laterale" di sicurezza, che nel caso in esame, ad una attenta lettura dei rilievi della polizia Municipale risulta non sussistere, tenuto conto dell'ingombro dell'auto Volvo V 70 (di circa m.2) e di quello della motocicletta di grossa cilindrata e posto che il transito avveniva su una corsia larga complessivamente m.3,50. Infine, quanto alla manovra di sorpasso, deve osservarsi che sebbene il teste C.
4 C. all'udienza del 15.03.2016 abbia dichiarato che all'atto del sorpasso il motociclo si trovava nella propria corsia di pertinenza, la stessa, sentita nell'immediatezza dell'incidente in data 21.05.2009 ha dichiarato alla
Polizia Municipale che "l'urto si verificava nell'opposta corsia di marcia tra la parte anteriore del motociclo
e la fiancata laterale posta a sx della Volvo" e che " non so stabilire se il sorpasso avveniva oltre la striscia continua di mezzeria"(cfr. verbale allegato all'informativa della Polizia Municipale in atti)” (Corte app.
Perugia, 7 dicembre 2020, n. 560).
6. A questo punto, per quel che riguarda la determinazione dei danni, merita evidenziare che, in considerazione della mancata allegazione da parte di di profili fattuali specifici tali da indurre ad CP_1 una rivalutazione della percentuale di invalidità riconosciuta da (nella comparsa di risposta si rinviene Pt_1 soltanto una generica contestazione del quantum accordato) e del lungo periodo di tempo ormai trascorso dal sinistro (oltre 12 anni, cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 settembre 2022, n. 28512), non è opportuno disporre una
Ctu medica, potendosi ritenere acclarata, sulla base della documentazione sanitaria in atti, che documenta in modo pienamente esaustivo le gravi lesioni subite dal (compatibili con la accertata percentuale di CP_2 invalidità), e del provvedimento del 13 febbraio 2017, una menomazione permanente del 56%. Pt_1
6.1. Pertanto, ritenendo di dover fare applicazione della Tun quale parametro di liquidazione equitativa (cfr.
Cass. civ., Sez. III 29 aprile 2025, n. 11319), tenuto conto dell'età del danneggiato di 46 anni al momento della stabilizzazione dei postumi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26897) dopo 296 giorni di
ITT secondo la documentazione il danno non patrimoniale subito è pari ad euro 330.023,80, al netto Pt_1 del danno morale, e ad euro 484.144,91, riconoscendo anche il coefficiente medio per la componente morale, da presumersi esistente in ragione della gravità delle lesioni.
Tali importi devono essere dimezzati in ragione dell'attribuzione della responsabilità al 50%, per un totale di euro 165.011,90 al netto del danno morale e di euro 242.072,45 comprensivo del danno morale.
6.2. Di conseguenza, per quel che riguarda l' il cui debito in surroga è di valore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Pt_1
20 gennaio 2009, n. 1336, secondo cui “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza”), escludendo il danno biologico temporaneo e il danno morale, non previsti dal d. lgs. n. 38/2000 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28 febbraio 2022, n. 6503, secondo cui “il danno biologico coperto dall' si riferisce esclusivamente alla menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, che Pt_1 si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea. Esulano dal sistema assicurativo sia il "danno biologico temporaneo" che il cd. "danno morale”), e devono essere condannati in solido al CP_1 CP_5 pagamento di euro 165.011,90, oltre interessi al tasso legale maturati dal 17 maggio 2017 (data di notifica della citazione in assenza di indicazione e prova sulla data di effettivo pagamento), sino alla pubblicazione
5 della presente sentenza, calcolati devalutando detto importo ai valori correnti al momento di detta data e determinando gli interessi sul valore risultante rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI (cfr. ex multis
Cass., Sez. II,18 febbraio 2010, n. 3931), nonché, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
6.3. Per quel che riguarda, invece, l'intervenuto, devalutando l'importo comprensivo di danno morale alla data del sinistro (20 giugno 2013), si ottiene euro 198.745,85.
A questo punto, va considerato che la quota capitale di danno biologico riconosciuta da la sola a dover Pt_1 essere scomputata da quanto spettante al danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13222, secondo cui “per calcolare il c.d. "danno biologico differenziale”, spettante alla vittima nei confronti dei terzo civilmente responsabile, dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa Pt_1 destinata a ristorare il danno biologico”), è pari ad euro 164.549,61 (cfr. documentazione . Pt_1
Di conseguenza, detraendo tale importo dal danno biologico sopra quantificato, il residuo danno differenziale per IP è pari ad euro 34.169,24, oltre interessi e rivalutazione dal 20 giugno 2013 alla pubblicazione della presente sentenza, oltre, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6.3.1. Inoltre, dall'esame della documentazione risulta che il danneggiato abbia subito 296 giorni di Pt_1 invalidità totale temporanea, per un totale di euro 23.709,01, che, dimezzati in ragione del 50% di responsabilità, sono pari a 11.854,50.
Su tale importo, sono dovuti gli interessi al tasso legale maturati dal 20 giugno 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati devalutando detto importo ai valori correnti al momento di detta data e determinando gli interessi sul valore risultante rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI (cfr. ex multis
Cass., Sez. II,18 febbraio 2010, n. 3931), nonché, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
7. L'avvenuto accoglimento parziale delle domande di parte attrice e di parte intervenuta giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in ogge tto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di titolarità della posizione giuridica passiva di Controparte_4
[...]
2. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento di Controparte_3 Controparte_5 euro 165.011,90 in favore di oltre interessi al tasso legale maturati dal 17 maggio Pt_1
2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati devalutando detto importo ai valori correnti al momento di detta data e determinando gli interessi sul valore
6 risultante rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI, nonché, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
3. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_5
di euro 34.169,24, oltre interessi e rivalutazione dal 20 giugno 2013 alla Controparte_6 pubblicazione della presente sentenza, oltre, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di euro 11.854,50, oltre interessi al tasso legale maturati dal 20 giugno 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati devalutando detto importo ai valori correnti al momento di detta data e determinando gli interessi sul valore risultante rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI, oltre, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
4. Compensa le spese.
Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. addetto all'Ufficio per il Persona_1
Processo.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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