CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 546/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 12 luglio 2022 da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Luca Agliocchi, giusta procura allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante-
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è domiciliato in Piazza San Marco, n. 63, Venezia, con indirizzo PEC:
Email_2
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, non costituito
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
[...]
, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, non costituito
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 21/22 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: graduatorie personale ATA – riconoscimento titolo paritario – risarcimento danno.
Causa trattata all'udienza del 13 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Venezia, respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza, Sez. Lavoro, Giudice Dott. E. Campanati, nel giudizio recante R.G. 380/2021, depositata in cancelleria in data
19.01.2022, accogliere le conclusioni formulate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e nullità del decreto di depennamento dalla graduatoria e del decreto di risoluzione
pag. 2/13 contrattuale emessi dagli istituti odierni resistenti, per i motivi indicati nel presente ricorso e conseguentemente ordinarne la disapplicazione;
- accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e nullità dei predetti atti per i motivi indicati nel presente ricorso e conseguentemente ordinarne la disapplicazione;
- accertare e dichiarare che il titolo di qualifica conseguito dal ricorrente presso l'istituto paritario Voltaire è giuridicamente valido fino a prova contraria con il conseguente obbligo di riconoscimento da parte dell'amministrazione resistente del relativo punteggio e conseguente ammissione in graduatoria;
- in ogni caso, previo accertamento dell'illegittimità degli atti degli Istituti resistenti, ordinare la disapplicazione di essi laddove negativi per gli interessi e diritti del ricorrente e in via ulteriormente gradata adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare gli effetti della decisione nell'interesse del ricorrente;
- condannare la P.A. resistente al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento per il patimento subito e per la perdita di occasioni lavorative alla somma ad una somma che sarà ritenuta di giustizia.
In caso di contestazione della documentazione prodotta in via istruttoria, si chiede l'acquisizione ex art. 210 Cod. Proc. Civ. dei documenti in possesso dell'amministrazione di cui all'indice del foliario.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre al rimborso delle spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni per parte appellata: “Alla luce di quanto dedotto ed argomentato, si chiede dunque il rigetto dell'appello, con refusione delle spese di giudizio.”
pag. 3/13 Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 12 luglio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.21/2022 del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza che ha rigettato la domanda di accertamento della nullità/illegittimità/inefficacia del decreto di depennamento dalla graduatoria emesso dall' in Controparte_5
forza dell'accertamento della validità del titolo di studio conseguito presso l'istituto paritario Voltaire.
Con memoria depositata il 3 febbraio 2025 si è costituito il
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.434 c.p.c. e Controparte_1
chiedendo nel merito di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio fuori udienza per riequilibrio del ruolo,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe, riportate decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) In fatto va rammentato che l'odierno appellato era stato collocato in posizione utile nella graduatoria d'istituto di terza fascia degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. (profilo professionale collaboratore scolastico) nel triennio 2017 - 2020, con conseguente stipulazione di contratto individuale di lavoro in data 25 settembre 2019.
A seguito della verifica dei dati dichiarati con il decreto del 21 maggio
2020 il punteggio attribuitogli era rettificato in misura tale da determinare la retrocessione nella graduatoria con l'effetto di non rientrare più nella posizione utile. Pertanto, l'Amministrazione provvedeva alla risoluzione del rapporto lavorativo in pari data.
pag. 4/13 In particolare, era escluso il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Paritario Voltaire.
2) Il giudice berico, con lapidaria motivazione ha rigettato il ricorso affermando: “Secondo l'orientamento consolidatosi della sezione Lavoro del tribunale di Vicenza, si deve ritenere corretta e legittima l'esclusione dalle graduatorie di terza fascia degli aspiranti che non hanno debitamente assolto all'onere di provare la sussistenza del titolo di studio conseguito, requisito richiesto per l'inserimento nelle graduatorie. A seguito dei dovuti controlli infatti l'Amministrazione resistente ha rilevato la mancanza del diploma originale, che doveva essere rilasciato dalla scuola paritaria cessata, sostituito da autocertificazioni emesse da altro Istituto privo di competenza, che neppure l'URS Campania è stato in grado di confermare.
La documentazione in atti non può quindi far ritenere effettivamente conseguito il titolo di studio, mancandone ogni forma ufficiale e legalizzata anche di certificazione sostitutiva. Per tali motivi si ritiene di rigettare il ricorso proposto da e tutte le domande in esso svolte.”. Parte_2
3) Con il primo motivo di appello si afferma che la certificazione prodotta è assolutamente valida ed efficace fino a querela di falso, poiché rilasciata da soggetto (il gestore della scuola paritaria) che ha status di pubblico ufficiale, quindi, avente valore di prova qualificata ex artt. 2699-2700 c.c. poiché trattasi di certificazione sottoscritta e rilasciata da soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale e quindi documento che fa piena prova fino a querela di falso sia della provenienza del documento, sia della veridicità delle dichiarazioni nel medesimo contenute. Rammenta che le scuole paritarie – tale era lo status dell'Istituto Voltaire, oggetto di rinuncia pag. 5/13 solo dall'anno scolastico 2018-2019 - assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale.
Assume che la tesi dell'Amministrazione secondo cui l'Ist. Voltaire nel
2017 non avrebbe potuto produrre una certificazione sostitutiva valide ed efficace avente fede rafforzata poiché negli anni scolastici 2011/2012 e
2012/2013 era gestita da una differente società di gestione è irrilevante in quanto secondo la normativa di riferimento delle scuole paritarie (L. n.
62/2000, D.M. 267/07 e D.M. 83/08) il passaggio di gestione societaria di un istituto riconosciuto paritario.
Richiama la previsione degli artt. 187 e 199 del d.-l-vo n.297/1994, sulle modalità per il rilascio delle certificazioni sostitutive.
Reputa che, alla luce della lettura dell'art.187 ora citato non contempla l'ipotesi in esame, ossia il caso in cui il diploma non sia mai stato consegnato (fatto non addebitabile all'interessato), né allo stesso Istituto
Voltaire non essendo stato in grado di fornire la “pergamena” l
[...]
. Rimarca, quindi, che Controparte_4
la scuola al momento del rilascio del titolo era una scuola paritaria, il titolo di studio non era in contestazione (ma solo la mancanza della “pergamena”
e che il soggetto che ha rilasciato la certificazione sostitutiva soggetto certamente titolato.
Contesta l'efficacia della disciplina richiamata venendo in rilievo -oltre alla legge n. 62/2000 - il d.m. 267/2007 ed il d.m. 83/2008 il quale, all'art. 1.2., prevede espressamente che la scuola paritaria svolga un servizio pubblico e all'art.
7.7 che il coordinatore “rilasci dichiarazioni ai candidati che abbiano effettuato la preparazione altrove che tali altri istituti non siano in
pag. 6/13 comunanza con il gestore. Ebbene tale previsione è la prova che il coordinatore svolge attività di pubblico ufficiale.”.
5) Il collegio giudica, seppure ammissibile, infondato l'appello.
5.1) L'eccezione di inammissibilità va rigettata.
La parte che impugna ha evidenziato i rilievi circa la diversa ricognizione del dato normativo e la valenza della certificazione in vece del diploma.
5.2) Nel merito.
a) Con riferimento alla violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis della legge n.
241/1990, meramente enunciata, Al riguardo il collegio intende fare proprio il consolidato orientamento del giudice di legittimità con specifico riguardo al rapporto di lavoro del pubblico dipendente privatizzato: “In tema di lavoro pubblico privatizzato e, in particolare, di inquadramento dei segretari comunali, i provvedimenti di conferimento e di revoca dell'inquadramento, ai sensi del d.P.R. n. 465 del 1997, sono atti di autonomia privata espressione della potestà organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro già costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi, dovendosi escludere la necessità dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241 del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re melius perpensa", di ritirare l'illegittima iscrizione nella fascia superiore, il relativo atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel quale vige - ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 29 del
pag. 7/13 1993 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 - il divieto di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con nullità degli atti di conferimento illegittimi.” (Sez. L, Sentenza n. 25761 del 24/10/2008, Rv.
605198 - 01).
Inoltre, con riguardo alla natura dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione come datore di lavoro è stato affermato il principio secondo cui : “In tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) nel settore scolastico, l'amministrazione è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni in graduatoria, secondo le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e 3 del
d.m. n. 430 del 2000, sicché la revoca dell'incarico disposta dall'amministrazione per inosservanza della graduatoria equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati come i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi ricorso al potere di autotutela.” (Sez. L - , Sentenza
n. 13800 del 31/05/2017, Rv. 644524 - 01).
Con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 640/2017 il rilevo inerente alla mancanza del documento, ma non così dell'esistenza del titolo, non si avvede il titolo di studio è un documento cartaceo.
Con riferimento alla questione, in astratto, della certificazione prodotta in giudizio e rilasciata da una pubblica amministrazione va considerato che il limite riguarda la produzione alla pubblica amministrazione nell'accezione pag. 8/13 tipica, ossia gli enti o soggetti che essendo depositari del dato o fatto certificato, hanno il potere di attingere al proprio archivio per verificare l'oggetto della certificazione. Non così nel giudizio in cui la parte contraddice con un soggetto terzo.
Cosa diversa - ed è oggetto della presente controversia – il valore probatorio che la certificazione assume.
Al riguardo il collegio reputa che il ricorrente non abbia offerto alcuna idoneità a fornire al prova del diritto all'inserimento nella documentazione utile per provare aliunde l'esistenza del titolo.
A mente dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto “con le richieste formalità” dal pubblico ufficiale.
Nel caso di specie le carenze che contrassegnano la documentazione offerta escludono che sia integrata la previsione codicistica. In questo caso è stato prodotto unicamente un certificato rilasciato dal “coordinatore didattico” del 13 maggio 2016.
Si tratta di documento non equipollente al diploma: l'Istituto Voltaire non aveva mai rilasciato le pergamene (ovvero i diplomi) e a norma dell'art. 199, comma 6, d.lvo 297 del 1994.
Con la circolare n.266 del 6/9/1991 e la disciplina degli artt. 187 e 199 citati il ha dettato norme in materia di diplomi, Controparte_1
certificati provvisori e certificati definitivi, prevedendo: - quanto ai certificati provvisori che: “In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. //Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto
pag. 9/13 assegnato a recare in calce la seguente dicitura: "II presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore". Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio.
Per la legalizzazione della firma sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti non statali, vale quanto precisato al precedente par. 1" ovvero sono legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge
4/1/1968 n.15 ("Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi"); - quanto ai certificati sostitutivi
(tra gli altri) di qualifica professionale che questi possono essere rilasciati
"ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15" "a richiesta degli interessati, senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti" "
i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;
d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio. (...) il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto"; - quanto ai certificati sostitutivi del
pag. 10/13 diploma originale per il caso di smarrimento, distruzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione "il presente certificato, che si rilascia a norma della legge 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma".”.
Attestazioni che non si rinvengono nel certificato prodotto in giudizio dall'interessato. Pertanto, si tratta di certificato sostitutivo che comunque presupporrebbe la presenza di un diploma in originale che nel caso di specie per quanto si evince dagli atti non è mai esistito.
A ciò va aggiunto che l'ordinanza ministeriale 90/2001 all'Art.38 (Diplomi
e certificati) ha previsto "1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del
"certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18. 4.
Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente
Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art.16 della legge 4 gennaio 1968,n.15". Questa previsione comprova come il valore pag. 11/13 certificativo di tali certificati - rilasciati senza limiti di numero - sia fondata sull'esistenza del diploma e sulla disponibilità degli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Presupposti qui insussistenti.
Tantomeno risulta provato il requisito soggettivo ossia che il certificatore sia il legale rappresentante dell'istituto.
Gli ulteriori motivi sono meramente enunciati e come tali inammissibili1.
6) Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.3.473,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 12/13 Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la rubrica dell'atto: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, 10 E 10 BIS
DELLA LEGGE N. 241/1990, - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 ED 8 DEL DM
640/17, - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E DEGLI ARTT.LI 46, 47, 71 E 72 DEL DPR
445/2000, - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.187 E 199 DEL D.LGS 297/1994 (C.D. TESTO UNICO IN MATERIA SCOLASTICA), - TARDIVITÀ DELL'AZIONE DI CONTROLLO IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA, BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. OMESSA MOTIVAZIONE.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 12 luglio 2022 da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Luca Agliocchi, giusta procura allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante-
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è domiciliato in Piazza San Marco, n. 63, Venezia, con indirizzo PEC:
Email_2
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, non costituito
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
[...]
, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, non costituito
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 21/22 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: graduatorie personale ATA – riconoscimento titolo paritario – risarcimento danno.
Causa trattata all'udienza del 13 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Venezia, respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza, Sez. Lavoro, Giudice Dott. E. Campanati, nel giudizio recante R.G. 380/2021, depositata in cancelleria in data
19.01.2022, accogliere le conclusioni formulate in prime cure che qui si riportano: - accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e nullità del decreto di depennamento dalla graduatoria e del decreto di risoluzione
pag. 2/13 contrattuale emessi dagli istituti odierni resistenti, per i motivi indicati nel presente ricorso e conseguentemente ordinarne la disapplicazione;
- accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e nullità dei predetti atti per i motivi indicati nel presente ricorso e conseguentemente ordinarne la disapplicazione;
- accertare e dichiarare che il titolo di qualifica conseguito dal ricorrente presso l'istituto paritario Voltaire è giuridicamente valido fino a prova contraria con il conseguente obbligo di riconoscimento da parte dell'amministrazione resistente del relativo punteggio e conseguente ammissione in graduatoria;
- in ogni caso, previo accertamento dell'illegittimità degli atti degli Istituti resistenti, ordinare la disapplicazione di essi laddove negativi per gli interessi e diritti del ricorrente e in via ulteriormente gradata adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare gli effetti della decisione nell'interesse del ricorrente;
- condannare la P.A. resistente al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento per il patimento subito e per la perdita di occasioni lavorative alla somma ad una somma che sarà ritenuta di giustizia.
In caso di contestazione della documentazione prodotta in via istruttoria, si chiede l'acquisizione ex art. 210 Cod. Proc. Civ. dei documenti in possesso dell'amministrazione di cui all'indice del foliario.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre al rimborso delle spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni per parte appellata: “Alla luce di quanto dedotto ed argomentato, si chiede dunque il rigetto dell'appello, con refusione delle spese di giudizio.”
pag. 3/13 Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 12 luglio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.21/2022 del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza che ha rigettato la domanda di accertamento della nullità/illegittimità/inefficacia del decreto di depennamento dalla graduatoria emesso dall' in Controparte_5
forza dell'accertamento della validità del titolo di studio conseguito presso l'istituto paritario Voltaire.
Con memoria depositata il 3 febbraio 2025 si è costituito il
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.434 c.p.c. e Controparte_1
chiedendo nel merito di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio fuori udienza per riequilibrio del ruolo,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe, riportate decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) In fatto va rammentato che l'odierno appellato era stato collocato in posizione utile nella graduatoria d'istituto di terza fascia degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. (profilo professionale collaboratore scolastico) nel triennio 2017 - 2020, con conseguente stipulazione di contratto individuale di lavoro in data 25 settembre 2019.
A seguito della verifica dei dati dichiarati con il decreto del 21 maggio
2020 il punteggio attribuitogli era rettificato in misura tale da determinare la retrocessione nella graduatoria con l'effetto di non rientrare più nella posizione utile. Pertanto, l'Amministrazione provvedeva alla risoluzione del rapporto lavorativo in pari data.
pag. 4/13 In particolare, era escluso il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Paritario Voltaire.
2) Il giudice berico, con lapidaria motivazione ha rigettato il ricorso affermando: “Secondo l'orientamento consolidatosi della sezione Lavoro del tribunale di Vicenza, si deve ritenere corretta e legittima l'esclusione dalle graduatorie di terza fascia degli aspiranti che non hanno debitamente assolto all'onere di provare la sussistenza del titolo di studio conseguito, requisito richiesto per l'inserimento nelle graduatorie. A seguito dei dovuti controlli infatti l'Amministrazione resistente ha rilevato la mancanza del diploma originale, che doveva essere rilasciato dalla scuola paritaria cessata, sostituito da autocertificazioni emesse da altro Istituto privo di competenza, che neppure l'URS Campania è stato in grado di confermare.
La documentazione in atti non può quindi far ritenere effettivamente conseguito il titolo di studio, mancandone ogni forma ufficiale e legalizzata anche di certificazione sostitutiva. Per tali motivi si ritiene di rigettare il ricorso proposto da e tutte le domande in esso svolte.”. Parte_2
3) Con il primo motivo di appello si afferma che la certificazione prodotta è assolutamente valida ed efficace fino a querela di falso, poiché rilasciata da soggetto (il gestore della scuola paritaria) che ha status di pubblico ufficiale, quindi, avente valore di prova qualificata ex artt. 2699-2700 c.c. poiché trattasi di certificazione sottoscritta e rilasciata da soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale e quindi documento che fa piena prova fino a querela di falso sia della provenienza del documento, sia della veridicità delle dichiarazioni nel medesimo contenute. Rammenta che le scuole paritarie – tale era lo status dell'Istituto Voltaire, oggetto di rinuncia pag. 5/13 solo dall'anno scolastico 2018-2019 - assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale.
Assume che la tesi dell'Amministrazione secondo cui l'Ist. Voltaire nel
2017 non avrebbe potuto produrre una certificazione sostitutiva valide ed efficace avente fede rafforzata poiché negli anni scolastici 2011/2012 e
2012/2013 era gestita da una differente società di gestione è irrilevante in quanto secondo la normativa di riferimento delle scuole paritarie (L. n.
62/2000, D.M. 267/07 e D.M. 83/08) il passaggio di gestione societaria di un istituto riconosciuto paritario.
Richiama la previsione degli artt. 187 e 199 del d.-l-vo n.297/1994, sulle modalità per il rilascio delle certificazioni sostitutive.
Reputa che, alla luce della lettura dell'art.187 ora citato non contempla l'ipotesi in esame, ossia il caso in cui il diploma non sia mai stato consegnato (fatto non addebitabile all'interessato), né allo stesso Istituto
Voltaire non essendo stato in grado di fornire la “pergamena” l
[...]
. Rimarca, quindi, che Controparte_4
la scuola al momento del rilascio del titolo era una scuola paritaria, il titolo di studio non era in contestazione (ma solo la mancanza della “pergamena”
e che il soggetto che ha rilasciato la certificazione sostitutiva soggetto certamente titolato.
Contesta l'efficacia della disciplina richiamata venendo in rilievo -oltre alla legge n. 62/2000 - il d.m. 267/2007 ed il d.m. 83/2008 il quale, all'art. 1.2., prevede espressamente che la scuola paritaria svolga un servizio pubblico e all'art.
7.7 che il coordinatore “rilasci dichiarazioni ai candidati che abbiano effettuato la preparazione altrove che tali altri istituti non siano in
pag. 6/13 comunanza con il gestore. Ebbene tale previsione è la prova che il coordinatore svolge attività di pubblico ufficiale.”.
5) Il collegio giudica, seppure ammissibile, infondato l'appello.
5.1) L'eccezione di inammissibilità va rigettata.
La parte che impugna ha evidenziato i rilievi circa la diversa ricognizione del dato normativo e la valenza della certificazione in vece del diploma.
5.2) Nel merito.
a) Con riferimento alla violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis della legge n.
241/1990, meramente enunciata, Al riguardo il collegio intende fare proprio il consolidato orientamento del giudice di legittimità con specifico riguardo al rapporto di lavoro del pubblico dipendente privatizzato: “In tema di lavoro pubblico privatizzato e, in particolare, di inquadramento dei segretari comunali, i provvedimenti di conferimento e di revoca dell'inquadramento, ai sensi del d.P.R. n. 465 del 1997, sono atti di autonomia privata espressione della potestà organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro già costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi, dovendosi escludere la necessità dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241 del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re melius perpensa", di ritirare l'illegittima iscrizione nella fascia superiore, il relativo atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel quale vige - ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 29 del
pag. 7/13 1993 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 - il divieto di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con nullità degli atti di conferimento illegittimi.” (Sez. L, Sentenza n. 25761 del 24/10/2008, Rv.
605198 - 01).
Inoltre, con riguardo alla natura dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione come datore di lavoro è stato affermato il principio secondo cui : “In tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) nel settore scolastico, l'amministrazione è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni in graduatoria, secondo le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e 3 del
d.m. n. 430 del 2000, sicché la revoca dell'incarico disposta dall'amministrazione per inosservanza della graduatoria equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati come i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi ricorso al potere di autotutela.” (Sez. L - , Sentenza
n. 13800 del 31/05/2017, Rv. 644524 - 01).
Con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 640/2017 il rilevo inerente alla mancanza del documento, ma non così dell'esistenza del titolo, non si avvede il titolo di studio è un documento cartaceo.
Con riferimento alla questione, in astratto, della certificazione prodotta in giudizio e rilasciata da una pubblica amministrazione va considerato che il limite riguarda la produzione alla pubblica amministrazione nell'accezione pag. 8/13 tipica, ossia gli enti o soggetti che essendo depositari del dato o fatto certificato, hanno il potere di attingere al proprio archivio per verificare l'oggetto della certificazione. Non così nel giudizio in cui la parte contraddice con un soggetto terzo.
Cosa diversa - ed è oggetto della presente controversia – il valore probatorio che la certificazione assume.
Al riguardo il collegio reputa che il ricorrente non abbia offerto alcuna idoneità a fornire al prova del diritto all'inserimento nella documentazione utile per provare aliunde l'esistenza del titolo.
A mente dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto “con le richieste formalità” dal pubblico ufficiale.
Nel caso di specie le carenze che contrassegnano la documentazione offerta escludono che sia integrata la previsione codicistica. In questo caso è stato prodotto unicamente un certificato rilasciato dal “coordinatore didattico” del 13 maggio 2016.
Si tratta di documento non equipollente al diploma: l'Istituto Voltaire non aveva mai rilasciato le pergamene (ovvero i diplomi) e a norma dell'art. 199, comma 6, d.lvo 297 del 1994.
Con la circolare n.266 del 6/9/1991 e la disciplina degli artt. 187 e 199 citati il ha dettato norme in materia di diplomi, Controparte_1
certificati provvisori e certificati definitivi, prevedendo: - quanto ai certificati provvisori che: “In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. //Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto
pag. 9/13 assegnato a recare in calce la seguente dicitura: "II presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore". Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio.
Per la legalizzazione della firma sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti non statali, vale quanto precisato al precedente par. 1" ovvero sono legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge
4/1/1968 n.15 ("Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi"); - quanto ai certificati sostitutivi
(tra gli altri) di qualifica professionale che questi possono essere rilasciati
"ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15" "a richiesta degli interessati, senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti" "
i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;
d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio. (...) il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto"; - quanto ai certificati sostitutivi del
pag. 10/13 diploma originale per il caso di smarrimento, distruzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione "il presente certificato, che si rilascia a norma della legge 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma".”.
Attestazioni che non si rinvengono nel certificato prodotto in giudizio dall'interessato. Pertanto, si tratta di certificato sostitutivo che comunque presupporrebbe la presenza di un diploma in originale che nel caso di specie per quanto si evince dagli atti non è mai esistito.
A ciò va aggiunto che l'ordinanza ministeriale 90/2001 all'Art.38 (Diplomi
e certificati) ha previsto "1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del
"certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18. 4.
Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente
Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art.16 della legge 4 gennaio 1968,n.15". Questa previsione comprova come il valore pag. 11/13 certificativo di tali certificati - rilasciati senza limiti di numero - sia fondata sull'esistenza del diploma e sulla disponibilità degli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Presupposti qui insussistenti.
Tantomeno risulta provato il requisito soggettivo ossia che il certificatore sia il legale rappresentante dell'istituto.
Gli ulteriori motivi sono meramente enunciati e come tali inammissibili1.
6) Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.3.473,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 12/13 Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la rubrica dell'atto: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, 10 E 10 BIS
DELLA LEGGE N. 241/1990, - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 ED 8 DEL DM
640/17, - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E DEGLI ARTT.LI 46, 47, 71 E 72 DEL DPR
445/2000, - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.187 E 199 DEL D.LGS 297/1994 (C.D. TESTO UNICO IN MATERIA SCOLASTICA), - TARDIVITÀ DELL'AZIONE DI CONTROLLO IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA, BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. OMESSA MOTIVAZIONE.”