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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4395 - 2024 del R.G., avente ad oggetto
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), promosso
DA
, difesa e rappresentata dall'avv. BOCCASSINI FLAVIANO, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse Parte_1
disciplinato il regime di affidamento, mantenimento e visita dei figli minori Per_1
( e ( ), nati dalla relazione intrattenuta con C.F._1 Per_2 C.F._2
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Controparte_1
In particolare, la ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori in suo favore con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e di porre a carico del l'obbligo CP_1
di corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il loro mantenimento,
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 19.03.2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni e alla presenza del CP_1
comparso personalmente, il quale aderiva alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente, la causa veniva rimessa dinanzi al collegio per la decisione.
Passando all'esame del merito della domanda, alla luce della contumacia del convenuto, il quale,
omettendo di costituirsi in giudizio, nulla ha inteso obiettare con riferimento alle pretese avverse,
sussistono i presupposti per derogare al principio generale di affido condiviso di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre. Per_1 Per_2
Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, in accoglimento della domanda attrice,
sussistono i presupposti per una regolamentazione libera degli incontri tra padre e figli, da concordarsi di volta in volta tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
In considerazione dell'età dei figli e delle loro presumibili esigenze di vita, nonché della capacità
lavorativa di ciascun genitore, tenuto conto altresì della adesione manifestata dal alle CP_1
richieste economiche della alla udienza del 19.03.2025, va altresì posto a carico del Pt_1 CP_1
l'obbligo di concorrere al loro mantenimento attraverso il versamento alla ricorrente di un assegno periodico mensile di euro 200,00 (nella misura di euro 100,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data 04.07.2022 nella misura del 50%.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di;
così provvede: Controparte_1
1. AFFIDA in via esclusiva alla i figli minori ( e Pt_1 Persona_3 C.F._1
( ), prevedendo che il diritto di visita paterno possa essere Persona_4 C.F._2
esercitato in modalità libera, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
2. PONE a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori e CP_1 Per_1
mediante versamento alla entro il giorno 15 di ogni mese di un assegno periodico Per_2 Pt_1
mensile di euro 200,00 (nella misura di euro 100,00 per ciascun figlio) e di contribuire alle spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data 04.07.2022
nella misura del 50%; oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
3. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4395 - 2024 del R.G., avente ad oggetto
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), promosso
DA
, difesa e rappresentata dall'avv. BOCCASSINI FLAVIANO, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse Parte_1
disciplinato il regime di affidamento, mantenimento e visita dei figli minori Per_1
( e ( ), nati dalla relazione intrattenuta con C.F._1 Per_2 C.F._2
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Controparte_1
In particolare, la ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori in suo favore con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e di porre a carico del l'obbligo CP_1
di corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il loro mantenimento,
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 19.03.2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni e alla presenza del CP_1
comparso personalmente, il quale aderiva alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente, la causa veniva rimessa dinanzi al collegio per la decisione.
Passando all'esame del merito della domanda, alla luce della contumacia del convenuto, il quale,
omettendo di costituirsi in giudizio, nulla ha inteso obiettare con riferimento alle pretese avverse,
sussistono i presupposti per derogare al principio generale di affido condiviso di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre. Per_1 Per_2
Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, in accoglimento della domanda attrice,
sussistono i presupposti per una regolamentazione libera degli incontri tra padre e figli, da concordarsi di volta in volta tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
In considerazione dell'età dei figli e delle loro presumibili esigenze di vita, nonché della capacità
lavorativa di ciascun genitore, tenuto conto altresì della adesione manifestata dal alle CP_1
richieste economiche della alla udienza del 19.03.2025, va altresì posto a carico del Pt_1 CP_1
l'obbligo di concorrere al loro mantenimento attraverso il versamento alla ricorrente di un assegno periodico mensile di euro 200,00 (nella misura di euro 100,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data 04.07.2022 nella misura del 50%.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di;
così provvede: Controparte_1
1. AFFIDA in via esclusiva alla i figli minori ( e Pt_1 Persona_3 C.F._1
( ), prevedendo che il diritto di visita paterno possa essere Persona_4 C.F._2
esercitato in modalità libera, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
2. PONE a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori e CP_1 Per_1
mediante versamento alla entro il giorno 15 di ogni mese di un assegno periodico Per_2 Pt_1
mensile di euro 200,00 (nella misura di euro 100,00 per ciascun figlio) e di contribuire alle spese straordinarie individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data 04.07.2022
nella misura del 50%; oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
3. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
4