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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2643/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA DI PENTIMA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, N. 187, FORLÌ, presso il difensore avv. MARIA GABRIELLA DI PENTIMA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ENRICO CANEPA, elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI, N. 28, 47122 FORLÌ, presso il difensore avv. ENRICO CANEPA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 23 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 14.03.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni
Parte_1 telematicamente depositato in data 26.09.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda attorea e per l'effetto: - Nel merito, dichiarare l'inefficacia del preventivo sottoscritto in data 17/4/2022 dalla Sig.ra e, di talché, annullare e revocare e comunque dichiarare
Parte_1 inefficace il Decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed immotivato in diritto, per le ragioni esposte, con conseguente restituzione delle somme già versate dalla Sig.ra in virtù
Parte_1 della concessa provvisoria esecutività, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c., a far data dalla concessa provvisoria esecutività sino all'effettiva restituzione alla sig.ra delle stesse. - In via
Parte_1 subordinata, determinare l'importo eventualmente dovuto anche in via equitativa, considerando la complessiva condotta tenuta da controparte, in virtù anche del fatto che l'accordo non si è mai perfezionato e che nessuna prestazione è mai stata effettuata in favore della Sig.ra né alcuna
Parte_1 merce consegnata. Il tutto sempre con ordine di restituzione di quanto già versato dalla Sig.ra in virtù della concessa provvisoria esecutività. In ogni caso si chiede la condanna di
Parte_1 controparte ex art. 96 c.p.c. con determinazione della relativa somma in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge”;
pagina 1 di 12 - parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 telematicamente depositato in data 24.09.2024, ovvero: “confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 778/2022 D.I., emesso in data 22/07/2022 dal Tribunale di Forlì nella causa civile n. 1945/2022 R.G. e notificato in data 30/08/2022, per la causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare Parte_1 a pagare in favore di la somma di €. 8.756,00, oltre
[...] Controparte_1 Controparte_1 interessi e competenze del procedimento monitorio;
Con vittoria di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (in seguito anche solo cliente) Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 778/2022 con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di seguito anche solo , ingiungeva il Controparte_1 Controparte_1 pagamento della somma pari ad euro 8.756,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo per la fornitura di merce e posa in opera di cui al contratto sottoscritto dal cliente
[...] in data 17.04.2022 e risultante dalla fattura commerciale n. 150 del 17.06.2022 rimasta Parte_1 insoluta ed azionata in sede monitoria.
Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) stipulava con ME DI OV contratto di appalto (la cui validità era Parte_1 subordinata alla concessione del superbonus 110%), con il quale ME si impegnava ad effettuare la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito in Castrocaro Terme, occupandosi Parte_1 anche di reperire i fornitori;
b) ME individuava quale fornitore per la fornitura Controparte_1
e la posa in opera di infissi e controtelai e, conseguentemente, sottoscriveva con Parte_1 l'odierna parte opposta un contratto merce e posa in opera, la cui efficacia era parimenti subordinata alla concessione del superbonus 110%, nonché al pagamento della fattura caparra che sarebbe dovuta essere inviata da parte dell'ufficio amministrazione, contestualmente alla firma per accettazione del contratto;
c) a seguito della firma del predetto contratto, BA TE AN AO comunicava all'odierna parte opponente di non poter procedere alla sottoscrizione del contratto di cessione del credito e, pertanto, in data 6.07.2022, si vedeva costretta a recedere dal contratto Parte_1 stipulato con ME, non potendo più provvedere alla conseguente conclusione dei contratti
“satellite” per la fornitura della merce;
d) la fattura caparra non veniva mai emessa dall'ufficio amministrazione di e non veniva mai inviata al cliente;
e) incurante dell'inefficacia Controparte_1 dell'accordo contrattuale sottoscritto, emetteva ed inviava in data 17.06.2022 al cliente la CP_1 fattura azionata in sede monitoria, peraltro riportante un corrispettivo pari ad euro 8.756,00 difforme rispetto a quanto pattuito contrattualmente.
In particolare, deduceva il mancato avveramento della condizione cui era subordinata Parte_1 l'efficacia del contratto ed eccepiva, dunque, l'illegittimità della fattura commerciale emessa da non trovando ragione in alcun valido contratto sottoscritto dall'odierna opponente. Controparte_1 Inoltre, affermava che la prestazione oggetto dell'accordo non era mai stata effettuata, Parte_1 non avendo effettuato alcuna consegna di merce in favore dell'odierna parte Controparte_1 opponente ed evidenziava come, in ogni caso, l'importo di cui alla fattura azionata non trovasse corrispondenza nemmeno con l'importo indicato nel contratto sottoscritto in data 17.04.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.01.2023, si costituiva CP_1
contestando le avversarie deduzioni e doglianze, fornendo una propria ricostruzione fattuale.
[...]
Preliminarmente, parte opposta dava atto che, in data 14.03.2022, il cliente Parte_1 sottoscriveva con l'odierna parte opposta un ordine per la fornitura e l'installazione di infissi in pvc
“Serie Rehau” da collocare presso l'immobile di sua proprietà, sito in Castrocaro Terme;
ordine che veniva poi trasposto nel contratto sottoscritto dalle medesime parti contraenti in data 17.04.2022. Sul punto, parte opposta evidenziava come tanto nell'ordine, quanto nel successivo contratto, non fosse presente la condizione sospensiva della concessione del bonus 110%, richiamata dalla controparte. Di pagina 2 di 12 seguito, parte opposta dava atto di essere stata informata dal cliente Controparte_1 Parte_1 in data 23.06.2022, che non avrebbe proceduto all'acquisto degli infissi e dei controtelai ordinati, in quanto non aveva potuto accedere alle agevolazioni fiscali e concludere la pratica di cessione del credito con la banca interessata e, conseguentemente, dava atto che la merce oggetto del contratto di fornitura e posa in opera del 17.04.2022, nel frattempo giunta presso la propria sede e che veniva lì trattenuta in attesa di poter essere consegnata al cliente. In particolare, contestava Controparte_1 l'avversaria eccezione di mancata esecuzione della prestazione oggetto del contratto, dando atto di aver provveduto ad ordinare gli infissi e i controtelai scelti dall'odierna parte opponente e a metterli a sua disposizione e di non aver effettuato la posa in opera degli stessi avendo comunicato Parte_1 che non avrebbe provveduto al pagamento della merce.
Da ultimo e quanto alla mancata corrispondenza di importi tra quanto sottoscritto dal cliente
[...]
e la fattura commerciale n. 150/2022 emessa da in data 17.06.2022, parte Parte_1 Controparte_1 opposta dava atto che l'importo riportato in fattura era inferiore a quello preventivato e concordato contrattualmente, proprio in ragione della mancata posa in opera della merce ordinata.
Con ordinanza del 16.02.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2023, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., assegnava, su richiesta congiunta delle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Con decreto del 12.03.2023, letta l'istanza dell'avv. Maria Gabriella Di Pentima, difensore di parte opponente, depositata in data 7.03.2023, preso atto delle ragioni dedotte dal difensore di parte opponente e rilevato che le stesse non fossero idonee all'accoglimento della sostanziale richiesta di sospensione della già concessa provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e non essendo, peraltro, tale potere previsto dalla legge in capo al giudice di merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice rigettava le istanze formulate da parte opponente e confermava l'udienza già calendarizzata e non essendone possibile l'anticipazione a causa della consistenza del ruolo.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 27.09.2023, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 17.05.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 14.03.2024, non compariva per rendere interrogatorio formale Controparte_1 ammesso, venivano escussi i testimoni , e il giudice, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.10.2024, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 23.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 14.03.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 24.10.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
*** L'opposizione proposta dal cliente avverso al decreto ingiuntivo n. 778/2022 Parte_1 nei confronti di , alla luce delle complessive risultanze Controparte_1 dell'istruttoria espletata, è fondata e, dunque, va accolta per le ragioni di cui alla seguente motivazione, con conseguente e necessaria revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta, nonché condanna di parte opposta alla restituzione a parte opponente di quanto eventualmente Controparte_1 Parte_1 nelle more pagato in forza del predetto titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, oltre interessi, come meglio indicato in dispositivo.
pagina 3 di 12 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Sotto un primo profilo, ci si limita a ricordare che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 633
e 634 c.p.c. mediante fattura commerciale n. 150 del 17.06.2022 e relativo estratto autentico notarile delle scritture contabili (cfr. doc. nn. 1 e 2 monitorio) - nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie.
1.2 Sotto un secondo profilo, poi, sempre in via generale e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita, altresì, ad una breve e necessaria premessa in merito al principio generale di non contestazione, certamente dirimente ai fini della decisione della presente causa. Infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio. Parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del
28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti storici posti alla base della pretesa fatta valere in giudizio, ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.3 Sotto un terzo profilo e facendo applicazione anche dei richiamati principi giuridici, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali di particolare rilievo nel presente giudizio, rilevando che tali circostanze risultano, in parte, adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione ed, in parte, non sono state specificamente contestate dalle parti, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ex art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae, infatti, origine, in primo luogo, dalla sottoscrizione in data 14.03.2022 da parte di in nome e per conto di e da parte del cliente Parte_2 Controparte_1 Pt_1
pagina 4 di 12 della scrittura privata, qualificabile in termini di preventivo scritto – con “validità 15 gg.” - Parte_1 avente ad oggetto la fornitura di infissi in PVC, ivi meglio individuati, nonché il relativo trasporto, scarico e montaggio presso l'immobile di proprietà dell'odierna parte opponente sito in via ANt'Antonio in Gualdo, Castrocaro Terme, verso pagamento del corrispettivo convenuto in complessivi euro “8.800,00 IVA 10% COMPRESA” – circostanza fattuale non in contestazione tra le parti. In particolare, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve sin da subito osservare che una tale scrittura privata sottoscritta dalle parti contraenti in data 14.03.2022 e composta da tre pagine – ciascuna riportante la dizione in calce “progetto MARA” e con allegata la copia della tessera sanitaria dell'odierna parte opponente - riporta sotto la dicitura “opzione” l'indicazione testuale per cui
“serve un sopralluogo per visionare lo stato attuale e capire se possibile fare intervento senza scasso per innesto controtelai”, nonché le precisazioni per cui “il preventivo sarà rivalutato in caso di ORDINE, se scaduta la data validità” e ancora che la “consegna” è “DA DEFINIRE DOPO RILIEVO DEFINTIVO (le misure definitive e tipologia di posa dovranno essere CONFERMATE DAL CLIENTE)”. Inoltre, il documento in esame riporta in calce l'elenco della documentazione da allegare al contratto tanto nell'ipotesi di “ristrutturazione e manutenzione straordinaria”, quanto nell'ipotesi di
“sconto in fattura del 50%” (cfr. doc. n. 2 parte opposta). In secondo luogo, il rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti processuali è proseguito, poi, con la documentata sottoscrizione da parte del cliente della scrittura privata datata Parte_1 17.04.2022, rubricata “CONTRATTO MERCE e Posa in opera” e composta da tre pagine progressivamente numerate, che riporta le specifiche pattuizioni contrattuali sia in merito all'oggetto della fornitura e posa in opera, quantitativamente e qualitativamente specificato, che in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo concordato (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 3 parte opposta). Nello specifico, a quest'ultimo proposito, viene indicato il “totale importo merce iva esente” in euro 8.800,00, con indicazione dell'IVA 10%, nonché la somma pari ad euro 3.872,00, imposta compresa, quale “totale importo caparra a presentazione fattura” – ovvero “40% anticipo/caparra a presentazione fattura” – e di seguito il “restante da saldare” pari ad euro 4.840,00, imposta compresa,
“prima di consegna” – ovvero “50% saldo materiale ad avviso merce pronta” – e pari ad euro 968,00, imposta compresa, “dopo la posa”. In aggiunta, sempre dal punto di vista testuale, si deve evidenziare come la documentazione contrattuale redatta su carta intestata di riporti in alto nella Controparte_1 prima pagina la dicitura “Modalità SUPERBONUS 110%”. Le parti contraenti hanno inserito nel corpo del contratto l'espressa nota – in linea con l'indicazione già contenuta nel preventivo datato e sottoscritto in data 14.03.2022 - per cui “gli ordini saranno esecutivi SOLO DOPO ACCETTAZIONE SCRITTA delle misure vano rilevate durante il RILIEVO
DEFINITIVO, dal committente/progettista, eventuali vizi riscontrabili nella preparazione del vano, non saranno riconducibili ad ed in allegato, nella terza pagina della scrittura privata – CP_1 parimenti sottoscritta da per “Firma Accettazione preventivo/Iter Artinfissi gestione Parte_1 commessa” -, le previsioni contrattuali specificamente relative a “Iter/Presupposti per la gestione della commessa”, tra cui la previsione testuale circa la “Validità Ordine” per cui “Ordine sarà considerato
“acquisito” da solo a Contratto firmato per accettazione, e dopo il SALDO Fatt. CP_1 Per_1 inviata da uff. Ammi.ne” (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 3 parte opposta). In particolare, entrambe le parti non hanno contestato specificamente l'effettiva conclusione dell'accordo contrattuale alle condizioni ivi riportate e, nonostante una prima e generica contestazione sollevata in sede stragiudiziale dal cliente in ordine alla mancata sottoscrizione del Parte_1 documento contrattuale datato 17.04.2022 (cfr. doc. n. 3 monitorio), la stessa nelle more del presente giudizio di opposizione non ha poi disconosciuto formalmente le proprie rispettive sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c. (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. nn. 2 e 3 parte opposta). Diversamente, il foglio rubricato “Condizioni di vendita e di fornitura Merce” materialmente presente della produzione documentale sub n. 3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, ma non nella produzione documentale sub doc. n. 4 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo,
pagina 5 di 12 non risulta in alcun modo sottoscritta dall'odierna parte opponente né può ritenersi univocamente collegata al contratto di fornitura merce e posa in opera sottoscritto per accettazione in data 17.04.2022. 1.4 Ciò doverosamente premesso ed accertato in fatto, a fronte dell'incontestata conclusione e della sottoscrizione di tali accordi contrattuali, sotto un profilo generale di analisi, non vi è dubbio che la predetta scrittura privata rubricata “contratto merce e posa in opera”, composta da tre pagine progressivamente numerate e sottoscritta dal cliente in data 17.04.2022, nonché offerta Parte_1 in comunicazione da parte opposta nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, abbia forza di legge tra le parti contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produca i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione e non ne hanno nelle more del presente giudizio eccepito l'invalidità e/o l'inesistenza e nemmeno messo in discussione in alcun modo l'effettiva sottoscrizione, ponendo unicamente questioni interpretative, legate all'inefficacia dello stesso e all'esecuzione concreta del contratto ad opera delle medesime parti contraenti. Pertanto, presupposto imprescindibile della presente decisione è la validità del regolamento contrattuale in oggetto (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 3 parte opposta), che è stato stipulato in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale, per cui ex art. 1322 c.c. le parti contraenti “possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative”.
1.4.1 A tal proposito, sempre in via generale, ci si limita a ricordare che l'interpretazione del contratto, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni apposte nello stesso, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato anche in relazione al comportamento complessivo delle stesse, eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, in ogni caso senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. Inoltre, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che in ogni caso devono trovare applicazione i generali principi di buona fede e di conservazione del contratto ai sensi degli artt. 1366 e 1367 c.c..
1.4.2 Inoltre, ancora in via generale e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve precisare che, come noto, l'ordinamento giuridico consente alle parti contraenti, sempre in forza della propria autonomia negoziale, la possibilità di inserire condizioni nel regolamento contrattuale, quali elementi accessori rispetto agli elementi essenziali, dai quali però le parti medesime fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) e/o l'inefficacia (condizione risolutiva) del contratto dal verificarsi di un evento futuro e incerto ovvero dall'avveramento della conditio facti, quale evento dipendente dal caso o dalla volontà di un terzo, nonché in alcuni specifici casi anche dalla volontà di una delle parti. In particolare, si evidenzia altresì che l'istituto codicistico della condizione è uno strumento attraverso il quale possono essere elevati, in concreto, a giuridica rilevanza anche i motivi soggettivi delle parti, che normalmente sono irrilevanti all'interno della materia contrattuale. In aggiunta, risulta senz'altro di pregnante rilievo l'ulteriore distinzione tra condizione potestativa semplice e condizione meramente potestativa, nonché le necessarie condizioni di validità di quest'ultima. Nella prima ipotesi, infatti, l'evento consiste in una dichiarazione di volontà che è il risultato complesso di una serie di motivi, rappresentanti molteplici ed apprezzabili interessi;
mentre, nella seconda è una semplice dichiarazione di volontà o un fatto tale che si possa compiere o non compiere indifferentemente, senza che vi siano seri e complessivi motivi per compierlo od ometterlo. Nella condizione meramente potestativa, dunque, la determinazione volitiva è legata sostanzialmente al mero arbitrio della parte, essendo pacifico l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che la condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma appunto dal mero arbitrio della parte (cfr. già
Cass. n. 11774 del 21.05.2007). Occorre, infine, precisare che la condizione meramente potestativa rende nullo il negozio a cui è apposta se essa fa dipendere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo dalla mera volontà del debitore ai sensi dell'art. 1355 c.c.; mentre se l'acquisto del diritto o pagina 6 di 12 del credito dipende dalla mera volontà del creditore non vi sono ragioni per ritenere l'intero negozio non valido, così come valida è la condizione meramente potestativa risolutiva (cfr. Cass. n. 2497 del 10.02.2004).
Nello specifico caso, poi, di apposizione di condizione sospensiva – in relazione alla cui sussistenza l'indagine del giudice di merito deve essere condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti (cfr. Cass. n. 1547 del 22.01.2019) -, pacifica è la conseguenza giuridica in termini di inefficacia del relativo regolamento contrattuale che se ne deve trarre in caso di mancato avveramento della stessa. In tal senso, infatti, “qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando nel reciproco interesse il termine entro il quale esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine” (cfr. Cass. n. 19146 del 23.09.2004 e Cass. n. 18351 del 04.07.2024). Ancora, con specifico riferimento all'ipotesi di apposizione di una condizione nell'interesse di entrambe le parti contraenti, ci si limita a richiamare il condivisibile e consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che “La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso
o di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi;
ne consegue che l'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte, tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione, abbia anch'essa interesse al verificarsi della condizione (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, risultando inapplicabile l'art. 1359 c.c. con riferimento a transazione che subordinava il pagamento di un incentivo all'esodo alla condizione sospensiva della sottoscrizione di un accordo in sede sindacale, ritenendo detta condizione apposta nell'interesse di ambedue le parti)” (cfr. Cass. n. 18512 del 26.07.2017 e Cass. n. 16620 del 03.07.2013). 2. Facendo congiunta applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, nel caso di specie, non vi è dubbio che parte opposta all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta, Controparte_1 non sia riuscita a fornire adeguata e sufficiente prova della fonte contrattuale del proprio preteso diritto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle opere commissionate, né con riferimento ad una valida ed efficace fonte contrattuale alla base dell'integrale credito portato dalla fattura commerciale n. 150/2022 azionata in sede monitoria e pari in linea capitale ad euro 8.756,00, né con riferimento alla prova dell'esatto adempimento delle plurime obbligazioni contrattuali assunte con il regolamento contrattuale concluso tra le parti contraenti in data 17.04.2022.
2.1 Innanzitutto, a tal proposito, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale e alla ripartizione dell'onere della prova applicabile nel caso di specie, che in base al criterio interpretativo della prevalenza del lavoro sulla materia – trattandosi di contratto di fornitura di merce e di posa in opera, dunque, caratterizzato tanto da obbligazioni di dare, quanto di fare in capo all'odierna parte opposta - risulta sussumibile nell'alveo del contratto tipico di appalto (cfr. Cass. n. 5935 del 12.3.2018 e Cass. n. 20301 del 20.11.2012).
Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché ex multis
Cass. n. 826 del 20.01.2015).
In aggiunta, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita altresì a richiamare in linea generale due orientamenti giurisprudenziali che risultano largamente condivisi in materia di contratto tipico di appalto, nonché applicabili alla presente decisione. Da un lato, si ricorda che “in tema di
pagina 7 di 12 inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (cfr. anche di recente Cass. n. 98 del 04.01.2019) e, sempre in punto di onere della prova della spettanza del corrispettivo dell'appalto, che, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, l'appaltatore deve provare il conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 23893 del 23.11.2016 e Cass. n. 21522 del 20.08.2019 con riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale ma considerarsi senza dubbio valevoli anche con riferimento alla prestazione d'opera svolta nell'ambito di un contratto di appalto). Dall'altro lato, si ricorda che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007) ed ancora più di recente “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr. Cass. n.
26801 del 21.10.2019). Ciò chiarito ed in sintesi, pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore, per un verso, provare l'effettivo conferimento dell'incarico ovvero la sussistenza di un valido ed efficace accordo contrattuale con il committente e, per altro verso, provare l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro e delle opere svolte. 2.2 A seguito delle eccezioni sollevate in sede di opposizione e delle specifiche contestazioni allegate e documentate da parte opponente con riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, sollevate già in sede stragiudiziale (cfr. doc. n. 4 parte opponente e doc. n. 3 monitorio), parte opposta non ha fornito adeguata prova di una efficace fonte contrattuale del proprio diritto al pagamento del corrispettivo richiesto con la sola emissione della fattura commerciale azionata in sede monitoria.
Si precisa sul punto, che nel corpo del proprio ricorso per decreto ingiuntivo ha Controparte_1 specificamente dedotto, senza poi riuscire a provare una tale affermazione, che “(…) la fornitura delle merci meglio descritte nella fattura n. 150 del 17.06.2022 (…) è stata regolarmente effettuata e, tuttavia, il pagamento del prezzo pattuito, ad oggi, non è ancora avvenuto (…)”.
2.2.1 In primo luogo, infatti, neanche nell'ambito del presente giudizio di merito, parte opposta ha dimostrato l'efficacia del contratto di fornitura di merce e di posa in opera offerto in comunicazione
(cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 3 parte opposta), limitandosi ad affermare che il termine caparra, ivi indicato, non costituisce una condizione sospensiva, bensì rappresenta il primo termine di pagamento della somma concordata per la fornitura, ovvero l'effettivo avveramento della condizione sospensiva apposta dalle parti contraenti, tanto nella terza pagina del preventivo datato 14.03.2022, quanto nella terza pagina del regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente in data 17.04.2022.
Alla luce del contesto fattuale emerso nel corso dell'istruttoria condotta, non vi è dubbio che le parti contraenti inserendo nel regolamento contrattuale la clausola per cui testualmente “Ordine sarà considerato “acquisito” da solo a Contratto firmato per accettazione, e dopo il SALDO Fatt. CP_1
Caparra inviata da uff. Ammi.ne”, abbiano voluto concordemente subordinare l'efficacia del contratto pagina 8 di 12 di fornitura e posa in opera di infissi e controtelai concluso nel mese di aprile 2022, oltre alla sottoscrizione del contratto da parte del cliente per accettazione – come avvenuto nella specie -, ad un fatto futuro ed incerto, dipendente in ogni caso dalla volontà di entrambe le parti contraenti medesime.
In particolare, l'evento futuro ed incerto previsto convenzionalmente e al quale viene subordinata l'efficacia dell'accordo contrattuale raggiunto dal cliente e da in data Parte_1 Controparte_1
17.04.2022 è composito e costituito dal compimento di due corrispettivi e successivi comportamenti fattivi ad opera delle parti contraenti: da un lato, dal fatto volontario di di emettere ed Controparte_1 inviare al cliente la fattura avente ad oggetto il concordato anticipo del 40% a titolo di “caparra a presentazione Fattura” per l'importo, quindi, pari ad euro 3.872,00 e, dall'altro lato, dal fatto parimenti volontario del cliente di saldare la fattura inviata dall'amministrazione di e Parte_1 CP_1 dunque il predetto acconto – definito anche caparra, alternativamente dalle stesse parti contraenti.
Dunque, solo al compiuto verificarsi di una tale composita condizione potestativa - rimessa non già al mero capriccio di entrambi gli obbligati, bensì a due corrispettive manifestazioni di volontà dei medesimi contraenti ovviamente motivate da precise e circostanziate esigenze pratiche delle stesse (cfr.
Cass. n. 11774 del 21.05.2007) – le parti contraenti hanno voluto chiaramente subordinare l'efficacia del contratto di fornitura merce e posa in opera concluso in data 17.04.2022.
L'avveramento di una tale valida condizione sospensiva, non meramente potestativa e caratterizzata da sostanziale reciprocità, non è stato dimostrato dalla parte che agisce in giudizio in senso sostanziale né documentalmente, né nel corso dell'istruttoria orale condotta.
Per un verso, parte opposta non ha fornito prova di aver emesso la concordata fattura dell'importo pari al 40% del corrispettivo pattuito a titolo di “anticipo / caparra a presentazione Fattura” nell'immediatezza della sottoscrizione per accettazione del contratto ad opera di parte opponente
[...]
né tantomeno di averla trasmessa tempestivamente al cliente. Anzi alla luce della Parte_1 documentazione prodotta in atti, risulta che la prima ed unica fattura emessa dalla stessa CP_1 sia proprio quella n. 150 del 17.06.2022 – di due mesi successiva alla sottoscrizione del
[...] contratto di appalto ed inviata all'odierna parte opponente con mail in pari data (cfr. doc. n. 3 monitorio) – oggetto di ingiunzione di pagamento richiesta ed ottenuta in sede monitoria, peraltro avente ad oggetto l'intero corrispettivo preteso dall'appaltatore e non già sola quota parte di acconto a titolo di caparra contrattualmente prevista. L'avveramento di una tale condizione fattuale dipende certamente dalla volontà e dal contegno della parte contraente Controparte_1
Per altro verso, dalla documentazione in atti non emerge nemmeno il corrispettivo pagamento a saldo della fattura – peraltro, lo si ribadisce, che non emessa dall'odierna parte opposta – prevista a titolo di
“anticipo / caparra a presentazione Fattura”, per l'importo pari ad euro 3.872,00; circostanza fattuale, invece, rimessa alla volontà del contraente ma a propria volta appunto dipendente dal Parte_1 preventivo comportamento del contraente Controparte_1
Pertanto, in assenza di idonea prova dell'effettivo avveramento di tale duplice condizione fattuale, quale fatto costitutivo della validità dell'ordine – ovvero “ordine sarà considerato acquisito” – e, quindi, del contratto di fornitura e posa in opera degli infissi e dei controtelai scelti dal cliente e preventivati dall'odierna parte opposta, non ha dimostrato la fonte del proprio preteso Controparte_1 diritto al corrispettivo (fatturato per complessivi euro 8.756,00) per la fornitura degli infissi e dei controtelai ordinati, presso l'immobile di proprietà di Parte_1
A tale specifico proposito e per completezza espositiva, si deve rilevare come non sia condivisibile l'originaria difesa svolta da parte opponente in sede di atto di citazione in opposizione in termini di mancato avveramento della diversa condizione contrattuale che ritiene parimenti apposta nel contratto di fornitura e posa in opera di infissi e controtelai stipulato con e che Controparte_1 subordinerebbe l'efficacia del regolamento contrattuale all'erogazione del superbonus 110%.
Nello specifico, infatti, si deve osservare come già ad una analisi testuale del contratto concluso dalle parti contraenti in data 17.04.2022 non vi sia alcuna specifica ed espressa previsione circa l'apposizione ad opera delle parti contraenti e di una tale condizione Parte_1 Controparte_1
pagina 9 di 12 sospensiva, non potendosi ritenere in tal senso sufficiente la generica dicitura iniziale “modalità SUPERBONUS 110%”. In aggiunta, si deve evidenziare come sia la stessa parte opponente nell'ambito delle proprie difese a dedurre che fosse il contratto di appalto stipulato dal committente con il general Parte_1 contractor ME DI OV ad essere subordinato alla concessione del superbonus 110%
e successivamente risolto proprio a causa del mancato accoglimento della pratica di cessione del credito fiscale da parte della banca interessata (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte opponente) e Parte_3 non già il distinto ed autonomo contratto di fornitura e posa in opera degli infissi e dei controtelai concluso con direttamente dal cliente. Inoltre, dall'esame della documentazione in Controparte_1 atti, non emerge sufficiente prova circa la sussistenza di un collegamento contrattuale in senso tecnico tra i due rapporti contrattuali stipulati dal committente con due distinti soggetti giuridici Parte_1 seppur in un medesimo contesto fattuale ed essendo stato il contraente segnalato Controparte_1 all'odierna parte opponente dall'appaltatore ME DI OV.
Ciò però non toglie che un tale motivo soggettivo in capo al contraente – che Parte_1 non può essere legittimamente opposto in sede di opposizione all'odierna parte opposta, in quanto elemento soggettivo non manifestato formalmente in sede di stipulazione del sinallagma contrattuale e che quindi irrilevante, giuridicamente, sia in termini di causa in concreto, che in termini di condizione, quale elemento accessorio del contratto di fornitura degli infissi e dei controtelai - fosse di fatto noto all'altro contraente Controparte_1
Ciò è emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese da la quale ha seguito gli eventi per Testimone_2 cui è causa in prima persona in qualità di general contractor incaricato dall'odierna parte opponente e accompagnandola presso (cfr. verbale d'udienza del 14.03.2024, capitoli 1, 2, 7 a Parte_4 prova contraria diretta – “(…) ricordo che per la ristrutturazione dell'immobile dalla Parte_1 stessa acquistato aveva richiesto alla banca la cessione del credito, visto che era il periodo del Super
Bonus 110, anche perché le servivano i soldi per farla (…) confermo dunque che il preventivo dell' era stato firmato da proprio per tale ragione”). CP_1 Parte_1
Pertanto, all'esito dell'istruttoria orale condotta ed in considerazione del comportamento in concreto tenuto dalle parti contraenti a seguito della sottoscrizione del contratto in data 17.04.2022, risulta probabile che l'apposizione della condizione sospensiva in termini di “ordine acquisito (…) dopo il SALDO Fatt. Caparra inviata da uff. Amm.ne” sia proprio il frutto del noto interesse del cliente
[...] di beneficiare della concessione del superbonus 110%, essendo all'epoca della sottoscrizione Parte_1 del contratto di fornitura e di posa in opera degli infissi e dei controtelai, in corso la pratica di cessione del credito con la banca TE AN AO.
Al tempo stesso, una tale previsione contrattuale è senza dubbio, altresì, volta a garantire e a tutelare anche il contrapposto interesse dell'altro contraente a procedere alla realizzazione Controparte_1 degli infissi e dei controtelai scelti ed ordinati dal cliente, solo a seguito della manifestazione di un serio impegno, anche sotto il profilo economico, ad opera di quest'ultimo ovvero mediante il pagamento anticipato del 40% del corrispettivo dell'appalto, a titolo di caparra.
In ultima analisi e quanto all'aspetto temporale, si rileva che dall'interpretazione generale del contratto la condizione sospensiva ivi apposta dai contraenti risulti sostanzialmente correlata alla data di sottoscrizione del contratto per accettazione da parte del cliente (17.04.2022), si deve osservare che nel periodo intercorso fino alla prima comunicazione scritta, documentata in atti, da parte di CP_1 che in data 17.06.2022 ha proceduto all'emissione della fattura commerciale n. 150/2022 e alla
[...] trasmissione della stessa al cliente – peraltro immediatamente riscontrata e contestata Parte_1 dall'odierna parte opponente in sede stragiudiziale - (cfr. doc. n. 3 monitorio), non è stato allegato, prima, né provato, poi, che le parti contraenti, in pendenza della condizione, non si siano comportate secondo buona fede ai sensi dell'art. 1358 c.c., né che il cliente si sia resa Parte_1 inadempiente, nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive concluso con l'odierna parte opposta. Parimenti non configurabile è poi, nel caso di specie, sempre con riferimento all'eventuale pagina 10 di 12 avveramento della condizione sospensiva in esame, la finzione di avveramento di cui al successivo art. 1359 c.c. in quanto di fatto e per le contrapposte ragioni in precedenza, entrambe le parti contraenti sono tenute condizionatamente ad una data prestazione e hanno in concreto interesse all'avveramento della condizione e alla conseguente efficacia dell'accordo contrattuale concluso in data 17.04.2022.
Per tutte le predette ragioni ed in sintesi, si deve senza dubbio rilevare l'assenza di prova circa il necessario avveramento della complessa condizione sospensiva apposta nella terza pagina del regolamento contrattuale sotto l'indicazione testuale “validità offerta” e conseguentemente la carenza di prova dell'an del preteso diritto di parte opposta al pagamento a saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura della merce, illegittimamente azionato in sede monitoria.
2.2.2 In secondo luogo ed in via di ragione comunque maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), alla luce delle ulteriori e contrapposte doglianze sollevate dalle parti nella presente sede processuale, ci si limita in ogni caso a rilevare come l'odierna parte opposta non ha provato in modo idoneo né l'esecuzione delle specifiche opere di appalto commissionate per cui è a richiedere il pagamento del corrispettivo a saldo, né l'esigibilità delle somme richieste con l'emissione della fattura commerciale n. 150 in data 17.06.2022, non superando le contestazioni sollevate sul punto da parte opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Per un verso, parte opposta non ha allegato specificamente, prima, e provato, poi, l'effettiva esecuzione a regola d'arte di tutte le opere di appalto oggetto del preventivo del 14.03.2022 e del conforme contratto concluso in data 17.04.2022, limitandosi in sede di comparsa di costituzione e risposta alla generica allegazione, in alcun modo riscontrata, circa il fatto di aver comunque “provveduto a ordinare gli infissi scelti dall'opponente e a metterli a sua disposizione”. Ciò non è avvenuto né documentalmente, né sulla base delle istanze istruttorie orali formulate dalla stessa parte onerata. Anzi, per altro verso, tali generiche allegazioni di parte opposta circa il proprio esatto adempimento dell'obbligazione di fornitura della merce ordinata sono risultate smentite dalle concordi dichiarazioni rese tanto a prova diretta dal testimone ammesso di parte opponente, - “(…) non Tes_3 CP_1 ha eseguito alcun lavoro, né consegnato gli infissi, presso l'immobile in cui tutt'ora convivo con la mia compagna. ADR: preciso che non si propose nemmeno di consegnare la merce (…)” -, CP_1 quanto a prova contraria dal testimone di parte opposta, che ha risposto Testimone_2 affermativamente ai capitoli avversari nn. 8 e 9 in ordine alla mancata consegna ed installazione degli infissi e dei controtelai da parte di presso l'immobile di (cfr. verbale CP_1 Parte_1
d'udienza del 14.03.2024).
In sintesi, la ricostruzione fattuale proposta da parte opposta non è supportata da univoci elementi probatori tali da integrare quanto sopra precisato, anzi essendo stata smentita dalle complessive risultanze dell'istruttoria condotta e, dunque, senza dubbio totalmente carente è la prova del proprio preteso diritto ad ottenere il pagamento a saldo dei corrispettivi ritenuti unilateralmente spettanti e derivanti dal contratto di fornitura merce e posa in opera concluso con il cliente
[...] in data 17.04.2022. Parte_1
3. Per tali ragioni ed in conclusione, l'onere di provare l'integrale debenza della somma richiesta a titolo di corrispettivo contrattuale a saldo da parte di attore in senso Controparte_1 sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi compiutamente assolto all'esito dell'istruttoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 778/2022. Nei limiti della domanda proposta da parte opponente (cfr. Cass. n. 14601 del 9.07.2020) ed in ragione dell'allegazione di parte – priva in ogni caso di riscontro documentale - in ordine all'intervenuto pagamento dell'importo complessivamente risultante dall'ingiunzione di pagamento opposta n. 778/2022 e, proprio, in forza di un tale titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, in questa sede revocato, un tale eventuale pagamento da parte di in favore di è Parte_1 Controparte_1 divenuto oggettivamente indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. e ne consegue il diritto del solvens di ripetere quanto pagato, oltre interessi legali dal giorno della domanda, stante la buona fede pagina 11 di 12 dell'accipiens tenuto conto della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. 4. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei limiti della nota spese depositata dalla parte vittoriosa, nei valori medi in ogni fase, in base al valore complessivo della controversia, ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 4.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opposta come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione, con riferimento alla domanda di pagamento dei corrispettivi dalla stessa proposta in sede monitoria.
4.2 Per quanto riguarda, in ultima analisi, la domanda di condanna formulata da parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti di parte opposta, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi soggettivi della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di espletare comunque attività istruttoria orale al fine di meglio accertare l'esistenza e l'esigibilità della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria e la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2643/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da parte opponente nei confronti di parte Parte_1 opposta per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 778/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 25.07.2022.
3. ACCERTA E DICHIARA che parte opponente nulla deve a parte opposta Parte_1 [...]
per i titoli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo ed in conseguenza Controparte_1 dell'accertata inefficacia del contratto di fornitura merce e posa in opera sottoscritto in data 17.04.2022. 4. CONDANNA parte opposta alla restituzione ai sensi dell'art. Controparte_1
2033 c.c. in favore di parte opponente dell'eventuale somma già ricevuta nelle more del Parte_1 presente procedimento in ragione della concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 778/2022, oltre interessi legali dalla data della domanda, sino alla data di effettiva restituzione.
5. CONDANNA parte opposta al pagamento in favore di parte Controparte_1 opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro Parte_1
5.077,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
spese specifiche pari ad euro 173,86 per contributo unificato e anticipazione forfettaria, nonché costi per intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
Forlì, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2643/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA DI PENTIMA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, N. 187, FORLÌ, presso il difensore avv. MARIA GABRIELLA DI PENTIMA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ENRICO CANEPA, elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI, N. 28, 47122 FORLÌ, presso il difensore avv. ENRICO CANEPA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 23 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 14.03.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni
Parte_1 telematicamente depositato in data 26.09.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda attorea e per l'effetto: - Nel merito, dichiarare l'inefficacia del preventivo sottoscritto in data 17/4/2022 dalla Sig.ra e, di talché, annullare e revocare e comunque dichiarare
Parte_1 inefficace il Decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed immotivato in diritto, per le ragioni esposte, con conseguente restituzione delle somme già versate dalla Sig.ra in virtù
Parte_1 della concessa provvisoria esecutività, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c., a far data dalla concessa provvisoria esecutività sino all'effettiva restituzione alla sig.ra delle stesse. - In via
Parte_1 subordinata, determinare l'importo eventualmente dovuto anche in via equitativa, considerando la complessiva condotta tenuta da controparte, in virtù anche del fatto che l'accordo non si è mai perfezionato e che nessuna prestazione è mai stata effettuata in favore della Sig.ra né alcuna
Parte_1 merce consegnata. Il tutto sempre con ordine di restituzione di quanto già versato dalla Sig.ra in virtù della concessa provvisoria esecutività. In ogni caso si chiede la condanna di
Parte_1 controparte ex art. 96 c.p.c. con determinazione della relativa somma in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge”;
pagina 1 di 12 - parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 telematicamente depositato in data 24.09.2024, ovvero: “confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 778/2022 D.I., emesso in data 22/07/2022 dal Tribunale di Forlì nella causa civile n. 1945/2022 R.G. e notificato in data 30/08/2022, per la causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare Parte_1 a pagare in favore di la somma di €. 8.756,00, oltre
[...] Controparte_1 Controparte_1 interessi e competenze del procedimento monitorio;
Con vittoria di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (in seguito anche solo cliente) Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 778/2022 con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di seguito anche solo , ingiungeva il Controparte_1 Controparte_1 pagamento della somma pari ad euro 8.756,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo per la fornitura di merce e posa in opera di cui al contratto sottoscritto dal cliente
[...] in data 17.04.2022 e risultante dalla fattura commerciale n. 150 del 17.06.2022 rimasta Parte_1 insoluta ed azionata in sede monitoria.
Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) stipulava con ME DI OV contratto di appalto (la cui validità era Parte_1 subordinata alla concessione del superbonus 110%), con il quale ME si impegnava ad effettuare la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito in Castrocaro Terme, occupandosi Parte_1 anche di reperire i fornitori;
b) ME individuava quale fornitore per la fornitura Controparte_1
e la posa in opera di infissi e controtelai e, conseguentemente, sottoscriveva con Parte_1 l'odierna parte opposta un contratto merce e posa in opera, la cui efficacia era parimenti subordinata alla concessione del superbonus 110%, nonché al pagamento della fattura caparra che sarebbe dovuta essere inviata da parte dell'ufficio amministrazione, contestualmente alla firma per accettazione del contratto;
c) a seguito della firma del predetto contratto, BA TE AN AO comunicava all'odierna parte opponente di non poter procedere alla sottoscrizione del contratto di cessione del credito e, pertanto, in data 6.07.2022, si vedeva costretta a recedere dal contratto Parte_1 stipulato con ME, non potendo più provvedere alla conseguente conclusione dei contratti
“satellite” per la fornitura della merce;
d) la fattura caparra non veniva mai emessa dall'ufficio amministrazione di e non veniva mai inviata al cliente;
e) incurante dell'inefficacia Controparte_1 dell'accordo contrattuale sottoscritto, emetteva ed inviava in data 17.06.2022 al cliente la CP_1 fattura azionata in sede monitoria, peraltro riportante un corrispettivo pari ad euro 8.756,00 difforme rispetto a quanto pattuito contrattualmente.
In particolare, deduceva il mancato avveramento della condizione cui era subordinata Parte_1 l'efficacia del contratto ed eccepiva, dunque, l'illegittimità della fattura commerciale emessa da non trovando ragione in alcun valido contratto sottoscritto dall'odierna opponente. Controparte_1 Inoltre, affermava che la prestazione oggetto dell'accordo non era mai stata effettuata, Parte_1 non avendo effettuato alcuna consegna di merce in favore dell'odierna parte Controparte_1 opponente ed evidenziava come, in ogni caso, l'importo di cui alla fattura azionata non trovasse corrispondenza nemmeno con l'importo indicato nel contratto sottoscritto in data 17.04.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.01.2023, si costituiva CP_1
contestando le avversarie deduzioni e doglianze, fornendo una propria ricostruzione fattuale.
[...]
Preliminarmente, parte opposta dava atto che, in data 14.03.2022, il cliente Parte_1 sottoscriveva con l'odierna parte opposta un ordine per la fornitura e l'installazione di infissi in pvc
“Serie Rehau” da collocare presso l'immobile di sua proprietà, sito in Castrocaro Terme;
ordine che veniva poi trasposto nel contratto sottoscritto dalle medesime parti contraenti in data 17.04.2022. Sul punto, parte opposta evidenziava come tanto nell'ordine, quanto nel successivo contratto, non fosse presente la condizione sospensiva della concessione del bonus 110%, richiamata dalla controparte. Di pagina 2 di 12 seguito, parte opposta dava atto di essere stata informata dal cliente Controparte_1 Parte_1 in data 23.06.2022, che non avrebbe proceduto all'acquisto degli infissi e dei controtelai ordinati, in quanto non aveva potuto accedere alle agevolazioni fiscali e concludere la pratica di cessione del credito con la banca interessata e, conseguentemente, dava atto che la merce oggetto del contratto di fornitura e posa in opera del 17.04.2022, nel frattempo giunta presso la propria sede e che veniva lì trattenuta in attesa di poter essere consegnata al cliente. In particolare, contestava Controparte_1 l'avversaria eccezione di mancata esecuzione della prestazione oggetto del contratto, dando atto di aver provveduto ad ordinare gli infissi e i controtelai scelti dall'odierna parte opponente e a metterli a sua disposizione e di non aver effettuato la posa in opera degli stessi avendo comunicato Parte_1 che non avrebbe provveduto al pagamento della merce.
Da ultimo e quanto alla mancata corrispondenza di importi tra quanto sottoscritto dal cliente
[...]
e la fattura commerciale n. 150/2022 emessa da in data 17.06.2022, parte Parte_1 Controparte_1 opposta dava atto che l'importo riportato in fattura era inferiore a quello preventivato e concordato contrattualmente, proprio in ragione della mancata posa in opera della merce ordinata.
Con ordinanza del 16.02.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2023, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., assegnava, su richiesta congiunta delle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Con decreto del 12.03.2023, letta l'istanza dell'avv. Maria Gabriella Di Pentima, difensore di parte opponente, depositata in data 7.03.2023, preso atto delle ragioni dedotte dal difensore di parte opponente e rilevato che le stesse non fossero idonee all'accoglimento della sostanziale richiesta di sospensione della già concessa provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e non essendo, peraltro, tale potere previsto dalla legge in capo al giudice di merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice rigettava le istanze formulate da parte opponente e confermava l'udienza già calendarizzata e non essendone possibile l'anticipazione a causa della consistenza del ruolo.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 27.09.2023, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 17.05.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 14.03.2024, non compariva per rendere interrogatorio formale Controparte_1 ammesso, venivano escussi i testimoni , e il giudice, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.10.2024, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 23.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 14.03.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 24.10.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
*** L'opposizione proposta dal cliente avverso al decreto ingiuntivo n. 778/2022 Parte_1 nei confronti di , alla luce delle complessive risultanze Controparte_1 dell'istruttoria espletata, è fondata e, dunque, va accolta per le ragioni di cui alla seguente motivazione, con conseguente e necessaria revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta, nonché condanna di parte opposta alla restituzione a parte opponente di quanto eventualmente Controparte_1 Parte_1 nelle more pagato in forza del predetto titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, oltre interessi, come meglio indicato in dispositivo.
pagina 3 di 12 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Sotto un primo profilo, ci si limita a ricordare che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 633
e 634 c.p.c. mediante fattura commerciale n. 150 del 17.06.2022 e relativo estratto autentico notarile delle scritture contabili (cfr. doc. nn. 1 e 2 monitorio) - nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie.
1.2 Sotto un secondo profilo, poi, sempre in via generale e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita, altresì, ad una breve e necessaria premessa in merito al principio generale di non contestazione, certamente dirimente ai fini della decisione della presente causa. Infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio. Parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del
28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti storici posti alla base della pretesa fatta valere in giudizio, ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.3 Sotto un terzo profilo e facendo applicazione anche dei richiamati principi giuridici, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali di particolare rilievo nel presente giudizio, rilevando che tali circostanze risultano, in parte, adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione ed, in parte, non sono state specificamente contestate dalle parti, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ex art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae, infatti, origine, in primo luogo, dalla sottoscrizione in data 14.03.2022 da parte di in nome e per conto di e da parte del cliente Parte_2 Controparte_1 Pt_1
pagina 4 di 12 della scrittura privata, qualificabile in termini di preventivo scritto – con “validità 15 gg.” - Parte_1 avente ad oggetto la fornitura di infissi in PVC, ivi meglio individuati, nonché il relativo trasporto, scarico e montaggio presso l'immobile di proprietà dell'odierna parte opponente sito in via ANt'Antonio in Gualdo, Castrocaro Terme, verso pagamento del corrispettivo convenuto in complessivi euro “8.800,00 IVA 10% COMPRESA” – circostanza fattuale non in contestazione tra le parti. In particolare, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve sin da subito osservare che una tale scrittura privata sottoscritta dalle parti contraenti in data 14.03.2022 e composta da tre pagine – ciascuna riportante la dizione in calce “progetto MARA” e con allegata la copia della tessera sanitaria dell'odierna parte opponente - riporta sotto la dicitura “opzione” l'indicazione testuale per cui
“serve un sopralluogo per visionare lo stato attuale e capire se possibile fare intervento senza scasso per innesto controtelai”, nonché le precisazioni per cui “il preventivo sarà rivalutato in caso di ORDINE, se scaduta la data validità” e ancora che la “consegna” è “DA DEFINIRE DOPO RILIEVO DEFINTIVO (le misure definitive e tipologia di posa dovranno essere CONFERMATE DAL CLIENTE)”. Inoltre, il documento in esame riporta in calce l'elenco della documentazione da allegare al contratto tanto nell'ipotesi di “ristrutturazione e manutenzione straordinaria”, quanto nell'ipotesi di
“sconto in fattura del 50%” (cfr. doc. n. 2 parte opposta). In secondo luogo, il rapporto negoziale intercorso tra le odierne parti processuali è proseguito, poi, con la documentata sottoscrizione da parte del cliente della scrittura privata datata Parte_1 17.04.2022, rubricata “CONTRATTO MERCE e Posa in opera” e composta da tre pagine progressivamente numerate, che riporta le specifiche pattuizioni contrattuali sia in merito all'oggetto della fornitura e posa in opera, quantitativamente e qualitativamente specificato, che in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo concordato (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 3 parte opposta). Nello specifico, a quest'ultimo proposito, viene indicato il “totale importo merce iva esente” in euro 8.800,00, con indicazione dell'IVA 10%, nonché la somma pari ad euro 3.872,00, imposta compresa, quale “totale importo caparra a presentazione fattura” – ovvero “40% anticipo/caparra a presentazione fattura” – e di seguito il “restante da saldare” pari ad euro 4.840,00, imposta compresa,
“prima di consegna” – ovvero “50% saldo materiale ad avviso merce pronta” – e pari ad euro 968,00, imposta compresa, “dopo la posa”. In aggiunta, sempre dal punto di vista testuale, si deve evidenziare come la documentazione contrattuale redatta su carta intestata di riporti in alto nella Controparte_1 prima pagina la dicitura “Modalità SUPERBONUS 110%”. Le parti contraenti hanno inserito nel corpo del contratto l'espressa nota – in linea con l'indicazione già contenuta nel preventivo datato e sottoscritto in data 14.03.2022 - per cui “gli ordini saranno esecutivi SOLO DOPO ACCETTAZIONE SCRITTA delle misure vano rilevate durante il RILIEVO
DEFINITIVO, dal committente/progettista, eventuali vizi riscontrabili nella preparazione del vano, non saranno riconducibili ad ed in allegato, nella terza pagina della scrittura privata – CP_1 parimenti sottoscritta da per “Firma Accettazione preventivo/Iter Artinfissi gestione Parte_1 commessa” -, le previsioni contrattuali specificamente relative a “Iter/Presupposti per la gestione della commessa”, tra cui la previsione testuale circa la “Validità Ordine” per cui “Ordine sarà considerato
“acquisito” da solo a Contratto firmato per accettazione, e dopo il SALDO Fatt. CP_1 Per_1 inviata da uff. Ammi.ne” (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 3 parte opposta). In particolare, entrambe le parti non hanno contestato specificamente l'effettiva conclusione dell'accordo contrattuale alle condizioni ivi riportate e, nonostante una prima e generica contestazione sollevata in sede stragiudiziale dal cliente in ordine alla mancata sottoscrizione del Parte_1 documento contrattuale datato 17.04.2022 (cfr. doc. n. 3 monitorio), la stessa nelle more del presente giudizio di opposizione non ha poi disconosciuto formalmente le proprie rispettive sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c. (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. nn. 2 e 3 parte opposta). Diversamente, il foglio rubricato “Condizioni di vendita e di fornitura Merce” materialmente presente della produzione documentale sub n. 3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, ma non nella produzione documentale sub doc. n. 4 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo,
pagina 5 di 12 non risulta in alcun modo sottoscritta dall'odierna parte opponente né può ritenersi univocamente collegata al contratto di fornitura merce e posa in opera sottoscritto per accettazione in data 17.04.2022. 1.4 Ciò doverosamente premesso ed accertato in fatto, a fronte dell'incontestata conclusione e della sottoscrizione di tali accordi contrattuali, sotto un profilo generale di analisi, non vi è dubbio che la predetta scrittura privata rubricata “contratto merce e posa in opera”, composta da tre pagine progressivamente numerate e sottoscritta dal cliente in data 17.04.2022, nonché offerta Parte_1 in comunicazione da parte opposta nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, abbia forza di legge tra le parti contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produca i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione e non ne hanno nelle more del presente giudizio eccepito l'invalidità e/o l'inesistenza e nemmeno messo in discussione in alcun modo l'effettiva sottoscrizione, ponendo unicamente questioni interpretative, legate all'inefficacia dello stesso e all'esecuzione concreta del contratto ad opera delle medesime parti contraenti. Pertanto, presupposto imprescindibile della presente decisione è la validità del regolamento contrattuale in oggetto (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 3 parte opposta), che è stato stipulato in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale, per cui ex art. 1322 c.c. le parti contraenti “possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative”.
1.4.1 A tal proposito, sempre in via generale, ci si limita a ricordare che l'interpretazione del contratto, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni apposte nello stesso, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato anche in relazione al comportamento complessivo delle stesse, eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, in ogni caso senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. Inoltre, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che in ogni caso devono trovare applicazione i generali principi di buona fede e di conservazione del contratto ai sensi degli artt. 1366 e 1367 c.c..
1.4.2 Inoltre, ancora in via generale e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve precisare che, come noto, l'ordinamento giuridico consente alle parti contraenti, sempre in forza della propria autonomia negoziale, la possibilità di inserire condizioni nel regolamento contrattuale, quali elementi accessori rispetto agli elementi essenziali, dai quali però le parti medesime fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) e/o l'inefficacia (condizione risolutiva) del contratto dal verificarsi di un evento futuro e incerto ovvero dall'avveramento della conditio facti, quale evento dipendente dal caso o dalla volontà di un terzo, nonché in alcuni specifici casi anche dalla volontà di una delle parti. In particolare, si evidenzia altresì che l'istituto codicistico della condizione è uno strumento attraverso il quale possono essere elevati, in concreto, a giuridica rilevanza anche i motivi soggettivi delle parti, che normalmente sono irrilevanti all'interno della materia contrattuale. In aggiunta, risulta senz'altro di pregnante rilievo l'ulteriore distinzione tra condizione potestativa semplice e condizione meramente potestativa, nonché le necessarie condizioni di validità di quest'ultima. Nella prima ipotesi, infatti, l'evento consiste in una dichiarazione di volontà che è il risultato complesso di una serie di motivi, rappresentanti molteplici ed apprezzabili interessi;
mentre, nella seconda è una semplice dichiarazione di volontà o un fatto tale che si possa compiere o non compiere indifferentemente, senza che vi siano seri e complessivi motivi per compierlo od ometterlo. Nella condizione meramente potestativa, dunque, la determinazione volitiva è legata sostanzialmente al mero arbitrio della parte, essendo pacifico l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che la condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma appunto dal mero arbitrio della parte (cfr. già
Cass. n. 11774 del 21.05.2007). Occorre, infine, precisare che la condizione meramente potestativa rende nullo il negozio a cui è apposta se essa fa dipendere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo dalla mera volontà del debitore ai sensi dell'art. 1355 c.c.; mentre se l'acquisto del diritto o pagina 6 di 12 del credito dipende dalla mera volontà del creditore non vi sono ragioni per ritenere l'intero negozio non valido, così come valida è la condizione meramente potestativa risolutiva (cfr. Cass. n. 2497 del 10.02.2004).
Nello specifico caso, poi, di apposizione di condizione sospensiva – in relazione alla cui sussistenza l'indagine del giudice di merito deve essere condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti (cfr. Cass. n. 1547 del 22.01.2019) -, pacifica è la conseguenza giuridica in termini di inefficacia del relativo regolamento contrattuale che se ne deve trarre in caso di mancato avveramento della stessa. In tal senso, infatti, “qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando nel reciproco interesse il termine entro il quale esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine” (cfr. Cass. n. 19146 del 23.09.2004 e Cass. n. 18351 del 04.07.2024). Ancora, con specifico riferimento all'ipotesi di apposizione di una condizione nell'interesse di entrambe le parti contraenti, ci si limita a richiamare il condivisibile e consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che “La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso
o di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi;
ne consegue che l'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte, tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione, abbia anch'essa interesse al verificarsi della condizione (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, risultando inapplicabile l'art. 1359 c.c. con riferimento a transazione che subordinava il pagamento di un incentivo all'esodo alla condizione sospensiva della sottoscrizione di un accordo in sede sindacale, ritenendo detta condizione apposta nell'interesse di ambedue le parti)” (cfr. Cass. n. 18512 del 26.07.2017 e Cass. n. 16620 del 03.07.2013). 2. Facendo congiunta applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, nel caso di specie, non vi è dubbio che parte opposta all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta, Controparte_1 non sia riuscita a fornire adeguata e sufficiente prova della fonte contrattuale del proprio preteso diritto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle opere commissionate, né con riferimento ad una valida ed efficace fonte contrattuale alla base dell'integrale credito portato dalla fattura commerciale n. 150/2022 azionata in sede monitoria e pari in linea capitale ad euro 8.756,00, né con riferimento alla prova dell'esatto adempimento delle plurime obbligazioni contrattuali assunte con il regolamento contrattuale concluso tra le parti contraenti in data 17.04.2022.
2.1 Innanzitutto, a tal proposito, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale e alla ripartizione dell'onere della prova applicabile nel caso di specie, che in base al criterio interpretativo della prevalenza del lavoro sulla materia – trattandosi di contratto di fornitura di merce e di posa in opera, dunque, caratterizzato tanto da obbligazioni di dare, quanto di fare in capo all'odierna parte opposta - risulta sussumibile nell'alveo del contratto tipico di appalto (cfr. Cass. n. 5935 del 12.3.2018 e Cass. n. 20301 del 20.11.2012).
Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché ex multis
Cass. n. 826 del 20.01.2015).
In aggiunta, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita altresì a richiamare in linea generale due orientamenti giurisprudenziali che risultano largamente condivisi in materia di contratto tipico di appalto, nonché applicabili alla presente decisione. Da un lato, si ricorda che “in tema di
pagina 7 di 12 inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (cfr. anche di recente Cass. n. 98 del 04.01.2019) e, sempre in punto di onere della prova della spettanza del corrispettivo dell'appalto, che, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, l'appaltatore deve provare il conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 23893 del 23.11.2016 e Cass. n. 21522 del 20.08.2019 con riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale ma considerarsi senza dubbio valevoli anche con riferimento alla prestazione d'opera svolta nell'ambito di un contratto di appalto). Dall'altro lato, si ricorda che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007) ed ancora più di recente “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr. Cass. n.
26801 del 21.10.2019). Ciò chiarito ed in sintesi, pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore, per un verso, provare l'effettivo conferimento dell'incarico ovvero la sussistenza di un valido ed efficace accordo contrattuale con il committente e, per altro verso, provare l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro e delle opere svolte. 2.2 A seguito delle eccezioni sollevate in sede di opposizione e delle specifiche contestazioni allegate e documentate da parte opponente con riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, sollevate già in sede stragiudiziale (cfr. doc. n. 4 parte opponente e doc. n. 3 monitorio), parte opposta non ha fornito adeguata prova di una efficace fonte contrattuale del proprio diritto al pagamento del corrispettivo richiesto con la sola emissione della fattura commerciale azionata in sede monitoria.
Si precisa sul punto, che nel corpo del proprio ricorso per decreto ingiuntivo ha Controparte_1 specificamente dedotto, senza poi riuscire a provare una tale affermazione, che “(…) la fornitura delle merci meglio descritte nella fattura n. 150 del 17.06.2022 (…) è stata regolarmente effettuata e, tuttavia, il pagamento del prezzo pattuito, ad oggi, non è ancora avvenuto (…)”.
2.2.1 In primo luogo, infatti, neanche nell'ambito del presente giudizio di merito, parte opposta ha dimostrato l'efficacia del contratto di fornitura di merce e di posa in opera offerto in comunicazione
(cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 3 parte opposta), limitandosi ad affermare che il termine caparra, ivi indicato, non costituisce una condizione sospensiva, bensì rappresenta il primo termine di pagamento della somma concordata per la fornitura, ovvero l'effettivo avveramento della condizione sospensiva apposta dalle parti contraenti, tanto nella terza pagina del preventivo datato 14.03.2022, quanto nella terza pagina del regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente in data 17.04.2022.
Alla luce del contesto fattuale emerso nel corso dell'istruttoria condotta, non vi è dubbio che le parti contraenti inserendo nel regolamento contrattuale la clausola per cui testualmente “Ordine sarà considerato “acquisito” da solo a Contratto firmato per accettazione, e dopo il SALDO Fatt. CP_1
Caparra inviata da uff. Ammi.ne”, abbiano voluto concordemente subordinare l'efficacia del contratto pagina 8 di 12 di fornitura e posa in opera di infissi e controtelai concluso nel mese di aprile 2022, oltre alla sottoscrizione del contratto da parte del cliente per accettazione – come avvenuto nella specie -, ad un fatto futuro ed incerto, dipendente in ogni caso dalla volontà di entrambe le parti contraenti medesime.
In particolare, l'evento futuro ed incerto previsto convenzionalmente e al quale viene subordinata l'efficacia dell'accordo contrattuale raggiunto dal cliente e da in data Parte_1 Controparte_1
17.04.2022 è composito e costituito dal compimento di due corrispettivi e successivi comportamenti fattivi ad opera delle parti contraenti: da un lato, dal fatto volontario di di emettere ed Controparte_1 inviare al cliente la fattura avente ad oggetto il concordato anticipo del 40% a titolo di “caparra a presentazione Fattura” per l'importo, quindi, pari ad euro 3.872,00 e, dall'altro lato, dal fatto parimenti volontario del cliente di saldare la fattura inviata dall'amministrazione di e Parte_1 CP_1 dunque il predetto acconto – definito anche caparra, alternativamente dalle stesse parti contraenti.
Dunque, solo al compiuto verificarsi di una tale composita condizione potestativa - rimessa non già al mero capriccio di entrambi gli obbligati, bensì a due corrispettive manifestazioni di volontà dei medesimi contraenti ovviamente motivate da precise e circostanziate esigenze pratiche delle stesse (cfr.
Cass. n. 11774 del 21.05.2007) – le parti contraenti hanno voluto chiaramente subordinare l'efficacia del contratto di fornitura merce e posa in opera concluso in data 17.04.2022.
L'avveramento di una tale valida condizione sospensiva, non meramente potestativa e caratterizzata da sostanziale reciprocità, non è stato dimostrato dalla parte che agisce in giudizio in senso sostanziale né documentalmente, né nel corso dell'istruttoria orale condotta.
Per un verso, parte opposta non ha fornito prova di aver emesso la concordata fattura dell'importo pari al 40% del corrispettivo pattuito a titolo di “anticipo / caparra a presentazione Fattura” nell'immediatezza della sottoscrizione per accettazione del contratto ad opera di parte opponente
[...]
né tantomeno di averla trasmessa tempestivamente al cliente. Anzi alla luce della Parte_1 documentazione prodotta in atti, risulta che la prima ed unica fattura emessa dalla stessa CP_1 sia proprio quella n. 150 del 17.06.2022 – di due mesi successiva alla sottoscrizione del
[...] contratto di appalto ed inviata all'odierna parte opponente con mail in pari data (cfr. doc. n. 3 monitorio) – oggetto di ingiunzione di pagamento richiesta ed ottenuta in sede monitoria, peraltro avente ad oggetto l'intero corrispettivo preteso dall'appaltatore e non già sola quota parte di acconto a titolo di caparra contrattualmente prevista. L'avveramento di una tale condizione fattuale dipende certamente dalla volontà e dal contegno della parte contraente Controparte_1
Per altro verso, dalla documentazione in atti non emerge nemmeno il corrispettivo pagamento a saldo della fattura – peraltro, lo si ribadisce, che non emessa dall'odierna parte opposta – prevista a titolo di
“anticipo / caparra a presentazione Fattura”, per l'importo pari ad euro 3.872,00; circostanza fattuale, invece, rimessa alla volontà del contraente ma a propria volta appunto dipendente dal Parte_1 preventivo comportamento del contraente Controparte_1
Pertanto, in assenza di idonea prova dell'effettivo avveramento di tale duplice condizione fattuale, quale fatto costitutivo della validità dell'ordine – ovvero “ordine sarà considerato acquisito” – e, quindi, del contratto di fornitura e posa in opera degli infissi e dei controtelai scelti dal cliente e preventivati dall'odierna parte opposta, non ha dimostrato la fonte del proprio preteso Controparte_1 diritto al corrispettivo (fatturato per complessivi euro 8.756,00) per la fornitura degli infissi e dei controtelai ordinati, presso l'immobile di proprietà di Parte_1
A tale specifico proposito e per completezza espositiva, si deve rilevare come non sia condivisibile l'originaria difesa svolta da parte opponente in sede di atto di citazione in opposizione in termini di mancato avveramento della diversa condizione contrattuale che ritiene parimenti apposta nel contratto di fornitura e posa in opera di infissi e controtelai stipulato con e che Controparte_1 subordinerebbe l'efficacia del regolamento contrattuale all'erogazione del superbonus 110%.
Nello specifico, infatti, si deve osservare come già ad una analisi testuale del contratto concluso dalle parti contraenti in data 17.04.2022 non vi sia alcuna specifica ed espressa previsione circa l'apposizione ad opera delle parti contraenti e di una tale condizione Parte_1 Controparte_1
pagina 9 di 12 sospensiva, non potendosi ritenere in tal senso sufficiente la generica dicitura iniziale “modalità SUPERBONUS 110%”. In aggiunta, si deve evidenziare come sia la stessa parte opponente nell'ambito delle proprie difese a dedurre che fosse il contratto di appalto stipulato dal committente con il general Parte_1 contractor ME DI OV ad essere subordinato alla concessione del superbonus 110%
e successivamente risolto proprio a causa del mancato accoglimento della pratica di cessione del credito fiscale da parte della banca interessata (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte opponente) e Parte_3 non già il distinto ed autonomo contratto di fornitura e posa in opera degli infissi e dei controtelai concluso con direttamente dal cliente. Inoltre, dall'esame della documentazione in Controparte_1 atti, non emerge sufficiente prova circa la sussistenza di un collegamento contrattuale in senso tecnico tra i due rapporti contrattuali stipulati dal committente con due distinti soggetti giuridici Parte_1 seppur in un medesimo contesto fattuale ed essendo stato il contraente segnalato Controparte_1 all'odierna parte opponente dall'appaltatore ME DI OV.
Ciò però non toglie che un tale motivo soggettivo in capo al contraente – che Parte_1 non può essere legittimamente opposto in sede di opposizione all'odierna parte opposta, in quanto elemento soggettivo non manifestato formalmente in sede di stipulazione del sinallagma contrattuale e che quindi irrilevante, giuridicamente, sia in termini di causa in concreto, che in termini di condizione, quale elemento accessorio del contratto di fornitura degli infissi e dei controtelai - fosse di fatto noto all'altro contraente Controparte_1
Ciò è emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese da la quale ha seguito gli eventi per Testimone_2 cui è causa in prima persona in qualità di general contractor incaricato dall'odierna parte opponente e accompagnandola presso (cfr. verbale d'udienza del 14.03.2024, capitoli 1, 2, 7 a Parte_4 prova contraria diretta – “(…) ricordo che per la ristrutturazione dell'immobile dalla Parte_1 stessa acquistato aveva richiesto alla banca la cessione del credito, visto che era il periodo del Super
Bonus 110, anche perché le servivano i soldi per farla (…) confermo dunque che il preventivo dell' era stato firmato da proprio per tale ragione”). CP_1 Parte_1
Pertanto, all'esito dell'istruttoria orale condotta ed in considerazione del comportamento in concreto tenuto dalle parti contraenti a seguito della sottoscrizione del contratto in data 17.04.2022, risulta probabile che l'apposizione della condizione sospensiva in termini di “ordine acquisito (…) dopo il SALDO Fatt. Caparra inviata da uff. Amm.ne” sia proprio il frutto del noto interesse del cliente
[...] di beneficiare della concessione del superbonus 110%, essendo all'epoca della sottoscrizione Parte_1 del contratto di fornitura e di posa in opera degli infissi e dei controtelai, in corso la pratica di cessione del credito con la banca TE AN AO.
Al tempo stesso, una tale previsione contrattuale è senza dubbio, altresì, volta a garantire e a tutelare anche il contrapposto interesse dell'altro contraente a procedere alla realizzazione Controparte_1 degli infissi e dei controtelai scelti ed ordinati dal cliente, solo a seguito della manifestazione di un serio impegno, anche sotto il profilo economico, ad opera di quest'ultimo ovvero mediante il pagamento anticipato del 40% del corrispettivo dell'appalto, a titolo di caparra.
In ultima analisi e quanto all'aspetto temporale, si rileva che dall'interpretazione generale del contratto la condizione sospensiva ivi apposta dai contraenti risulti sostanzialmente correlata alla data di sottoscrizione del contratto per accettazione da parte del cliente (17.04.2022), si deve osservare che nel periodo intercorso fino alla prima comunicazione scritta, documentata in atti, da parte di CP_1 che in data 17.06.2022 ha proceduto all'emissione della fattura commerciale n. 150/2022 e alla
[...] trasmissione della stessa al cliente – peraltro immediatamente riscontrata e contestata Parte_1 dall'odierna parte opponente in sede stragiudiziale - (cfr. doc. n. 3 monitorio), non è stato allegato, prima, né provato, poi, che le parti contraenti, in pendenza della condizione, non si siano comportate secondo buona fede ai sensi dell'art. 1358 c.c., né che il cliente si sia resa Parte_1 inadempiente, nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive concluso con l'odierna parte opposta. Parimenti non configurabile è poi, nel caso di specie, sempre con riferimento all'eventuale pagina 10 di 12 avveramento della condizione sospensiva in esame, la finzione di avveramento di cui al successivo art. 1359 c.c. in quanto di fatto e per le contrapposte ragioni in precedenza, entrambe le parti contraenti sono tenute condizionatamente ad una data prestazione e hanno in concreto interesse all'avveramento della condizione e alla conseguente efficacia dell'accordo contrattuale concluso in data 17.04.2022.
Per tutte le predette ragioni ed in sintesi, si deve senza dubbio rilevare l'assenza di prova circa il necessario avveramento della complessa condizione sospensiva apposta nella terza pagina del regolamento contrattuale sotto l'indicazione testuale “validità offerta” e conseguentemente la carenza di prova dell'an del preteso diritto di parte opposta al pagamento a saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura della merce, illegittimamente azionato in sede monitoria.
2.2.2 In secondo luogo ed in via di ragione comunque maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), alla luce delle ulteriori e contrapposte doglianze sollevate dalle parti nella presente sede processuale, ci si limita in ogni caso a rilevare come l'odierna parte opposta non ha provato in modo idoneo né l'esecuzione delle specifiche opere di appalto commissionate per cui è a richiedere il pagamento del corrispettivo a saldo, né l'esigibilità delle somme richieste con l'emissione della fattura commerciale n. 150 in data 17.06.2022, non superando le contestazioni sollevate sul punto da parte opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Per un verso, parte opposta non ha allegato specificamente, prima, e provato, poi, l'effettiva esecuzione a regola d'arte di tutte le opere di appalto oggetto del preventivo del 14.03.2022 e del conforme contratto concluso in data 17.04.2022, limitandosi in sede di comparsa di costituzione e risposta alla generica allegazione, in alcun modo riscontrata, circa il fatto di aver comunque “provveduto a ordinare gli infissi scelti dall'opponente e a metterli a sua disposizione”. Ciò non è avvenuto né documentalmente, né sulla base delle istanze istruttorie orali formulate dalla stessa parte onerata. Anzi, per altro verso, tali generiche allegazioni di parte opposta circa il proprio esatto adempimento dell'obbligazione di fornitura della merce ordinata sono risultate smentite dalle concordi dichiarazioni rese tanto a prova diretta dal testimone ammesso di parte opponente, - “(…) non Tes_3 CP_1 ha eseguito alcun lavoro, né consegnato gli infissi, presso l'immobile in cui tutt'ora convivo con la mia compagna. ADR: preciso che non si propose nemmeno di consegnare la merce (…)” -, CP_1 quanto a prova contraria dal testimone di parte opposta, che ha risposto Testimone_2 affermativamente ai capitoli avversari nn. 8 e 9 in ordine alla mancata consegna ed installazione degli infissi e dei controtelai da parte di presso l'immobile di (cfr. verbale CP_1 Parte_1
d'udienza del 14.03.2024).
In sintesi, la ricostruzione fattuale proposta da parte opposta non è supportata da univoci elementi probatori tali da integrare quanto sopra precisato, anzi essendo stata smentita dalle complessive risultanze dell'istruttoria condotta e, dunque, senza dubbio totalmente carente è la prova del proprio preteso diritto ad ottenere il pagamento a saldo dei corrispettivi ritenuti unilateralmente spettanti e derivanti dal contratto di fornitura merce e posa in opera concluso con il cliente
[...] in data 17.04.2022. Parte_1
3. Per tali ragioni ed in conclusione, l'onere di provare l'integrale debenza della somma richiesta a titolo di corrispettivo contrattuale a saldo da parte di attore in senso Controparte_1 sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi compiutamente assolto all'esito dell'istruttoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 778/2022. Nei limiti della domanda proposta da parte opponente (cfr. Cass. n. 14601 del 9.07.2020) ed in ragione dell'allegazione di parte – priva in ogni caso di riscontro documentale - in ordine all'intervenuto pagamento dell'importo complessivamente risultante dall'ingiunzione di pagamento opposta n. 778/2022 e, proprio, in forza di un tale titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, in questa sede revocato, un tale eventuale pagamento da parte di in favore di è Parte_1 Controparte_1 divenuto oggettivamente indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. e ne consegue il diritto del solvens di ripetere quanto pagato, oltre interessi legali dal giorno della domanda, stante la buona fede pagina 11 di 12 dell'accipiens tenuto conto della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. 4. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei limiti della nota spese depositata dalla parte vittoriosa, nei valori medi in ogni fase, in base al valore complessivo della controversia, ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 4.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opposta come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione, con riferimento alla domanda di pagamento dei corrispettivi dalla stessa proposta in sede monitoria.
4.2 Per quanto riguarda, in ultima analisi, la domanda di condanna formulata da parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti di parte opposta, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi soggettivi della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di espletare comunque attività istruttoria orale al fine di meglio accertare l'esistenza e l'esigibilità della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria e la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2643/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da parte opponente nei confronti di parte Parte_1 opposta per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 778/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 25.07.2022.
3. ACCERTA E DICHIARA che parte opponente nulla deve a parte opposta Parte_1 [...]
per i titoli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo ed in conseguenza Controparte_1 dell'accertata inefficacia del contratto di fornitura merce e posa in opera sottoscritto in data 17.04.2022. 4. CONDANNA parte opposta alla restituzione ai sensi dell'art. Controparte_1
2033 c.c. in favore di parte opponente dell'eventuale somma già ricevuta nelle more del Parte_1 presente procedimento in ragione della concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 778/2022, oltre interessi legali dalla data della domanda, sino alla data di effettiva restituzione.
5. CONDANNA parte opposta al pagamento in favore di parte Controparte_1 opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro Parte_1
5.077,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
spese specifiche pari ad euro 173,86 per contributo unificato e anticipazione forfettaria, nonché costi per intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
Forlì, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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