Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 265/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Federica Rende Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 265/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), tutti con l'avv. MARIANTONIETTA MICCOLI (C.F. C.F._5
CodiceFiscale_6 Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ), con gli avv.ti PASQUALE ZOCCALI CP_1 C.F._7
(C.F. e EVA GAFÀ CodiceFiscale_8 Email_2
(C.F. ; CodiceFiscale_9 Email_3
(C.F. ), Parte_6 C.F._10 Parte_7
(C.F. ) e (C.F. , C.F._11 Parte_8 C.F._12
contumaci
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 272/2019, pubblicata il 18.02.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 2320/2012 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.10.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 28.10.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il CP_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 2320/2012 R.G.) per l'accertamento del suo acquisto per usucapione di una “stradella” e ivi in particolare deducendo che:
(1) fin dal 1959 era proprietario di un terreno sito in Reggio Calabria (in Catasto al fg. 86,
p.lle 146/H, 146/I e 146/O e alla Via Schiavone Mati – poi Via Don Orione - n. 20), su cui altresì insisteva la sua abitazione;
(2) per accedervi aveva da sempre utilizzato una “stradella” di passaggio, di cui, già a partire dal 1975, aveva altresì intercluso l'accesso a terzi (mediante apposizione di cancello in ferro di cui possedeva solo lui le chiavi), e ricadente in parte (circa 25 m2) sul fg. 86, p.lla 431 (ex
273) [intestata a e (parte, quest'ultima, deceduta e alla Parte_1 CP_2
quale erano succeduti il predetto coniuge, , e i figli, , Parte_1 Parte_2
, e )] e per la parte residua sul Parte_3 Parte_4 Parte_5 fg. 86, p.lla 432 (ex 334) [intestata a (parte anch'essa deceduta e alla quale CP_3
erano succeduti i figli , e Parte_6 Parte_7 Pt_8
)];
[...]
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(3) da oltre trent'anni esercitava un possesso uti dominus (pubblico, pacifico ed esclusivo) sulla predetta “stradella”, avendo quindi acquistato la proprietà per usucapione.
I.1.2.- Con distinte comparse, tutte depositate il 30.10.2012, si sono poi costituiti in giudizio
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo la Parte_5
propria carenza di legittimazione passiva, risultando le risultanze catastali frutto di mero errore dell'Ufficio ed essendo reale proprietario e possessore di tale “stradella” altro soggetto
( , germano dell'attore). Controparte_4
I.1.3.- Con comparse del 31.10.2012 e del 21.03.2012 si sono poi costituiti gli ulteriori convenuti - , e Parte_6 Parte_7 Pt_8 anch'esse contestando le avverse deduzioni ed eccependo il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva:
(A) i primi due ( e ) per difetto della Parte_6 Parte_7
qualità di eredi, avendo rinunciato all'eredità della de cuius CP_3
(B) il terzo ( ) per non essere il bene oggetto di causa, da sempre Parte_8 utilizzato dall'attore solo per concessione del suo germano , appartenuto alla Controparte_4 de cuius [avendo quest'ultima preliminarmente provveduto, nel vendere ai CP_3
la casa con annesso terreno di sua proprietà, a effettuare un frazionamento della Pt_1
restante sua proprietà - in considerazione di una procedura espropriativa intrapresa sulla stessa dal Comune di Reggio Calabria, in favore del quale aveva poi provveduto ad effettuare la cessione volontaria della parte espropriata].
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti (ivi compreso il menzionato rogito del 1959, prodotto in data 1.04.2015 a seguito di ordinanza del Tribunale del 15.01.2015), con l'escussione di testi e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. depositata il 3.12.2015), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 272/2019, pubblicata il 18.02.2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Parte_6
e ; Parte_7 Parte_8
(b) accolto, in parte qua, la domanda attorea e per l'effetto dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà della porzione di circa 25 m2 della “stradella” ricadente al fg. 86,
p.lla 273, del NCEU di Reggio Calabria;
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(c) regolato le spese di lite fra le parti (integralmente compensate fra l'attore e i convenuti
, e e poste a Parte_6 Parte_7 Parte_8
carico dei convenuti, anche per le spese di C.T.U., , , Parte_1 Parte_2
, e nel rapporto fra essi e Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'attore).
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalle parti , Parte_1
, , e , i quali Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno instaurato il presente giudizio di gravame (proc. n. 265/2019 R.G.) e ivi contestato la sentenza di prime cure, di cui è stata altresì chiesta la sospensione ex art. 283 c.p.c., in particolare:
(A) sia nel merito – attesa l'inammissibilità dell'avversa domanda ex art. 1158 c.c.;
(B) sia rispetto alle spese di lite – non essendo stata applicata anche nei loro confronti la statuizione compensativa.
I.2.2.- Con comparsa del 24.06.2019 si è costituito l'appellato CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'inammissibilità dell'avversa istanza di inibitoria, nonché, in ogni caso, l'infondatezza di essa e dell'avverso appello.
I.2.3.- Non si sono invece costituiti, pur a fronte di rituale notifica nei loro confronti, le ulteriori parti appellate - , e Parte_6 Parte_7
-, conseguentemente dichiarate contumaci con provvedimento Parte_8 dell'1.07.2019.
I.2.3.- Con il medesimo provvedimento dell'1.07.2019 è stata altresì rigettata la richiesta sospensione della pronuncia di prime cure e disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento del 25.10.2024.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non
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consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un.,
21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr.
Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [apparendo qui opportuno ribadire, considerando il caso di specie (v. supra, sub I.2.3.), che “il principio sancito dall'art. 346 c.p.c. … trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/11/2007, n. 23489)], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
V.- Muovendo, a tal riguardo, dalle doglianze riguardo al merito della decisione assunta in prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (A)], occorre osservare che le parti appellanti hanno in particolare lamentato la radicale inammissibilità della domanda di usucapione attorea in quanto riferibile a un bene (i.e. la menzionata “stradella”) di cui l'attore stesso già legittimamente disponeva e rispetto al quale essi appellanti erano invece del tutto estranei.
Conclusione, quest'ultima, a loro avviso in particolare emergente dagli atti notarili [v. infra, sub V.1.-V.1.3.], dalla relazione peritale del 3.12.2015 [v. infra, sub V.2.-V.2.5.] e infine da ulteriori elementi in atti, fra cui, in particolare, la diffida del 30.03.2011, a firma dell'avv.
Aiello, redatta per conto del sig. e rivolta nei confronti dell'attore in prime Controparte_4
cure e odierno appellato [v. infra, sub V.3.-V.3.4.]. CP_1
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Tali complessive deduzioni, come qui di seguito scrutinate, non risultano tuttavia meritevoli di accoglimento.
V.1.- Procedendo, in particolare, dalle deduzioni fondate sugli atti notarili via via intervenuti, gli appellanti hanno in particolare sostenuto che la “stradella” qui in esame non sarebbe stata mai acquisita dalla loro dante causa, in quanto: CP_3
(a) non menzionato nel titolo di provenienza di quest'ultima [costituito, in specie, dall'atto di vendita e donazione per Notaio dott. del 27/12/1955, intervenuto fra l'originario Per_1 proprietario dell'intero fondo - – e la sua prole (fra cui la predetta figlia Controparte_5
]; CP_3
(b) oggetto, al contrario e proprio perché rimasto nella sua titolarità e non trasmesso alla figlia di successiva disposizione da parte del predetto [il quale, in CP_3 Controparte_5
particolare, ne disponeva prima nell'ambito dell'atto di “divisione, permuta e vendita” per
Notaio dott. del 28/10/1959 avente Rep./Racc. nn. 13972/2305 (stabilendo a tal Per_2
riguardo un diritto di servitù di passaggio proprio per il odierno CP_1
appellato e già attore in prime cure - in specie nella sezione “III Vendita”, ivi prevedendosi che quest'ultimo “avrà diritto di passare per accedere al terreno oggetto della presente vendita anche dalla stradella in atto esistente fra la proprietà di e la CP_3 proprietà di ” (cfr. pag. 7, 2° cpv., del predetto atto del 1959), poi, in favore Controparte_4 del , con il proprio testamento pubblico dell'8.02.1962 (registrato al n.3005 Controparte_4
del 12.10.1972 per Notaio dott. e con Nota di trascrizione n. 46 vol. 396 del Per_2
18.04.1974)] e poi fra i relativi figli, e il predetto [il Controparte_4 CP_1
quale, in particolare e mediante atto di vendita per Notaio dott. del 17.05.1974 avente Per_3
Rep./Racc. nn. 251569/2586, diveniva addirittura comproprietario, e non più mero titolare di servitù di passaggio, della predetta stradella].
V.1.1.- Tale prospettazione è tuttavia da disattendersi, confliggendo con quanto desumibile per tabulas e chiaramente emergente dalla puntuale ricostruzione effettuata dal C.T.U. di prime cure.
V.1.2.- E infatti, l'ausiliario ha analiticamente evidenziato, proprio sulla base sugli atti notarili qui rilevanti, che:
(A) la stradella oggetto di causa risultava quella “sita alla via Don Luigi Orione” [cfr. pag. 10 della C.T.U. del 3.12.2015 (corrispondente alla pag. 11 del file pdf)], ricadente nelle attuali
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“partt. 273 (per circa 25 mq) e 334 (per circa 2.8 mq) del foglio 86 del CT di Reggio
Calabria” [cfr. pag. 20, 1° cpv., della C.T.U. (corrispondente alla pag. 21 del file pdf)] e già
193 e, prima ancora, p.lla 146/e [cfr. la tabella riportata a pag. 24 della C.T.U. (corrispondente alla pag. 25 del file pdf)];
(B) tale res, ricadente nella p.lla 146/e [poi p.lla 193 e infine p.lle 273 e 334] e costituente il bene da usucapirsi, era da distinguersi dalla stradella con accesso non già “dalla via Don Luigi
Orione”, bensì “da via Collina degli Angeli” e ricadente non già sulla 146/e, ma “sulla vecchia part. 146/q oggi part.245” [cfr. pag. 23 della C.T.U. (corrispondente alla pag. 24 del file pdf)]; e infatti le due stradelle, pur entrambe menzionate nei diversi atti notarili, avevano percorso vicende dominicali del tutto differenziate, in quanto, in particolare:
(1) quella da ultimo riportata, del tutto estranea all'odierno giudizio (via Collina degli
Angeli, ricadente sulla p.lla 146/q), è poi divenuta di proprietà del CP_1
[rientrando nella sua p.lla 245 (ex 146/o), come da visure (cfr. la visura storica della part. 245 del foglio 86, costituente il doc. 18 dell'all. 2 alla C.T.U.) in atti], costituendo l'“ingresso”,
“ben descritto (con tutte le sue servitù di passaggio) nell'Atto del Notaio del 1959”, di Per_2 cui “la proprietà dell'attore” già “dispone[va]” prima dell'azione ex art. 1158 c.c. qui sperimentata [cfr. pag. 28 della C.T.U. (corrispondente a pag. 29 del relativo file pdf)];
(2) diversamente, quella oggetto di causa e rientrante nella p.lla 146/e [oggi p.lle 273 e 334], non era a tale attore mai pervenuta, avendo invece seguito un distinto percorso circolatorio, e in particolare:
(a) con il menzionato atto notarile del 27/12/1955 veniva donata dal , Controparte_5 originario titolare dell'intera p.lla 146, alla figlia [“il costituito signor CP_3
, col presente atto, dona … alla signora : appezzamento di Controparte_5 CP_3 terreno … in Catasto alla particella 146/e del foglio 86” (cfr. pagg.
2-3 del rogito per Notaio dott. ]; Per_1
(b) in quanto già ceduta alla essa p.lla già 146/e [rinominata, nelle more, CP_3
p.lla 193 (cfr. la visura storica sub doc. 06 dell'all. 2 alla C.T.U., nonché 1° punto dopo la tabella a pag. 14 dell'elaborato – corrispondente pag. 15 del file pdf) e poi p.lle 273 e 339
(cfr. le visure storiche e planimetrie ai doc. 01-05 dell'all. 2 alla C.T.U.)] rimaneva chiaramente estranea all'effetto traslativo-successorio degli atti del 1959 [atto di “divisione, permuta e vendita” coinvolgente, al di là di eventuali menzioni, le sole, diverse, p.lle 146/d,
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146/h, 146/g, 146/o, 146/q e 146/n], del 1962 [testamento pubblico del CP_3 menzionante una “stradella di accesso a (part.145)” che “non ha nulla a che Persona_4
vedere con la stradella oggetto di causa ma si riferisce a quella che conduce anche alla part.143” (cfr. pag. 41 della C.T.U. (corrispondente alla pag. 42 del file pdf)] e del 1974 [atto di vendita avente Rep./Racc. nn. 251569/2586, riguardante la vendita da parte del CP_4
al germano e odierno appellato della “part. 263 del foglio 86”,
[...] CP_1 poi “fusa con le partt. 242 e 243 (anch'esse proprietà di nell'attuale part. CP_1
399 del foglio 86” (cfr. pag. 37 della C.T.U. (corrispondente alla pag. 38 del file pdf)];
(c) a fronte di ciò, tale stradella, da sempre rimasta in capo alla (proprietaria CP_3
della 146/e fin dal 1955), veniva in parte qua acquistata dal Comune di Reggio Calabria
[giusta convenzione di cessione volontaria del 31.10.1987 intercorsa fra Comune e la CP_3
specificamente riguardante la porzione della stradella – di circa 2,8 m2 – ricadente nella p.lla oggi 334 (ex 193 e già 146/e)] e in parte qua venduta - nel 1986, con atto notarile di vendita per Notaio dott. el 13.05.1986 e avente Rep./Racc. nn. 53925/3411 - ai coniugi Per_5
i.e. e i quali, con tale atto, acquistavano dalla Pt_1 Parte_1 CP_2
in particolare la porzione – di circa 25 m2 – ricadente nell'attuale p.lla 273 CP_3
(già 193 e ancor prima 146/e), avendo nel frangente appunto acquistato la “casa … per civile abitazione”, “con annesso terreno”, riportati in Catasto, rispettivamente, “al foglio 86, particella 273” (quanto al fabbricato) e “al foglio 86, particella 193” (quanto al terreno), per una superficie totale, “casa e terreno”, “di circa metri quadrati 205” [cfr. pag. 3 dell'atto di vendita del 13.05.1986 avente Rep./Racc. nn. 53925/3411];
(d) con tale atto notarile i coniugi pertanto, comprando una superficie di complessivi Pt_1
205 m2 [cfr. ancora pag. 3 dell'atto di vendita del 13.05.1986, spec. ult. parte del 2° cpv.], evidentemente acquistavano altresì una porzione della stradella qui in esame – acquisendo, in particolare, non solo i 180 m2 del terreno su cui insisteva il fabbricato e perimetrato dalle mura [avendo la “porzione” “circoscritta dalle mura di confine e da quelle del fabbricato dei sigg. appunto una “superficie di circa 180 mq” (cfr. pag. 18 della C.T.U., Pt_1
corrispondente alla pag. 19 del relativo file pdf)], ma altresì ulteriori 25 m2 di tale terreno
[(180+25= 205) m2], extra-fabbricato e corrispondenti appunto a una quota parte della stradella oggetto di causa [coincidendo appunto, quest'ultima, con lo “spazio libero” “fra i
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due fabbricati”, “esistente” in parte “sulla part. 192 (oggi part.339)” e in parte proprio “sulla part.193 (oggi part.273)”, riportato nel “rilievo” svolto “dai tecnici comunali” “durante le procedure di esproprio” e avendo riguardo ai “fronti di edificio presenti” (cfr. le tavole 01.d e
02.d dell'allegato 7 della C.T.U., nonché pag. 19 della C.T.U., corrispondente alla pag. 20 del relativo file pdf)];
(e) tale porzione di stradella [quella ricadente, come detto e per circa 25 m2, nell'attuale p.lla
273] è poi pacificamente transitata, anche in virtù di successione mortis causa di una delle due parti acquirenti ( ), ai di lei eredi [e dunque i n. 4 figli – , , CP_2 Pt_2 Pt_3
e -, oltre al coniuge – altresì acquirente in proprio, Pt_4 Pt_5 Parte_1 insieme alla moglie in comunione legale, nell'atto del 1986], e dunque proprio alle n. 5 parti già convenute in prime cure e odierne appellanti.
V.1.3.- A fronte di ciò, è evidente che siano da disattendere le prospettazioni delle parti impugnanti basate sugli atti notarili via via intervenuti [v. supra, sub V.1.], invero chiaramente emergendo proprio da questi ultimi - sulla scorta del loro tenore e della puntuale ricostruzione diacronica a tal riguardo operata del C.T.U. [v. supra, sub V.1.2.] – la titolarità in capo a essi convenuti e odierni appellanti di quota parte della stradella oggetto di causa (i.e. la porzione di 25 m2 ricadente nella p.lla oggi 273) e dunque la pacifica sussistenza della loro legittimazione passiva con riguardo all'azione qui proposta [trattandosi dei proprietari della res di cui accertarsi l'usucapione, e dunque proprio dei soggetti da citarsi con la domanda ex art. 1158 c.c. (da rivolgersi, come noto, nei confronti di chi è formalmente titolare del dominium di cui l'usucapiente sostiene il venir meno e l'acquisto in capo a sé, e dunque proprio e “unicamente” “nei confronti di chi … è proprietario all'atto della domanda” – cfr., ex multis, Cass. civ., 4/11/2024, n. 28261; Cass. civ., 4/10/2018, n. 24260; Cass. civ.,
28/08/2015, n. 17270; Cass. civ., 18/10/2004, n. 20397; Cass. civ., 26/04/2000, n. 5335)].
V.2.- Venendo poi, in ossequio all'ordine innanzi descritto, alla relazione peritale del
3.12.2015 [v. supra, sub V.], è del tutto pacifico che proprio in quest'ultima si sia chiaramente accertata e “conferma[ta] la titolarità … dei sigg. , avendo l'ausiliario in Pt_1
particolare sottolineato che:
(A) “la stradella oggetto di causa” – i.e. quella “dalla odierna via Don Luigi Orione” e “per cui è causa” – “ricad[e] nelle partt. 273 (per circa 25 mq) e 334 (per circa 2.8 mq) del foglio
86 del CT di Reggio Calabria” [cfr. pagg. 20 e 23 della C.T.U. (corrispondenti alle pagg. 21 e
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24 del file pdf)], mentre la “stradella che ha accesso da via Collina degli Angeli” risulta
“ricadente sulla vecchia part. 146/q oggi part.245” [cfr. pag. 23 della C.T.U. (corrispondente alla pag. 24 del file pdf)];
(B) se quest'ultima - del tutto estranea all'odierna vertenza – era già “di proprietà del sig.
[costituendo appunto la stradella “di via Collina degli Angeli”, “ricade[nte] CP_1 sulla part.245 del foglio 86”, l'“ingresso” “ben descritto (con tutte le sue servitù di passaggio) nell'Atto del Notaio del 1959” di cui l'attore era già titolare prima Per_2 dell'odierna vertenza], la stradella qui in esame, e in particolare la sua porzione sulla predetta
“part. 273”, risultava invece pacificamente, all'atto della domanda, ancora di “titolarità” “dei sigg. [cfr. pagg. 23, 24 e 28 della C.T.U. (corrispondenti alle pagg. 24, 25 e 29 del file Pt_1
pdf) e gli ivi richiamati an. 01 e an. 03 dell'all. 3 nonché es. 3 dell'all. 6 della medesima
C.T.U.].
V.2.1.- Né possono ritenersi idonei a sovvertire la pacifica decisività di quanto precede i passaggi della C.T.U. invocati dalle parti appellanti e tratti, in particolare, dalle pagg. 43 e 45 del relativo elaborato [corrispondenti alle pagg. 44 e 46 del relativo file pdf].
V.2.2.- Giova ribadire, a tal riguardo e come appena evidenziato (v. supra, sub V.2.), che proprio il C.T.U. risulta aver a più riprese evidenziato che la “titolarità” della “stradella oggetto di causa”, e dunque della domanda di usucapione qui proposta, “ricad[ente] nelle partt. 273” “e 334” “del foglio 86”, risultasse (quanto alla porzione sulla p.lla 273) proprio dei [cfr. pagg. 20 e 24 della C.T.U. (corrispondenti alle pagg. 21 e 25 del file pdf)], Pt_1 deponendo, pertanto, proprio l'accertamento compiuto dall'ausiliario e posto poi a fondamento della decisione di 1° grado [cfr. pagg. 5 e ss. della sentenza appellata] nel senso della pacifica sussistenza della loro legittimazione passiva rispetto alla domanda ex art. 1158
c.c. fatta valere ex latere actoris.
V.2.3.- Ciò chiarito, è del tutto evidente che anche i passaggi dell'elaborato peritale invocati dagli appellanti non possano che essere letti in chiave logico-sistematica, nonché alla luce e in coerenza a tale conclusione, pacificamente raggiunta e più volte ribadita dal C.T.U. [i.e. la titolarità formale di parte della res oggetto di causa proprio in capo ai “sigg. , già Pt_1
convenuti e odierni appellanti (cfr. ancora pag. cfr. 24 della C.T.U. (corrispondente alle pag.
25 del file pdf)].
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V.2.4.- E infatti, è agevole rilevare che il C.T.U., anche nei passaggi richiamati dagli appellanti, non abbia in alcun modo contraddittoriamente smentito la sua stessa conclusione, ma abbia invece meramente provveduto a replicare alle osservazioni pervenute nell'ambito del contraddittorio c.d. tecnico ex art. 195, comma III, c.p.c. onde poter poi confermare le risultanze previamente raggiunte (e dunque la pacifica conclusione in punto di “titolarità”
“dei sigg. appena menzionata), provvedendo ad evidenziare, in particolare: Pt_1
(A) a fronte dell'osservazione del difensore dei convenuti irante a valorizzare l'atto Pt_1 del 1959 e il riferimento, ivi contenuto, a una stradella ancora di “proprietà ”, e CP_3 dunque ancora di (cfr. pag. 3, 2° cpv., delle osservazioni Controparte_5 dell'11.05.2016), che l'analisi non poteva evidentemente essere limitata e circoscritta a tale atto, in thesi interpretabile anche nel senso prospettato [evenienza chiaramente menzionata dal
C.T.U. in via meramente ipotetica e onde poter procedere, secondo il consueto schema triadico (tesi-antitesi-sintesi), alla sua integrale confutazione – “se si prende a riferimento
l'unico Atto notarile (anno 1959)”, “la proprietà è di ”], ma doveva necessariamente CP_3 svolgersi “in modo più estensivo” e guardando al succedersi diacronico di tutti gli “altri atti di vendita e donazione”, da esaminarsi nel loro complesso – analisi complessiva sulla scorta della quale chiaramente emergeva che la stradella qui in esame era stata all'epoca già trasferita alla (avendo essa acquisito la p.lla 146/e nell'ambito dell'“atto di CP_3 donazione del Notaio del 1955, il quale aveva appunto “crea[to] due Persona_6 nuove proprietà contigue”, “fra i cui confini passa[va] la stradella”) e che alcun diritto, anche solo di servitù di passaggio, poteva ritenersi insorto in capo al nel CP_1
1959 con riguardo alla stessa, non risultando la sua proprietaria ( invero CP_3 neanche “intervenuta alla stipula” dell'atto del 1959, e dunque, essendo la proprietaria del fondo servente del tutto estranea alla pattuizione, non poteva in alcun modo ipotizzarsi un accordo fra i proprietari dei due fondi [cfr. pagg. 43-44 della C.T.U. (corrispondenti alle pagg.
44-45 del relativo file pdf)];
(B) a fronte, poi, del rilievo critico del C.T.P. degli eredi di sulla riferibilità CP_3
della diffida del 30/03/2011, pervenuta all'attore per conto del , alla Controparte_4
“stradella che ricade sulla part. 245” (v. infra), “con accesso dalla via Collina degli Angeli”
[cfr. pagg. 30-31 della C.T.U. (corrispondenti alle pagg. 31-32 del file pdf)], e dunque a un bene pacificamente estraneo a quello oggetto di causa [v. supra, sub V.1.2., punto (B)] –
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sostenendo tale C.T.P. che il non potesse “vantare alcun diritto e/o pretesa” Controparte_4
a tal riguardo e dunque chiedere di “demolire le opere murarie e il cancello che indicava insistenti sulla 339” (cfr. pag. 5 delle osservazioni del 10.05.2016) -, che invece proprio su
“detta stradella” insisteva anche il “diritto” del ” “ad accedere alla sua Controparte_4 proprietà (part. 264)” [diritto presente, pur se reso “invisibile” dalla “presenza del muro”
“innalzato sul confine sud della part.399” - che “rende impossibile (e “invisibile) la comunicazione con la part. 264 (proprietà del fratello )” – ed evidentemente CP_4 riguardante non la parte già ceduta, fin dal 1955, alla (v. supra), bensì la sola CP_3 quota parte posta sul confine sud del fabbricato collabente di e individuata Controparte_4 nelle planimetrie, attesa la predetta “presenza del muro”, appunto come “muro confine” (cfr., in particolare, la Tav.03.b dell'all. 7 della C.T.U.] e che “le opere per cui si chiede[va] demolizione” poi chiaramente “ricade[vano] nel quadrato rosso della foto” di cui a pag. 46 della C.T.U., e dunque proprio all'“accesso dalla salita di via Collina degli Angeli”, integralmente estraneo all'odierno decidere [vertendo la presente causa non sulla stradella con accesso “da via Collina degli Angeli”, bensì, come detto, di quella con accesso “dalla via
Don Luigi Orione”] (cfr. pagg. 45-46 della C.T.U. – corrispondenti alle pagg. 46-47 del relativo file pdf).
V.2.5.- Sulla scorta di ciò, è dunque evidente che anche le deduzioni degli appellanti fondate sulla C.T.U. espletata in prime cure risultino insuscettibili di accoglimento, avendo invero proprio l'approfondimento peritale consentito di appurare la loro “titolarità” su una quota parte della “stradella oggetto di causa” e dunque la loro pacifica legittimazione passiva con riguardo alla domanda di usucapione fatta valere ex adverso.
V.3.- Volgendo lo sguardo, infine, all'ultimo profilo [v. supra, sub V.], giova muovere dalla già menzionata diffida dell'avv. Aiello del 30.03.2011, trasmessa dal predetto legale
“nell'interesse del [suo] assistito ” - al fine di “invitar[e]” l'odierno Controparte_4 appellato a “demolire” alcune costruzioni (“le opere murarie ed il CP_1 cancello da voi effettuate”) e “a non invadere per alcun motivo la proprietà del [suo] assistito individuata al FG 86 particella 264 confinante con il terreno di vostra proprietà” - e riferibile, secondo la ricostruzione degli odierni appellanti, proprio alla stradella oggetto di causa, dimostrandone la preesistente titolarità in capo all'attore.
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V.3.1.- E tuttavia, come osservato dal C.T.U. di primo grado e qui da ribadirsi, tale missiva è evidentemente da ritenersi “riferi[bile]” “non alla stradella per cui è causa (avente accesso dalla via Don Luigi Orione)”, “ma alla stradella”, pacificamente estranea all'odierno decidere [v. supra], “che ricade sulla part. 245 (con accesso dalla via Collina degli Angeli)”, come desumibile da plurimi e convergenti elementi, e in particolare:
(a) dalla “foto storica agli atti degli avv. Zoccali-Gafà”, risalente agli “anni 70” e altresì riprodotta a pag. 38 della C.T.U. (pag. 39 del relativo file pdf), “in cui appare già esistente”
“il cancelletto di accesso alla stradella per cui oggi è causa”, ciò evidentemente escludendo che il se ne potesse dolere nel 2011; Controparte_6
(b) dalla circostanza che proprio “le opere” “per cui”, nella predetta diffida del 30.03.2011,
“si chiede demolizione” risultavano “identifica[bili]” “nel quadrato rosso della foto” a pag.
46 della C.T.U. – effettivamente ritraente proprio “piccole opere murarie” nonché “un cancello metallico” (il quale risultava poi evidentemente “di più recente fattura rispetto a quello esistente sulla stradella oggetto di causa” e riprodotto nella menzionata foto degli anni
'70, ciò risultando coerente e consonante con il tempus – 2011 – della diffida) - e dunque proprio nell'“accesso”,estraneo all'odierno decidere, “dalla salita di via Collina degli
Angeli” [cfr., anche per le precedenti citazioni, pagg. 30 e 46 della C.T.U. (corrispondenti alle pagg. 31 e 47 del relativo file pdf)].
V.3.2.- Né, in senso diverso, possono ritenersi utilmente invocabili le contrarie prospettazioni delle parti appellanti, i quali hanno in particolare dedotto che il riferimento in missiva non poteva ricollegarsi a tale “diverso ed altro cancello”, non avendo quest'ultimo “alcuna”
“incidenza” pregiudizievole “sul” “sig. ”, insistendo su proprietà del solo Controparte_4
D'ASCOLA DANTE e non determinando “impedimento alcuno per il [suo] passaggio utile”
(cfr. pagg. 17-18 dell'atto di appello).
V.3.3.- E tuttavia, come già innanzi evidenziato [v. supra, sub V.2.4., punto (B)], è al contrario pacifico che:
(a) proprio su “detta stradella” senz'altro insisteva il “diritto” anche del ” Controparte_4
“ad accedere alla sua proprietà (part. 264)”, non essendo pertanto il CP_1
“l'unico ad avere diritto di passaggio attraverso detta stradella”, sussistendo invece il diritto anche del [evidentemente “non” valendo poi a “muta[rne] i diritti” “la Controparte_4 presenza del muro”, limitandosi quest'ultimo solo a “rende[re] … invisibile” “la
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comunicazione” - tuttavia sussistente e tramite la quale il aveva diritto di Controparte_4 accedere – “con la” sua “part. 264”] (cfr. pag. 45 della C.T.U., corrispondente a pag. 46 del relativo file pdf);
(b) proprio la p.lla del , poi, risultava “incisa” e pregiudicata dalle opere Controparte_4
oggetto della richiesta di demolizione, emergendo invero anche dallo stralcio planimetrico riprodotto a pag. 46 della C.T.U. che “la part.339 (proprietà )” fosse, “nella Controparte_4 realtà dei luoghi”, concretamente “ridotta del triangolo di terreno cerchiato in rosso”, nel quale appunto “ricade[vano]” le opere contestate nella diffida del 2011 [“piccole opere murarie ed un cancello metallico”], tutte riferibili, in definitiva, non già alla stradella per cui è causa (avente accesso dalla via Don Luigi Orione), bensì a quella con accesso da “via Collina degli Angeli” e dunque a un bene pacificamente estraneo (v. supra) all'odierno thema decidendum (cfr. pag. 46 della C.T.U., corrispondente a pag. 47 del relativo file pdf).
V.3.4.- Ciò chiarito sulla diffida del 30.03.2011 (riferibile, come detto, a stradella diversa da quella oggetto di causa), è poi evidente che non vi siano in atti ulteriori elementi nel senso prospettato dagli odierni appellanti - non potendo chiaramente invocarsi quanto dichiarato, all'udienza del 15.01.2015, dal , erede di , in ordine alla Controparte_5 Controparte_4 sua riferita “proprietà” “della stradella per cui è procedimento” (asserzione chiaramente confliggente sia con le molteplici evidenze fin qui esposte, sia con quanto prospettato dalle stesse parti appellanti in ordine alla titolarità dell'attore - e non già del suo germano CP_4
) -, a ciò non potendo che conseguire il rigetto anche di tale ultima prospettazione degli
[...]
appellanti.
V.4.- A fronte dell'inaccoglibilità delle complessive deduzioni degli appellanti [v. supra, sub
V.1.-V.3.4.] è dunque evidente che non ricorra, nel caso di specie, la prospettata inammissibilità della domanda di usucapione attorea, in quanto correttamente sperimentata nei loro confronti [in quanto, come detto, proprietari della res di cui accertarsi l'usucapione
(essendo stata la domanda ex art. 1158 c.c. pertanto formulata, come necessaria, proprio “nei confronti di chi … è proprietario all'atto della domanda”: cfr., ex multis, Cass. n.
28261/2024, cit.; Cass. n. 24260/2018, cit.; Cass. n. 17270/2015, cit.; Cass. n. 20397/2004, cit.; Cass. n. 5335/2000, cit.)] e altresì chiaramente fondata [considerando le pacifiche evidenze istruttorie deponenti in tal senso (sul piano sia documentale, sia delle risultanze della prova testimoniale – cfr. spec. test. , esaminato all'udienza del 8.5.2014) e Controparte_7
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in ogni caso il difetto di specifica contestazione ex adverso (avendo i convenuti e odierni appellanti invero lamentato unicamente il difetto di propria titolarità del bene da usucapire, ma in alcun modo contestato l'altrui possesso ad usucapionem – avendo, al contrario, “sin dal primo momento” “riconosciuto” che la stradella “fosse stata da sempre utilizzata dall'attore”: cfr. pag. 21 dell'atto di appello)]
V.5.- Alla luce di quanto sin qui esposto è pertanto evidente che siano da globalmente disattendersi le complessive doglianze degli odierni appellanti con riguardo al merito della domanda ex art. 1158 c.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (A)], risultando anche in questa sede da ribadirsi, come già evidenziato in prime cure e alla luce dell'accertata “titolarità” di quota parte della “stradella oggetto di causa” proprio in capo ai “sigg. , già convenuti e Pt_1
odierni appellanti [cfr. ancora pag. 24 della C.T.U. (corrispondente a pag. 25 del relativo file pdf)], il rigetto della loro “eccezione di carenza di legittimazione passiva” e la conferma dell'accoglimento della domanda di usucapione attorea [cfr. pagg. 8, ult. cpv., e 9 della sentenza di 1° grado].
VI.- Parimenti da respingersi risultano poi le ulteriori censure avanzate dagli odierni appellanti con riferimento, in particolare, alle spese di lite [v. supra, sub I.2.1., punto (B)], avendo le parti impugnanti in particolare lamentato la mancata emissione, pur nei loro confronti, di statuizione compensativa ex art. 92, comma II, c.p.c..
VI.1.- E tuttavia, considerando che i convenuti in prime cure pacificamente versavano in condizione di soccombenza [essendo stata accolta (già in 1° grado, con statuizione peraltro corretta e qui da confermarsi – v. supra) la domanda attorea alla quale essi si erano opposti] e che non ricorreva alcuno degli eccezionali presupposti applicativi di cui all'art. 92, comma II,
c.p.c. [non sussistendo né soccombenza reciproca, né comunque gravi ragioni, “analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma” e “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”, tali da giustificare l'eccezionale statuizione compensativa (cfr. Corte cost.,
19/04/2018, n. 77, operante anche ex tunc – v. Cass. civ. 21/06/2022, n. 20049), non risultando poi evidentemente invocabile in tal senso la mera regolazione adottata con riguardo alle ulteriori relazioni processuali (del tutto autonome e distinte e rispetto alle quali la sussistenza di tali gravi ragioni è stata diffusamente e condivisibilmente motivata in ragione delle peculiarità specificamente connotanti proprio tali rapporti processuali – cfr. pag. 5, 2°-3° cpv., e pag. 8, 3°-4° cpv., della sentenza impugnata)], il Tribunale ha correttamente
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provveduto, come necessario, “a doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c.”, con “statuizione di condanna” non richiedente “nessuna motivazione”, di per sé “necessitata”, “senza alcun margine di discrezionalità”, “dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c.” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 13/02/2020, n. 3641] e qui evidentemente insuscettibile di rimeditazione alcuna.
VI.2.- Quanto precede è poi evidentemente del tutto assorbente anche con riguardo alla richiesta, già respinta in prime cure (cfr. pag. 10, 5° cpv., della sentenza di 1° grado), di condanna dell'originario attore e odierno appellato ex art. 96 c.p.c. – pacificamente difettandone gli essenziali “presupposti di operatività” e in particolare non sussistendo né
“quello positivo”, costituito dalla “soccombenza totale della parte” (invero vittoriosa proprio con riguardo agli odierni appellanti e già convenuti in prime cure – cfr. pagg. 8 e ss. della sentenza appellata), né “quello negativo”, integrato dalla “non compensazione, neppure parziale, delle spese” (anch'esso qui non ravvisabile, attesa l'emissione di parziale statuizione ex art. 92, comma II, c.p.c. – cfr. 1° linea del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado), con la conseguenza che “deve escludersi la possibilità di condanna” ex art. 96 c.p.c. [v., da ultimo,
Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090, nonché Cass. civ., 30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ.,
24/04/993, n. 4804].
VII.- Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto di regolamento delle spese ivi disposto – v. supra, sub VI.-VI.2.], occorre distinguere fra le parti appellate rimaste contumaci [v. infra, sub VII.1.] e la parte appellata qui invece costituitasi [v. infra, sub VII.2.].
VII.1.- Quanto alle prime – e dunque a , Parte_6 Pt_7
e , dichiarate contumaci con provvedimento
[...] Parte_8 dell'1.07.2019 (v. supra, sub I.2.3.) - nulla va disposto, atteso l'esito del gravame [non risultando intervenuta alcuna modifica per esse sfavorevole rispetto alla regolazione di 1° grado] e il difetto di costituzione [non avendo dunque tali parti “espletato alcuna attività processuale” e dunque “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del
2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., ex multis, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)].
VII.2.- Quanto invece alla seconda – -, esse seguono la soccombenza CP_1
degli appellanti e sono liquidate come in dispositivo:
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(a) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(b) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 [in base al valore dichiarato, sia in 1° grado, sia in questa sede (€ 9.177,60) e comunque all'applicabilità, nel caso di specie, del criterio residuale ex art. 15, comma III, ult. parte, c.p.c. - non emergendo dagli atti, con specifico riguardo alla stradella oggetto di causa (ricadente su una minima porzione di diverse particelle, ciò evidentemente precludendo l'utilizzo dei valori catastali riferibili alla loro complessiva estensione), i valori ivi indicati -, dal quale in ogni caso discende (considerando la minima estensione della superficie interessata, la non eccessiva complessità della vertenza e la prevalente e comunque preferibile interpretazione dell'art. 5, commi V-VI, D.M. 55/2014) la riferibilità della domanda al predetto scaglione (in ossequio al principio per cui “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5.200,01-26.000,00”: cfr. Cass. civ., 13/01/2022, n. 968)];
(c) mediante liquidazione di compenso unico per i due difensori [in ossequio all'art. 8, comma
I, D.M. 55/2014, a mente del quale, come noto, “quando incaricati della difesa sono più avvocati”, “nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”] e senza applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, 2° periodo, ult. ipotesi, D.M. 55/2014 – non essendo stata richiesta, né comunque ricorrendone i presupposti (trattandosi di maggiorazione da ritenersi tuttora non obbligatoria, considerando la limitata modifica apportata ad opera del D.M. 147/2022, la quale ha espunto l'espressione
“di regola”, ma ha conservato la forma verbale “può”, ciò inducendo a ritenere tuttora applicabili le indicazioni nomofilattiche di Cass. civ., 10/01/2017, n. 269 e Cass. civ.,
8/07/2010, n. 16153)];
(d) tenendo conto di tutte le fasi, ivi comprese quella di trattazione [in quanto “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n. 37994; Cass. civ.,
26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)];
(e) apportando tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I,
D.M. 55/2014, in ragione dell'effettivo valore dell'affare (considerando la res oggetto di causa e altresì l'ampiezza dello scaglione di riferimento), del limitato numero di attività svolte
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e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando, come già in prime cure (cfr. pag. 10,
1° cpv., della sentenza di prime cure), la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(f) disponendone, infine, la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari.
VII.3.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 265/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
272/2019, pubblicata il 18.02.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 2320/2012 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA le parti appellanti, in solido fra loro, alla refusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado, liquidate in € 2.906,00, CP_1
oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e con pagamento da eseguirsi in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c.;
3) per le spese delle ulteriori parte appellate, rimaste contumaci;
CP_8
4) , con riguardo alle parti appellanti, della sussistenza del presupposto CP_9 processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 24 gennaio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
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