TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 778 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.
TRA
(C.F. – P. IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torino, piazza San Carlo n. 156, rappresentata, in virtù di procura speciale autenticata per notaio di Milano del 28 novembre 2018, rep. 6607 - racc. 3488, da Persona_1 CP_1
con sede legale in Milano, alla via Bastioni di Porta Nuova n.19, società esercente l'attività
[...] di recupero crediti in persona del procuratore dott.ssa a tanto autorizzato in Controparte_2 forza di procura per notar del 25.03.2022, rep. n. 8787 - racc. n. 5089, registrata Persona_2 presso l'Ufficio Territoriale Atti Pubb. di Milano 2 il 01.04.2022 al n. 33325 serie IT, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gennaro Iollo, presso il quale elegge domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1
CREDITRICE PROCEDENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], e CP_3 C.F._1 domiciliata in Padula (Sa), alla via Provinciale – Parco Smeralda, rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padula (Sa) alla via Nazionale snc
DEBITRICE ESECUTATA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29.06.2023 per l'introduzione del giudizio di merito, a seguito di opposizione agli atti esecutivi promossa dalla debitrice esecutata con ricorso depositato innanzi al
G.E. l'8.11.2023, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 89/2009 R.G.E.,
[...] adiva innanzi al Tribunale di Lagonegro per l'udienza del 18.01.2024 Parte_1 CP_3
e premetteva che, in data 28.02.2000, il concedeva alla
[...] Controparte_4 [...]
con sede in alla Via Manzoni n.214/f, un mutuo fondiario Parte_2 CP_4 di 375.000.000 delle vecchie lire e, a garanzia di detto mutuo, il successivo 31.03.2000 ai nn.
9344/1525, veniva iscritta ipoteca sull'immobile sito in Padula così distinto: “suolo di circa mq.
1.300 ed intero fabbricato in costruzione sulla stessa costituito da n.5 unità immobiliari disposte a schiera ed uguali tra loro, sita in Padula (SA) località San Francesco, con accesso dalla strada di piano dipartentesi in direzione est della Strada Provinciale Padula Arenabianca, distinta come
Lotto n.1 del P.E.E.P. di Padula, costituito da sei corpi di fabbrica separati e denominati Lotti 1, 2,
3, 4, 5 e 6. La predetta zona di suolo confina, nel complesso, a partire da nord e procedendo in senso orario: proprietà , proprietà , proprietà Parte_3 Parte_3 [...]
strada di piano. Il corpo di fabbrica comprende n.5 unità Parte_2 abitative disposte a schiera ed uguali tra loro, composte da: piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e sottotetto non abitabile con area scoperta annessa. Il suolo era riportato nel N.C.T. di Salerno, comune censuario di Padula, come segue: partita 16141, tra la maggiore consistenza ed imponibile delle particelle di seguito riportate: - foglio 27, p.lla 604, A. 14.08, qual. cl. 5, CP_5
R.D. 11.264, R.A. 16.192; - foglio 27, p.lla 628, A. 15.24, qual. cl. 5, R.D. 12.192, R.A. CP_5
17.526”; che detto immobile veniva suddiviso in vari lotti e il lotto n.3, costituito da unità immobiliare sita in Padula (Sa) alla Località San Francesco Strada Provinciale n.51 – Padula
Arenabianca, veniva venduto dalla a giusta atto per notar Parte_2 CP_3 Per_3
del 19.07.2002, trascritto il 2.08.2002 ai nn.29411/21792, con accollo della relativa quota di
[...] mutuo;
che sia il mutuatario originario e sia l'accollante non provvedevano a pagare quanto pattuito;
che, quindi, in data 23.10.2009, il notificava a atto di Controparte_4 CP_3 precetto di euro 47.175,09, oltre interessi e spese successive, senza sortire alcun effetto e, il successivo 18.11.2009, sottoponeva a pignoramento il villino unifamiliare n. 3 di proprietà di sito in Padula (Sa) alla località San Francesco, strada Provinciale n.51 – Padula CP_3
Arenabianca, facente parte del complesso edilizio denominato Parco Smeralda, censito nel
N.C.E.U. del Comune di Padula al foglio 27, mappale 672, subalterno 18, di circa mq. 95, composto da un piano seminterrato, di cui una parte adibito a box auto di mq. 18 circa, da un piano rialzato con ingresso, soggiorno-pranzo, cucina e wc e da un primo piano, con numero tre stanze, bagno principale e disimpegno, nonché un'area scoperta pertinenziale ripartita sui due fronti del cespite;
che, conseguentemente, veniva iscritta al n. 89/2009 R.G.E., innanzi all'ex Tribunale di Sala
Consilina, procedura esecutiva immobiliare in danno di che veniva esperita perizia CP_3 estimativa e nominato professionista delegato per le operazioni di vendite con esiti negativi;
che, con ricorso depositato in data 8.11.2022, proponeva opposizione agli atti esecutivi CP_3 ex art. 617 comma 2 c.p.c., chiedendo la declaratoria di nullità del procedimento sull'assunto che era stata pignorata la piena proprietà e non il diritto di superficie, che il prezzo base valutato dall'esperto riguardava la piena proprietà e non quella superficiaria e, infine, eccepiva la violazione dell'art. 1 della Legge 178/2020 commi 376-379 i quali prevedevano la nullità delle procedure esecutive non precedute dalla comunicazione all'ente interessato;
che con ordinanza del 24.05.2023 il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione delle operazioni vendita, assegnando al creditore procedente il termine di giorni 60 per la notifica al dell'avviso contenente Parte_4
l'informazione della pendenza della procedura esecutiva n. 89/2009 R.G.E. concedendo, altresì, termine di 90 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, con il presente giudizio di merito, deduceva che sebbene Parte_1 veniva sottoposto a esecuzione il bene in piena proprietà della esecutata ed esattamente l'abitazione unifamiliare ubicata nel Comune di Padula (SA) a distinta al folio 27 particella 672 sub 18 in data
18/11/2009 per il diritto di piena proprietà dell'immobile, in seguito nel corso della procedura, dall'esame della documentazione in atti, il ctu aveva evidenziato, nella perizia depositata in data
28.05.2014, che: “l'immobile riportato al precedente punto, ubicato nel Comune di Padula, è pervenuto all' esecutata in virtù di compravendita del 19/07/2002 dalla Parte_2
La Società ha ricevuto, dal Comune di Padula
[...] Parte_2 con atto dell'11/11/1994, il diritto di superficie ad aedificandum sul terreno (identificato alle part.lle nn. 604-608-597-628) sul quale è stato realizzato l'intero lotto di edifici, a destinazione residenziale, comprensivo anche dell'alloggio acquistato dalla sig.ra ”; che pertanto CP_3 il G.E., con decreto dell'11.10.2022 aveva chiarito che: “nel caso in cui il diritto effettivamente spettante al debitore abbia contenuto minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento
(cosiddetto pignoramento “per eccesso”): l'atto esecutivo resta valido ed efficace limitatamente al diritto nella minore estensione o quota di cui l'esecutato sia titolare, alla duplice condizione che non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti (in precedenza inesistenti) sul bene staggito e che il creditore, annettendo espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, non insista per la vendita del diritto sul bene come da lui erroneamente individuato (Cass., 3/4/15, n. 6833); analogamente, la Suprema Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6576 del 14/03/2013 relativa proprio al caso di pignoramento della piena proprietà in luogo della sola spettante proprietà superficiaria) ha ritenuto valido, anche se riferito alla proprietà senza altre specificazioni, il pignoramento di un immobile edificato (compiutamente identificato come tale), anche se esso sia oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore”; che, infine, quanto alla tutela dell'aggiudicatario, nella perizia di stima e nell'avviso di vendita, non si era mai fatto riferimento alla “piena proprietà”, essendo stata allegata documentazione che faceva riferimento alla proprietà superficiaria;
che l'art. 1 comma 376 della legge di bilancio n. 378/2020 prevedeva, per le procedere esecutive iniziate dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, la nullità delle procedure aventi a oggetti immobili realizzati in regime di edilizia convenzionata e agevolata ove non veniva comunicato, a mezzo pec, agli enti pubblici finanziatori degli immobili stessi la procedura esecutiva, mentre il comma 377 dell'art. 1 riguardava le procedure esecutive già iniziate, come il caso di specie, ove veniva previsto un obbligo di sospensione della procedura da parte del G.E. al fine di consentire al creditore procedente di adempire all'obbligo di comunicazione;
che, quindi, in ossequio all'ordinanza del
G.E. del 24.05.2023 provvedeva a comunicare al avviso Parte_1 Parte_4 contenente le notizie relative alla procedura esecutiva iscritta al n. 89/2009 R.G.E. pendente innanzi all'ex Tribunale di Sala Consilina, accorpato al Tribunale di Lagonegro.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via definitiva rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla sig.ra e revocare il provvedimento di sospensione CP_3 della procedura esecutiva RGE 89/2009 del Tribunale di Lagonegro;
b) condannare in ogni caso la debitrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
9.11.2023, si costituiva la quale, previa conferma dell'ordinanza di sospensione CP_3 emessa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 89/2009 R.G.E., insisteva nel fatto che il creditore procedente aveva sottoposto a esecuzione il bene in piena proprietà e cioè
l'abitazione unifamiliare ubicata nel Comune di Padula (Sa), distinta al foglio 27, particella 672 sub
18, anziché la proprietà superficiaria;
che il bene risultava acquisito dalla Parte_2
e realizzato nell'ambito degli interventi di edilizia economica e popolare e quindi
[...] andava sottoposto al regime procedurale previsto per la espropriazione di tali beni;
che il pignoramento veniva regolarmente trascritto in data 19.01.2010 presso la Conservatoria di Salerno ai nn.2170/1689 e anche la certificazione notarile ex art 547 c.p.c. specificava che si trattava di proprietà superficiaria e non di piena proprietà; che la legge di bilancio del 2021 prevedeva, a pena di nullità e/o improcedibilità della procedura, l'obbligo della notifica di un avviso all'ente proprietario del suolo in caso di procedura esecutiva successiva alla detta legge, mentre per le procedure già in essere veniva prevista la sospensione della stessa in attesa della notifica. Inoltre, deduceva che, ai sensi dell'art. 60 R.D. n. 1165/1938, “non può procedersi all'espropriazione della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili”; che il creditore non aveva provato che il debitore non avesse altri beni utilmente pignorabili;
che, altresì, il bene oggetto di pignoramento veniva sottoposto a esecuzione per un diritto di estensione maggiore di quello effettivamente goduto dalla esecutata in quanto proprietaria della superficie dell'immobile e non della piena proprietà; che nella stima del bene non era indicato il valore esatto, tanto meno quale diritto veniva posto in vendita;
che anche la nota di trascrizione menzionava il diritto di proprietà e non quello superficiario;
che il G.E. avrebbe dovuto, quanto meno, ordinare il rinnovo e/o correzione degli errori procedurali con conseguente declaratoria di nullità/estinzione della procedura.
Ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare la avversa domanda e, in via gradata, dichiarare la nullità del pignoramento immobiliare promosso da INTESA SAN PAOLO SPA in danno della sig.ra e/o comunque la improcedibilità della esecuzione. Il tutto con CP_3 vittoria di spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
con memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., depositata il 7.12.2023, rettificava Parte_1
e integrava le conclusioni: “a) In via definitiva rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla sig.ra , anche sotto il profilo della inammissibilità per tardività ex art. 615, CP_3
c.p.c, come novellato dalla legge di conversione 119/2016, e revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva RGE 89/2009 del Tribunale di Lagonegro;
b) Condannare in ogni caso la debitrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Anche depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c. riportandosi alle medesime CP_3 conclusioni.
La causa veniva istruita essenzialmente in via documentale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies
c.p.c. previo deposito di note finale sino a quindici giorni prima.
2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata promossa dopo che è stata disposta la vendita in violazione dell'art. 615 comma 2 c.p.c. il quale prevede che “nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Il Tribunale osserva che il novellato art. 615 comma 2 c.p.c. non è applicabile alla procedura immobiliare in esame, poiché l'art. 4, comma 3 del D.L. n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016, ha disposto la sua applicazione ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.
59/2016.
Nel caso di specie la procedura immobiliare è stata iscritta molto prima della modifica normativa richiamata. Parimenti è da dirsi con riguardo alla vendita del compendio pignorato, disposta con ordinanza del 16.02.2016. 3. Passando a esaminare l'opposizione, in primis, ha eccepito la nullità del CP_3 pignoramento immobiliare di cui alla procedura esecutiva n. 89/2009 R.G.E. avendo erroneamente ad oggetto la piena proprietà dell'immobile anziché la proprietà superficiaria sull'appartamento sito in Padula (Sa) alla località San Francesco, strada Provinciale, censito al catasto di detto Comune al foglio 27, particella 672, sub 18, che ella aveva acquistato, con atto per notar del dott. del Per_3
19.07.2002, dalla come anche riportato nella Parte_2 certificazione notarile ex art 547 c.p.c. nella quale è specificato che “La Parte_2 ha venduto a la proprietà superficiaria sull'appartamento in Padula,
[...] CP_3 località San Francesco, alla Strada Provinciale, riportata al NCEU foglio 27, p.lla 672, sub 18”.
Inoltre, ha dedotto che il c.t.u., nella relazione di stima depositata il 28.05.2014, pur dando atto che il diritto di superficie “ad aedificandum” è stato alienato dal alla Parte_4 [...]
e che quest'ultima lo ha alienato alla , non avrebbe Parte_2 CP_3 precisato il diritto oggetto di pignoramento.
Va, innanzitutto, premesso che nella relazione del c.t.u., depositata il 28.05.2014, l'esperto ha precisato “Dall'esame della predetta documentazione è emerso che l'immobile riportato al precedente punto, ubicato nel Comune di Padula, è pervenuto all' esecutata in virtù di compravendita del 19/07/2002 dalla La Parte_2 [...] ha ricevuto, dal Comune di Padula con atto dell'11/11/1994, il diritto Parte_2 di superficie ad aedificandum sul terreno (identificato alle part.lle nn. 604-608-597-628) sul quale
è stato realizzato l'intero lotto di edifici, a destinazione residenziale, comprensivo anche dell'alloggio acquistato dalla sig.ra ”; mentre con riguardo al valore del bene lo ha CP_3 indicato come Beni n. 1 Abitazione unifamiliare, identificata nel N.C.U., al Parte_5 foglio n. 27 part.cella n. 672 sub 18”, stimandolo in euro 189.000,00.
Sul punto, il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni già ampiamente espresse dal G.E. con il decreto dell'11.10.2022 (all. n. 4 prod. parte creditrice).
E, invero, è principio pacifico in giurisprudenza che “In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore” (Cass. civile n. 6833 del 3.04.2015); in senso conforme “È valido, anche se riferito alla proprietà senza altre specificazioni, il pignoramento di un immobile edificato compiutamente identificato come tale, anche se esso sia oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore;
e tanto anche in caso di immobile costruito in base alle norme sull'edilizia popolare od economica, ove il residuo patrimonio del debitore sia insufficiente ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori” (Cass. civile n. 6576 del 14.03.2013).
Applicando, quindi, i suddetti principi al caso di specie il Tribunale ritiene che il pignoramento immobiliare sia valido ed efficace.
4. Con il secondo motivo di opposizione ha chiesto dichiararsi la nullità della CP_3 procedura esecutiva per violazione di quanto previsto dall'art art. 1 comma 376 e ss. Legge di
Bilancio 2021.
Il motivo è infondato.
L'art. 1 comma 376 l. n. 178/2020 stabilisce: “Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva”.
Il successivo comma 377 prevede inoltre: “Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi”.
Orbene, nel caso di specie, non va quindi applicata la norma di cui al comma 376 bensì la disposizione di cui al comma 377 che fa espresso riferimento alle procedure esecutive già iniziate in periodo antecedente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2021 quale, per l'appunto, quella in rilievo nel presente giudizio. Tale disposizione, come visto, non prevede la sanzione della nullità del pignoramento ma stabilisce la sospensione della procedura al fine di consentire al creditore procedente di adempiere all'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati indicati dal comma
376.
In applicazione di tale disposizione il G.E. ha quindi sospeso la procedura assegnando al creditore procedente termine di giorni 60 per la notifica al di un avviso contenente Parte_4
l'informazione della pendenza della procedura esecutiva immobiliare. Non può pertanto essere accolta l'eccezione di nullità del pignoramento. Nondimeno il G.E. ha correttamente sospeso la procedura esecutiva in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma
376 l. n. 178/2020
In ottemperanza a quanto disposto dal G.E. con ordinanza del 24.05.2023, il creditore procedente, con avviso del 31.05.2023, notificato il 6.06.2023, ha comunicato al la pendenza Parte_4 della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 89/2009 R.G.E. innanzi all'ex Tribunale di Sala
Consilina, ora accorpato al Tribunale di Lagonegro e, all'uopo, ha depositato nella procedura esecutiva n. 89/09 r.g.e. ex Trib. Sala Consilina, documentazione comprovante l'avvenuta notifica nei termini di cui alla suddetta ordinanza del 24.05.2023 (all. n. 5 prod. creditore procedente).
Ne consegue che il è stato informato della pendenza della procedura esecutiva Parte_4 come previsto dall'art. 1 comma 377 legge n. 178/2020 e pertanto la procedura esecutiva può proseguire.
In relazione alla contestazione sollevata solo nel presente giudizio di opposizione da CP_3
con la comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2023, avente ad oggetto la violazione
[...] dell'art. 60 R.D. n. 1165/1938 secondo cui “non può procedersi all'espropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili”, il Tribunale ne rileva la tardività e quindi la sua inammissibilità non avendo costituito esame della fase cautelare dinanzi al
G.E..
Ad ogni modo va precisato che l'art. 60 R.D. n. 1165/1938 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica prevede: “Salvo le disposizioni dell'art. 80, non può procedersi alla spropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili, fatta eccezione per i crediti previsti dal presente testo unico, per i crediti dell'imprenditore della costruzione o per quelli degli operai che vi hanno lavorato”.
Nel caso di specie, la ha agito nei confronti di in virtù del mutuo fondiario CP_6 CP_3 del 28.02.2000 con il quale l'ex ha concesso la somma di 375.000.000 delle Controparte_4 vecchie lire alla “per la costruzione di n. 5 unità Parte_2 immobiliari disposte a schiera ed uguali tra loro, sita in Padula (SA), località San Francesco ……, distinta come Lotto n. 1 del P.E.E.P. di Padula costituito da sei corpi di fabbricati separati e denominati Lotti 1,2,3,4,5 e 6” (art. 6 mutuo fondiario all. n.1 produzione creditore procedente) e la ha venduto il lotto n. 3 – alloggio n. 3 – identificato nel N. C.E.U. al foglio 27, Parte_2 particella 672 sub 18 a con atto per notar del 19.07.2002, la quale si CP_3 Persona_3
è accollata la relativa quota del mutuo. Ne consegue che i crediti per i quali Intesa San Paolo s.p.a. ha proceduto in via esecutiva derivano dal mutuo fondiario concesso per la costruzione agevolata e pertanto legittimano la procedura esecutiva. 5. Per quanto attiene le spese di lite il Tribunale ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni
(cfr. Corte Cost. n. 77/2018) per dichiararle interamente compensate considerato che la debitrice esecutata aveva, già prima del ricorso in opposizione, presentato istanza di sospensione della procedura esecutiva, istanza in un primo momento rigettata dal G.E., e che la sospensione è stata poi disposta solo all'esito della fase cautelare dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
➢ rigetta l'opposizione proposta da CP_3
➢ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 778 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.
TRA
(C.F. – P. IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torino, piazza San Carlo n. 156, rappresentata, in virtù di procura speciale autenticata per notaio di Milano del 28 novembre 2018, rep. 6607 - racc. 3488, da Persona_1 CP_1
con sede legale in Milano, alla via Bastioni di Porta Nuova n.19, società esercente l'attività
[...] di recupero crediti in persona del procuratore dott.ssa a tanto autorizzato in Controparte_2 forza di procura per notar del 25.03.2022, rep. n. 8787 - racc. n. 5089, registrata Persona_2 presso l'Ufficio Territoriale Atti Pubb. di Milano 2 il 01.04.2022 al n. 33325 serie IT, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gennaro Iollo, presso il quale elegge domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1
CREDITRICE PROCEDENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], e CP_3 C.F._1 domiciliata in Padula (Sa), alla via Provinciale – Parco Smeralda, rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padula (Sa) alla via Nazionale snc
DEBITRICE ESECUTATA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29.06.2023 per l'introduzione del giudizio di merito, a seguito di opposizione agli atti esecutivi promossa dalla debitrice esecutata con ricorso depositato innanzi al
G.E. l'8.11.2023, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 89/2009 R.G.E.,
[...] adiva innanzi al Tribunale di Lagonegro per l'udienza del 18.01.2024 Parte_1 CP_3
e premetteva che, in data 28.02.2000, il concedeva alla
[...] Controparte_4 [...]
con sede in alla Via Manzoni n.214/f, un mutuo fondiario Parte_2 CP_4 di 375.000.000 delle vecchie lire e, a garanzia di detto mutuo, il successivo 31.03.2000 ai nn.
9344/1525, veniva iscritta ipoteca sull'immobile sito in Padula così distinto: “suolo di circa mq.
1.300 ed intero fabbricato in costruzione sulla stessa costituito da n.5 unità immobiliari disposte a schiera ed uguali tra loro, sita in Padula (SA) località San Francesco, con accesso dalla strada di piano dipartentesi in direzione est della Strada Provinciale Padula Arenabianca, distinta come
Lotto n.1 del P.E.E.P. di Padula, costituito da sei corpi di fabbrica separati e denominati Lotti 1, 2,
3, 4, 5 e 6. La predetta zona di suolo confina, nel complesso, a partire da nord e procedendo in senso orario: proprietà , proprietà , proprietà Parte_3 Parte_3 [...]
strada di piano. Il corpo di fabbrica comprende n.5 unità Parte_2 abitative disposte a schiera ed uguali tra loro, composte da: piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e sottotetto non abitabile con area scoperta annessa. Il suolo era riportato nel N.C.T. di Salerno, comune censuario di Padula, come segue: partita 16141, tra la maggiore consistenza ed imponibile delle particelle di seguito riportate: - foglio 27, p.lla 604, A. 14.08, qual. cl. 5, CP_5
R.D. 11.264, R.A. 16.192; - foglio 27, p.lla 628, A. 15.24, qual. cl. 5, R.D. 12.192, R.A. CP_5
17.526”; che detto immobile veniva suddiviso in vari lotti e il lotto n.3, costituito da unità immobiliare sita in Padula (Sa) alla Località San Francesco Strada Provinciale n.51 – Padula
Arenabianca, veniva venduto dalla a giusta atto per notar Parte_2 CP_3 Per_3
del 19.07.2002, trascritto il 2.08.2002 ai nn.29411/21792, con accollo della relativa quota di
[...] mutuo;
che sia il mutuatario originario e sia l'accollante non provvedevano a pagare quanto pattuito;
che, quindi, in data 23.10.2009, il notificava a atto di Controparte_4 CP_3 precetto di euro 47.175,09, oltre interessi e spese successive, senza sortire alcun effetto e, il successivo 18.11.2009, sottoponeva a pignoramento il villino unifamiliare n. 3 di proprietà di sito in Padula (Sa) alla località San Francesco, strada Provinciale n.51 – Padula CP_3
Arenabianca, facente parte del complesso edilizio denominato Parco Smeralda, censito nel
N.C.E.U. del Comune di Padula al foglio 27, mappale 672, subalterno 18, di circa mq. 95, composto da un piano seminterrato, di cui una parte adibito a box auto di mq. 18 circa, da un piano rialzato con ingresso, soggiorno-pranzo, cucina e wc e da un primo piano, con numero tre stanze, bagno principale e disimpegno, nonché un'area scoperta pertinenziale ripartita sui due fronti del cespite;
che, conseguentemente, veniva iscritta al n. 89/2009 R.G.E., innanzi all'ex Tribunale di Sala
Consilina, procedura esecutiva immobiliare in danno di che veniva esperita perizia CP_3 estimativa e nominato professionista delegato per le operazioni di vendite con esiti negativi;
che, con ricorso depositato in data 8.11.2022, proponeva opposizione agli atti esecutivi CP_3 ex art. 617 comma 2 c.p.c., chiedendo la declaratoria di nullità del procedimento sull'assunto che era stata pignorata la piena proprietà e non il diritto di superficie, che il prezzo base valutato dall'esperto riguardava la piena proprietà e non quella superficiaria e, infine, eccepiva la violazione dell'art. 1 della Legge 178/2020 commi 376-379 i quali prevedevano la nullità delle procedure esecutive non precedute dalla comunicazione all'ente interessato;
che con ordinanza del 24.05.2023 il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione delle operazioni vendita, assegnando al creditore procedente il termine di giorni 60 per la notifica al dell'avviso contenente Parte_4
l'informazione della pendenza della procedura esecutiva n. 89/2009 R.G.E. concedendo, altresì, termine di 90 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, con il presente giudizio di merito, deduceva che sebbene Parte_1 veniva sottoposto a esecuzione il bene in piena proprietà della esecutata ed esattamente l'abitazione unifamiliare ubicata nel Comune di Padula (SA) a distinta al folio 27 particella 672 sub 18 in data
18/11/2009 per il diritto di piena proprietà dell'immobile, in seguito nel corso della procedura, dall'esame della documentazione in atti, il ctu aveva evidenziato, nella perizia depositata in data
28.05.2014, che: “l'immobile riportato al precedente punto, ubicato nel Comune di Padula, è pervenuto all' esecutata in virtù di compravendita del 19/07/2002 dalla Parte_2
La Società ha ricevuto, dal Comune di Padula
[...] Parte_2 con atto dell'11/11/1994, il diritto di superficie ad aedificandum sul terreno (identificato alle part.lle nn. 604-608-597-628) sul quale è stato realizzato l'intero lotto di edifici, a destinazione residenziale, comprensivo anche dell'alloggio acquistato dalla sig.ra ”; che pertanto CP_3 il G.E., con decreto dell'11.10.2022 aveva chiarito che: “nel caso in cui il diritto effettivamente spettante al debitore abbia contenuto minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento
(cosiddetto pignoramento “per eccesso”): l'atto esecutivo resta valido ed efficace limitatamente al diritto nella minore estensione o quota di cui l'esecutato sia titolare, alla duplice condizione che non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti (in precedenza inesistenti) sul bene staggito e che il creditore, annettendo espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, non insista per la vendita del diritto sul bene come da lui erroneamente individuato (Cass., 3/4/15, n. 6833); analogamente, la Suprema Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6576 del 14/03/2013 relativa proprio al caso di pignoramento della piena proprietà in luogo della sola spettante proprietà superficiaria) ha ritenuto valido, anche se riferito alla proprietà senza altre specificazioni, il pignoramento di un immobile edificato (compiutamente identificato come tale), anche se esso sia oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore”; che, infine, quanto alla tutela dell'aggiudicatario, nella perizia di stima e nell'avviso di vendita, non si era mai fatto riferimento alla “piena proprietà”, essendo stata allegata documentazione che faceva riferimento alla proprietà superficiaria;
che l'art. 1 comma 376 della legge di bilancio n. 378/2020 prevedeva, per le procedere esecutive iniziate dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, la nullità delle procedure aventi a oggetti immobili realizzati in regime di edilizia convenzionata e agevolata ove non veniva comunicato, a mezzo pec, agli enti pubblici finanziatori degli immobili stessi la procedura esecutiva, mentre il comma 377 dell'art. 1 riguardava le procedure esecutive già iniziate, come il caso di specie, ove veniva previsto un obbligo di sospensione della procedura da parte del G.E. al fine di consentire al creditore procedente di adempire all'obbligo di comunicazione;
che, quindi, in ossequio all'ordinanza del
G.E. del 24.05.2023 provvedeva a comunicare al avviso Parte_1 Parte_4 contenente le notizie relative alla procedura esecutiva iscritta al n. 89/2009 R.G.E. pendente innanzi all'ex Tribunale di Sala Consilina, accorpato al Tribunale di Lagonegro.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via definitiva rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla sig.ra e revocare il provvedimento di sospensione CP_3 della procedura esecutiva RGE 89/2009 del Tribunale di Lagonegro;
b) condannare in ogni caso la debitrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
9.11.2023, si costituiva la quale, previa conferma dell'ordinanza di sospensione CP_3 emessa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 89/2009 R.G.E., insisteva nel fatto che il creditore procedente aveva sottoposto a esecuzione il bene in piena proprietà e cioè
l'abitazione unifamiliare ubicata nel Comune di Padula (Sa), distinta al foglio 27, particella 672 sub
18, anziché la proprietà superficiaria;
che il bene risultava acquisito dalla Parte_2
e realizzato nell'ambito degli interventi di edilizia economica e popolare e quindi
[...] andava sottoposto al regime procedurale previsto per la espropriazione di tali beni;
che il pignoramento veniva regolarmente trascritto in data 19.01.2010 presso la Conservatoria di Salerno ai nn.2170/1689 e anche la certificazione notarile ex art 547 c.p.c. specificava che si trattava di proprietà superficiaria e non di piena proprietà; che la legge di bilancio del 2021 prevedeva, a pena di nullità e/o improcedibilità della procedura, l'obbligo della notifica di un avviso all'ente proprietario del suolo in caso di procedura esecutiva successiva alla detta legge, mentre per le procedure già in essere veniva prevista la sospensione della stessa in attesa della notifica. Inoltre, deduceva che, ai sensi dell'art. 60 R.D. n. 1165/1938, “non può procedersi all'espropriazione della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili”; che il creditore non aveva provato che il debitore non avesse altri beni utilmente pignorabili;
che, altresì, il bene oggetto di pignoramento veniva sottoposto a esecuzione per un diritto di estensione maggiore di quello effettivamente goduto dalla esecutata in quanto proprietaria della superficie dell'immobile e non della piena proprietà; che nella stima del bene non era indicato il valore esatto, tanto meno quale diritto veniva posto in vendita;
che anche la nota di trascrizione menzionava il diritto di proprietà e non quello superficiario;
che il G.E. avrebbe dovuto, quanto meno, ordinare il rinnovo e/o correzione degli errori procedurali con conseguente declaratoria di nullità/estinzione della procedura.
Ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare la avversa domanda e, in via gradata, dichiarare la nullità del pignoramento immobiliare promosso da INTESA SAN PAOLO SPA in danno della sig.ra e/o comunque la improcedibilità della esecuzione. Il tutto con CP_3 vittoria di spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
con memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., depositata il 7.12.2023, rettificava Parte_1
e integrava le conclusioni: “a) In via definitiva rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla sig.ra , anche sotto il profilo della inammissibilità per tardività ex art. 615, CP_3
c.p.c, come novellato dalla legge di conversione 119/2016, e revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva RGE 89/2009 del Tribunale di Lagonegro;
b) Condannare in ogni caso la debitrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Anche depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c. riportandosi alle medesime CP_3 conclusioni.
La causa veniva istruita essenzialmente in via documentale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies
c.p.c. previo deposito di note finale sino a quindici giorni prima.
2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata promossa dopo che è stata disposta la vendita in violazione dell'art. 615 comma 2 c.p.c. il quale prevede che “nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Il Tribunale osserva che il novellato art. 615 comma 2 c.p.c. non è applicabile alla procedura immobiliare in esame, poiché l'art. 4, comma 3 del D.L. n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016, ha disposto la sua applicazione ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.
59/2016.
Nel caso di specie la procedura immobiliare è stata iscritta molto prima della modifica normativa richiamata. Parimenti è da dirsi con riguardo alla vendita del compendio pignorato, disposta con ordinanza del 16.02.2016. 3. Passando a esaminare l'opposizione, in primis, ha eccepito la nullità del CP_3 pignoramento immobiliare di cui alla procedura esecutiva n. 89/2009 R.G.E. avendo erroneamente ad oggetto la piena proprietà dell'immobile anziché la proprietà superficiaria sull'appartamento sito in Padula (Sa) alla località San Francesco, strada Provinciale, censito al catasto di detto Comune al foglio 27, particella 672, sub 18, che ella aveva acquistato, con atto per notar del dott. del Per_3
19.07.2002, dalla come anche riportato nella Parte_2 certificazione notarile ex art 547 c.p.c. nella quale è specificato che “La Parte_2 ha venduto a la proprietà superficiaria sull'appartamento in Padula,
[...] CP_3 località San Francesco, alla Strada Provinciale, riportata al NCEU foglio 27, p.lla 672, sub 18”.
Inoltre, ha dedotto che il c.t.u., nella relazione di stima depositata il 28.05.2014, pur dando atto che il diritto di superficie “ad aedificandum” è stato alienato dal alla Parte_4 [...]
e che quest'ultima lo ha alienato alla , non avrebbe Parte_2 CP_3 precisato il diritto oggetto di pignoramento.
Va, innanzitutto, premesso che nella relazione del c.t.u., depositata il 28.05.2014, l'esperto ha precisato “Dall'esame della predetta documentazione è emerso che l'immobile riportato al precedente punto, ubicato nel Comune di Padula, è pervenuto all' esecutata in virtù di compravendita del 19/07/2002 dalla La Parte_2 [...] ha ricevuto, dal Comune di Padula con atto dell'11/11/1994, il diritto Parte_2 di superficie ad aedificandum sul terreno (identificato alle part.lle nn. 604-608-597-628) sul quale
è stato realizzato l'intero lotto di edifici, a destinazione residenziale, comprensivo anche dell'alloggio acquistato dalla sig.ra ”; mentre con riguardo al valore del bene lo ha CP_3 indicato come Beni n. 1 Abitazione unifamiliare, identificata nel N.C.U., al Parte_5 foglio n. 27 part.cella n. 672 sub 18”, stimandolo in euro 189.000,00.
Sul punto, il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni già ampiamente espresse dal G.E. con il decreto dell'11.10.2022 (all. n. 4 prod. parte creditrice).
E, invero, è principio pacifico in giurisprudenza che “In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore” (Cass. civile n. 6833 del 3.04.2015); in senso conforme “È valido, anche se riferito alla proprietà senza altre specificazioni, il pignoramento di un immobile edificato compiutamente identificato come tale, anche se esso sia oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore;
e tanto anche in caso di immobile costruito in base alle norme sull'edilizia popolare od economica, ove il residuo patrimonio del debitore sia insufficiente ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori” (Cass. civile n. 6576 del 14.03.2013).
Applicando, quindi, i suddetti principi al caso di specie il Tribunale ritiene che il pignoramento immobiliare sia valido ed efficace.
4. Con il secondo motivo di opposizione ha chiesto dichiararsi la nullità della CP_3 procedura esecutiva per violazione di quanto previsto dall'art art. 1 comma 376 e ss. Legge di
Bilancio 2021.
Il motivo è infondato.
L'art. 1 comma 376 l. n. 178/2020 stabilisce: “Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva”.
Il successivo comma 377 prevede inoltre: “Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi”.
Orbene, nel caso di specie, non va quindi applicata la norma di cui al comma 376 bensì la disposizione di cui al comma 377 che fa espresso riferimento alle procedure esecutive già iniziate in periodo antecedente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2021 quale, per l'appunto, quella in rilievo nel presente giudizio. Tale disposizione, come visto, non prevede la sanzione della nullità del pignoramento ma stabilisce la sospensione della procedura al fine di consentire al creditore procedente di adempiere all'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati indicati dal comma
376.
In applicazione di tale disposizione il G.E. ha quindi sospeso la procedura assegnando al creditore procedente termine di giorni 60 per la notifica al di un avviso contenente Parte_4
l'informazione della pendenza della procedura esecutiva immobiliare. Non può pertanto essere accolta l'eccezione di nullità del pignoramento. Nondimeno il G.E. ha correttamente sospeso la procedura esecutiva in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma
376 l. n. 178/2020
In ottemperanza a quanto disposto dal G.E. con ordinanza del 24.05.2023, il creditore procedente, con avviso del 31.05.2023, notificato il 6.06.2023, ha comunicato al la pendenza Parte_4 della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 89/2009 R.G.E. innanzi all'ex Tribunale di Sala
Consilina, ora accorpato al Tribunale di Lagonegro e, all'uopo, ha depositato nella procedura esecutiva n. 89/09 r.g.e. ex Trib. Sala Consilina, documentazione comprovante l'avvenuta notifica nei termini di cui alla suddetta ordinanza del 24.05.2023 (all. n. 5 prod. creditore procedente).
Ne consegue che il è stato informato della pendenza della procedura esecutiva Parte_4 come previsto dall'art. 1 comma 377 legge n. 178/2020 e pertanto la procedura esecutiva può proseguire.
In relazione alla contestazione sollevata solo nel presente giudizio di opposizione da CP_3
con la comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2023, avente ad oggetto la violazione
[...] dell'art. 60 R.D. n. 1165/1938 secondo cui “non può procedersi all'espropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili”, il Tribunale ne rileva la tardività e quindi la sua inammissibilità non avendo costituito esame della fase cautelare dinanzi al
G.E..
Ad ogni modo va precisato che l'art. 60 R.D. n. 1165/1938 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica prevede: “Salvo le disposizioni dell'art. 80, non può procedersi alla spropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili, fatta eccezione per i crediti previsti dal presente testo unico, per i crediti dell'imprenditore della costruzione o per quelli degli operai che vi hanno lavorato”.
Nel caso di specie, la ha agito nei confronti di in virtù del mutuo fondiario CP_6 CP_3 del 28.02.2000 con il quale l'ex ha concesso la somma di 375.000.000 delle Controparte_4 vecchie lire alla “per la costruzione di n. 5 unità Parte_2 immobiliari disposte a schiera ed uguali tra loro, sita in Padula (SA), località San Francesco ……, distinta come Lotto n. 1 del P.E.E.P. di Padula costituito da sei corpi di fabbricati separati e denominati Lotti 1,2,3,4,5 e 6” (art. 6 mutuo fondiario all. n.1 produzione creditore procedente) e la ha venduto il lotto n. 3 – alloggio n. 3 – identificato nel N. C.E.U. al foglio 27, Parte_2 particella 672 sub 18 a con atto per notar del 19.07.2002, la quale si CP_3 Persona_3
è accollata la relativa quota del mutuo. Ne consegue che i crediti per i quali Intesa San Paolo s.p.a. ha proceduto in via esecutiva derivano dal mutuo fondiario concesso per la costruzione agevolata e pertanto legittimano la procedura esecutiva. 5. Per quanto attiene le spese di lite il Tribunale ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni
(cfr. Corte Cost. n. 77/2018) per dichiararle interamente compensate considerato che la debitrice esecutata aveva, già prima del ricorso in opposizione, presentato istanza di sospensione della procedura esecutiva, istanza in un primo momento rigettata dal G.E., e che la sospensione è stata poi disposta solo all'esito della fase cautelare dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
➢ rigetta l'opposizione proposta da CP_3
➢ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.