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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. DR CA nel procedimento iscritto al n. 9120/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Luglio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9120/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
con l'Avv. Gianluca Patruno;
- attrice;
e
- Controparte_1
- convenuto contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice agiva in giudizio nei confronti del convenuto per chiedere la risoluzione ed il risarcimento del danno in relazione ad un contratto di prestazione d'opera inerente la riparazione di un veicolo.
Il convenuto rimaneva contumace. La domanda va accolta avendo la CTU espletata accertato come gli interventi effettuati dall'odierno convenuto non siano stati condotti con la dovuta accuratezza;
in particolare è emerso come l'intervento sul sistema di raffreddamento sia stato compiuto sostituendo alcuni componenti ma non altri necessari al corretto funzionamento dell'impianto.
Considerato il grave danno causato l'inadempimento è da ritenersi di notevole entità
e giustifica la risoluzione del contratto oggetto di giudizio.
Quanto al danno lo stesso deve essere quantificato, sempre sulla base della CTU, avendo riguardo sia alle spese di riparazione che al fermo del mezzo;
il tutto per l'ammontare di euro 24.576,76 (oltre IVA), somma da maggiorarsi della rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e degli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo. Non possono invece riconoscersi le spese per il soccorso del veicolo non risultando il pagamento della relativa fattura prodotta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza mentre le spese di CTU, per la medesima ragione, vanno poste a carico del convenuto soccombente.
Non possono invece essere riconosciute le spese di CTP non risultando il pagamento della fattura prodotta.
P.Q.M.
1) Dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera oggetto di giudizio per inadempimento del convenuto.
2) Condanna il convenuto a corrispondere alla parte attrice la somma di euro
24.576,76 (oltre IVA) oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo. 3) Condanna il convenuto a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 600,00 per spese ed euro 4000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Luglio 2025.
Il Giudice
DR CA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. DR CA nel procedimento iscritto al n. 9120/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Luglio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9120/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
con l'Avv. Gianluca Patruno;
- attrice;
e
- Controparte_1
- convenuto contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice agiva in giudizio nei confronti del convenuto per chiedere la risoluzione ed il risarcimento del danno in relazione ad un contratto di prestazione d'opera inerente la riparazione di un veicolo.
Il convenuto rimaneva contumace. La domanda va accolta avendo la CTU espletata accertato come gli interventi effettuati dall'odierno convenuto non siano stati condotti con la dovuta accuratezza;
in particolare è emerso come l'intervento sul sistema di raffreddamento sia stato compiuto sostituendo alcuni componenti ma non altri necessari al corretto funzionamento dell'impianto.
Considerato il grave danno causato l'inadempimento è da ritenersi di notevole entità
e giustifica la risoluzione del contratto oggetto di giudizio.
Quanto al danno lo stesso deve essere quantificato, sempre sulla base della CTU, avendo riguardo sia alle spese di riparazione che al fermo del mezzo;
il tutto per l'ammontare di euro 24.576,76 (oltre IVA), somma da maggiorarsi della rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e degli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo. Non possono invece riconoscersi le spese per il soccorso del veicolo non risultando il pagamento della relativa fattura prodotta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza mentre le spese di CTU, per la medesima ragione, vanno poste a carico del convenuto soccombente.
Non possono invece essere riconosciute le spese di CTP non risultando il pagamento della fattura prodotta.
P.Q.M.
1) Dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera oggetto di giudizio per inadempimento del convenuto.
2) Condanna il convenuto a corrispondere alla parte attrice la somma di euro
24.576,76 (oltre IVA) oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo. 3) Condanna il convenuto a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 600,00 per spese ed euro 4000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Luglio 2025.
Il Giudice
DR CA