Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 952/2023 R.A.C.C., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], CF. ; Parte_1 C.F._1 residente in Zurigo, rappresentato e difeso dall'Avv. La Pace Antonio, giusta procura con foglio separato in calce al presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Ripa Teatina, Via
Roma, n. 9;
APPELLANTE
E
, nata a [...], il [...], CF. , residente a [...]C.F._2
Francavilla al Mare, Via Civitella, n. 5/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Di Donato, giusta procura con foglio separato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Francavilla al Mare (CH), Via della Rinascita, n.
4.
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di
Ortona – n. 65/2023 del 06.06.2023, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.
407/2021, in materia di regolamento di confini. pagina 1 di 9
CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
23.04.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza suindicata il Tribunale di Chieti ha accolto le domande proposte dall'odierna appellata nei confronti di condannando quest'ultimo Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
2. L'originaria attrice aveva:
- premesso di essere proprietaria in Francavilla al Mare, Contrada Quercianotarocco, di un terreno identificato in catasto al fg. 14, par. 4593, confinante con il fondo di sul quale insiste un fabbricato, distinto al NCEU al fg. 14, par. Parte_1
1066;
- assunto che la linea di confine tra i fondi in parola era segnata con un distacco di circa
20 cm. dal muro di recinzione di , il quale, in aderenza al detto muro, aveva Parte_1
costruito, in violazione della distanza legale di 5 mt. stabilita dal regolamento edilizio del Comune di Francavilla, due manufatti di legno di differenti dimensioni;
- esposto che, in data 14.10.2020, con lettera raccomandata A/R, contestava all'originario convenuto la suddetta violazione, chiedendone la demolizione.
2.1. Dunque, esperita senza alcun esito la procedura di mediazione, citava in giudizio l'odierno appellante dinanzi al Tribunale di Chieti, chiedendo al primo giudice: a) in via principale, di accertare e dichiarare che le costruzioni in parola fossero realizzate in violazione delle norme sulle distanze stabilite dal Comune di Francavilla al Mare;
b) ed in via conseguenziale, la condanna dell'originario convenuto alla demolizione dei fabbricati controversi.
3. Il Tribunale di Chieti, disposta dapprima una Consulenza Tecnica d'Ufficio, all'esito dell'istruttoria, ha rilevato preliminarmente la infondatezza dell'eccezione sollevata da relativa all'operatività del principio di prevenzione, in ragione del fatto che nel Parte_1
caso di specie non operava il predetto principio, in quanto il richiamato art. 21 segnatamente: prevedeva una distanza di 5 metri dal confine ed escludeva il consenso alla costruzione in aderenza. Vieppiù, citando la giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito che il principio in parola, cristallizzato dall'art. 875 c.c. non subisce alcuna deroga nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni.
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Nel merito, comunque, ha ritenuto, altresì, infondata la domanda di intervenuta usucapione, in quanto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. Infatti, il Tribunale sulla scorta dei rilievi effettuati dal CTU, il quale ha accertato, mediante foto aeree certificate, che il primo edificio era stato edificato tra il secondo semestre del 2009 ed il primo trimestre del 2012, ed il secondo era stato edificato tra il terzo trimestre 2015 ed il primo semestre 2018, secondo un giudizio di attendibilità, ha ritenuto contrastanti le dichiarazioni rilasciate dai testi escussi. In particolare, dall'istruttoria, emergeva che: il teste non forniva alcuna indicazione sull'anno di costruzione dei manufatti;
di Tes_1 converso, il teste , solo in un primo momento dichiarava che l'intervento era Tes_2 avvenuto nel 2000, salvo poi rettificare all'udienza successiva, deducendo uno scarso ricordo a riguardo.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la parte soccombente, articolando quattro motivi che si andranno di seguito ad esaminare.
4.1. Con primo motivo, parte appellante censura la parte motiva della sentenza gravata nella parte in cui erroneamente viola l'art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del litisconsorzio necessario. A dire dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare d'ufficio detta nullità, essendo lo stesso comproprietario insieme alla coniuge , ciascuno per una quota del 50%, del fabbricato e dell'area Controparte_2
su cui esso insiste (come comprovato dalle allegazioni operate in primo grado nonchè dall'atto pubblico del 01.12.1978 del Notar e dall'atto di cessione di diritti Per_1
del Notar del 03.01.2002). Per_2
4.2. Mediante ricorso al secondo motivo d'appello, l'appellante censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha adeguatamente applicato il D.P.R.
308/2001 art. 6, co. 1 lett. e) quinquies al caso di specie. A detta di costui, dunque, i manufatti per cui è causa non avendo alcun volume edilizio, sarebbero beni pertinenziali rientranti nell'alveo delle opere di edilizia libera e, per tale ragione, non soggetti al rispetto delle distanze legali. In definitiva, il Tribunale avrebbe errato nel condannare l'originario convenuto alla demolizione del manufatto denominato “Corpo
2”, nonostante lo stesso CTU lo avesse classificato, all'interno dell'elaborato peritale, quale elemento di arredo ed edilizia libera.
4.3. Con terzo motivo di censura, lamenta l'erroneità della sentenza gravata Parte_1
nella parte in cui ha condannato lo stesso alla demolizione dei due manufatti in parola,
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senza neppure prendere in debita considerazione la possibilità di una eventuale riduzione in pristino degli stessi, nonostante il Tribunale avesse incaricato il CTU di verificarne le modalità ed i costi. Riduzione, peraltro, richiesta dall'originaria attrice.
4.4. Con quarta ed ultima censura, l'appellante si duole dell'erronea condanna alle spese prevista dal primo giudice, il quale non avrebbe tenuto conto della dichiarazione inerente il valore della controversia pari ad euro 5.000,00, applicando, di converso, arbitrariamente, lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile a complessità bassa, di cui al DM. 55/2014.
5. Si è costituita la quale contestando recisamente ogni avverso assunto, ha CP_1 instato per il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
6. Sulle conclusioni innanzi trascritte, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nella formulazione di cui alla L. 149/2022), all'udienza del giorno
23.04.2025.
7. Fondato è il motivo di appello relativo alla denunciata nullità della sentenza per violazione del contraddittorio necessario.
7.1-Appare opportuno, nello scrutinare il relativo motivo, partire proprio dalle emergenze già acquisite in primo grado.
Nella stessa relazione espletata dal CTU geom. in primo grado era stato Persona_3
accertato quanto segue:
Tutti gli immobili anzidetti (salvo il BCNC comune agli altri e su cui infra) risultano intestati catastalmente a:
- n. a Ripa Teatina il 14/05/1948: Nuda Proprietà 3/20 in Comunione Parte_1
dei Beni con;
Controparte_3
- c.s.: Piena Proprietà 14/20; Parte_1
- , n. a Ripa Teatina il 24/10/1924: Usufrutto 6/20 in Comunione dei Beni;
CP_4
- , n. in Svizzera il 18/10/1950: Nuda Proprietà 3/20 in Comunione dei Controparte_3
Beni con [Alleg.
5.e - visura sub.5 P.T.]; Parte_1
Il Sub.1 in particolare è riportato al catasto come BCNC – Corte comune, Vano Tecnico
C.T. e Scala.
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7.2-Nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali tra fondi finitimi, tutti i comproprietari del fondo su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari, in quanto la eventuale sentenza di condanna ad un "facere", resa nei confronti di alcuni soltanto di essi resterebbe "inutiliter data", perché non eseguibile nei confronti degli altri. Ne consegue che la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità, salvi gli effetti dell'eventuale giudicato interno (Cassazione civile sez. I, 04/08/2000, n.10260
Cassazione civile sez. II, 15/03/2005, n.5545).
L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere d'altra parte sollevata per la prima volta anche in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio (Cassazione civile sez. II,
05/04/2022, n.11043).
7.3-Nella fattispecie al vaglio del Collegio, già sulla scorta delle acquisizioni compiute dalla
CTU in primo grado emergeva quindi adeguata prova circa la sussistenza di una situazione di comproprietà dell'area su cui insistono i manufatti de quibus, le cui percentuali in questa sede non è necessario ulteriormente accertare, in capo alla coniuge dell'odierno appellante, illegittimamente allora pretermessa.
E' vero poi che i dati catastali non rappresentano prova piena della proprietà e tuttavia il loro valore almeno indiziario, soprattutto in tema di verifica preliminare della integrità del contraddittorio (Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5129/2024 del 13-12-2024), non è minimamente scalfito dalle allegazioni addotte dalla parte appellata in questa sede.
Non contesta l'appellante che la pretermessa sia coniuge dell'appellante e tutt'ora in vita.
La stessa documentazione catastale de qua fa riferimento all'acquisto in costanza di regime di comunione dei beni.
Secondo l'appellata gli accertamenti eseguiti dal CTU e le stesse visure catastali allegate, farebbero comunque riferimento, unicamente, all'unità abitativa identificata al foglio 14
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particella n. 1066 e non ai manufatti, edificati in violazione della distanza dal confine, e all'area in cui essi insistono.
L'assunto è smentito dalla mera, completa lettura della relazione Per_3
Nella stessa infatti si legge:
“Come si evince dalla documentazione catastale allegata [All. 5] il fabbricato di Parte
Convenuta è ubicato su lotto di terreno identificato con il Foglio 14 di Francavilla al Mare,
Particella 1066, censito quale “Ente Urbano” al N.C.T. di estensione mq. 1010.
Su tale lotto risultano presenti catastalmente n.4 unità immobiliari urbane, NCEU 1066 del
Foglio 14, quali:
- Sub.1: BCNC – Corte comune, Vano Tecnico C.T. e Scala
- Sub.3: Appartamento di Tipo Economico (A/3) – Int.1 al Piano 1° - Cl.2 – Vani 7,5 –
Rendita €_522,91;
- Sub.4: Appartamento di Tipo Economico (A/3) – Int.2 al Piano 2° - Cl.2 – Vani 6,5 –
Rendita €_453,19;
- Sub.5 (ex sub.2 soppresso): Autorimessa e Annessi (C/6) – Piano T - Cl.3 – Consistenza mq.107 – Rendita €_166,78;
Tutti gli immobili anzidetti (salvo il BCNC comune agli altri) risultano intestati catastalmente a:
- n. a Ripa Teatina il 14/05/1948: Nuda Proprietà 3/20 in Comunione Parte_1
dei Beni con;
Controparte_3
- c.s.: Piena Proprietà 14/20; Parte_1
- , n. a Ripa Teatina il 24/10/1924: Usufrutto 6/20 in Comunione dei Beni;
CP_4
- , n. in Svizzera il 18/10/1950: Nuda Proprietà 3/20 in Comunione dei Controparte_3
Beni con [Alleg.
5.e - visura sub.5 P.T.] Parte_1
La ubicazione del fabbricato principale, costituito di unico corpo su tre livelli, è riconducibile a quanto riportato nell'elaborato planimetrico [All.
5.d] e sono state inoltre rilevate le strutture, rilievo in base al quale sono stati redatti gli elaborati tecnici allegati alla presente
[All.
8.a + 8.b], cui si rimanda per una migliore comprensione ed a completamento della presente descrizione. L'intera corte si trova a quota leggermente rialzata rispetto la adiacente
Via Quercia Notar Rocco, con accesso pedonale al civico 10 ed è dotato di n.2 accessi carrabili, laterali al pedonale, rispettivamente per accesso alla parte di corte lato N-O ed alla autorimessa di cui al sub.5, verso lato S-E.
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La particella confina con anzidetta strada comunale, lato S-O, part. 434 a N-O (corte di altra proprietà), part.430 a N-E (terreno) e, sul quarto lato oggetto di contenzioso con la attuale
Proprietà (Attrice), con la particella 4593, sull'intero confine lato S-E……. le proprietà risultano di fatto separate dalla recinzione in muratura, sovrastante un muretto di sostegno in c.a., ed il calpestio di Parte Convenuta è a quota più alta rispetto alla quota del terreno di Parte Attrice, oltre al muretto di recinzione sul lotto del Convenuto (vedasi allegati fotografici per ulteriori indicazioni).”
Come si evince allora dall'esame dell'elaborato planimetrico allegato alla CTU (all. Per_3
5d), i manufatti de quibus insistono sulla particella sub 1 definita comunque dallo stesso
CTU “bene comune non censibile” (corte scala termica vano scala); comune cioè agli intestatari degli altri sub della stessa particella 1066, tra cui, come visto, rientra la litisconsorte pretermessa.
E' noto che le cd BCNC rappresentano porzioni che non possiedono autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione (androne, scale, locale centrale termica, ecc.), ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa (ad esempio una rampa al servizio di soli posti auto).
Come definito dalla circolare N°2 del 1984 Min.Finanze, nonostante queste porzioni non debbano essere accatastate devono, in ogni caso, essere rappresentate nell'elaborato planimetrico ed individuate con foglio, particella e subalterno al fine di essere registrati al censuario senza avere però né titolarità né classamento.
In sintesi i beni comuni non censibili (anche definiti BCNC) sono porzioni che non hanno propria autonomia e capacità reddituale e possono essere comuni a tutte o ad alcune unità immobiliari per destinazione o perché sono caratterizzate da utilizzazione indivisa.
7.4-Le produzione effettuate in questa sede dall'appellante allora confermano solo la tenuta dei dati riportati dalla documentazione catastale, aventi, come detto, comunque efficacia indiziaria non smentita da contrarie allegazioni documentali dell'appellato
L'acquisto del 1.12.1978, avente ad oggetto il fabbricato ivi meglio descritto, in quanto comunque successivo all'entrata in vigore del regime ex lege 151 e dopo la scadenza del termine assegnato per la diversa opzione (non risultando allegata e comprovata da parte dell'appellante), ricade in comunione con la coniuge, qui pretermessa, pure comparsa formalmente alla stipula.
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L'atto del 1.12.1978 fa esplicitamente riferimento anche al terreno circostante il fabbricato, vale a dire - tra l'altro - proprio il sub 1 BCNC.
L'atto del 2002 fa a sua volta esplicito riferimento alle particelle - Sub.3: Appartamento di
Tipo Economico (A/3) – Int.1 al Piano 1° - Cl.2 – Vani 7,5 – Rendita €_522,91; - Sub.4:
Appartamento di Tipo Economico (A/3) – Int.2 al Piano 2° - Cl.2 – Vani 6,5 – Rendita
€_453,19;
- Sub.5 (ex sub.2 soppresso): Autorimessa e Annessi (C/6) – Piano T - Cl.3 – Consistenza mq.107 – Rendita €_166,78; in relazione al quale il CTU aveva riscontrato Per_3
l'intestazione catastale in favore anche della pretermessa.
La cessione del 2002 fa esplicito riferimento alla circostanza che essa veniva effettuata
“con tutti i diritti i pesi le accessioni e le pertinenze relative alla costruzione a cui i diritti stessi si riferiscono con gli ingressi e i regressi sin qui praticati, con tutte le ulteriori ragioni correlate a corpo, nella situazione giuridica e di fatto in cui i diritti ceduti attualmente si trovano”.
Che l'area de qua – sub 1 – ricadesse in comproprietà tra tutti gli intestatari dei sub della particella 1066, tra cui la pretermessa, è circostanza poi ulteriormente confermata dal fatto che tutti e due gli atti indicano quale confine dell'area oggetto dei negozi de quibus proprio il confine con gli odierni appellati, su cui ricadono i manufatti oggetto di ordine di demolizione.
7.5-Gli atti allegati (azioni a tutela intraprese dal solo ) e l'inequivocabile Parte_1
comportamento processuale di parte appellante, comproverebbero secondo gli assunti dell'appellante che il si è sempre comportato, in molteplici circostanze Parte_1
rilevanti, da proprietario assoluto senza far mai intervenire la coniuge.
La circostanza che solo il in altra sede abbia agito o deciso di resistere, nulla Parte_1
prova in ordine alla esclusione della comproprietà in capo alla coniuge, come da risultanze catastali e atti di acquisto.
Nulla prova altresì il silenzio serbato dal medesimo nel giudizio di primo grado.
Alla luce di tali inequivoche acquisizioni, la sentenza non sarebbe proprio eseguibile in concreto.
8.Va dichiarata dunque la nullità della sentenza di primo grado (resa all'esito di un procedimento nel quale non fu instaurato il contraddittorio con uno dei comproprietari, litisconsorte necessario).
pagina 8 di 9 9
Le parti devono essere allora rimesse dinanzi al primo giudice ex a. 354 cpc, anche per come oggetto di recente riforma, mentre le spese di lite dei due gradi devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice/appellata, alla quale soltanto va ascritta la mancata citazione del predetto litisconsorte necessario (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 e Trib. Milano nr. 4829/22), la cui esistenza avrebbe potuto (e dovuto) essere accertata mediante mera visura catastale prima dell'instaurazione del giudizio e sulla scorta delle valutazioni esplicitate in questa sede nonchè in ogni caso almeno all'esito del deposito della CTU.
8.1-Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto del valore sostanzialmente invocato dalla stessa parte appellante nello specifico motivo di appello
Per il presente procedimento, le spese si liquidano ai minimi dei parametri dello scaglione, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché della assenza di istruttoria, ma in presenza della trattazione..
Analogamente le spese di CTU restano definitivamente sulla parte soccombente
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona n. 65/2023, depositata il 06-06-2023 per essere stato pretermesso il litisconsorte necessario Controparte_2
e rimette le parti dinanzi al primo giudice ex art. 354 cpc;
condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese processuali del primo grado per euro 2.552,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante anche le spese processuali di questo grado, che liquida in euro 804,00 per esborsi e 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente su parte attrice/appellata
Cosi' deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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