Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2026, proposto da
Masseria Saliere Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Piccinini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Velia Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA CA, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’Avviso DA AS 2026 del Comune di Barisciano, prot. n. 12143 del 17 novembre 2025, pubblicato all’Albo Pretorio;
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Barisciano n. 102 del 14 novembre 2025, avente ad oggetto “ AS 2026. Approvazione avviso DA AS e relativi canoni concessori ”;
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Barisciano n. 123 del 31 dicembre 2025, avente ad oggetto “ AS estivo 2026. Assegnazione in godimento terre comunali ad uso pascolo estivo ”, con la quale sono stati assegnati i pascoli per l’anno 2026 senza includere la società ricorrente;
nella parte in cui stabilisce criteri discriminatori per l'assegnazione dei pascoli, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso - anche ove non conosciuto dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. MO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Masseria Le Saliere - Società Agricola Semplice, odierna ricorrente, opera stabilmente nel settore dell’allevamento ovino nel territorio del Comune di Barisciano, odierno resistente.
La società ha sede legale nel Comune di Barisciano alla Via Comunale per S. Nicandro n. 10 e dispone anche di una unità locale nella località Filetto del Comune di L’Aquila ed è promissaria acquirente di una azienda agricola in località Castelnuovo del Comune di San Pio delle Camere dove è già attivo un codice pascolo.
Negli anni precedenti, la società ricorrente, come dalla stessa dichiarato in ricorso, aveva regolarmente ottenuto l’assegnazione di terreni pascolivi dal Comune di Barisciano.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 14 novembre 2025, di cui in epigrafe, il Comune di Barisciano approvava l’avviso per la fida pascolo 2026, introducendo criteri che, a giudizio di parte ricorrente, risultavano discriminatori per la stessa; nello specifico tali criteri consistevano nella richiesta per le società di persone istanti che i relativi titolari “ siano residenti nel Comune di Barisciano ” e che “ l’azienda abbia presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernali e codice di stalla, riferito allo stesso territorio comunale ”.
La Società Semplice Agricola Masseria Le Saliere, ritenendo che le sopra riportate previsioni determinino “ una palese disparità di trattamento nei confronti della società ricorrente che, pur avendo sede legale e operativa principale nel territorio comunale di Barisciano, dispone di unità operative anche in zone limitrofe, come previsto dal proprio atto costitutivo ” e che l’avviso fida pascolo 2026 “ introduce inoltre previsioni contraddittorie e irragionevoli, prevedendo che il numero dei capi portati al pascolo non possa variare oltre il ±10% rispetto a quelli dichiarati nella domanda di assegnazione, nonostante il lungo periodo intercorrente tra presentazione dell'istanza (dicembre 2025) e monticazione (maggio-giugno 2026 ”, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 9 febbraio 2026, avverso la sopra menzionata deliberazione nonché avverso anche la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 31 dicembre 2025, con cui il Comune ha disposto l’assegnazione dei pascoli per l’anno 2026 senza includere la società ricorrente, chiedendo l’annullamento degli atti, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 32 l. 69/2009, dell'art. 1 D.lgs. 33/2013 e dei principi di pubblicità e trasparenza. Nullità per mancata pubblicazione all'albo pretorio;
2) Violazione dell'art. 3 cost., dell’art. 97 Costituzione e dei principi di parità di trattamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento e irragionevolezza;
3) Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza delle previsioni temporali;
4) Eccesso di potere per contraddittorietà delle sanzioni previste.
Si è costituito in giudizio, in data 13 febbraio 2026, il Comune di Barisciano, depositando poi relativa memoria in data 20 febbraio 2026 con cui ha, dapprima, eccepito l’inammissibilità del ricorso e, poi, dedotto l’infondatezza dello stesso nel merito.
Nello specifico il Comune di Barisciano ha affermato che parte ricorrente non ha interesse al ricorso in quanto “ la Società ricorrente, in relazione all’avviso DA AS 2026, non ha presentato alcuna domanda di partecipazione, tanto che non vi è, tra i documenti depositati da Controparte, alcuna traccia di detta domanda. In caso di bandi di concorso, assimilabili all’avviso in questa sede impugnato, tale interesse è ravvisabile anche in capo a chi non abbia partecipato alla procedura solo nell’ipotesi in cui la presentazione della domanda avrebbe rappresentato solo un adempimento formale e il bando contenga clausole di tipo immediatamente escludente… ” ma, secondo parte resistente, “ L’impugnazione proposta dalla Società ricorrente non ha ad oggetto clausole dell’avviso impugnato suscettibili di essere considerate immediatamente escludenti e, quindi, di radicare in capo a detta Società l’interesse ad agire in assenza di avvenuta partecipazione alla gara. ”.
Parte ricorrente ha depositato memoria finale in data 21 febbraio 2026 e poi all’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026, previo avviso ex artt. 73, comma 3, e 60 c.p.a. di possibile sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse di parte ricorrente.
2. - Il Collegio rileva che risulta fondata la prima eccezione di inammissibilità svolta dal Comune di Barisciano (e sopra riportata) secondo cui parte ricorrente non ha interesse al ricorso non avendo la stessa presentato al predetto Comune domanda di partecipazione all’assegnazione dei pascoli per l’anno 2026 e non avendo la stessa impugnato clausole escludenti del relativo bando.
Nello specifico il Comune di Barisciano ha affermato dapprima che la ricorrente non ha presentato domanda per l’assegnazione pascoli per l’anno 2026 (dato incontestato) e, poi, che “ L’impugnazione proposta dalla Società ricorrente non ha ad oggetto clausole dell’avviso impugnato suscettibili di essere considerate immediatamente escludenti e, quindi, di radicare in capo a detta Società l’interesse ad agire in assenza di avvenuta partecipazione alla gara. ”.
La ricorrente, difatti, deduce dapprima nel ricorso la mancata pubblicazione dell’avviso fida pascolo 2026 (invece avvenuta come attestato da nota della stessa ricorrente del 3 dicembre 2025) e della delibera di assegnazione n. 123/2025 all’Albo Pretorio del Comune di Barisciano mentre, successivamente, afferma che “ La previsione secondo cui per le società di persone è richiesto che "i cui titolari siano residenti nel Comune di Barisciano e l'azienda abbia presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernali e codice di stalla, riferito allo stesso territorio comunale" determina una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di aziende che, come la ricorrente, pur avendo sede legale e operativa principale nel territorio comunale, dispongono di unità operative anche in zone limitrofe. ”.
Al riguardo, il Collegio rileva che nessuna delle due censure sopra riportate riguarda la presenza di clausole escludenti del Bando, ossia di clausole che non consentivano alla ricorrente di presentare la domanda di assegnazione, atteso che l’avviso 2026 è stato pubblicato e poi, come dedotto dal Comune resistente nella propria memoria e non contestato da parte ricorrente, “nel caso di specie, il Sig. LU EL, rappresentante dell’Impresa, è residente in [...]e la Società ha sede in Barisciano…; di conseguenza, ben avrebbe potuto la Ricorrente rispondere all’avviso, possedendo i requisiti di residenza del titolare e di sede di impresa ”.
Sul punto va altresì evidenziato che parte ricorrente aveva presentato domanda nel 2025 in seguito alla pubblicazione del relativo bando che, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente nell’ultima memoria, era del tutto coincidente con l'avviso fida pascolo 2026.
Stabilito quanto sopra, il Collegio ritiene che la mancata presentazione della domanda di assegnazione pascoli per l’anno 2026 da parte della società ricorrente rende, con ogni evidenza, inammissibile per difetto di interesse il ricorso, in accordo a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza in materia di appalti, applicabile per analogia anche al presente caso, secondo cui “ Considerato che, dalla documentazione posta agli atti di causa, non risulta che la ricorrente abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura de qua e che, pertanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per mancata presentazione da parte dell’impresa ricorrente della rituale istanza di partecipazione alla procedura selettiva oggetto del contendere .” (TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 1510/2012).
Né sul punto risultano fondate le argomentazioni di parte ricorrente svolte nella memoria del 21 febbraio 2026 secondo cui “ l'impugnazione di norme regolamentari, unitamente all'atto applicativo, è ammissibile quando la lesività diventa attuale con l'emanazione degli atti applicativi. ”, atteso che, in questo caso, l’atto applicativo di assegnazione dei contributi diventa lesivo solo in presenza della domanda (rigettata in tutto o in parte) di contributo da parte del soggetto ricorrente mentre, in assenza di tale domanda, lo stesso non è lesivo per il soggetto in quanto tale atto si limita ad individuare i destinatari di un contributo che il soggetto stesso non ha domandato.
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse di parte ricorrente.
4. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Barisciano, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ON, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
MO BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO BA | ER ON |
IL SEGRETARIO