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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2024, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
N. R.G. 12775 /2023
Il Tribunale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo R.G. 12775 / 2023 tra
( ) con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO TANYA Parte_1 C.F._1
CATERINA presso cui ha eletto domicilio
parte ricorrente
contro
( ) con il patrocinio dell'avv. VERGA DAVIDE presso cui ha CP_1 C.F._2
eletto domicilio
parte convenuta
e contro
( ) con il patrocinio dell'avv. VERGA DAVIDE presso cui CP_2 C.F._3
ha eletto domicilio
parte intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 04/03/2024
pagina 1 di 6 Per parte convenuta e per parte intervenuta
Come da verbale del 04/03/2024
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del 28.10.2002 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. La sentenza veniva successivamente modificata con decreto del
18.06.2010.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la revoca ovvero, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento della GL . CP_2
Parte convenuta si è costituita chiedendo preliminarmente di disporre la notifica alla GL e di CP_2
dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza della documentazione ex art. 473 bis cpc. Nel merito chiedeva disporsi a carico del SI. un contributo per euro 200 mensili in favore della GL o, in Pt_1
subordine, euro 200 mensili sino a gennaio 2025, data di scadenza del contratto di apprendistato della
GL fissando successiva udienza per la revisione.
Si costituiva con intervento adesivo in data 01.02.2024 la GL . CP_2
All'udienza del 05.02.2024 sono state sentite personalmente le parti.
All'udienza del 04.03.2024, a seguito di rinvio per permettere a parte ricorrente di replicare alla comparsa di costituzione del terzo, il Giudice invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. All'esito il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi come l'eccezione formulata in via preliminare da parte convenuta circa la mancata notifica del ricorso introduttivo alla GL risulta superata dalla successiva costituzione in giudizio con intervento adesivo della SI.ra . Anche l'eccezione d'inammissibilità del CP_2
ricorso introduttivo per carenza documentale ex art. 473 bis c.p.c. risulta superata dalla produzione documentale effettuata dal ricorrente. L'art. 473 bis 12 c.p.c. non prevede in ogni caso la produzione della documentazione reddituale a pena di inammissibilità.
Nel merito, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la GL deve trovare CP_2
accoglimento.
pagina 2 di 6 Come costantemente affermato in giurisprudenza, in tema di mantenimento della prole, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità,
inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (ex plurimis
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 26-04-2017, n. 10207).
La giurisprudenza di legittimità ha ancora evidenziato come la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti debba essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. Ordinanza n. 5088 del 5.03.2018).
Infine, con una recentissima pronuncia (Cass. N. 17183/2020), la Suprema Corte ha stabilito che “Il
figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il
prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di
essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente
per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso
ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa
consona alle proprie ambizioni”.
In altre pronunce, si legge come la funzione educativa del mantenimento sia nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. N.
18076/2014; Cass. 12952/2016).
In sintesi, quindi, come si legge nella pronuncia sopra citata (Cass. N. 17183/2020), in parte motiva,
“nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, questa Corte ne
ha individuate diverse. Si è così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e
pagina 3 di 6 che, pertanto -a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento- esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza
economica; quando siano stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che
sopperire alle normali eSIenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di
provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il
figlio si sia inserito in un diverso nucleo famigliare o di vita comune, in tal modo interrompendo il
legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine”.
Può dirsi, quindi, ormai acquisita, in giurisprudenza, la “funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità” che grava sui figli maggiorenni ormai adulti.
Va, infine, osservato che nessun rilievo assume la situazione economico-patrimoniale dei genitori,
posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali degli obbligati.
Nel caso di specie, la GL ha compiuto 27 anni, ha completato il proprio percorso di studi con CP_2
una laurea triennale in “Mediazione linguistica” e quindi con un Master in “Audiovisual translation”.
Per sua stessa ammissione ha sempre svolto lavori saltuari che le hanno, tra le altre cose, permesso di provvedere integralmente, in autonomia, al pagamento del Master sopra indicato.
Dal mese di settembre 2022 lavora, inoltre, presso la per l'Ucraina” con Organizzazione_1
contratto di apprendistato con scadenza in data 4.1.2025 e con uno stipendio netto di circa 800 euro mensili per tredici mensilità.
Deve dunque ritenersi, alla luce dell'età della GL, nonché del fatto che la stessa è da anni inserita nel mondo del lavoro, seppur con contratti precari, ma pur sempre con retribuzioni che le hanno consentito dapprima di provvedere autonomamente al pagamento del Master e che attualmente si aggirano intorno agli 800 euro mensili netti, oltre tredicesima mensilità, che il progetto educativo ed il percorso di formazione di siano ormai terminati e che la ragazza abbia raggiunto l'indipendenza CP_2
economica.
pagina 4 di 6 Alla luce di ciò, non avendo più diritto al mantenimento ed essendo in questa sede CP_2
costituite tutte le parti interessate, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Torino del
28.10.2002 come modificata con decreto del 18.06.2010, deve essere revocato il contributo per il mantenimento della GL posto a carico del SI. con decorrenza dalla data della CP_2 Parte_1
domanda.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e terza intervenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Torino del 28.10.2002
come modificata con decreto del 18.06.2010,
REVOCA il contributo al mantenimento della GL posto a carico del SI. CP_2 Pt_1
con decorrenza dalla data della domanda.
[...]
NN e , in solido tra loro, a rimborsare a le spese di CP_1 CP_2 Parte_1
lite, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50
per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio del 3.05.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
Settima Sezione Civile
N. R.G. 12775 /2023
Il Tribunale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo R.G. 12775 / 2023 tra
( ) con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO TANYA Parte_1 C.F._1
CATERINA presso cui ha eletto domicilio
parte ricorrente
contro
( ) con il patrocinio dell'avv. VERGA DAVIDE presso cui ha CP_1 C.F._2
eletto domicilio
parte convenuta
e contro
( ) con il patrocinio dell'avv. VERGA DAVIDE presso cui CP_2 C.F._3
ha eletto domicilio
parte intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 04/03/2024
pagina 1 di 6 Per parte convenuta e per parte intervenuta
Come da verbale del 04/03/2024
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del 28.10.2002 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. La sentenza veniva successivamente modificata con decreto del
18.06.2010.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la revoca ovvero, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento della GL . CP_2
Parte convenuta si è costituita chiedendo preliminarmente di disporre la notifica alla GL e di CP_2
dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza della documentazione ex art. 473 bis cpc. Nel merito chiedeva disporsi a carico del SI. un contributo per euro 200 mensili in favore della GL o, in Pt_1
subordine, euro 200 mensili sino a gennaio 2025, data di scadenza del contratto di apprendistato della
GL fissando successiva udienza per la revisione.
Si costituiva con intervento adesivo in data 01.02.2024 la GL . CP_2
All'udienza del 05.02.2024 sono state sentite personalmente le parti.
All'udienza del 04.03.2024, a seguito di rinvio per permettere a parte ricorrente di replicare alla comparsa di costituzione del terzo, il Giudice invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. All'esito il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi come l'eccezione formulata in via preliminare da parte convenuta circa la mancata notifica del ricorso introduttivo alla GL risulta superata dalla successiva costituzione in giudizio con intervento adesivo della SI.ra . Anche l'eccezione d'inammissibilità del CP_2
ricorso introduttivo per carenza documentale ex art. 473 bis c.p.c. risulta superata dalla produzione documentale effettuata dal ricorrente. L'art. 473 bis 12 c.p.c. non prevede in ogni caso la produzione della documentazione reddituale a pena di inammissibilità.
Nel merito, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la GL deve trovare CP_2
accoglimento.
pagina 2 di 6 Come costantemente affermato in giurisprudenza, in tema di mantenimento della prole, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità,
inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (ex plurimis
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 26-04-2017, n. 10207).
La giurisprudenza di legittimità ha ancora evidenziato come la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti debba essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. Ordinanza n. 5088 del 5.03.2018).
Infine, con una recentissima pronuncia (Cass. N. 17183/2020), la Suprema Corte ha stabilito che “Il
figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il
prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di
essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente
per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso
ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa
consona alle proprie ambizioni”.
In altre pronunce, si legge come la funzione educativa del mantenimento sia nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. N.
18076/2014; Cass. 12952/2016).
In sintesi, quindi, come si legge nella pronuncia sopra citata (Cass. N. 17183/2020), in parte motiva,
“nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, questa Corte ne
ha individuate diverse. Si è così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e
pagina 3 di 6 che, pertanto -a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento- esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza
economica; quando siano stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che
sopperire alle normali eSIenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di
provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il
figlio si sia inserito in un diverso nucleo famigliare o di vita comune, in tal modo interrompendo il
legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine”.
Può dirsi, quindi, ormai acquisita, in giurisprudenza, la “funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità” che grava sui figli maggiorenni ormai adulti.
Va, infine, osservato che nessun rilievo assume la situazione economico-patrimoniale dei genitori,
posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali degli obbligati.
Nel caso di specie, la GL ha compiuto 27 anni, ha completato il proprio percorso di studi con CP_2
una laurea triennale in “Mediazione linguistica” e quindi con un Master in “Audiovisual translation”.
Per sua stessa ammissione ha sempre svolto lavori saltuari che le hanno, tra le altre cose, permesso di provvedere integralmente, in autonomia, al pagamento del Master sopra indicato.
Dal mese di settembre 2022 lavora, inoltre, presso la per l'Ucraina” con Organizzazione_1
contratto di apprendistato con scadenza in data 4.1.2025 e con uno stipendio netto di circa 800 euro mensili per tredici mensilità.
Deve dunque ritenersi, alla luce dell'età della GL, nonché del fatto che la stessa è da anni inserita nel mondo del lavoro, seppur con contratti precari, ma pur sempre con retribuzioni che le hanno consentito dapprima di provvedere autonomamente al pagamento del Master e che attualmente si aggirano intorno agli 800 euro mensili netti, oltre tredicesima mensilità, che il progetto educativo ed il percorso di formazione di siano ormai terminati e che la ragazza abbia raggiunto l'indipendenza CP_2
economica.
pagina 4 di 6 Alla luce di ciò, non avendo più diritto al mantenimento ed essendo in questa sede CP_2
costituite tutte le parti interessate, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Torino del
28.10.2002 come modificata con decreto del 18.06.2010, deve essere revocato il contributo per il mantenimento della GL posto a carico del SI. con decorrenza dalla data della CP_2 Parte_1
domanda.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e terza intervenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Torino del 28.10.2002
come modificata con decreto del 18.06.2010,
REVOCA il contributo al mantenimento della GL posto a carico del SI. CP_2 Pt_1
con decorrenza dalla data della domanda.
[...]
NN e , in solido tra loro, a rimborsare a le spese di CP_1 CP_2 Parte_1
lite, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50
per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio del 3.05.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6