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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/09/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del MastroDott.ssa
- Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dott.ssa Roberta Marra
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3888/2024 R.G.V.G., vertente
TRA Parte 1 (c.f.: C.F._1 ), nato a [...] il [...]
E Parte_2 (c.f.: C.F._2 ), nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. UG MA;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 26.6.2010; la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 10.10.2024 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1 e Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Taranto il 26.6.2010, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2010, n.28, parte 1) alle condizioni depositate congiuntamente il 01.7.2025 per l'udienza a trattazione scritta del 3.7.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 24.7.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro SISTO ER ADVISORS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.ALESSANDRO SISTO - Avv. EMANUELA ER
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI
DOTT.SSA DEL MASTRO-R.G.V.G. 3888/2024
CONDIZIONI PER SEPARAZIONE CONSENSUALE
Per i Sigg.ri CA RI ([...]), nata a [...], il
14.09.1958, residente in [...]dei Normanni (BR) in Contrada Medico snc e ER
IT SA ([...]), nato a [...], il [...], residente in [...]
IT dei Normanni (BR) Contrada Medico snc, rappresentati e difesi dall'Avv. MA
UG.
************
In data 31.07.2024 i Sigg.ri TA RI e UG IT SA sottoscrivevano ricorso per separazione consensuale, iscritto al ruolo n. 3888/2024 RGVG, alle condizioni che di seguito si riportano
CONDIZIONI порция1)i coniugi, dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale vivranno Conorli separatamente, con reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi ogni cambiamento di residenza o variazione di domicilio e numero di telefono;
2)l'immobile sito in San IT dei Normanni di esclusiva proprietà del Sig. UG rimarrà assegnato in uso allo stesso, con tutti gli arredi in esso esistenti;
3)la Sig.ra TA RI lascerà il suindicato immobile, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali;
di4) le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro;
5)il Sig. UG si impegna a versare, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione per le mensilità successive, entro il primo di ogni mese, alla Sig.ra TA la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie;
6)i coniugi dichiarano che qualsivoglia ulteriore e sopravvenuto debito (di qualunque natura),.. riconducibile alla vita coniugale (bollette, multe, tasse, imposte, ecc...) dovrà essere puntualmente pagato dagli stessi nella misura del 50% ciascuno previa reciproca produzione e/o presa visione delle morosità.
***
I Sigg.ri TA RI e UG IT SA sottoscrivono il presente atto, unitamente al
VIA ORFEO MAZZITELLI N. 118 - 70124 BARI
TEL/FAX 0802102797
PEC: AVV. EMANUELAER@PEC.GIUFFRE.IT
MAIL: E.ER@SRADVISORS.EU SISTO ER ADVISORS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO Avv.ALESSANDRO SISTO - Avv. EMANUELA ER
loro difensore, al fine di confermare le condizioni indicate nel ricorso e ivi riportate, così come richiesto dall'On.le Giudice con provvedimento del 24.10.2024.
Salvezze tutte.
Bari, 6 febbraio 2025
CA RI ER IT SA
Po ne del
Avy. MA UG
VIA ORFEO MAZZITELLI N. 118-70124 BARI
TEL/FAX 0802102797
PEC: AVV. EMANUELAER@PEC.GIUFFRE.IT
MAIL: E.ER@SRADVISORS.EU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del MastroDott.ssa
- Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dott.ssa Roberta Marra
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3888/2024 R.G.V.G., vertente
TRA Parte 1 (c.f.: C.F._1 ), nato a [...] il [...]
E Parte_2 (c.f.: C.F._2 ), nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. UG MA;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 26.6.2010; la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 10.10.2024 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1 e Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Taranto il 26.6.2010, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2010, n.28, parte 1) alle condizioni depositate congiuntamente il 01.7.2025 per l'udienza a trattazione scritta del 3.7.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 24.7.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro SISTO ER ADVISORS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.ALESSANDRO SISTO - Avv. EMANUELA ER
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI
DOTT.SSA DEL MASTRO-R.G.V.G. 3888/2024
CONDIZIONI PER SEPARAZIONE CONSENSUALE
Per i Sigg.ri CA RI ([...]), nata a [...], il
14.09.1958, residente in [...]dei Normanni (BR) in Contrada Medico snc e ER
IT SA ([...]), nato a [...], il [...], residente in [...]
IT dei Normanni (BR) Contrada Medico snc, rappresentati e difesi dall'Avv. MA
UG.
************
In data 31.07.2024 i Sigg.ri TA RI e UG IT SA sottoscrivevano ricorso per separazione consensuale, iscritto al ruolo n. 3888/2024 RGVG, alle condizioni che di seguito si riportano
CONDIZIONI порция1)i coniugi, dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale vivranno Conorli separatamente, con reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi ogni cambiamento di residenza o variazione di domicilio e numero di telefono;
2)l'immobile sito in San IT dei Normanni di esclusiva proprietà del Sig. UG rimarrà assegnato in uso allo stesso, con tutti gli arredi in esso esistenti;
3)la Sig.ra TA RI lascerà il suindicato immobile, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali;
di4) le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro;
5)il Sig. UG si impegna a versare, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione per le mensilità successive, entro il primo di ogni mese, alla Sig.ra TA la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie;
6)i coniugi dichiarano che qualsivoglia ulteriore e sopravvenuto debito (di qualunque natura),.. riconducibile alla vita coniugale (bollette, multe, tasse, imposte, ecc...) dovrà essere puntualmente pagato dagli stessi nella misura del 50% ciascuno previa reciproca produzione e/o presa visione delle morosità.
***
I Sigg.ri TA RI e UG IT SA sottoscrivono il presente atto, unitamente al
VIA ORFEO MAZZITELLI N. 118 - 70124 BARI
TEL/FAX 0802102797
PEC: AVV. EMANUELAER@PEC.GIUFFRE.IT
MAIL: E.ER@SRADVISORS.EU SISTO ER ADVISORS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO Avv.ALESSANDRO SISTO - Avv. EMANUELA ER
loro difensore, al fine di confermare le condizioni indicate nel ricorso e ivi riportate, così come richiesto dall'On.le Giudice con provvedimento del 24.10.2024.
Salvezze tutte.
Bari, 6 febbraio 2025
CA RI ER IT SA
Po ne del
Avy. MA UG
VIA ORFEO MAZZITELLI N. 118-70124 BARI
TEL/FAX 0802102797
PEC: AVV. EMANUELAER@PEC.GIUFFRE.IT
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