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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA AG Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Paola Baroli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 21.10.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni, di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la signora si impegna a cedere con atto notarile da stipularsi entro il 31.12.25 al Pt_2 sig. , che accetta, la ex casa coniugale, sita in Paderno NO (MI), via G. Pt_1
Bonomelli n.10, di sua esclusiva proprietà, costituita da:
➢ un appartamento ad uso abitazione posto al piano terra, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, locale wc e portico con annessi pertinenziali giardino di proprietà ed un vano di cantina con locale w.c., censito all'N.C.E.U. del medesimo
Comune, al fg.11; mapp.980; sub.819; cat. A/2; cl.2; vani 5,5; R.C. €.596,51;
➢ un box autorimessa privata, censito all'N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg.11; mapp.980; sub.811; cat. C/6; cl.5; mq 26; R.C. €.76,54; ➢ un'area urbana, censita all'N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg.11; mapp.1027; cat.
F/1; cons. mq. 108;
3. l'appartamento ed il box sono pervenuti nella disponibilità della signora per atto Pt_2 del 21.12.17, n. 4.549, racc. n. 3.738, di repertorio del Notaio Dott. , Persona_1 iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese, con studio in IS AM (MI), via Frova n.34, registrato all'Ufficio territoriale di Milano 2, il 28.12.17 al n. 65260 serie 1T (doc. 10);
4. l'area urbana è pervenuta nella disponibilità della signora per atto del 9.2.21, n. Pt_2
7.863, racc. n. 6.627, di repertorio del Notaio Dott. iscritto nel ruolo Persona_1 dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con studio in
IS AM (MI), via Frova n.34, registrato all'Ufficio territoriale di Milano 2, il
12.2.21 al n. 12812 serie 1T (doc. 11);
5. il prezzo delle cessioni viene adempiuto con l'accollo integrale da parte del sig. Pt_1 del mutuo residuo ancora gravante sulla ex casa coniugale, stipulato dalla moglie con la
Banca CheBanca! con atto a rogito del Notaio Dott. iscritto CP_1 Persona_1 nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese con studio in IS AM (MI), via Frova n.34, in data 20.2.20, rep. n. 6.909, racc.
n.5.794, registrato all'Ufficio territoriale di Milano 2, il 24.2.20 al n.15958, serie 1T
(doc. n.12), e conseguente liberazione della signora dall'onere; Pt_2
6. l'immobile de quo risulta libero da imposte arretrate, cause, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione, diritti di terzi in genere e da qualsiasi pericolo di evizione, ad eccezione del mutuo ipotecario di cui si è detto al punto 5);
7. il trasferimento dell'immobile costituisce elemento essenziale e funzionale per la soluzione della crisi coniugale;
8. l'immobile viene dedotto in contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, pertinenze, azioni e ragioni, e con tutte le servitù attive e passive, quali gravano e competono alla parte venditrice in forza dei titoli e del possesso;
9. la ex casa coniugale resta, pertanto, assegnata al marito, che l'abiterà in via esclusiva con i figli, con tutto quando l'arreda e correda, ad eccezione degli effetti personali della moglie nonché degli abiti, gioielli, ricordi dei genitori nativi ed eventuali suppellettili
(quadri, accessori, corredi, ecc.), che verranno asportati dalla stessa in accordo con il marito, non appena reperita una sistemazione definitiva e, comunque, non oltre il
31.12.25;
10. le rate di mutuo hanno continuato ad essere pagate congiuntamente dai coniugi mediante il c.c. cointestato ed appoggiato c/o Banca Che Banca! e ciò fino alla CP_1 pubblicazione della sentenza di separazione, da quel momento e fino all'accollo definitivo sono pagate integralmente dal sig. , così come le spese condominiali Pt_1 sia ordinarie sia straordinarie;
11. la signora , avendo incassato tutto il ricavato dalla vendita di una casa di proprietà Pt_2 della stessa, sita a Rapallo (GE), ma ristrutturata e mantenuta con i soldi della famiglia, si impegna a versare il saldo delle somme prelevate dai c.c. intestati rispettivamente a e ad;
Per_2 Per_3
12. la signora , che in accordo con il marito, ha già lasciato la ex casa coniugale, si è Pt_2 provvisoriamente trasferita in un appartamento condotto in locazione, sito a Paderno
NO (MI), ed ivi trasferirà anche la propria residenza;
13. il figlio , che - come già detto è maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_2
- ha deciso di continuare a vivere con il padre e, pertanto, vedrà la madre quando lo desidera;
14. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_3 collocazione prevalente presso il padre nella ex casa coniugale, anche ai fini della residenza anagrafica, almeno fino a quando la signora non avrà reperito una Pt_2 sistemazione definitiva, e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro la minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della figlia, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
15. trascorrerà, a settimane alterne, il Lunedì, il Martedì, il Venerdì, il Sabato Per_3
e la Domenica con un genitore ed il Mercoledì, Giovedì con l'altro. Rito, altresì, dell'alternanza anche per tutte le festività comandate, compresi Natale e S. Stefano e
Pasqua e Pasquetta, che verranno trascorsi dalla minore con ciascun genitore.
Possibilità, infine, per entrambi i genitori di trascorrere con 15 giorni, anche Per_3 non consecutivi, durante il periodo delle vacanze estive, previa comunicazione del luogo scelto per la villeggiatura da comunicarsi per iscritto (tramite mail, sms o WhatsApp) all'altro genitore entro il 31.5 di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie;
16. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente, a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degni impegni lavorativi di entrambi i genitori e della figlia;
17. i genitori si impegnano, inoltre, a favorire un contatto telefonico quotidiano della minore con quello assente;
18. i genitori manterranno la minore in via diretta per il periodo in cui starà con ciascuno di loro, suddividendo al 50% le sole spese straordinarie della stessa, secondo il protocollo in dotazione a codesto Tribunale:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica PC e Tablet imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico bus/treno dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e/o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
c) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); d) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio sanitario
Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuate privatamente;
d) farmaci particolari;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. A.R., mail, sms e/o WhatsApp) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail, sms e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
19. l'assegno unico di sarà percepito al 50% tra i genitori, così come le Per_3 detrazioni fiscali della stessa saranno al 50%, come per legge;
20. l'auto, modello Renault Twingo, targata GH 854 XV, già di proprietà della signora , Pt_2 rimarrà alla medesima assegnata, che diverrà, pertanto, l'esclusiva proprietaria, così Co dicasi viceversa per gli Scooter, rispettivamente modello 125, targato FD36863, e modello BMW 400G, targato FD29514, entrambi già di proprietà del sig. , che, Pt_1 dunque, rimarranno al medesimo definitivamente assegnati, divenendone l'esclusivo proprietario, possibilità, infine, per la signora di utilizzare lo scooter, modello Pt_2 Co
, al bisogno;
Per_ Pers 21. i due cani di razza Bulldog Francesi, di nome e rimarranno collocati presso l'ex casa coniugale, con possibilità per la signora di prelevarli e tenerli con sé Pt_2 quando lo desidera, previo congruo avviso al sig. ed impegno a sostenere le Pt_1 spese per il loro mantenimento e benessere, comprese quelle di cura, al 50%;
22. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
23. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
24. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia;
25. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 28.03.2025 dal
Tribunale di Monza, passata in giudicato in data 21.10.2025 e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Desio in data 01.10.2004 (atto n. 49, Parte I, anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente est.
RA AG
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA AG Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Paola Baroli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 21.10.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni, di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la signora si impegna a cedere con atto notarile da stipularsi entro il 31.12.25 al Pt_2 sig. , che accetta, la ex casa coniugale, sita in Paderno NO (MI), via G. Pt_1
Bonomelli n.10, di sua esclusiva proprietà, costituita da:
➢ un appartamento ad uso abitazione posto al piano terra, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, locale wc e portico con annessi pertinenziali giardino di proprietà ed un vano di cantina con locale w.c., censito all'N.C.E.U. del medesimo
Comune, al fg.11; mapp.980; sub.819; cat. A/2; cl.2; vani 5,5; R.C. €.596,51;
➢ un box autorimessa privata, censito all'N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg.11; mapp.980; sub.811; cat. C/6; cl.5; mq 26; R.C. €.76,54; ➢ un'area urbana, censita all'N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg.11; mapp.1027; cat.
F/1; cons. mq. 108;
3. l'appartamento ed il box sono pervenuti nella disponibilità della signora per atto Pt_2 del 21.12.17, n. 4.549, racc. n. 3.738, di repertorio del Notaio Dott. , Persona_1 iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese, con studio in IS AM (MI), via Frova n.34, registrato all'Ufficio territoriale di Milano 2, il 28.12.17 al n. 65260 serie 1T (doc. 10);
4. l'area urbana è pervenuta nella disponibilità della signora per atto del 9.2.21, n. Pt_2
7.863, racc. n. 6.627, di repertorio del Notaio Dott. iscritto nel ruolo Persona_1 dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con studio in
IS AM (MI), via Frova n.34, registrato all'Ufficio territoriale di Milano 2, il
12.2.21 al n. 12812 serie 1T (doc. 11);
5. il prezzo delle cessioni viene adempiuto con l'accollo integrale da parte del sig. Pt_1 del mutuo residuo ancora gravante sulla ex casa coniugale, stipulato dalla moglie con la
Banca CheBanca! con atto a rogito del Notaio Dott. iscritto CP_1 Persona_1 nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese con studio in IS AM (MI), via Frova n.34, in data 20.2.20, rep. n. 6.909, racc.
n.5.794, registrato all'Ufficio territoriale di Milano 2, il 24.2.20 al n.15958, serie 1T
(doc. n.12), e conseguente liberazione della signora dall'onere; Pt_2
6. l'immobile de quo risulta libero da imposte arretrate, cause, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione, diritti di terzi in genere e da qualsiasi pericolo di evizione, ad eccezione del mutuo ipotecario di cui si è detto al punto 5);
7. il trasferimento dell'immobile costituisce elemento essenziale e funzionale per la soluzione della crisi coniugale;
8. l'immobile viene dedotto in contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, pertinenze, azioni e ragioni, e con tutte le servitù attive e passive, quali gravano e competono alla parte venditrice in forza dei titoli e del possesso;
9. la ex casa coniugale resta, pertanto, assegnata al marito, che l'abiterà in via esclusiva con i figli, con tutto quando l'arreda e correda, ad eccezione degli effetti personali della moglie nonché degli abiti, gioielli, ricordi dei genitori nativi ed eventuali suppellettili
(quadri, accessori, corredi, ecc.), che verranno asportati dalla stessa in accordo con il marito, non appena reperita una sistemazione definitiva e, comunque, non oltre il
31.12.25;
10. le rate di mutuo hanno continuato ad essere pagate congiuntamente dai coniugi mediante il c.c. cointestato ed appoggiato c/o Banca Che Banca! e ciò fino alla CP_1 pubblicazione della sentenza di separazione, da quel momento e fino all'accollo definitivo sono pagate integralmente dal sig. , così come le spese condominiali Pt_1 sia ordinarie sia straordinarie;
11. la signora , avendo incassato tutto il ricavato dalla vendita di una casa di proprietà Pt_2 della stessa, sita a Rapallo (GE), ma ristrutturata e mantenuta con i soldi della famiglia, si impegna a versare il saldo delle somme prelevate dai c.c. intestati rispettivamente a e ad;
Per_2 Per_3
12. la signora , che in accordo con il marito, ha già lasciato la ex casa coniugale, si è Pt_2 provvisoriamente trasferita in un appartamento condotto in locazione, sito a Paderno
NO (MI), ed ivi trasferirà anche la propria residenza;
13. il figlio , che - come già detto è maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_2
- ha deciso di continuare a vivere con il padre e, pertanto, vedrà la madre quando lo desidera;
14. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_3 collocazione prevalente presso il padre nella ex casa coniugale, anche ai fini della residenza anagrafica, almeno fino a quando la signora non avrà reperito una Pt_2 sistemazione definitiva, e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro la minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della figlia, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
15. trascorrerà, a settimane alterne, il Lunedì, il Martedì, il Venerdì, il Sabato Per_3
e la Domenica con un genitore ed il Mercoledì, Giovedì con l'altro. Rito, altresì, dell'alternanza anche per tutte le festività comandate, compresi Natale e S. Stefano e
Pasqua e Pasquetta, che verranno trascorsi dalla minore con ciascun genitore.
Possibilità, infine, per entrambi i genitori di trascorrere con 15 giorni, anche Per_3 non consecutivi, durante il periodo delle vacanze estive, previa comunicazione del luogo scelto per la villeggiatura da comunicarsi per iscritto (tramite mail, sms o WhatsApp) all'altro genitore entro il 31.5 di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie;
16. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente, a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degni impegni lavorativi di entrambi i genitori e della figlia;
17. i genitori si impegnano, inoltre, a favorire un contatto telefonico quotidiano della minore con quello assente;
18. i genitori manterranno la minore in via diretta per il periodo in cui starà con ciascuno di loro, suddividendo al 50% le sole spese straordinarie della stessa, secondo il protocollo in dotazione a codesto Tribunale:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica PC e Tablet imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico bus/treno dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e/o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
c) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); d) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio sanitario
Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuate privatamente;
d) farmaci particolari;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. A.R., mail, sms e/o WhatsApp) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail, sms e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
19. l'assegno unico di sarà percepito al 50% tra i genitori, così come le Per_3 detrazioni fiscali della stessa saranno al 50%, come per legge;
20. l'auto, modello Renault Twingo, targata GH 854 XV, già di proprietà della signora , Pt_2 rimarrà alla medesima assegnata, che diverrà, pertanto, l'esclusiva proprietaria, così Co dicasi viceversa per gli Scooter, rispettivamente modello 125, targato FD36863, e modello BMW 400G, targato FD29514, entrambi già di proprietà del sig. , che, Pt_1 dunque, rimarranno al medesimo definitivamente assegnati, divenendone l'esclusivo proprietario, possibilità, infine, per la signora di utilizzare lo scooter, modello Pt_2 Co
, al bisogno;
Per_ Pers 21. i due cani di razza Bulldog Francesi, di nome e rimarranno collocati presso l'ex casa coniugale, con possibilità per la signora di prelevarli e tenerli con sé Pt_2 quando lo desidera, previo congruo avviso al sig. ed impegno a sostenere le Pt_1 spese per il loro mantenimento e benessere, comprese quelle di cura, al 50%;
22. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
23. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
24. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia;
25. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 28.03.2025 dal
Tribunale di Monza, passata in giudicato in data 21.10.2025 e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Desio in data 01.10.2004 (atto n. 49, Parte I, anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente est.
RA AG