TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15914/2023 tra:
in proprio (c.f. Parte_1 C.F._1
e quale titolare della
DIFFERENTING MOBILITY SOLUTIONS Parte_2
[...]
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avvocato Brunella De Blasio del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino alla via Lamarmora n. 26 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Filippo
Zaffarana del Foro di Milano nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano alla via
Marina n. 6 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di servizio e fornitura di allestimento e organizzazione di evento promozionale e catering;
domanda di pagamento somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente e Parte_1 [...]
Controparte_2
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, Nel merito in via principale Dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa del presente atto. Opponendosi si d'ora alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo In via subordinata Contenere le richieste avanzate da controparte nei limiti del giusto e del provato. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale e nel merito
- Confermare nel merito, per i motivi esposti in narrativa, il Decreto Ingiuntivo n. 3831/2023 (R.G. n. 7727/2023) emesso dal Tribunale di Torino, dott.ssa Demaria, in data 06/06/2023;
- per l'effetto, rigettare l'opposizione e condannare (C.f.: , nato a [...]_2 Chivasso (TO) il 14/01/1978, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale TI MO IO (P.Iva: ), avente sede legale in P.IVA_1 Torino (10138 - TO), C.so Ferruccio n. 112, al pagamento in favore della società opposta della somma omnicomprensiva di
€ 32.901,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs., 09/10/2002, n. 231 dalla scadenza del termine per il pagamento sino al saldo effettivo. In ogni caso
- Respingere, per i motivi tutti esposti in narrativa, ogni domanda formulata da (C.f.: Parte_1 C.F._2
), nato a Chivasso (TO) il [...], in [...] ed
[...] in qualità di titolare della ditta individuale TI MO IO, in quanto pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto;
2 - quale conseguenza, condannare (C.f.: Parte_1 [...]
, nato a Chivasso (TO) il [...], in [...]F._2 proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale TI MO IO (P.Iva: , P.IVA_1 avente sede legale in Torino (10138 - TO), C.so Ferrucci n. 112, al pagamento in favore della società opposta la somma omnicomprensiva di € 32.901,00, o quella diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi moratori ex D. Lgs., 09/10/2002, n. 231 dalla scadenza del termine per il pagamento sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese Generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) inclusi, con liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore. In via istruttoria (…).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 3831/2023
(R.G. n. 7727/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto alla parte opponente e Parte_1
TI MO IO di il Parte_1 pagamento della somma di € 32.901,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_1
[...]
3 La parte opposta ha dedotto Controparte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo, fra l'altro, quanto segue:
1) essa ricorrente – società veicolo partecipata da proprietaria della struttura Controparte_3 ricettiva “Villa Sassi”, sita in Torino alla Strada al
Traforo del Pino n. 47 – offre una vasta gamma di servizi, tra cui l'organizzazione e l'allestimento di eventi presso la predetta location, nonché la produzione e la somministrazione di catering enogastronomici;
2) nel mese di luglio 2022, l'odierna ricorrente è stata contattata da il quale – in veste di Parte_1 legale rappresentante pro tempore della società
(CI: B42964072), Controparte_4 corrente in Santa Cruz de Tenerife (38003 - Spagna), Calle
Cruz Verde n. 10, operante nel settore della mobilità ecosostenibile – ha richiesto un preventivo per l'organizzazione di un evento aziendale con pedissequa fornitura di catering;
3) in data 18.7.2022 le odierne parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto “la fornitura da parte dell' (…) dei servizi specificati nel Pt_3 preventivo”, ovvero:
(a) “provvedere all'approvvigionamento delle derrate alimentari e alla loro conservazione, garantendo la qualità degli ingredienti, degli alimenti e delle bevande”;
(b) “predisporre per gli invitati le portate gastronomiche e le bevande descritte nella proposta contrattuale”, nonché “garantire l'utilizzo di personale qualificato e numericamente idoneo a svolgere il servizio”;
4) le odierne parti contendenti hanno altresì convenuto che:
(i) il corrispettivo – pattuito sulla base del prezzo indicato in preventivo (I.V.A 10%), fatta salva la possibilità, previo accordo con il cliente, di modifiche
4 e/o aggiunte - doveva versarsi, ai sensi dell'art. 4, in due tranches:
- la prima, contestualmente alla sottoscrizione del contratto de quo, a titolo di caparra confirmatoria (pari al 30% della spesa totale preventivata);
- la seconda, a conclusione del servizio, a saldo delle prestazioni effettivamente fornite;
(ii) ai sensi dell'art. 8 del contratto oggetto di causa “Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino. Ai fini del presente atto il Cliente elegge domicilio all'indirizzo indicato in premessa”;
5) in ossequio agli accordi de quibus, Parte_1 ha corrisposto l'importo di € 2.200,00 a titolo di caparra confirmatoria e in data 8.10.20220 e 9.10.2022 l'evento di cui in parola si è regolarmente svolto;
6) per l'effetto, l'odierna ricorrente ha emesso la fattura n. 174/VS del 12.10.2022 – avente ad oggetto “saldo per evento dell'8. 10.2022 e 9.10.2022 presso la location
Villa Sassi…” - per l'importo complessivo e mai contestato pari ad € 32.901,00 (I.V.A inclusa);
7) in tal frangente, ha interrotto i Parte_1 rapporti con l'odierna ricorrente rendendosi irreperibile rispetto al soddisfacimento degli oneri assunti;
8) nelle more dell'inadempimento, Controparte_1
è venuta a conoscenza delle seguenti circostanze di
[...] fatto:
- in data 25.1.2023 essa ricorrente ha ricevuto, tramite mail proveniente dal Compartimento di Polizia
Postale e dalle Comunicazioni di Bari, una richiesta di accertamenti ex art. 55 c.p.p. in riferimento al contratto oggetto di causa ed agli avvenimenti di cui al convegno del
8.10.20220 e 9.10.2022 presso Villa Sassi alla luce di una delega d'indagine nei confronti della società TI
5 MO IO di per il reato di Parte_1 truffa ai danni di una concessionaria di automobili pugliese;
- alla luce di un'attenta indagine presso il Registro
Mercantil spagnolo, nonché presso la Camera di Commercio di
Torino, è emerso che la denominazione sociale “TI
MO IO” – “vigente” in Spagna come società a responsabilità limitata – è stata contestualmente registrata in Italia ed attiva sotto la forma di impresa individuale facente capo, in via esclusiva, a Parte_1
;
[...]
9) in particolare, a far tempo Parte_1 dall'anno 2021 ha avviato il medesimo ente anche in Spagna, con conseguente confusione delle vicende patrimoniali delle due strutture sociali al fine di approfittare di una fittizia localizzazione all'estero per scopi fiscali e, soprattutto, del beneficio dell'autonomia patrimoniale;
10) in altri termini, l'obbligazione oggetto di causa
è stata ab origine assunta in nome e per conto della società de quo in regime di responsabilità limitata, ma è altresì pacifico che tale diversa qualificazione è riconducibile al medesimo centro di interessi, ovverosia a personalmente, quale committente Parte_1 sostanziale;
11) entrambe le società de quibus, infatti, hanno svolto de facto la propria attività in Italia, come desumibile dalle pagine del relativo sito web
(https://differenting.it/), nonché come propagandato dall'unico profilo social in uso all'odierno resistente
(denominato esplicitamente “differenting.italia”);
12) ha omesso, a fini meramente Parte_1 elusivi, di comunicare all'odierna ricorrente informazioni societarie in violazione del disposto di cui all'art. 1337 del codice civile;
6 13) in capo ad essa società ricorrente è sorto legittimo affidamento in merito alla corretta esecuzione del contratto de quo - purtroppo restato insoddisfatto - tale da giustificare la presente azione, anche in termini di legittimazione passiva ex art. 75 del c.p.c.;
14) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna parte opponente in proprio Parte_1
e quale titolare della Controparte_2 ditta individuale, ha promosso la presente
[...] opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) vizio di extra - petizione del decreto ingiuntivo avendo il ricorrente chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale e non già nei confronti di e della ditta individuale (v. Parte_1 pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione);
2) carenza di legittimazione passiva della ditta individuale TI MO IO di Parte_1
, posto che il contratto oggetto di causa è stato
[...] concluso con la società di diritto spagnolo
[...] con CI (e non già con Controparte_5 P.IVA_3 la ditta individuale di e che parte Parte_1 creditrice non ha provato né l'abuso dello strumento societario né che le due società siano la medesima entità o siano tra loro collegate (v. pagg. da 3 a 7 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
7
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione ex art. 645 del c.p.c. è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente si osserva come la Corte di Cassazione abbia più volte affermato che poiché la ditta individuale non
è un soggetto distinto dal suo titolare, ma è il nome con il quale l'imprenditore esercita la sua attività, non è possibile attribuire soggettività giuridiche distinte alla ditta individuale ed alla persona fisica che con tale denominazione si identifica nell'esercizio della sua attività imprenditoriale (v. Cass., Sez. 3, sent. n.
2255/1973).
E' stato condivisibilmente affermato che la ditta individuale non è altro che l'estensione della persona fisica nell'ambito dell'attività economica, senza che si possa individuare una distinzione fra patrimoni, essendo piuttosto in presenza di un unico patrimonio.
La ditta individuale dunque non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il suo titolare sia sotto il profilo sostanziale che processuale (cfr. Cass.,
Sez. L., sent. n. 3052/2006).
Nel caso in esame appare dunque corretta l'evocazione e la presenza in giudizio quale parte convenuta sostanziale della persona fisica in proprio e quale Parte_1 titolare della ditta individuale TI MO
IO di . Parte_1
Ciò posto, oggetto del presente giudizio è la domanda di pagamento della somma di € 32.901,00 avanzata a titolo di corrispettivo contrattuale dalla parte opposta
[...] nei confronti della di in Controparte_1 Parte_1 proprio e quale titolare della ditta individuale
TI MO IO di NE ND.
La domanda è infondata e, pertanto va rigettata.
Sul punto si osserva invero che la domanda qui svolta
è una mera domanda di adempimento volta ad ottenere il
8 corrispettivo pattuito per l'avvenuta fornitura del servizio di organizzazione dell'evento promozionale svoltosi in data 8 – 9 ottobre 2022 presso Villa Sassi in
Torino.
Il relativo contratto, stipulato in data 18 luglio
2022, è stato sottoscritto dalla società opposta
[...]
e dalla società di diritto spagnolo CP_1
(avente la forma Controparte_6 societaria equivalente alla s.r.l. di diritto italiano).
Ebbene, la mera lettura del contratto evidenzia con chiarezza come il abbia agito quale mero Pt_1 rappresentante legale della società spagnola
[...]
. Controparte_6
Il contratto è stato quindi chiaramente stipulato fra la società e la società di diritto Controparte_1 spagnolo Controparte_6
Dunque, l'unica legittimata passiva rispetto all'azione di adempimento qui avanzata è la società
. Controparte_7
E invero la spendita del nome nel contratto è manifesta, palese, evidente e non è idonea a generare alcun dubbio circa l'identità del contraente – cliente:
(…)
9 (…)
(v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta).
Non vi può essere dubbio circa il fatto che il
è estraneo come persona fisica al cennato Pt_1 contratto, e lo stesso deve dirsi in riferimento alla sua qualità di titolare di ditta individuale italiana, atteso che nel contratto in parola vi è una chiara spendita del nome di un diverso soggetto (la Controparte_6
, ciò che esclude chiaramente la
[...] qualificazione del sia in proprio che in Parte_1 qualità di titolare di ditta individuale, quale parte contraente del menzionato contratto del 18 luglio 2022.
L'odierna parte opponente - dunque - non è legittimata passiva rispetto alla domanda contrattuale qui delibata.
Nei propri scritti difensivi la parte opposta non ha invero allegato altro titolo se non quello meramente contrattuale.
Solo in alcune parti dei cennati scritti vi è un accenno ai canoni di buona fede ex artt. 1337 e 1175 del codice civile (v. pagina 13 della comparsa di costituzione e risposta), senza tuttavia che venga invocato a sostegno
10 della domanda qui avanzata un titolo giuridico diverso da quello contrattuale.
Eventuali responsabilità di tipo extracontrattuale in capo al non sono state compiutamente dedotte in Pt_1 atti, né specificatamente azionate nel presente giudizio.
Peraltro, allo stato degli atti, non sono neanche stati dedotti e provati raggiri o artifizi volti ad immutare il vero.
La società spagnola risulta infatti esistere effettivamente (v. anche il doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente recante visura camerale); non risulta che siano state rese informazioni mendaci sul suo stato patrimoniale o sulla sua capacità economica;
si tratta, allo stato degli atti, esclusivamente di società inadempiente, nei cui confronti, peraltro, non risultano essere state avviate azioni di adempimento contrattuale.
La società opposta ha liberamente accettato di contrarre con detta società spagnola e non risultano al momento, ragioni giuridiche, concrete ed espressamente dedotte e azionate, idonee a configurare una qualche responsabilità del , e ciò tenuto anche conto che Pt_1 in assenza di specifica domanda nulla il Tribunale può pronunciare in ossequio al principio di necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 del c.p.c..
11 La Difesa opposta ha così argomentato in comparsa di costituzione e risposta:
12 13 14 (v. pagg. 10, 11, 12 e 13 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, dette deduzioni e argomentazioni difensive non risultano supportate da alcun concreto dato di fatto od adeguato elemento probatorio, rimanendo allo stato degli atti mere asserzioni di parte.
E invero nulla è stato dimostrato e provato circa la consistenza materiale della società spagnola (che, allo stato degli atti, risulta essere società effettiva) così come della sua asserita natura fittizia.
Va invece rilevato e ribadito che la parte opposta ha liberamente e chiaramente accettato quale contraente la predetta società di capitali spagnola.
I dati societari forniti in contratto, con precisa indicazione della sede, del codice fiscale, e della sua iscrizione nel Registro Mercantil de Santa Cruz de
Tenerife, hanno consentito alla parte opposta di procedere alle eventuali verifiche del caso, circa la consistenza del suo capitale sociale e della sua dotazione patrimoniale, nonché in ordine alla sua capacità economica, al pari di qualsiasi altro contraente.
Evidentemente parte opposta, accettando di contrarre con essa, ha valutato positivamente la cennata società quale soggetto affidabile.
15 E - d'altra parte - la stessa società opposta, a seguito dell'evento promozionale organizzato, ha emesso fattura nei confronti della società spagnola
[...]
(si veda la fattura n. 174/VS del 12 Controparte_6 ottobre 2022), ciò che conferma viepiù la piena accettazione e consapevolezza di aver contratto con la predetta società spagnola.
Nessun dato societario fornito è risultato mendace.
Va dunque ribadito che non vi è motivo di imputare il contratto del 18 luglio 2022 ad un soggetto diverso rispetto a quello chiaramente ivi indicato di cui il era legittimo e reale rappresentante legale. Pt_1
A ciò consegue – pertanto - la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento somme avanzata mediante presentazione del ricorso monitorio nei confronti di in proprio e quale Parte_1 titolare della ditta individuale TI MO
IO SL.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
16 Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene equo e conforme a legge provvedere alla compensazione integrale fra le parti ex art. 92 del c.p.c..
Sul punto si osserva quanto segue.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 del codice di procedura civile (nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 232/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (v. Corte Cost. sent. n. 77/2018).
Secondo la Corte Costituzionale, invero, la rigida elencazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo
92 del c.p.c. viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, perché lascia fuori altre analoghe fattispecie
- rispetto alle quali quelle tassativamente indicate hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa - riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La rigidità predetta, secondo la Corte
Costituzionale, ridonda anche nella violazione degli altri parametri indicati, perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite, anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile, può costituire per la parte una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ebbene nel caso in esame le predette analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che legittimano di per sé la disposta compensazione ex art. 92 del c.p.c., vanno individuate nelle seguenti circostanze:
- nella peculiarità evidente ed obiettiva della fattispecie fattuale qui scrutinata;
17 - nel precipuo contegno sostanziale dell'opponente
, il quale, in qualità di rappresentante legale Pt_1 della società spagnola Controparte_4 ha posto in essere una condotta che, sebbene non trasmigri di per sé (allo stato degli atti) nell'area dell'illecito civile, è tuttavia certamente connotata da disinvoltura e malizia;
- nel comportamento processuale dell'opponente
, il quale, pur comparso in udienza e dichiarando Pt_1
(in sede di tentativo di conciliazione) la propria intenzione di transare la lite mediante versamento rateale dell'importo ingiunto (v. il verbale del 12 aprile 2024), non si è tuttavia mai effettivamente adoperato per provvedere ai versamenti necessari, rifiutando inoltre l'ulteriore proposta conciliativa avanzata dal Tribunale ai sensi dell'articolo 185 bis del c.p.c.;
- si tratta di un comportamento processuale comunque non commendevole, in quanto di fatto risultato meramente dilatorio, e ciò tenuto anche conto dell'obiettivo cumulo di vesti e ruoli in capo al medesimo Pt_1
(rappresentante legale della società spagnola e titolare di ditta individuale in Italia).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
3831/2023.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti Controparte_1 dell'opponente in proprio e quale titolare Parte_1 della ditta individuale TI MO IO di
. Parte_1
18 3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
19