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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9927 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 35424/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. IM PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Taranto 21, presso lo studio dell'avv. Sofia Pasquino che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
IA LI in virtù di procura generali alle liti convenuto all'esito dell'udienza del 7.10.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter, effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
spese interamente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è titolare di trattamento pensionistico (cat. VOS n. Parte_1 CP_1
004-701445145080) con decorrenza novembre 2016 e rispetto alla misura mensile di detto trattamento (attualmente poco più di € 100) ha rivendicato in giudizio l'integrazione al trattamento minimo.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha rilevato che ostava all'integrazione CP_2
al minimo la circostanza che il percepiva, dal giugno 2016, una Pt_1
prestazione pensionistica di vecchiaia a carico della NT ED nella misura mensile di poco più di € 2.100. Autorizzato il deposito di note ed acquisita documentazione, la causa è stata decisa.
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La domanda del non è fondata. Pt_1
Dalla documentazione in atti si ricava che il ricorrente, con decorrenza novembre 2016, è titolare di una pensione di anzianità in regime CP_1
internazionale (categoria VOS), nel senso che si è visto totalizzare e cumulare il periodo assicurativo compiuto in Italia con quello compiuto presso la NT
ED, in virtù della Convenzione di sicurezza sociale italo-vaticana.
Dalla stessa documentazione si ricava che il con decorrenza Pt_1 giugno 2016, è altresì titolare di una prestazione previdenziale “diretta”, a carico del Fondo pensioni Vaticano, sulla base di un'anzianità contributiva di 40 anni presso lo Stato estero.
Si tratta pertanto di due prestazioni diverse, la seconda delle quali, quella a carico della NT ED, acquisita all'estero senza necessità di cumulo con i periodi assicurativi svolti in Italia.
Quanto invece alla pensione ai fini del riconoscimento di essa il CP_1 periodo assicurativo compiuto in Italia è di 267 settimane (poco più di 5 anni), mentre il periodo assicurativo compiuto presso la NT ED è di 2.154 settimane (oltre 41 anni).
Ciò sta a significare che il diritto alla pensione acquisito dal CP_1 Pt_1
è conseguenza del cumulo di periodi assicurativi (Italia e NT ED), il primo dei quali (quello italiano) è inferiore a 10 anni.
Sicché all'integrazione al minimo della pensione del sta in CP_1 Pt_1 primo luogo il disposto dell'art. 8, comma 2, della legge n. 153/1969 (come da ultimo modificato con la legge n. 724/1994, art. 17, comma 3), secondo il quale
- per i titolari di pensione ottenuta in virtù del cumulo dei periodi assicurativi - il trattamento minimo è dovuto a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a 10 anni, condizione che, come detto, per il non sussiste. Pt_1
2 Tale motivo è da solo sufficiente ai fini del rigetto della domanda di integrazione al minimo della prestazione proposta dal CP_1 Pt_1 indipendentemente dall'esame dell'eccezione sollevata dall concernente il CP_1 superamento del limite reddituale per ottenere detta integrazione.
Come detto, infatti, oltre alla prestazione di cui il ricorrente ha CP_1 richiesto l'integrazione al minimo (prestazione ad oggi erogata nella misura mensile di poco più di € 100), il è titolare di prestazione pensionistica Pt_1 corrisposta dalla NT ED (ad oggi nella misura mensile di poco più di €
2.100,00).
Non è pertanto necessario stabilire se la prestazione della NT ED sia o meno computabile ai fini del raggiungimento del limite di reddito ostativo del diritto all'integrazione al minimo della pensione italiana (ex art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983), poiché, come detto, è ostativo del diritto a detta integrazione il disposto dell'art. 8, comma 2, della legge n. 153/1969, come da ultimo modificato.
La domanda del va pertanto disattesa. Pt_1
Vista la particolarità della controversia, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
Roma, 8.10.2025.
Il giudice
IM GL
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