Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 617/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], cod. fiscale;
Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lelio Gurrera;
- appellante -
CONTRO
con sede in Palermo, p. iva Controparte_1
; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Centineo;
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La premesso di avere Controparte_1 venduto a l'autovettura Porsche, modello 911 Carrera 4, targata Parte_1
BF911ME, per il prezzo di € 38.000,00, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 15.07.2016 il decreto n. 3310/2016, ingiuntivo del pagamento dell'anzidetta somma, delle spese di trasferimento di proprietà del veicolo e di quelle del procedimento.
proponeva opposizione deducendo l'estinzione del credito della società Parte_1
ingiungente in ragione del contrapposto credito della di cui egli era socio CP_2
La convenuta, costituendosi, contestava le difese e richieste della controparte.
Istruita la causa su base documentale, con sentenza n. 5349 del 5 dicembre 2018 il
Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
ha proposto appello. Parte_1
La società appellata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, il giorno 27 marzo 2024 la causa
è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'appellante, a confutazione degli argomenti del Tribunale, sostiene di non avere inteso sollevare un'eccezione di compensazione tra il credito della società e il CP_1
controcredito della verso , ma di aver soltanto allegato CP_2 CP_3
l'estinzione del credito della società in accomandita per effetto dell'utilizzazione di esso ai fini dell'assolvimento di un debito dell'accomandatario CP_3
Reputa il Collegio che quanto dedotto dall'appellante sia una compensazione in senso tecnico, ossia l'estinzione dell'obbligazione in conseguenza della contrapposizione, per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.), di un credito e di un debito reciproci, non attuabile perché proibita dagli artt. 2271, 2293 e 2315 c.c., stante la separazione del patrimonio della società creditrice da quello del socio accomandatario e la CP_3
sottrazione del patrimonio sociale alla pretesa del creditore particolare del socio.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'esito sfavorevole della domanda di pagamento della somma di € 18.889,89, da lui pretesa a titolo di corrispettivo per la vendita all' dell'autovettura Mercedes targata CP667TH, CP_1
domanda respinta dal giudice sulla scorta della documentazione del pagamento della minor somma di euro 3.600,00.
Osserva il Collegio che non era proprietario dell'autovettura Mercedes Parte_1
targata CP667TH, bensì mero utilizzatore, avendola presa in locazione dalla GE Capital
Servizi Finanziari s.p.a. in data 25.06.2004 con contratto di leasing n. 294707, e che egli ha ceduto il contratto di leasing alla con comunicazione scritta alla GE CP_1 3
Capital. La ha quindi anticipatamente posto termine al rapporto di leasing CP_1
acquistando la proprietà dell'autovettura dietro versamento della somma di € 19.064,38 alla proprietaria GE Capital Servizi Finanziari s.p.a. a mezzo bonifico e la somma di €
3.600,00 a . Parte_1
Nessuna vendita è mai intervenuta, dunque, tra e la e nessun Pt_1 CP_1
corrispettivo era di conseguenza dovuto da quest'ultima al primo per l'acquisto della proprietà del bene, altra essendo la causale del pagamento di € 3.600,00, importo verosimilmente corrispondente al valore residuo del bene al netto dei canoni di locazione a scadere e del prezzo finale di riscatto.
Le spese, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 5349 del 5 dicembre 2018; condanna l'appellante a rifondere a Controparte_4
le spese di appello, che liquida, in complessivi € 6.800,00, oltre spese
[...]
generali, c.p.a. e i.v.a.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo,
D.P.R. 115/2002.dell'art. 13, DPR 115/2002, a carico di parte appellante.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di
Appello, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente Gabriele Strano Giuseppe Lupo