TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 12262/2024 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto M. Fornari, Gaetano Iorio Parte_1
Fiorelli, Alessia Raimondo e Giulia Raffaelli, giusta delega in atti
ATTRICE OPPONENTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Clotilde Ingrassia Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29.5.2025
Per la convenuta
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28.5.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 2602/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 7-8.5.2024, con cui le è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 502.417,99, oltre interessi e Controparte_1
spese di lite, a titolo di mancato preavviso e indennità di fine rapporto a seguito del recesso per giusta causa dal rapporto di subagenzia stipulato tra le parti in data 7.11.2019.
L'attrice ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma, in forza dell'art. 12 del contratto di subagenzia e, nel merito,
pagina 1 di 3 ha contestato di essere tenuta al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e svolgendo altresì domanda riconvenzionale di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 327.902,08.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.12.2024 si è costituita Controparte_1 contestando l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice e sostenendo la vessatorietà della clausola che prevede la competenza esclusiva del foro di Roma;
nel merito, ha contestato le argomentazioni avversarie, concludendo per la conferma del decreto opposto.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.
Come già evidenziato con la sentenza n.4964/2024 - che si condivide e si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. - emessa, in una fattispecie analoga a quella in esame, dal Tribunale di Torino in data 2.10.2024, il contratto di subagenzia stipulato dalle parti in data 7.11.2019
(doc. 3 attrice), posto alla base della fattura n. 53/2023, oggetto del decreto ingiuntivo, così prevede all'art. 12: “Le parti … convengono che per ogni e qualsiasi eventuale controversia giudiziaria, in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma”.
Le pronunce invocate dalla convenuta al fine di sostenere la competenza del Tribunale adito sono irrilevanti, posto che se è pacifico che in tema di obbligazioni liquide il foro competente previsto dagli artt. 20 c.p.c. e 1182, II comma, c.c. sia quello del creditore, va osservato come, nel caso in esame, le parti abbiano espressamente, e legittimamente, derogato a tale foro ex art. 28 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di foro inderogabile.
Non può poi sostenersi la vessatorietà della clausola di cui all'art. 12 del contratto, dal momento che tale clausola è stata oggetto di specifica e doppia sottoscrizione da parte della convenuta a norma dell'art. 1341 c.c.; del tutto irrilevanti sono inoltre le argomentazioni della
- secondo cui la clausola, inserita in un contratto standard, avrebbe dovuto Controparte_1 essere oggetto di trattativa individuale – non vertendosi, nel caso in esame, in ipotesi di contratto concluso tra un professionista e un consumatore, quale pacificamente non è la
Controparte_1
E' infine priva di rilievo la circostanza che i fatti indicati nelle denunce presentate dalle parti si siano verificati a Torino e provincia.
In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Roma, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e liquidazione delle spese di lite, in applicazione del consolidato principio pagina 2 di 3 giurisprudenziale secondo cui la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del successivo giudizio ordinario.
3. In applicazione del principio di soccombenza le spese vanno pertanto poste a carico della convenuta opposta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 (in considerazione dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo), nella misura minima alla luce dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Roma; revoca il decreto ingiuntivo n. 2602/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 7-8/5.2024; fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale competente;
condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Parte_1
11.228,50 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 16.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 12262/2024 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto M. Fornari, Gaetano Iorio Parte_1
Fiorelli, Alessia Raimondo e Giulia Raffaelli, giusta delega in atti
ATTRICE OPPONENTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Clotilde Ingrassia Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29.5.2025
Per la convenuta
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28.5.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 2602/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 7-8.5.2024, con cui le è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 502.417,99, oltre interessi e Controparte_1
spese di lite, a titolo di mancato preavviso e indennità di fine rapporto a seguito del recesso per giusta causa dal rapporto di subagenzia stipulato tra le parti in data 7.11.2019.
L'attrice ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma, in forza dell'art. 12 del contratto di subagenzia e, nel merito,
pagina 1 di 3 ha contestato di essere tenuta al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e svolgendo altresì domanda riconvenzionale di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 327.902,08.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.12.2024 si è costituita Controparte_1 contestando l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice e sostenendo la vessatorietà della clausola che prevede la competenza esclusiva del foro di Roma;
nel merito, ha contestato le argomentazioni avversarie, concludendo per la conferma del decreto opposto.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.
Come già evidenziato con la sentenza n.4964/2024 - che si condivide e si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. - emessa, in una fattispecie analoga a quella in esame, dal Tribunale di Torino in data 2.10.2024, il contratto di subagenzia stipulato dalle parti in data 7.11.2019
(doc. 3 attrice), posto alla base della fattura n. 53/2023, oggetto del decreto ingiuntivo, così prevede all'art. 12: “Le parti … convengono che per ogni e qualsiasi eventuale controversia giudiziaria, in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma”.
Le pronunce invocate dalla convenuta al fine di sostenere la competenza del Tribunale adito sono irrilevanti, posto che se è pacifico che in tema di obbligazioni liquide il foro competente previsto dagli artt. 20 c.p.c. e 1182, II comma, c.c. sia quello del creditore, va osservato come, nel caso in esame, le parti abbiano espressamente, e legittimamente, derogato a tale foro ex art. 28 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di foro inderogabile.
Non può poi sostenersi la vessatorietà della clausola di cui all'art. 12 del contratto, dal momento che tale clausola è stata oggetto di specifica e doppia sottoscrizione da parte della convenuta a norma dell'art. 1341 c.c.; del tutto irrilevanti sono inoltre le argomentazioni della
- secondo cui la clausola, inserita in un contratto standard, avrebbe dovuto Controparte_1 essere oggetto di trattativa individuale – non vertendosi, nel caso in esame, in ipotesi di contratto concluso tra un professionista e un consumatore, quale pacificamente non è la
Controparte_1
E' infine priva di rilievo la circostanza che i fatti indicati nelle denunce presentate dalle parti si siano verificati a Torino e provincia.
In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Roma, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e liquidazione delle spese di lite, in applicazione del consolidato principio pagina 2 di 3 giurisprudenziale secondo cui la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del successivo giudizio ordinario.
3. In applicazione del principio di soccombenza le spese vanno pertanto poste a carico della convenuta opposta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 (in considerazione dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo), nella misura minima alla luce dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Roma; revoca il decreto ingiuntivo n. 2602/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 7-8/5.2024; fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale competente;
condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Parte_1
11.228,50 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 16.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3