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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/09/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 75 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso gli uffici della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Antonietta Canu in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO
Controparte_2 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Campus che lo rappresenta e difende, anche unitamente all'avv.to Ettore Fais in forza di procura in atti. APPELLATO All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
-ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta -riformare la sentenza n. n.134/2022 Tribunale di Tempio Pausania e per l'effetto dichiarare la insussistenza del requisito contributivo per la pensione ordinaria di inabilità -in via di mero subordine, salvo gravame, dichiarare il diritto di alla Controparte_2 pensione ordinaria di inabilità dalla data della domanda e fino al mese (settembre 2022) anteriore alla decorrenza (ottobre 2022) della pensione di vecchiaia. -con vittoria di spese, diritti ed onorari- NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2) Con vittoria di spese ed onorari da distrarre. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Nella sentenza è scritto: "Il ricorrente agisce in giudizio nei confronti dell' per l'accertamento del proprio diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art.2 L.222/1984. Assume che per oltre 40 anni si è occupato di lavori edili, sia come lavoratore dipendente che come titolare di impresa artigiana e di vantare
1 oltre 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione), accreditati tra il 01/01/1973 e il 05.03.2012 nel FPLD e nella Gestione Artigiani. Afferma che è stato riconosciuto invalido civile al 100% con decorrenza aprile 2015 e bisognoso di accompagnamento e che in data 30.05.2020 ha presentato CP_ all' , domanda di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di CP_3 CP_ assegno ordinario invalidità ex , ma l' con provvedimento in data NumeroD_1 11.11.2020, ha respinto la domanda con la seguente motivazione: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 30.05.2020, per il seguente motivo: Negli ultimi 5 anni non risultano versati almeno n. 156 contributi settimanali, requisito contributivo ne - cessario per il diritto alla prestazione. Risultano inf atti complessivamente versati nel pe-riodo dal 31/05/2015 al 31/05/2020 zero contributi”. Assume che in data 10.01.2021, CP_ aveva inoltrato ricorso amministrativo al Comitato Prov.le chiedendo che non si tenesse conto del requisito specifico previsto dall'art.13 del R.D.L. 636/1939, in quanto nell'ultimo quinquennio il richiedente non poteva certo prestare attività lavorativa essendo invalido al 100%; ha chiesto espressamente l'applicazione del principio di neutralizzazione stabilito dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 ed affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze. Parte convenuta chiede il rigetto del ricorso per difetto di allegazione e prova dei requisiti CP_1 costitutivi della prestazione richiesta;
con vittoria di spese, diritti ed onorari” La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 134/2022 di accoglimento del ricorso, con condanna dell' a corrispondere al ricorrente CP_1 la pensione di inabilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (30/05/2020), oltre interessi dal dovuto al saldo. In particolare, richiamati i requisiti contributivi per ottenere la pensione ordinaria di inabilità – incontroversa la sussistenza di quelli sanitario e lavorativo – il Tribunale esaminando l'art. 37 dpr 818/1957, aderisce all'insegnamento giurisprudenziale espresso, da ultimo, dalla Cassazione con ordinanza n. 26667/2018. In forza del principio affermato da detta pronuncia, il Tribunale ritiene sussistente il diritto del alla pensione di inabilità, in quanto pur risultando CP_2 impossibilitato a svolgere attività lavorativa per tre anni negli ultimi cinque anni prima della domanda amministrativa, ha peraltro, maturato contributi pensionistici negli ultimi cinque anni prima dell'evento invalidante con la conseguenza che, facendo applicazione dell'invocata neutralizzazione del periodo pensionisticamente deteriore, egli risulta in possesso del requisito generico del trattamento previdenziale invocato. CP_ Avverso detta sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito con memoria il
. CP_2 La causa, istruita con i fascicoli di parte, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'appellante lamenta: 1) l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art.37 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818, dell'artt.
9-13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n.639, convertito in legge 6 luglio 1939, n.1272.
2 In sintesi, si imputa al Tribunale di non tenere conto dei principi affermati dalla Cassazione nella pronuncia n. 25858/2018 né di considerare che l'art. 4 L n. 222/1984 modifica sì l'art. 9 L n. 218/1952, ma dal relativo coordinamento si evince che il requisito contributivo introdotto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 222 citata, è richiesto ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità e alla pensione di inabilità, nonchè ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta. Principio questo, la cui specificità è tale da escludere l'applicabilità dell'art.37 cit. Pertanto, a detta dell'appellante, il Tribunale erra laddove non tiene conto che il non ha più lavorato né versato contributi dal 20.3.2012 e, pertanto, non CP_2 possiede il requisito delle 156 settimane (3 anni) nell'ultimo quinquennio, iniziato il 31/05/2015: carenza non emendabile atteso che “non è prevista alcuna deroga al requisito contributivo previsto per l'accoglimento della pensione di Inabilità, a differenza di ciò che è invece previsto per altri tipi di prestazioni pensionistiche.” Infatti, la legge n. 222/1984 subentrata al DPR n. 818/1957 non prevede alcuna deroga al possesso dei predetti requisiti e, pertanto, correttamente l'istituto rigetta la domanda amministrativa in applicazione del principio per cui "lex posterior derogat priori". Infine, l'appellante segnala che dal mese di ottobre 2022, l'appellato è percettore di pensione di vecchiaia sì che l'eventuale conferma della sentenza deve comunque prevedere la spettanza del diritto fino a quest'ultima data. Il motivo non appare condivisibile. Invero, si osserva che non sono contestate le circostanze di fatto riguardanti la posizione lavorativa e contributiva dell'appellato: è dunque incontroverso che egli non ha maturato cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la domanda amministrativa. Ha invece maturato il requisito di almeno 5 anni di contribuzione negli anni precedenti l'invalidità inabilitante al 100%. Secondo la tesi dell'appellante, la mancanza del requisito contributivo specifico – cinque anni contributivi di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio – costituisce requisito insuperabile per l'assenza delle condizioni tassativamente previste dal legislatore per l'operare della neutralizzazione (ossia sospensione) del periodo contributivo in questione ossia, nel caso di specie, lo stato di malattia protrattosi oltre 12 mesi. La tesi non appare condivisibile ove si consideri che dalla documentazione in atti risulta che nel 2015 il è stato riconosciuto invalido al 100%, con bisogno di CP_2 accompagnamento, mentre la domanda amministrativa è del 2021: è indubbio che dal 2015 l'appellato è privo della capacità di rendere la prestazione lavorativa per la sua condizione fisica. Con la conseguenza che ai fini della sussistenza del diritto alla pensione indiretta deve aversi riguardo al requisito del versamento contributivo generico per cinque anni nel corso dell'intera vita lavorativa del . CP_2 In tale senso si è pronunciata la Cassazione che, con sentenza n. 26667/2018, ha così affermato “nel quinquennio precedente la domanda amministrativa, il ricorrente si trovasse pacificamente in uno stato di assoluta impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
posto che la domanda è stata presentata nel 2009 mentre lo stato invalidante accertato in giudizio ha avuto inizio nel 2003. 3.1- Ciò giustifica l'erogazione della prestazione sulla base della neutralizzazione prevista
3 dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 e del riconoscimento del requisito contributivo generico, giusto quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte;
da ultimo con sentenza n. 6585/2016 ed in precedenza con la sentenza n. 166/2009 ( cfr. pure nn. 8895/2003; 3826/1999). 3.2.- E' stato infatti chiarito, con le predette pronunce, che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico. 4.- Alla luce di tale chiaro CP_ orientamento non può essere quindi accolta, anzitutto, la tesi sostenuta dall secondo cui il principio della cosiddetta neutralizzazione dei periodi di malattia, prevista e regolata dall'articolo 37 d.p.r. 818 del 57, non sarebbe applicabile nel caso di specie posto che la malattia del signor C., accertata a decorrere dal 2003, non è intervenuta in costanza di rapporto sì da interromperlo. 5.- Ed in secondo luogo neppure è fondato quanto afferma l' con riferimento alla mancanza CP_1 totale del requisito assicurativo sostenendo che i contributi maturati dal C. dal 1976 al 1989 siano "del tutto irrilevanti" in quanto non versati nell'ultimo quinquennio precedente la domanda presentata nel 2009. 6.- Per contro, va ribadito che, ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico (il periodo contributivo minimo richiesto nell'ultimo quinquennio) non è necessario che la malattia intervenga nel corso di rapporto. E che, nell'ipotesi in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell'assicurato, la prestazione d'invalidità deve essere riconosciuta ugualmente sulla base del possesso del requisito assicurativo generico (consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati). 7.- In tal caso, la legge richiede dunque, come requisito contributivo, soltanto un'anzianità assicurativa di cinque anni, ma non prescrive che esso maturi nell'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa. Di requisito contributivo c.d. mobile non è dato perciò discorrere quando l'impedimento al lavoro ex art. 37 cit. sussista per l'intero periodo utile alla maturazione del requisito specifico (tre anni nell'ultimo quinquennio); dovendosi ritenere in tal caso sufficiente il solo requisito generico ovvero che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni. Mentre nessuna norma prevede che questo requisito sia mobile ovvero debba maturare nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.”.
4 Principio indirettamente ribadito anche nelle fattispecie esaminate da Cass. Civ. n. 32469/2021 e da Cass. Civ. n. 26443/2021 nonché da Cass. Civ. n. 8631/2024 nelle quali tutte l'art. 37 citato risulta vigente benché le ipotesi riguardino prestazioni successive all'entrata in vigore della legge n. 222/1984. Pertanto, atteso che nel caso di specie il non ha, con evidenza, potuto CP_2 maturare il requisito contributivo specifico proprio quale conseguenza del grave e prolungato stato di malattia, correttamente il primo giudice applica l'invocato diritto alla neutralizzazione del periodo contributivo previsto dal citato art. 37. Da ultimo si prende atto che dal novembre 2022 l'appellato è percettore di pensione di vecchiaia e, dunque, la pensione di inabilità non spetta oltre il settembre 2022. Atteso l'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante, avverso CP_1 la sentenza n. 134/2022 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con;
Controparte_2 condanna l'appellante a rifondere agli avv.ti Giovanni Campus e Ettore Fais, distrattari, le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315 Giorni 5 per la motivazione Sassari 10.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
5
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso gli uffici della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Antonietta Canu in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO
Controparte_2 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Campus che lo rappresenta e difende, anche unitamente all'avv.to Ettore Fais in forza di procura in atti. APPELLATO All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
-ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta -riformare la sentenza n. n.134/2022 Tribunale di Tempio Pausania e per l'effetto dichiarare la insussistenza del requisito contributivo per la pensione ordinaria di inabilità -in via di mero subordine, salvo gravame, dichiarare il diritto di alla Controparte_2 pensione ordinaria di inabilità dalla data della domanda e fino al mese (settembre 2022) anteriore alla decorrenza (ottobre 2022) della pensione di vecchiaia. -con vittoria di spese, diritti ed onorari- NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2) Con vittoria di spese ed onorari da distrarre. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Nella sentenza è scritto: "Il ricorrente agisce in giudizio nei confronti dell' per l'accertamento del proprio diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art.2 L.222/1984. Assume che per oltre 40 anni si è occupato di lavori edili, sia come lavoratore dipendente che come titolare di impresa artigiana e di vantare
1 oltre 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione), accreditati tra il 01/01/1973 e il 05.03.2012 nel FPLD e nella Gestione Artigiani. Afferma che è stato riconosciuto invalido civile al 100% con decorrenza aprile 2015 e bisognoso di accompagnamento e che in data 30.05.2020 ha presentato CP_ all' , domanda di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di CP_3 CP_ assegno ordinario invalidità ex , ma l' con provvedimento in data NumeroD_1 11.11.2020, ha respinto la domanda con la seguente motivazione: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 30.05.2020, per il seguente motivo: Negli ultimi 5 anni non risultano versati almeno n. 156 contributi settimanali, requisito contributivo ne - cessario per il diritto alla prestazione. Risultano inf atti complessivamente versati nel pe-riodo dal 31/05/2015 al 31/05/2020 zero contributi”. Assume che in data 10.01.2021, CP_ aveva inoltrato ricorso amministrativo al Comitato Prov.le chiedendo che non si tenesse conto del requisito specifico previsto dall'art.13 del R.D.L. 636/1939, in quanto nell'ultimo quinquennio il richiedente non poteva certo prestare attività lavorativa essendo invalido al 100%; ha chiesto espressamente l'applicazione del principio di neutralizzazione stabilito dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 ed affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze. Parte convenuta chiede il rigetto del ricorso per difetto di allegazione e prova dei requisiti CP_1 costitutivi della prestazione richiesta;
con vittoria di spese, diritti ed onorari” La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 134/2022 di accoglimento del ricorso, con condanna dell' a corrispondere al ricorrente CP_1 la pensione di inabilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (30/05/2020), oltre interessi dal dovuto al saldo. In particolare, richiamati i requisiti contributivi per ottenere la pensione ordinaria di inabilità – incontroversa la sussistenza di quelli sanitario e lavorativo – il Tribunale esaminando l'art. 37 dpr 818/1957, aderisce all'insegnamento giurisprudenziale espresso, da ultimo, dalla Cassazione con ordinanza n. 26667/2018. In forza del principio affermato da detta pronuncia, il Tribunale ritiene sussistente il diritto del alla pensione di inabilità, in quanto pur risultando CP_2 impossibilitato a svolgere attività lavorativa per tre anni negli ultimi cinque anni prima della domanda amministrativa, ha peraltro, maturato contributi pensionistici negli ultimi cinque anni prima dell'evento invalidante con la conseguenza che, facendo applicazione dell'invocata neutralizzazione del periodo pensionisticamente deteriore, egli risulta in possesso del requisito generico del trattamento previdenziale invocato. CP_ Avverso detta sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito con memoria il
. CP_2 La causa, istruita con i fascicoli di parte, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'appellante lamenta: 1) l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art.37 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818, dell'artt.
9-13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n.639, convertito in legge 6 luglio 1939, n.1272.
2 In sintesi, si imputa al Tribunale di non tenere conto dei principi affermati dalla Cassazione nella pronuncia n. 25858/2018 né di considerare che l'art. 4 L n. 222/1984 modifica sì l'art. 9 L n. 218/1952, ma dal relativo coordinamento si evince che il requisito contributivo introdotto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 222 citata, è richiesto ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità e alla pensione di inabilità, nonchè ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta. Principio questo, la cui specificità è tale da escludere l'applicabilità dell'art.37 cit. Pertanto, a detta dell'appellante, il Tribunale erra laddove non tiene conto che il non ha più lavorato né versato contributi dal 20.3.2012 e, pertanto, non CP_2 possiede il requisito delle 156 settimane (3 anni) nell'ultimo quinquennio, iniziato il 31/05/2015: carenza non emendabile atteso che “non è prevista alcuna deroga al requisito contributivo previsto per l'accoglimento della pensione di Inabilità, a differenza di ciò che è invece previsto per altri tipi di prestazioni pensionistiche.” Infatti, la legge n. 222/1984 subentrata al DPR n. 818/1957 non prevede alcuna deroga al possesso dei predetti requisiti e, pertanto, correttamente l'istituto rigetta la domanda amministrativa in applicazione del principio per cui "lex posterior derogat priori". Infine, l'appellante segnala che dal mese di ottobre 2022, l'appellato è percettore di pensione di vecchiaia sì che l'eventuale conferma della sentenza deve comunque prevedere la spettanza del diritto fino a quest'ultima data. Il motivo non appare condivisibile. Invero, si osserva che non sono contestate le circostanze di fatto riguardanti la posizione lavorativa e contributiva dell'appellato: è dunque incontroverso che egli non ha maturato cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la domanda amministrativa. Ha invece maturato il requisito di almeno 5 anni di contribuzione negli anni precedenti l'invalidità inabilitante al 100%. Secondo la tesi dell'appellante, la mancanza del requisito contributivo specifico – cinque anni contributivi di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio – costituisce requisito insuperabile per l'assenza delle condizioni tassativamente previste dal legislatore per l'operare della neutralizzazione (ossia sospensione) del periodo contributivo in questione ossia, nel caso di specie, lo stato di malattia protrattosi oltre 12 mesi. La tesi non appare condivisibile ove si consideri che dalla documentazione in atti risulta che nel 2015 il è stato riconosciuto invalido al 100%, con bisogno di CP_2 accompagnamento, mentre la domanda amministrativa è del 2021: è indubbio che dal 2015 l'appellato è privo della capacità di rendere la prestazione lavorativa per la sua condizione fisica. Con la conseguenza che ai fini della sussistenza del diritto alla pensione indiretta deve aversi riguardo al requisito del versamento contributivo generico per cinque anni nel corso dell'intera vita lavorativa del . CP_2 In tale senso si è pronunciata la Cassazione che, con sentenza n. 26667/2018, ha così affermato “nel quinquennio precedente la domanda amministrativa, il ricorrente si trovasse pacificamente in uno stato di assoluta impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
posto che la domanda è stata presentata nel 2009 mentre lo stato invalidante accertato in giudizio ha avuto inizio nel 2003. 3.1- Ciò giustifica l'erogazione della prestazione sulla base della neutralizzazione prevista
3 dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 e del riconoscimento del requisito contributivo generico, giusto quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte;
da ultimo con sentenza n. 6585/2016 ed in precedenza con la sentenza n. 166/2009 ( cfr. pure nn. 8895/2003; 3826/1999). 3.2.- E' stato infatti chiarito, con le predette pronunce, che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico. 4.- Alla luce di tale chiaro CP_ orientamento non può essere quindi accolta, anzitutto, la tesi sostenuta dall secondo cui il principio della cosiddetta neutralizzazione dei periodi di malattia, prevista e regolata dall'articolo 37 d.p.r. 818 del 57, non sarebbe applicabile nel caso di specie posto che la malattia del signor C., accertata a decorrere dal 2003, non è intervenuta in costanza di rapporto sì da interromperlo. 5.- Ed in secondo luogo neppure è fondato quanto afferma l' con riferimento alla mancanza CP_1 totale del requisito assicurativo sostenendo che i contributi maturati dal C. dal 1976 al 1989 siano "del tutto irrilevanti" in quanto non versati nell'ultimo quinquennio precedente la domanda presentata nel 2009. 6.- Per contro, va ribadito che, ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico (il periodo contributivo minimo richiesto nell'ultimo quinquennio) non è necessario che la malattia intervenga nel corso di rapporto. E che, nell'ipotesi in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell'assicurato, la prestazione d'invalidità deve essere riconosciuta ugualmente sulla base del possesso del requisito assicurativo generico (consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati). 7.- In tal caso, la legge richiede dunque, come requisito contributivo, soltanto un'anzianità assicurativa di cinque anni, ma non prescrive che esso maturi nell'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa. Di requisito contributivo c.d. mobile non è dato perciò discorrere quando l'impedimento al lavoro ex art. 37 cit. sussista per l'intero periodo utile alla maturazione del requisito specifico (tre anni nell'ultimo quinquennio); dovendosi ritenere in tal caso sufficiente il solo requisito generico ovvero che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni. Mentre nessuna norma prevede che questo requisito sia mobile ovvero debba maturare nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.”.
4 Principio indirettamente ribadito anche nelle fattispecie esaminate da Cass. Civ. n. 32469/2021 e da Cass. Civ. n. 26443/2021 nonché da Cass. Civ. n. 8631/2024 nelle quali tutte l'art. 37 citato risulta vigente benché le ipotesi riguardino prestazioni successive all'entrata in vigore della legge n. 222/1984. Pertanto, atteso che nel caso di specie il non ha, con evidenza, potuto CP_2 maturare il requisito contributivo specifico proprio quale conseguenza del grave e prolungato stato di malattia, correttamente il primo giudice applica l'invocato diritto alla neutralizzazione del periodo contributivo previsto dal citato art. 37. Da ultimo si prende atto che dal novembre 2022 l'appellato è percettore di pensione di vecchiaia e, dunque, la pensione di inabilità non spetta oltre il settembre 2022. Atteso l'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante, avverso CP_1 la sentenza n. 134/2022 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con;
Controparte_2 condanna l'appellante a rifondere agli avv.ti Giovanni Campus e Ettore Fais, distrattari, le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315 Giorni 5 per la motivazione Sassari 10.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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