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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 660/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5.3.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Cicoria;
Parte_1
APPELLANTE
Contro già , P.I. n. , CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo SI TT, Enrico
SI TT e PA RI MO;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Brindisi , per ivi Controparte_2 sentir accertare, ritenere e dichiarare l'obbligo di quest'ultima ad effettuare il richiesto trasloco della linea telefonica e, per l'effetto, condannare la stessa all' indennizzo per il ritardo nel trasloco della linea telefonica quantificato in euro 38.325,00 (€ 7,50 x 14 anni) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
nonché condannare, altresì, parte convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore in conseguenza dell'illegittimo comportamento tenuto dalla predetta società.
La , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. CP_2
La causa, istruita con acquisizioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 14.6.2022 è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza in pari data, il Tribunale ha rigettato la domanda.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il , Pt_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda proposta.
In proposito l'appellante deduce, in particolare, che “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Ord. n. 13685 del 21/05/2019, Cass. Ord. n. 25584 del
12/10/2018).
Tale consolidato principio va coordinato con quello generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c, che pone a carico di chi introduce la domanda in giudizio di provare i fatti che la costituiscono, mentre spetta all'operatore telefonico provare di aver posto in essere tutte le attività necessarie per dare seguito all'attivazione dei servizi richiesti nei tempi contrattualmente convenuti, o di provare che
l'impossibilità della prestazione è stata determinata da circostanze o da problematiche tecniche o da difficoltà ad esso non imputabili.”
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva che correttamente il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sull'attore con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta.
Invero, il fatto che sia stato allegato e provato l'inadempimento della non esonerava l'attore dal fornire la prova del danno e del CP_2 nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, non potendosi considerare il danno, nella fattispecie, in re ipsa (Cass. n. 3689/2025).
La previsione dell'art. 1218 c.c., che disciplina il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il danno effettivamente subito ed il suo diretto collegamento con l'inadempimento.
Nel caso di specie questa prova è mancata.
Peraltro, data l'attuale diffusione dei telefoni cellulari, è difficile anche solo ipotizzare un danno provocato dal ritardo nel trasferimento della linea telefonica, che evidentemente non esclude la possibilità di mantenere comunque un contatto telefonico. Gli altri motivi di appello restano assorbiti.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 12.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 660/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5.3.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Cicoria;
Parte_1
APPELLANTE
Contro già , P.I. n. , CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo SI TT, Enrico
SI TT e PA RI MO;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Brindisi , per ivi Controparte_2 sentir accertare, ritenere e dichiarare l'obbligo di quest'ultima ad effettuare il richiesto trasloco della linea telefonica e, per l'effetto, condannare la stessa all' indennizzo per il ritardo nel trasloco della linea telefonica quantificato in euro 38.325,00 (€ 7,50 x 14 anni) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
nonché condannare, altresì, parte convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore in conseguenza dell'illegittimo comportamento tenuto dalla predetta società.
La , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. CP_2
La causa, istruita con acquisizioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 14.6.2022 è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza in pari data, il Tribunale ha rigettato la domanda.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il , Pt_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda proposta.
In proposito l'appellante deduce, in particolare, che “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Ord. n. 13685 del 21/05/2019, Cass. Ord. n. 25584 del
12/10/2018).
Tale consolidato principio va coordinato con quello generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c, che pone a carico di chi introduce la domanda in giudizio di provare i fatti che la costituiscono, mentre spetta all'operatore telefonico provare di aver posto in essere tutte le attività necessarie per dare seguito all'attivazione dei servizi richiesti nei tempi contrattualmente convenuti, o di provare che
l'impossibilità della prestazione è stata determinata da circostanze o da problematiche tecniche o da difficoltà ad esso non imputabili.”
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva che correttamente il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sull'attore con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta.
Invero, il fatto che sia stato allegato e provato l'inadempimento della non esonerava l'attore dal fornire la prova del danno e del CP_2 nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, non potendosi considerare il danno, nella fattispecie, in re ipsa (Cass. n. 3689/2025).
La previsione dell'art. 1218 c.c., che disciplina il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il danno effettivamente subito ed il suo diretto collegamento con l'inadempimento.
Nel caso di specie questa prova è mancata.
Peraltro, data l'attuale diffusione dei telefoni cellulari, è difficile anche solo ipotizzare un danno provocato dal ritardo nel trasferimento della linea telefonica, che evidentemente non esclude la possibilità di mantenere comunque un contatto telefonico. Gli altri motivi di appello restano assorbiti.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 12.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)