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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6714 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 5712/2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata vertente in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alfredo Crescenzo, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla via Matteotti, n. 46
Appellante
CONTRO
, e in proprio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quale genitrice esercente la responsabilità sulla minore tutti in SO qualità di eredi di deceduto il 09/08/2021, rappresentati e difesi, Persona_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Amalia Tramontano
Guerritore, con la quale elettivamente domiciliano in Poggiomarino (Na), alla Via Arciv. D'Ambrosio n. 16
Appellati
E
( ) residente in [...]Controparte_4 C.F._1
(NA) alla via Miranda n. 46
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Persona_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la società assicuratrice e Parte_1
al fine di sentirli condannare solidalmente al risarcimento dei danni Controparte_4 subiti al proprio veicolo Nissan Qashqai tg. EW388WY, a seguito del sinistro stradale verificatosi in Striano, alla Via Serafino, il giorno 26/03/2016, verso le ore 04.45. A fondamento della domanda, l'attore deduceva che, nelle suindicate circostanze, la propria autovettura procedeva lungo la Via Serafino, con direzione dal centro del paese verso la periferia e, mentre affrontava una curva, rimanendo nella propria corsia di marcia, veniva urtata dal veicolo Fiat Multipla tg. EX713HB, di proprietà di CP_4
assicurato con la e condotto da , che, proveniente
[...] Controparte_5 Controparte_6 dal senso opposto rispetto a quello della Nissan, invadeva la corsia occupata da quest'ultima, danneggiandola alla parte anteriore sinistra;
per effetto dell'urto, la propria auto impattava contro il marciapiede, riportando danni da urto diretto e indiretto per le cui riparazioni si rendeva necessaria la somma di € 19.887,15 (Iva inclusa), come da perizia in atti.
Mentre rimaneva contumace, si costituiva la compagnia Controparte_4
contestando in rito e nel merito la domanda. Pt_1
Espletata la prova testimoniale e disposta la c.t.u., precisate le conclusioni, il
Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €15.332,44, oltre iva per €3.373,14 ed oltre € 300,00 per 12 gg di sosta tecnica. Il tutto oltre alle spese di giudizio, che venivano liquidate complessivamente in € 4000,00, di cui € 800,00 per spese (di cui € 400,00 per la ctu) ed € 3.200,00 per competenze professionali oltre iva, cpa e spese forfettarie, con attribuzione al procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Sul punto, il Giudice di Pace motivava come segue: “E' risultato superato il dubbio sulla responsabilità esclusiva del convenuto che è emersa dalla disamina dell'iter processuale non escluso il comportamento concludente dello stesso il quale non ha dimostrato idoneamente alcuna responsabilità dell'attore. La deposizione testimoniale raccolta ha consentito di escludere la responsabilità di parte istante per mancanza di tempestività nell'evitare il sinistro, in quanto il veicolo attoreo condotto dall'istante era regolarmente in circolazione sulla destra, mentre il conducente il veicolo convenuto Fiat
Multipla, invadendo l'opposta corsia investiva il veicolo attoreo che era in circolazione sul lato destro della strada, sospingendolo contro il muro posto a destra arrecando al veicolo istante danni alla carrozzeria ed alla meccanica della fiancata sinistra ed a quella destra, per urto indiretto, come descritti dai testi e descritti nel preventivo dei lavori depositato e non segnatamente impugnato, che il Giudice pertanto fa proprio per quanto di ragione. Pertanto dalla disamina complessiva dell'incidente, dai comportamenti tenuti dai rispettivi conducenti è consentito ritenere che al conducente del veicolo attoreo non possa essere attribuita alcuna responsabilità, che resta imputabile al solo conducente del veicolo convenuto , il quale teneva un comportamento CP_7 non consono alle condizioni del traffico ed invadeva improvvisamente la corsia opposta percorsa dal veicolo istante. Infatti dalla disamina delle risultanze istruttorie, ivi comprese le foto dello stato dei luoghi, della documentazione per lo più obiettiva ed attendibile, non segnatamente impugnata, risulta superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co 2° cod.civ. e pertanto va dichiarata la esclusiva responsabilità civile del convenuto nella causazione dei danni riportati da parte istante, tenuto conto della violazione delle prescrizioni del c.d.s.. Il veicolo convenuto così facendo è incorso in colpa specifica per inosservanza di norma stabilita dal codice della strada e comunque in colpa generica per guida imprudente, negligente, imperita.” Avverso tale sentenza, proponeva appello chiedendo: in via Parte_1 preliminare, sospendersi la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
annullare con rinvio la sentenza perché da resa in violazione del principio di ultra petizione e del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; riformare integralmente la sentenza impugnata ed in considerazione delle evidenze di cui al report della scatola nera e alla CTU ritenere la domanda del tutto infondata rigettandola nel merito;
condannare l'originario attore alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Radicatasi la lite, mentre restava contumace, si costituiva Controparte_4
l'appellato chiedendo: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità Persona_2 ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello; in via subordinata, dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di gravame proposti e per l'effetto rigettare integralmente il proposto appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio, maggiorazione ex D.M. 55/2014, con attribuzione all'avvocato antistatario. A seguito del decesso dell'appellato , il giudizio veniva interrotto Persona_2
e successivamente riassunto, costituendosi, in tale sede, in Controparte_3 proprio e quale genitrice esercente la responsabilità sulla figlia minore SO
, tutti in qualità di eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Per_2
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'appellato.
[...]
Con note di trattazione scritta depositate in data 11.3.2022, l'appellante deduceva che, a seguito di esecuzione avviata in forza della sentenza impugnata, aveva pagato, in sede di pignoramento presso terzi RG Es. Mob. n.ri 393/20 e 398/20 celebrati innanzi al
Tribunale Di Trieste, le seguenti somme: € 19.572,82 a (appellato) ed € Persona_2
6.463,73 all'avv. Amalia Tramontano Guerritore come da dichiarazioni sostitutive per incasso somme già allegate. Ciò precisato, richiedeva, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione delle somme incassate in forza della sentenza di primo grado, reiterando tale richiesta anche in sede di deposito di comparsa conclusionale.
2.1 Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.2 L'appello è altresì ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c., 348 bis e 348 ter c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.3 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione in quanto il giudice di pace ha emesso un provvedimento di condanna alla somma di 20.005,58, esulando dalla competenza ex art 7, co. 2 c.p.c., nonché in ultra petizione stante la dichiarazione di valore recata dall'attore di contenimento della domanda nei limiti di € 20.000,00. Pertanto, l'appellante richiedeva l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice. Sul punto, l'appellato evidenziava di aver depositato istanza di correzione di errore materiale cui seguiva provvedimento del Giudice che disponeva nota in calce alla sentenza, con cui si sostituiva l'errata indicazione della cifra pari a 20.005,58, con quella giusta pari ad € 19.005,58, mentre si confermava, nel resto, la sentenza.
Il motivo è infondato. Invero, la circostanza dedotta dall'appellato trova riscontro negli atti in cui emerge che il Giudice di pace, a seguito di istanza di correzione di errore materiale, disponeva che “dato atto della errata indicazione della cifra totale indicata in eu 20.005,58 in luogo di eu 19.005,58…dispone che a carico della Cancelleria venga apposta una nota in calce alla sentenza da cui si evince che a pagina 4 della sentenza n. 5712/19 al rigo 9° dall'alto, in luogo di eu 20.005,58, si LEGGA eu 19.005,58 (diciannove cinque/58). Conferma peraltro nel resto la sentenza”.
Consegue da quanto innanzi che non sussiste alcun difetto di competenza per valore ovvero vizio di ultra petizione, essendo la pronunzia contenuta entro l'importo di €
20.000,00 e comunque inferiore alla somma di € 19.887,15 richiesta dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
3.1 Con il secondo motivo di appello, l'appellante evidenziava l'omessa applicazione, da parte del primo giudicante, della normativa relativa alla scatola nera, avendo il giudice di pace omesso di valutare le risultanze del tracciato registrato dalla detta scatola nera installata e funzionante sul veicolo attoreo danneggiato ed assicurato n. 001531308769 fornita da funzionante Pt_1 Controparte_8 dalla data del 22/01/2015. L'apparato, alla data del preteso evento del 26/03/2016, era funzionante e registrava crash alla data del presunto evento, ma solo rilevando un urto alla parte destra del veicolo che corrisponde al ribaltamento dell'auto e non all'urto diretto con la Fiat Multipla di Controparte_4
3.2. Con il terzo motivo, ha censurato la sentenza del primo Parte_1 giudice nella parte in cui non ha valutato il materiale probatorio offerto dalla compagnia, ignorando del tutto le risultanze della consulenza di parte depositata.
3.3. Tali motivi di appello essendo intimamente connessi vanno valutati congiuntamente. Gli stessi sono complessivamente fondati e vanno accolti per quanto di ragione per i seguenti motivi,
4. Ed invero, occorre anzitutto evidenziare che, com'è noto, l'art. 145 bis del d.lgs 209/2005, vigente dal 29/8/2017, al primo comma, prevede che “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”. Di recente la Suprema Corte ha, però, affermato che l'articolo in questione non attribuisce validità ai dispositivi già installati a prescindere dall'emanazione dei decreti in quanto è palese che il "fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni", vale a dire anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. "equiparabilità".
Nella medesima statuizione, ha poi precisato che, poiché l'art 145 bis del D.Lgs.
209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (cfr.
Cassazione civile sez. III, 16/05/2024, n.13725).
Consegue da quanto innanzi che, in mancanza dei detti decreti attuativi, non può attribuirsi alcun valore di prova legale ai dati risultanti dal tracciato registrato dalla scatola nera installata sul veicolo attoreo danneggiato ed assicurato fornita Pt_1 da a far data dal 22/01/2015, in quanto antecedente rispetto Controparte_8 all'entrata in vigore della predetta norma e non equiparabile ai dispositivi regolati dalla stessa in mancanza dei decreti attuativi.
5. Si rileva, in ogni caso, che tali dati, pur non costituendo prova legale ai sensi dell'art. 145 bis sopra citato, ben possono essere utilizzati come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., valutati unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie.
6. Tanto chiarito in ordine alla portata probatoria della scatola nera presente nel veicolo danneggiato, deve affermarsi, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, che, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, non risultano provati i fatti costitutivi della domanda attorea volta al risarcimento dei danni al veicolo di proprietà di Per_2
[...]
6.1. Ed invero, quanto alle dichiarazioni rese dai testi, entrambi trasportati nel veicolo danneggiato, si rileva anzitutto che, avendo i predetti dichiarato di non avere subito lesioni in conseguenza del sinistro per cui è causa, non sussiste un difetto di capacità a testimoniare (tale incapacità sussiste solo per il terzo trasportato che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro;
cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 17 luglio 2019, n.
19121, Rv. 654450-01), sicché la valutazione sull'attendibilità dei testi in questione va fatta "ex post", non potendo essere "aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex tinte" la capacità a testimoniare" (cfr. Cass., sez. VI, 15/11/2022, n.33536;
Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2015, n. 19215, Rv. 636964-01);
Tanto precisato, si osserva che la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel procedimento di primo grado in ordine ad aspetti fondamentali per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali della parte istante sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio. Nel dettaglio, la narrazione dei fatti si presenta assai vaga e imprecisa in merito alla descrizione dello stato dei luoghi e, in specie, del punto esatto della strada in cui il sinistro si è verificato, in ordine alla condotta di guida del conducente del veicolo investitore, alle manovre eventualmente tentate dal conducente del veicolo asserito danneggiato per evitare l'impatto e soprattutto ai punti d'urto tra i veicoli, all'ubicazione e alla tipologia dei danni riportati dall'autovettura attorea (cfr. verbale del 21.5.2018).
Le dichiarazioni testimoniali dei testi escussi non convincono, dunque, quanto all'affidabilità del loro narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico del sinistro e sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
6.2. Non vi è poi documentazione attestante l'accadimento del sinistro nei termini descritti dall'appellato. Appare, difatti, inspiegabile che, a fronte un sinistro di tale gravità, che ha comportato addirittura il ribaltamento di un veicolo, non vi è stato l'intervento di forze dell'ordine. Inoltre, non vi è prova dell'arrivo dell'ambulanza del
118 pure riferito da uno dei testi.
Riguardo alla copia del modello CAI relativo al sinistro dedotto dal , va Per_2 ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sull'art. 143 d.lgs. 209/2005, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario” (Cass. civ. sez. III, n. 8214 del 04-04-2013; Cass. civ., sez. III, n. 3875 del 19-02-/2014); in ogni caso, anche le dichiarazioni contenute nel modello C.A.I., sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro stradale, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, ma sono solo idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 25468 del 12/11/2020, Cass. civ., sez. III, n. 25770 del 14/10/2019 e n. 4536 del 08/03/2016).
Orbene, il modello CAI allegato, sottoscritto dal proprietario del veicolo dell'antagonista, non anche conducente, ha valore solo indiziario.
6.3. Del resto, la lacunosità del compendio probatorio acquisito a riscontro della prospettata dinamica del sinistro è oltremodo confermata e aggravata dalla corrispondente inadeguatezza delle risultanze probatorie in ordine ai danni riportati dal veicolo. Ed invero, al riguardo l'appellato ha prodotto in giudizio esclusivamente una perizia di parte e delle foto dei danni. Difatti, alcun rilievo può essere attribuito alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di primo grado, non avendo il perito potuto visionare il veicolo attoreo siccome venduto. Né la parte appellata ha chiarito se il veicolo è stato venduto dopo la riparazione, producendo quindi in giudizio quietanza di pagamento, ovvero se lo stesso è stato alienato ad un prezzo inferiore stante l'esistenza di notevoli danni, allegando in tal caso prova del prezzo di compravendita.
Inoltre, non va sottaciuto che il consulente si è limitato ad esprimere un giudizio di coerenza dei danni, che sottintende la verifica della riconducibilità dei danni alla dinamica del sinistro, senza tuttavia poter formulare un giudizio di compatibilità tra gli stessi, giudizio che presuppone l'esame di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro al fine di verificare se le deformazioni subite sono corrispondenti, per forma e per altezza, con quelle presenti sul veicolo che le ha causate. Occorre poi sottolineare che notevoli perplessità circa l'accadimento del sinistro nelle modalità indicate dall'appellato emergono dall'esame dei rilievi fotografici prodotti dal dai quali è possibile rilevare un lieve danno radente da urto diretto che appare Per_2 del tutto incompatibile con la dinamica descritta e che non giustificano affatto il ribaltamento del veicolo.
6.4. Le incertezze summenzionate risultano aggravate dal report della scatola nera installata sul veicolo del dal quale risulta che nella data del 26.3.2016 veniva Per_2 registrato un solo crash alla parte destra del veicolo corrispondente al ribaltamento dell'auto e non l'urto diretto con la Fiat Multipla di proprietà di (cfr. Controparte_4 doc. allegati alla produzione di primo grado di parte appellante). Quanto precede getta un'ulteriore ombra di inverosimiglianza circa la genuinità dell'evento storico come dedotto e invocato in citazione.
7. Alla luce di quanto detto, ritenute assorbite le restanti eccezioni e deduzioni di parte, il cui esame risulta superfluo, stante il tenore della presente decisione, l'appello deve essere accolto
7.1. Pertanto, deve affermarsi, in riforma della sentenza impugnata, che il materiale istruttorio acquisito non consente di ritenere provati i fatti dedotti da Per_2
[...]
8. L'accoglimento dell'appello impone l'esame della domanda di restituzione formulata dalla parte appellante nelle note a trattazione scritta del 2.9.2021.
A tal uopo la ha allegato che, a seguito di esecuzione avviata in Parte_1 forza della resa sentenza di 1^ grado, è stata costretta a pagare, in sede di pignoramento presso terzi RG Es. Mob. n.ri 393/20 e 398/20 celebrati innanzi al TRIBUNALE di
TRIESTE, le seguenti somme: € 19.572,82 a (appellato) ed € Persona_2
6.463,73 all'avv. Amalia TRAMONTANO GUERRITORE come da dichiarazioni sostitutive per incasso somme del 9.2.2021 versate in atti unitamente alle predette note. Ciò precisato, si rileva l'ammissibilità della domanda in questione essendo stata proposta nella prima difesa utile successiva all'esecuzione avviata dagli appellati. Ed invero, con l'ordinanza n. 7144/2021 la Cassazione ha dato continuità all'orientamento secondo cui la domanda di rimborso “deve essere formulata, a pena di 'decadenza', con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. 8.8.2002, n. 12011;
18.7.2003, n. 11244; 13.7.2004, n. 12905; 8.7.2010, n. 16152; 9.10.2012, n. 17227;
26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292) (§4.4.2.). Vale la pena evidenziare che è in ogni caso inammissibile l'istanza proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che quest'ultima ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass.,
8.7.2010, n. 16152; 26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292). Gli appellati vanno pertanto condannati alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 19.572,82, oltre interessi legali dal 9.2.2021 al soddisfo.
Quanto alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, si rileva che le stesse sono state distratte in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Orbene, in caso di riforma o annullamento della sentenza, il difensore distrattario è tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo ed è l'unico soggetto legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito proposta dalla parte vittoriosa.
9. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico dell'appellato soccombente, in relazione ai valori medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p. t. nei confronti di Parte_1 Per_2
nonché di ogni altra istanza, eccezione, deduzione
[...] Controparte_4 disattese, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5712/2019 del
Giudice di Pace di Torre Annunziata:
b) rigetta la domanda proposta da;
Persona_2
c) condanna in proprio e quale genitrice esercente la Controparte_3 responsabilità sulla minore , , SO Controparte_1 Controparte_2 in qualità di eredi di alla restituzione degli importi riscossi in Persona_2 esecuzione della sentenza di primo grado indicati in motivazione;
d) condanna in proprio e quale genitrice esercente la CP_3 CP_3 responsabilità sulla minore , , SO Controparte_1 Controparte_2 in qualità di eredi di al pagamento, in solido, in favore di Persona_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante p. t., delle spese di lite del primo grado che
[...] liquida in euro 00,00 per esborsi ed euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge;
e) condanna in proprio e quale genitrice esercente la Controparte_3 responsabilità sulla minore , , SO Controparte_1 Controparte_2 in qualità di eredi di al pagamento, in solido, in favore di Persona_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante p. t., delle spese di lite di secondo grado che
[...] liquida in euro 408,23 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge.
Torre Annunziata, 2/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6714 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 5712/2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata vertente in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alfredo Crescenzo, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla via Matteotti, n. 46
Appellante
CONTRO
, e in proprio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quale genitrice esercente la responsabilità sulla minore tutti in SO qualità di eredi di deceduto il 09/08/2021, rappresentati e difesi, Persona_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Amalia Tramontano
Guerritore, con la quale elettivamente domiciliano in Poggiomarino (Na), alla Via Arciv. D'Ambrosio n. 16
Appellati
E
( ) residente in [...]Controparte_4 C.F._1
(NA) alla via Miranda n. 46
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Persona_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la società assicuratrice e Parte_1
al fine di sentirli condannare solidalmente al risarcimento dei danni Controparte_4 subiti al proprio veicolo Nissan Qashqai tg. EW388WY, a seguito del sinistro stradale verificatosi in Striano, alla Via Serafino, il giorno 26/03/2016, verso le ore 04.45. A fondamento della domanda, l'attore deduceva che, nelle suindicate circostanze, la propria autovettura procedeva lungo la Via Serafino, con direzione dal centro del paese verso la periferia e, mentre affrontava una curva, rimanendo nella propria corsia di marcia, veniva urtata dal veicolo Fiat Multipla tg. EX713HB, di proprietà di CP_4
assicurato con la e condotto da , che, proveniente
[...] Controparte_5 Controparte_6 dal senso opposto rispetto a quello della Nissan, invadeva la corsia occupata da quest'ultima, danneggiandola alla parte anteriore sinistra;
per effetto dell'urto, la propria auto impattava contro il marciapiede, riportando danni da urto diretto e indiretto per le cui riparazioni si rendeva necessaria la somma di € 19.887,15 (Iva inclusa), come da perizia in atti.
Mentre rimaneva contumace, si costituiva la compagnia Controparte_4
contestando in rito e nel merito la domanda. Pt_1
Espletata la prova testimoniale e disposta la c.t.u., precisate le conclusioni, il
Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €15.332,44, oltre iva per €3.373,14 ed oltre € 300,00 per 12 gg di sosta tecnica. Il tutto oltre alle spese di giudizio, che venivano liquidate complessivamente in € 4000,00, di cui € 800,00 per spese (di cui € 400,00 per la ctu) ed € 3.200,00 per competenze professionali oltre iva, cpa e spese forfettarie, con attribuzione al procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Sul punto, il Giudice di Pace motivava come segue: “E' risultato superato il dubbio sulla responsabilità esclusiva del convenuto che è emersa dalla disamina dell'iter processuale non escluso il comportamento concludente dello stesso il quale non ha dimostrato idoneamente alcuna responsabilità dell'attore. La deposizione testimoniale raccolta ha consentito di escludere la responsabilità di parte istante per mancanza di tempestività nell'evitare il sinistro, in quanto il veicolo attoreo condotto dall'istante era regolarmente in circolazione sulla destra, mentre il conducente il veicolo convenuto Fiat
Multipla, invadendo l'opposta corsia investiva il veicolo attoreo che era in circolazione sul lato destro della strada, sospingendolo contro il muro posto a destra arrecando al veicolo istante danni alla carrozzeria ed alla meccanica della fiancata sinistra ed a quella destra, per urto indiretto, come descritti dai testi e descritti nel preventivo dei lavori depositato e non segnatamente impugnato, che il Giudice pertanto fa proprio per quanto di ragione. Pertanto dalla disamina complessiva dell'incidente, dai comportamenti tenuti dai rispettivi conducenti è consentito ritenere che al conducente del veicolo attoreo non possa essere attribuita alcuna responsabilità, che resta imputabile al solo conducente del veicolo convenuto , il quale teneva un comportamento CP_7 non consono alle condizioni del traffico ed invadeva improvvisamente la corsia opposta percorsa dal veicolo istante. Infatti dalla disamina delle risultanze istruttorie, ivi comprese le foto dello stato dei luoghi, della documentazione per lo più obiettiva ed attendibile, non segnatamente impugnata, risulta superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co 2° cod.civ. e pertanto va dichiarata la esclusiva responsabilità civile del convenuto nella causazione dei danni riportati da parte istante, tenuto conto della violazione delle prescrizioni del c.d.s.. Il veicolo convenuto così facendo è incorso in colpa specifica per inosservanza di norma stabilita dal codice della strada e comunque in colpa generica per guida imprudente, negligente, imperita.” Avverso tale sentenza, proponeva appello chiedendo: in via Parte_1 preliminare, sospendersi la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
annullare con rinvio la sentenza perché da resa in violazione del principio di ultra petizione e del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; riformare integralmente la sentenza impugnata ed in considerazione delle evidenze di cui al report della scatola nera e alla CTU ritenere la domanda del tutto infondata rigettandola nel merito;
condannare l'originario attore alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Radicatasi la lite, mentre restava contumace, si costituiva Controparte_4
l'appellato chiedendo: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità Persona_2 ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello; in via subordinata, dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di gravame proposti e per l'effetto rigettare integralmente il proposto appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio, maggiorazione ex D.M. 55/2014, con attribuzione all'avvocato antistatario. A seguito del decesso dell'appellato , il giudizio veniva interrotto Persona_2
e successivamente riassunto, costituendosi, in tale sede, in Controparte_3 proprio e quale genitrice esercente la responsabilità sulla figlia minore SO
, tutti in qualità di eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Per_2
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'appellato.
[...]
Con note di trattazione scritta depositate in data 11.3.2022, l'appellante deduceva che, a seguito di esecuzione avviata in forza della sentenza impugnata, aveva pagato, in sede di pignoramento presso terzi RG Es. Mob. n.ri 393/20 e 398/20 celebrati innanzi al
Tribunale Di Trieste, le seguenti somme: € 19.572,82 a (appellato) ed € Persona_2
6.463,73 all'avv. Amalia Tramontano Guerritore come da dichiarazioni sostitutive per incasso somme già allegate. Ciò precisato, richiedeva, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione delle somme incassate in forza della sentenza di primo grado, reiterando tale richiesta anche in sede di deposito di comparsa conclusionale.
2.1 Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.2 L'appello è altresì ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c., 348 bis e 348 ter c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.3 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione in quanto il giudice di pace ha emesso un provvedimento di condanna alla somma di 20.005,58, esulando dalla competenza ex art 7, co. 2 c.p.c., nonché in ultra petizione stante la dichiarazione di valore recata dall'attore di contenimento della domanda nei limiti di € 20.000,00. Pertanto, l'appellante richiedeva l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice. Sul punto, l'appellato evidenziava di aver depositato istanza di correzione di errore materiale cui seguiva provvedimento del Giudice che disponeva nota in calce alla sentenza, con cui si sostituiva l'errata indicazione della cifra pari a 20.005,58, con quella giusta pari ad € 19.005,58, mentre si confermava, nel resto, la sentenza.
Il motivo è infondato. Invero, la circostanza dedotta dall'appellato trova riscontro negli atti in cui emerge che il Giudice di pace, a seguito di istanza di correzione di errore materiale, disponeva che “dato atto della errata indicazione della cifra totale indicata in eu 20.005,58 in luogo di eu 19.005,58…dispone che a carico della Cancelleria venga apposta una nota in calce alla sentenza da cui si evince che a pagina 4 della sentenza n. 5712/19 al rigo 9° dall'alto, in luogo di eu 20.005,58, si LEGGA eu 19.005,58 (diciannove cinque/58). Conferma peraltro nel resto la sentenza”.
Consegue da quanto innanzi che non sussiste alcun difetto di competenza per valore ovvero vizio di ultra petizione, essendo la pronunzia contenuta entro l'importo di €
20.000,00 e comunque inferiore alla somma di € 19.887,15 richiesta dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
3.1 Con il secondo motivo di appello, l'appellante evidenziava l'omessa applicazione, da parte del primo giudicante, della normativa relativa alla scatola nera, avendo il giudice di pace omesso di valutare le risultanze del tracciato registrato dalla detta scatola nera installata e funzionante sul veicolo attoreo danneggiato ed assicurato n. 001531308769 fornita da funzionante Pt_1 Controparte_8 dalla data del 22/01/2015. L'apparato, alla data del preteso evento del 26/03/2016, era funzionante e registrava crash alla data del presunto evento, ma solo rilevando un urto alla parte destra del veicolo che corrisponde al ribaltamento dell'auto e non all'urto diretto con la Fiat Multipla di Controparte_4
3.2. Con il terzo motivo, ha censurato la sentenza del primo Parte_1 giudice nella parte in cui non ha valutato il materiale probatorio offerto dalla compagnia, ignorando del tutto le risultanze della consulenza di parte depositata.
3.3. Tali motivi di appello essendo intimamente connessi vanno valutati congiuntamente. Gli stessi sono complessivamente fondati e vanno accolti per quanto di ragione per i seguenti motivi,
4. Ed invero, occorre anzitutto evidenziare che, com'è noto, l'art. 145 bis del d.lgs 209/2005, vigente dal 29/8/2017, al primo comma, prevede che “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”. Di recente la Suprema Corte ha, però, affermato che l'articolo in questione non attribuisce validità ai dispositivi già installati a prescindere dall'emanazione dei decreti in quanto è palese che il "fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni", vale a dire anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. "equiparabilità".
Nella medesima statuizione, ha poi precisato che, poiché l'art 145 bis del D.Lgs.
209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (cfr.
Cassazione civile sez. III, 16/05/2024, n.13725).
Consegue da quanto innanzi che, in mancanza dei detti decreti attuativi, non può attribuirsi alcun valore di prova legale ai dati risultanti dal tracciato registrato dalla scatola nera installata sul veicolo attoreo danneggiato ed assicurato fornita Pt_1 da a far data dal 22/01/2015, in quanto antecedente rispetto Controparte_8 all'entrata in vigore della predetta norma e non equiparabile ai dispositivi regolati dalla stessa in mancanza dei decreti attuativi.
5. Si rileva, in ogni caso, che tali dati, pur non costituendo prova legale ai sensi dell'art. 145 bis sopra citato, ben possono essere utilizzati come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., valutati unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie.
6. Tanto chiarito in ordine alla portata probatoria della scatola nera presente nel veicolo danneggiato, deve affermarsi, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, che, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, non risultano provati i fatti costitutivi della domanda attorea volta al risarcimento dei danni al veicolo di proprietà di Per_2
[...]
6.1. Ed invero, quanto alle dichiarazioni rese dai testi, entrambi trasportati nel veicolo danneggiato, si rileva anzitutto che, avendo i predetti dichiarato di non avere subito lesioni in conseguenza del sinistro per cui è causa, non sussiste un difetto di capacità a testimoniare (tale incapacità sussiste solo per il terzo trasportato che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro;
cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 17 luglio 2019, n.
19121, Rv. 654450-01), sicché la valutazione sull'attendibilità dei testi in questione va fatta "ex post", non potendo essere "aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex tinte" la capacità a testimoniare" (cfr. Cass., sez. VI, 15/11/2022, n.33536;
Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2015, n. 19215, Rv. 636964-01);
Tanto precisato, si osserva che la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel procedimento di primo grado in ordine ad aspetti fondamentali per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali della parte istante sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio. Nel dettaglio, la narrazione dei fatti si presenta assai vaga e imprecisa in merito alla descrizione dello stato dei luoghi e, in specie, del punto esatto della strada in cui il sinistro si è verificato, in ordine alla condotta di guida del conducente del veicolo investitore, alle manovre eventualmente tentate dal conducente del veicolo asserito danneggiato per evitare l'impatto e soprattutto ai punti d'urto tra i veicoli, all'ubicazione e alla tipologia dei danni riportati dall'autovettura attorea (cfr. verbale del 21.5.2018).
Le dichiarazioni testimoniali dei testi escussi non convincono, dunque, quanto all'affidabilità del loro narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico del sinistro e sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
6.2. Non vi è poi documentazione attestante l'accadimento del sinistro nei termini descritti dall'appellato. Appare, difatti, inspiegabile che, a fronte un sinistro di tale gravità, che ha comportato addirittura il ribaltamento di un veicolo, non vi è stato l'intervento di forze dell'ordine. Inoltre, non vi è prova dell'arrivo dell'ambulanza del
118 pure riferito da uno dei testi.
Riguardo alla copia del modello CAI relativo al sinistro dedotto dal , va Per_2 ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sull'art. 143 d.lgs. 209/2005, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario” (Cass. civ. sez. III, n. 8214 del 04-04-2013; Cass. civ., sez. III, n. 3875 del 19-02-/2014); in ogni caso, anche le dichiarazioni contenute nel modello C.A.I., sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro stradale, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, ma sono solo idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 25468 del 12/11/2020, Cass. civ., sez. III, n. 25770 del 14/10/2019 e n. 4536 del 08/03/2016).
Orbene, il modello CAI allegato, sottoscritto dal proprietario del veicolo dell'antagonista, non anche conducente, ha valore solo indiziario.
6.3. Del resto, la lacunosità del compendio probatorio acquisito a riscontro della prospettata dinamica del sinistro è oltremodo confermata e aggravata dalla corrispondente inadeguatezza delle risultanze probatorie in ordine ai danni riportati dal veicolo. Ed invero, al riguardo l'appellato ha prodotto in giudizio esclusivamente una perizia di parte e delle foto dei danni. Difatti, alcun rilievo può essere attribuito alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di primo grado, non avendo il perito potuto visionare il veicolo attoreo siccome venduto. Né la parte appellata ha chiarito se il veicolo è stato venduto dopo la riparazione, producendo quindi in giudizio quietanza di pagamento, ovvero se lo stesso è stato alienato ad un prezzo inferiore stante l'esistenza di notevoli danni, allegando in tal caso prova del prezzo di compravendita.
Inoltre, non va sottaciuto che il consulente si è limitato ad esprimere un giudizio di coerenza dei danni, che sottintende la verifica della riconducibilità dei danni alla dinamica del sinistro, senza tuttavia poter formulare un giudizio di compatibilità tra gli stessi, giudizio che presuppone l'esame di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro al fine di verificare se le deformazioni subite sono corrispondenti, per forma e per altezza, con quelle presenti sul veicolo che le ha causate. Occorre poi sottolineare che notevoli perplessità circa l'accadimento del sinistro nelle modalità indicate dall'appellato emergono dall'esame dei rilievi fotografici prodotti dal dai quali è possibile rilevare un lieve danno radente da urto diretto che appare Per_2 del tutto incompatibile con la dinamica descritta e che non giustificano affatto il ribaltamento del veicolo.
6.4. Le incertezze summenzionate risultano aggravate dal report della scatola nera installata sul veicolo del dal quale risulta che nella data del 26.3.2016 veniva Per_2 registrato un solo crash alla parte destra del veicolo corrispondente al ribaltamento dell'auto e non l'urto diretto con la Fiat Multipla di proprietà di (cfr. Controparte_4 doc. allegati alla produzione di primo grado di parte appellante). Quanto precede getta un'ulteriore ombra di inverosimiglianza circa la genuinità dell'evento storico come dedotto e invocato in citazione.
7. Alla luce di quanto detto, ritenute assorbite le restanti eccezioni e deduzioni di parte, il cui esame risulta superfluo, stante il tenore della presente decisione, l'appello deve essere accolto
7.1. Pertanto, deve affermarsi, in riforma della sentenza impugnata, che il materiale istruttorio acquisito non consente di ritenere provati i fatti dedotti da Per_2
[...]
8. L'accoglimento dell'appello impone l'esame della domanda di restituzione formulata dalla parte appellante nelle note a trattazione scritta del 2.9.2021.
A tal uopo la ha allegato che, a seguito di esecuzione avviata in Parte_1 forza della resa sentenza di 1^ grado, è stata costretta a pagare, in sede di pignoramento presso terzi RG Es. Mob. n.ri 393/20 e 398/20 celebrati innanzi al TRIBUNALE di
TRIESTE, le seguenti somme: € 19.572,82 a (appellato) ed € Persona_2
6.463,73 all'avv. Amalia TRAMONTANO GUERRITORE come da dichiarazioni sostitutive per incasso somme del 9.2.2021 versate in atti unitamente alle predette note. Ciò precisato, si rileva l'ammissibilità della domanda in questione essendo stata proposta nella prima difesa utile successiva all'esecuzione avviata dagli appellati. Ed invero, con l'ordinanza n. 7144/2021 la Cassazione ha dato continuità all'orientamento secondo cui la domanda di rimborso “deve essere formulata, a pena di 'decadenza', con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. 8.8.2002, n. 12011;
18.7.2003, n. 11244; 13.7.2004, n. 12905; 8.7.2010, n. 16152; 9.10.2012, n. 17227;
26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292) (§4.4.2.). Vale la pena evidenziare che è in ogni caso inammissibile l'istanza proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che quest'ultima ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass.,
8.7.2010, n. 16152; 26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292). Gli appellati vanno pertanto condannati alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 19.572,82, oltre interessi legali dal 9.2.2021 al soddisfo.
Quanto alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, si rileva che le stesse sono state distratte in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Orbene, in caso di riforma o annullamento della sentenza, il difensore distrattario è tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo ed è l'unico soggetto legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito proposta dalla parte vittoriosa.
9. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico dell'appellato soccombente, in relazione ai valori medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p. t. nei confronti di Parte_1 Per_2
nonché di ogni altra istanza, eccezione, deduzione
[...] Controparte_4 disattese, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5712/2019 del
Giudice di Pace di Torre Annunziata:
b) rigetta la domanda proposta da;
Persona_2
c) condanna in proprio e quale genitrice esercente la Controparte_3 responsabilità sulla minore , , SO Controparte_1 Controparte_2 in qualità di eredi di alla restituzione degli importi riscossi in Persona_2 esecuzione della sentenza di primo grado indicati in motivazione;
d) condanna in proprio e quale genitrice esercente la CP_3 CP_3 responsabilità sulla minore , , SO Controparte_1 Controparte_2 in qualità di eredi di al pagamento, in solido, in favore di Persona_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante p. t., delle spese di lite del primo grado che
[...] liquida in euro 00,00 per esborsi ed euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge;
e) condanna in proprio e quale genitrice esercente la Controparte_3 responsabilità sulla minore , , SO Controparte_1 Controparte_2 in qualità di eredi di al pagamento, in solido, in favore di Persona_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante p. t., delle spese di lite di secondo grado che
[...] liquida in euro 408,23 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge.
Torre Annunziata, 2/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli