Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01898/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- del questore di Firenze recante foglio di via obbligatorio dal Comune di Firenze per anni quattro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. OV IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Firenze per la durata di anni quattro, emesso dal Questore di Firenze il -OMISSIS-, in applicazione degli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.
Detto provvedimento è stato emanato in conseguenza dei fatti verificatisi lo stesso -OMISSIS-, intorno alle ore 15.00, allorquando due turisti avevano segnalato ad una pattuglia della polizia di essere stati raggirati, in Piazza Duomo a Firenze, da persone che praticavano il “gioco delle tre scatolette” e, ciò, una volta che il ricorrente era stato raggiunto dalle forze dell’ordine, ritenendolo uno dei partecipanti al gioco.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 159/2011 e il travisamento dei fatti, in quanto il procedimento sarebbe stato avviato sull’errato presupposto che il ricorrente stesse esercitando una “attività non autorizzata” costituita dal c.d. “gioco delle tre scatolette”, essendosi invece in presenza di un’attività lecita;
2. la violazione degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 159/2011, oltre l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
3. l’emergere di un difetto di motivazione per quanto riguarda la durata del foglio di via obbligatorio, determinata nella misura massima consentita di anni quattro.
4. la violazione dell’art. 7 della Legge 241/90, in quanto il provvedimento ora impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituito il Ministero dell’Interno che ha contestato le argomentazioni proposte e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 13 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere i primi due motivi con i quali si sostiene il venire in essere di un travisamento dei fatti, in quanto il procedimento sarebbe stato avviato sull’errato presupposto che il ricorrente stesse esercitando una “attività non autorizzata” costituita dal c.d. “gioco delle tre scatolette” e, ancora, l’emergere di un difetto di istruttoria e di motivazione.
1.2 Sul punto è dirimente constatare che il foglio di via obbligatorio ora impugnato prescinde dall’accertare la liceità (o meno) del gioco delle “tre scatolette”, essendo stato emanato solo in ragione di un giudizio di “pericolosità” di quel determinato comportamento, valutazione quest’ultima confortata dalla pluralità di precedenti, di cui l’episodio del -OMISSIS- costituisce solo l’ultimo in ordine di tempo.
1.3 Si consideri, infatti, che il ricorrente è risultato destinatario, il -OMISSIS- e da parte del Questore di Venezia, di un precedente foglio di via obbligatorio con divieto di farvi ritorno per anni tre.
1.4 E’ stato identificato numerose volte mentre era intento ad esercitare, unitamente ad altri soggetti, l’attività del c.d. "gioco delle tre scatolette", sia nel Comune di Venezia che nel Comune di Firenze, così come risulta essere già stato deferito all’A.G., anche in stato d’arresto, per furto aggravato, inosservanza delle norme sugli stranieri, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, truffa, resistenza a Pubblico Ufficiale, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, lesioni personali, ingiuria, minaccia, violazione della normativa sugli stupefacenti e esercizio di giochi d’azzardo.
1.5 Proprio in ragione del fatto che il ricorrente era stato identificato il -OMISSIS- mentre praticava il gioco “delle tre scatolette” nei confronti di turisti che avevano scommesso 400,00 euro, lo stesso ricorrente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza del daspo urbano dell’-OMISSIS-, laddove si era in precedenza disposto l’espresso divieto di accesso alle zone di Piazza del Duomo, Piazza della signoria, ponte vecchio, Via Calzaiuoli.
1.6 Ne consegue che la violazione di un precedente “daspo” è, già di per sé, sufficiente a far inquadrare il ricorrente tra le categorie di cui agli artt. 1 e 2 del D.lgs. 159/2011 e, ciò, unitamente ai precedenti sopra citati, che hanno l’effetto di confermare il carattere di pericolosità e il disvalore sociale delle condotte poste in essere.
1.7 Un costante orientamento giurisprudenziale ha affermato che “ la funzione preventiva, di cui costituisce manifestazione il provvedimento-foglio di via obbligatorio impugnato in primo grado, non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi dei beni giuridici da essa tutelati, ma di rimuovere, attraverso l’allontanamento delle persone socialmente pericolose dai luoghi, diversi da quelli di residenza, nei quali hanno avuto occasione di palesare la loro pericolosità, il rischio che una concreta aggressione a quei beni realmente si verifichi”, non essendo necessario “l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva per i medesimi interessi, rendendosi sufficiente che, dagli elementi di fatto raccolti, complessivamente e logicamente valutati, emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli”, pur dovendo “osservarsi che il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, devoluta al giudice penale, deve essere compensato dal quid pluris che le relative disposizioni richiedono ai fini della integrazione dei relativi presupposti, rappresentato come si è detto da una condizione di “pericolosità” del sottoposto alla misura, declinata dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.lvo n. 159/2011 ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 luglio 2022, n. 5652; Consiglio di Stato, Sezione III, 19 luglio 2022, n. 6259; Consiglio di Stato, III Sez., 5 luglio 2024, n. 5993).
1.8 Gli stessi precedenti a carico del ricorrente confermano anche la correttezza della durata del foglio di via obbligatorio, così come determinata nella misura massima consentita e pari a quattro anni (in questo senso si veda il terzo motivo).
1.9 Altrettanto da respingere è la quarta e ultima censura con la quale si sostiene l’assenza di una comunicazione preventiva di avvio del procedimento che ha poi portato al provvedimento ora impugnato.
2. Sul punto l’Amministrazione ha dato conto delle esigenze di celerità che hanno impedito di far luogo all’avvio del procedimento, circostanza che risulta ancora più condivisibile alla luce della pluralità dei precedenti di polizia a carico del ricorrente.
2.1 E’ peraltro noto come in relazione a detta fattispecie si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha affermato che “ la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, trattandosi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l'urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20 maggio 2020, n. 857; cfr. anche T.R.G.A., sez. aut. Bolzano, 24 luglio 2018, n. 249 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 giugno 2018, n. 1185)”.
2.2 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV IU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV IU | AR NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.