Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/06/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 134/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da
nata il [...] a [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 cittadinanza italiana, rappresentata e difesa, dall'avv. Federica Locatelli, (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 professionale, in Nocera Inferiore (Sa), alla Piazza G. Amendola n. 1, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
e nato il [...], a [...], Parte_2
( , residente Ascea (SA), alla Via Guglielmo Oberdan n. CodiceFiscale_3
3, cittadinanza tunisina, rappresentato e difeso, dall' avv. Raffaele Antonio Nacchia,
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in data 03/04/2024;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 12.03.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio in data 21.11.2019 in Tunisia e che il predetto matrimonio veniva trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di Torino al nr. 474, P. 2, S. C., Uff. 2 dell'anno 2019, in regime di comunione dei beni;
che dall'unione matrimoniale non erano nati figli e che essa, con il passare del tempo, si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, alle condizioni indicate in ricorso e che di seguito si trascrivono: “…1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria residenza o dimora in Italia o all'estero, senza alcun consenso da parte dell'altro coniuge, che, comunque, fin da ora, si impegna a dare il proprio consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per
l'espatrio;
2. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, in Bizerta (Tunisia), in data 21.11.2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino al N. 474 P.2 S .C Uff. 2 anno 2019; ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
3. Il marito e la moglie rinunciano, reciprocamente, ad ogni eventuale mantenimento;
4. Per quanto non previsto nel presente accordo, troverà applicazione quanto previsto dalla legge…”.
Fissata udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato e disposta la sostituzione della stessa con le note di udienza ex art .127 ter c.p.c., dato atto dell'impossibilità di riconciliarsi, all'esito il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 29-2024, del 22.07.2024 il Collegio dichiarava la separazione personale tra i signori e alle Parte_1 Parte_2 condizioni congiunte riportate nel ricorso introduttivo e rimettendo la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza del 6.03.2025.
Con decreto del 28.02.2025, preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dai difensori unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare (dichiarazioni allegate alle note di trattazione con deposito del 03.03.2025), il Giudice delegato, all'esito dell'udienza con provvedimento del 05.04.2025, su richiesta del procuratore costituiti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b),L. 898/70, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione consensuale e fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Viene allegata sentenza di separazione con relativo attestato di passaggio in giudicato.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4,della legge n. 898/70.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio e disposte le relative formalità.
Le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1)dichiara lo scioglimento del matrimonio intercorso tra i signori Parte_1 nata il [...], a [...] e nato il [...], a [...] Parte_2
(Tunisia), coniugi per matrimonio celebrato in data 21.11.2019 in Bizerte – Tunisia
e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino al nr. 474, P.
2, S. C., Uff. 2, dell' anno 2019 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva delle quali il Collegio prende atto;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Torino (atto nr. 474, P. 2, S. C. ,Uff. 2, anno 2019); 3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni