Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11795 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
AULA "A" - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZI1 795 0 R.G.N. LA CORTE SUPREM 20517/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Massimo Presidente Genghini Cron 29404 Mercurio Consigliere Dott. Ettore Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 28 mag- Dott. Luciano Vigolo Consigliere Dott. Guido Vidiri Consigliere gio 2002 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ IM, elettivamente domiciliato in Catania, via F. Riso n. 12, presso l'avv. Angelo Tomaselli che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente 2417
contro
ER TO e ER NI, elettivamente domiciliati in Cata- nia, via V. Giuffrida n. 202, presso l'avv. Silvestro Vitale che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrenti Л avverso la sentenza n. 3501/99, decisa il 15 giugno 1999 e pubbli- cata il 23 agosto 1999, resa dal Tribunale di Catania nel procedi- mento n. 92/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Silvestro Vitale per i controricorrenti;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto de Augustinis, ha concluso per il rigetto del ricor- so;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 3 dicembre 1994, EZ IM conveniva in giudizio dinanzi al OR di Catania, Sezione Distaccata di Bel- passo, ER TO e ER NI, indicati quali soci di una società irregolare, al fine di ottenere la reintegra nel posto di lavoro. Esponeva di aver prestato la propria opera alle dipendenze dei predetti, quale custode ed operaio agricolo addetto al vivaio, nel periodo 18 dicembre 1992 15 settembre 1994 e di essere stato li- cenziato in data 15 settembre 1994, senza alcuna comunicazione scritta, senza giusta causa e senza giustificato motivo. Resistevano i convenuti e negavano in primis la sussistenza di qualsiasi società di fatto, dal momento che l'impresa agricola era gestita come ditta individuale esclusivamente dal ER TO. Quest'ultimo affermava di aver assunto. il EZ a giornata, quale bracciante, per 101 giornate nell'anno 1993 e per 70 giorna- 2 л te nell'anno 1994. Escludeva che il EZ avesse svolto servi- zio di guardiano, compito questo affidato invece ad istituto di vigilanza;
precisava di aver concesso al EZ ed ai suoi fami- liari di usare a titolo precario una casa esistente all'interno dell'azienda poiché la moglie del ricorrente accudiva talvolta al- le faccende domestiche. Il OR rigettava la domanda. Interponeva appello il EZ e in esito il Tribunale di Cata- nia, con sentenza n. 3051/99, emessa in data 15 giugno - 23 agosto 1999, respingeva il gravame. A sostegno della decisione il Collegio di merito Osservava che le deposizioni testimoniali assunte erano generiche e non potevano inficiare le risultanze documentali circa la sussistenza di un la- voro stagionale, per un limitato numero di giornate. Escludeva al- tresì la sussistenza di un rapporto di lavoro come custode, in mancanza di qualsiasi prova al riguardo, essendo anzi risultato che il servizio veniva svolto da Istituto di Vigilanza. Osservava ancora che non era stata data prova di sorta quanto alla sussistenza di una società di fatto. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne EZ IM, con atto notificato in data 28 ottobre 1999, sulla base di due motivi. ER TO e ER NI resistono con controricorso noti- ficato in data 1 dicembre 1999. Il ricorrente ha depositato memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell' art. 360 cpc, la violazione delle norme sui licenziamenti individuali, non- ché la "violazione e/o falsa applicazione" della legge 18 aprile 1962 n. 230, del DPR 7 ottobre 1963 n. 1525, del DL 3 febbraio 1970 n. 7 e ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che anche il rapporto di lavoro dei braccianti agricoli avventizi rientra nel campo di applicazione delle norme sui licen- ziamenti individuali che impongono la forma scritta dell'atto di recessO e la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo. Si sostiene altresì che il rapporto di lavoro dei braccianti avventi- zi è comunque disciplinato dalla legge 230/62 e pertanto l'assunzione a termine è consentita solo se ciò sia richiesto dal- la speciale natura dell'attività lavorativa mentre la durata deve risultare da atto scritto. Le censure non sono fondate. Circa l'applicabilità, o no, al rapporto di lavoro agricolo del- la legge 18 aprile 1962, n. 230, che detta la disciplina del con- tratto di lavoro а tempo determinato, e stabilisce all'art. 1, primo comma, che "il contratto di lavoro si reputa a tempo inde- terminato, salvo le eccezioni appresso indicate" era sorto contra- sto nella giurisprudenza della Sezione lavoro di questa Corte. In alcune pronunce si sosteneva che la legge in questione ha por- tata generale e fa, quindi, riferimento a qualsiasi rapporto di 4 lavoro subordinato, qualunque sia la sua natura e il suo contenuto (in tal senso Cass. 4 aprile 1978 n. 1546, Cass. 24 aprile 1991 n. 4481 e Cass. 11 aprile 1992, n. 4432); in altre pronunce si affer- mava che il rapporto di lavoro agricolo presenta speciali carat- teristiche atte a distinguerlo dagli altri rapporti di lavoro su- bordinato;
si riteneva quindi non applicabile la disciplina detta- ta per il contratto di lavoro a tempo determinato e, in particola- la disposizione di cui all'art. 1, terzo comma, della legge n. re, 230 del 1962 per cui l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto (in tal senso Cass. 24 novembre 1977 n. 5122, Cass. 75 maggio 1978 n. 2654, Cass. 27 febbraio 1988 n. 2093, Cass. 17 luglio 1990 n. 7314, Cass. 26 giugno 1991 n. 7314, Cass. 10 agosto 1991 n. 8767, Cass. 9 maggio 1995 n. 5033, Cass. 16 dicembre 1995 n. 12872). I l contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 265 del 13 gennaio 1997 (rv 501706), ove si è affermato il principio che "la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, quale prevista dalla legge n. 230 del 1962, non trova applicazione nel caso di rapporti di lavoro agricolo at- teso che l'art. 6 della legge medesima deve essere interpretato estensivamente nel senso che nell'escludere espressamente dalla disciplina da quest'ultima legge dettata i salariati fissi comun- que denominati", tipici lavoratori a tempo determinato, secondo la contrattazione collettiva di categoria dell'epoca, ai quali la precedente disciplina speciale aveva approntato, al fine di assi- 5 Л. curare una certa stabilità del rapporto, una specifica tutela pre- scrivendo (con norma a carattere inderogabile) una durata del rap- porto non inferiore a due annate agrarie (legge n. 533 del 1949) e fissando in pari durata il rinnovo in caso di mancata disdetta (legge n. 1161 del 1955) si riferisce, al di là del suo tenore letterale, a maggior ragione anche ai braccianti, sia avventizi che giornalieri, caratterizzati dall'intrinseca precarietà e dalla saltuarietà dell'occupazione, ed in generale a tutti gli altri la- voratori a termine operanti nel medesimo settore dell'agricoltura e variamente denominati dalla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) di categoria (quali gli operai fissi, i braccianti fissi, i braccianti semifissi, gli obbligati, i giornalieri di campagna), a nulla rilevando che l'elencazione contenuta nell'ar- ticolo unico del D. P. R. 7 ottobre 1963 n. 1525, attuativc del- l'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge n. 230 del 1962, citata, contemplava alcune ipotesi di lavori stagionali in agri- coltura che legittimavano l'apposizione del termine al contratto di lavoro, atteso che la successiva normativa ampliativa dell'area di applicazione del contratto a termine (art.
8-bis del D.L. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983; art. 23, comma pri- della legge n. 56 del 1987) non contiene alcuna limitazione al mo, lavoro stagionale agricolo. Consegue che non trova applicazione, tra l'altro, la prescrizione dell'atto scritto per l'apposizione del termine al contratto di lavoro (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, citata), ma operano le formalità procedura- 6 li e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavorato- ri agricoli (legge n. 83 del 1970 e successive modificazioni), pa- rimenti dirette a tutelare questi ultimi, in quanto onerano il da- tore di lavoro di indicare la durata del rapporto nella sua ri- chiesta all'Ufficio del lavoro ed assicurano al lavoratore la CO- municazione dell'atto di avviamento". Tale orientamento è stato seguito dalla Sezione Lavoro di questa Corte Suprema nelle successive sentenze n. 2796 del 24 marzo 1999, ove si applica il principio sopra enunciato, e n. 14232 del 27 ottobre 2000 ove si dà per pacifica l'estraneità alla disci- plina della legge 230/60 dei rapporti tra datori di lavoro del- l'agricoltura e salariati fissi comunque denominati, pur escluden- dosi che il datore di lavoro nei cui confronti viene emessa la de- cisione rientri nell'ambito dei datori di lavoro in agricoltura. Non si ravvisano ragioni per porre in discussione tale orientamen- to, in ordine al quale l'odierno ricorrente non formula riserva ○ critica di sorta. Limitandosi non tteneme Incensurabile in sede di legittimità risulta quindi l'accertamento operato dal Giudice del merito sulla base delle risultanze degli atti di avviamento, nel senso che il EZ fu legittimamente assunto quale bracciante agricolo, per una durata risultante dagli atti di avviamento, come consentito dall'art. 11 del Decreto Leg- ge 3 febbraio 1970, n.
7. Col secondo mezzo si denuncia con riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione dell'art. 1337 cc nonché, con riferimento 7 al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che il Tribunale ha errato nell'escludere la sussisten-- za di una società di fatto fra il ER TO ed il ER Do- menico poiché era stato quest'ultimo, presentandosi come contito- lare dell'impresa agricola assieme al padre, ad assumere il ricor- rente e ad impartirgli direttive sul lavoro. Lo stesso ER Dome- nico aveva provveduto al versamento della retribuzione ed aveva messo a disposizione del lavoratore l'alloggio di cui aveva piena disponibilità. Tale comportamento, contrario al disposto dell'art. 1337 CC che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nel corso del- le trattative e nella conclusione del contratto, doveva esser va- lutato dai giudici di merito poiché "su questa dichiarata qualità di socio di fatto e contitolare dell'impresa agricola aveva fatto affidamento il EZ nell'intraprendere l'azione giudiziaria". Si osserva ancora che la compiuta istruttoria aveva fornito preci- si elementi, non considerati dal Tribunale. I rilievi non appaiono fondati. Il Tribunale, con motivazione sufficiente se pur estremamente con- cisa, ha escluso la sussistenza di un qualsiasi riscontro probato- rio circa la pretesa società di fatto fra il ER TO "in concreto parte datoriale alle cui dipendenze soltanto ha lavorato il ricorrente" ed il ER NI. Ha altresì valorizzato la documentazione circa l'esistenza di una ditta individuale di cui è titolare il ER TO. 8 へ Il ricorrente non censura tale valutazione ma introduce argomenta- zioni non pertinenti. Invero la pretesa responsabilità del ER NI per violazio- ne dell'obbligo di comportamento secondo buona fede nelle tratta- tive che precedono la stipula del contratto, sancito all'art. 1337 CC, non ha alcuna attinenza con la qualità di socio occultc, men- tre le deposizioni testimoniali che il Tribunale avrebbe trascura- to, così come riassunte in ricorso, valgono se mai а dimostrare che effettivo datore di lavoro era appunto il predetto e ncn toc- cano la posizione del ER TO. Sostiene ancora il ricorrente che il Collegio di merito non avreb- be tenuto conto della circostanza che alla Camera di Commercio ri- sulta altresì iscritta la ditta IV e PI di ER NI. Osserva la Corte che non vengono indicati gli atti della fase di merito ove sarebbe stato invocata una decisione in ordine a tale circostanza e pertanto il rilievo si deve considerare nuovo e in- suscettibile di essere introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità. D'altro canto non vengono indicate le ragioni per cui tale iscri- zione dovrebbe assumere carattere di decisività in ordine alla sussistenza di una società di fatto con altra persona, titolare a sua volta di ditta individuale e ciò in contrasto con la valuta- zione del Collegio di merito, non censurata dal ricorrente, nel senso di attribuire una efficacia probatoria alle risultanze docu- mentali, se non contrastate da altri dati probatori. 9 Assume ancora il ricorrente di aver invano avanzato al primo giu- dice, e reiterato in appello, istanza volta ad ottenere l'esibizione dei libri contabili della ditta di ER TO, "per accertare i reali rapporti intercorsi tra ER TO e ER NI". Non vengono però indicate precise circostanze eventualmente desu- mibili dall'esame di detti libri e pertanto la censura manca del carattere di decisività. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 28 maggio 2002 IL PRESIDENTE Личино рецкій IL CONSIGLIERE ESTENSORE seberte beur linics Averselle lindehavelle 10