TRIB
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1707 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(SEDE Parte_1
SECONDARIA MILANO) (C.F. ) con l'Avv. PANATTONI EMANUELE e P.IVA_1
l'Avv. DICIOLLA ROMINA
- RICORRENTE -
contro
INPS-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE SEDE TERRITORIALE DI
MILANO CENTRO (C.F. con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA P.IVA_2
- RESISTENTE -
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande formulate da parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 che liquida in complessivi € 6.873,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 07/02/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(SEDE Parte_1
SECONDARIA MILANO) (C.F. ) con l'Avv. PANATTONI EMANUELE e P.IVA_1
l'Avv. DICIOLLA ROMINA
- RICORRENTE -
contro
INPS-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE SEDE TERRITORIALE DI
MILANO CENTRO (C.F. con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA P.IVA_2
- RESISTENTE -
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande formulate da parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 che liquida in complessivi € 6.873,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 07/02/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani