TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 8058/2024
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 8058/2024 promossa da
(c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Panizza, del foro di OL, domiciliata presso il suo studio sito in OL, Via Caduti di Casteldebole n. 60
ATTRICE contro
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 12.11.2024
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/06/2024 la sig.ra adiva codesto Tribunale, dando atto di Parte_1
aver avuto una relazione sentimentale con il sig. dalla quale, il 30 dicembre 2013, Controparte_1
nasceva la figlia la ricorrente proseguiva narrando che relazione sentimentale con il padre della Per_1
minore, pochi mesi dopo la sua nascita si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la pagina 1 di 4 convivenza. Il IG. decideva di estraniarsi dalla vita della figlia, abbandonando la Controparte_1 madre alle decisioni fondamentali nell'interesse della minore e rendendosi di fatto irreperibile. La
IG.ra si vedeva costretta ad affidare la minore alla cura dei nonni materni, non potendo Pt_1
contare sulla presenza del padre che , una volta abbandonata la casa familiare, non avrebbe mai più contattato né la madre né la figlia, come si legge al ricorso introduttivo infatti “tale distacco ha determinato negli anni una quasi totale irreperibilità del IG. , divenendo così quasi CP_1
impossibile per la IG.ra confrontarsi con lo stesso sulle decisioni di maggiore interesse per la Pt_1 figlia”;
Ciò posto, la ricorrente chiedeva che il Tribunale: a) affidasse in via esclusiva la minore Per_2
alla madre;
b) obbligasse il IG. a corrispondere mensilmente un assegno di
[...] Controparte_1
mantenimento per la minore pari ad euro 250,00 oltre la divisione delle spese straordinarie Per_1
come da protocollo del Tribunale di OL al 50% ciascuno;
c) disponesse che la IG.ra Pt_1 percepisse per intero l'Assegno Unico e Universale per la figlia.
La difesa di parte attrice dava atto di aver notificato il ricorso alla controparte ex art. 143, comma 2,
c.p.c., in ragione della perdurante condizione di irreperibilità del destinatario.
All'udienza del 12/11/2024 il GN , pur se regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
In quella sede la GNa oltre a confermare il contenuto del ricorso, precisava che: Pt_1
- lavora come badante guadagnando 1300 euro al mese, di cui 300 sono destinati all'affitto di un appartamento in locazione;
- nonostante gli innumerevoli tentativi nel contattarlo, il IG. si è sempre reso irreperibile, CP_1 motivo per cui la madre è impossibilitata a percepire l'assegno unico universale.
Nella suddetta udienza la ricorrente formulava le sue conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
◦◦◦
Deve essere accolta la richiesta della GNa di ottenere l'affido esclusivo della minore. Pt_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente
pagina 2 di 4 arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.
27/2017).
È dunque in relazione all'interesse della minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti della propria figlia, che non vede da quando ha interrotto la relazione con la IG.ra abbandonando la casa familiare. Pt_1
Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore. Inoltre, si deve osservare che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
A ciò si aggiunga anche che la GNa si è dimostrata pienamente in grado di prendersi cura di Pt_1
di cui si è sempre occupata in assenza della collaborazione affettiva. Pertanto, nell'assenza Per_1 della figura paterna, appare aderente all'interesse della figlia attribuire alla ricorrente l'affido esclusivo di e il potere di assumere autonomamente ogni decisione in materia di salute, istruzione, Per_1
residenza della prole e sbrigare le pratiche burocratiche.
In merito alle visite padre figlia nel caso in cui il GN esprima il desiderio di vedere la CP_1
figlia, dovrà preventivamente accordarsi con la madre circa i tempi e le modalità e in caso di disaccordo i Servizi Sociali valuteranno l'opportunità di organizzare incontri tra la figlia e il padre, tenendo conto dei desideri e della volontà della minore, e stabilendone le modalità e tempi, qualora ve ne siano le condizioni.
Quanto al mantenimento paterno la madre guadagna 1300,00 al mese , il padre presumibilmente, secondo le notizie assunte dalla ricorrente, svolge l'attività di cuoco e comunque ha piena capacità lavorativa, pertanto appare equal la somma richiesta di euro 250,00 mensili da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di OL;
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
pagina 3 di 4 Ciò posto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del IG. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le conclusioni di parte attrice e, per l'effetto: affida la minore in via esclusiva alla IG.ra , attribuendo alla stessa la Per_1 Parte_1
facoltà di adottare autonomamente le decisioni in materia scolastica, sanitaria, di residenza e di svolgere le pratiche burocratiche (ad esempio per il rilascio il rinnovo dei documenti); dispone che, qualora il GN esprima il desiderio di vedere la figlia, dovrà CP_1
preventivamente accordarsi con la madre circa i tempi e le modalità e in caso di disaccordo i
Servizi Sociali valuteranno l'opportunità di organizzare incontri tra la figlia e il padre, tenendo conto dei desideri e della volontà della minore, e stabilendone le modalità e tempi, qualora ve ne siano le condizioni;
pone in capo al IG. l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di Controparte_1
mantenimento per la minore pari ad euro 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di OL;
dispone che la IG.ra percepisca interamente l'importo previsto a titolo di Assegno Pt_1
Unico e Universale per la figlia;
Condanna il GN a rifondere alla GNa le spese del procedimento, che liquida CP_1 Pt_1
in complessivi 3.000 euro, oltre al rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in OL nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 3 dicembre 2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 8058/2024
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 8058/2024 promossa da
(c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Panizza, del foro di OL, domiciliata presso il suo studio sito in OL, Via Caduti di Casteldebole n. 60
ATTRICE contro
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 12.11.2024
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/06/2024 la sig.ra adiva codesto Tribunale, dando atto di Parte_1
aver avuto una relazione sentimentale con il sig. dalla quale, il 30 dicembre 2013, Controparte_1
nasceva la figlia la ricorrente proseguiva narrando che relazione sentimentale con il padre della Per_1
minore, pochi mesi dopo la sua nascita si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la pagina 1 di 4 convivenza. Il IG. decideva di estraniarsi dalla vita della figlia, abbandonando la Controparte_1 madre alle decisioni fondamentali nell'interesse della minore e rendendosi di fatto irreperibile. La
IG.ra si vedeva costretta ad affidare la minore alla cura dei nonni materni, non potendo Pt_1
contare sulla presenza del padre che , una volta abbandonata la casa familiare, non avrebbe mai più contattato né la madre né la figlia, come si legge al ricorso introduttivo infatti “tale distacco ha determinato negli anni una quasi totale irreperibilità del IG. , divenendo così quasi CP_1
impossibile per la IG.ra confrontarsi con lo stesso sulle decisioni di maggiore interesse per la Pt_1 figlia”;
Ciò posto, la ricorrente chiedeva che il Tribunale: a) affidasse in via esclusiva la minore Per_2
alla madre;
b) obbligasse il IG. a corrispondere mensilmente un assegno di
[...] Controparte_1
mantenimento per la minore pari ad euro 250,00 oltre la divisione delle spese straordinarie Per_1
come da protocollo del Tribunale di OL al 50% ciascuno;
c) disponesse che la IG.ra Pt_1 percepisse per intero l'Assegno Unico e Universale per la figlia.
La difesa di parte attrice dava atto di aver notificato il ricorso alla controparte ex art. 143, comma 2,
c.p.c., in ragione della perdurante condizione di irreperibilità del destinatario.
All'udienza del 12/11/2024 il GN , pur se regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
In quella sede la GNa oltre a confermare il contenuto del ricorso, precisava che: Pt_1
- lavora come badante guadagnando 1300 euro al mese, di cui 300 sono destinati all'affitto di un appartamento in locazione;
- nonostante gli innumerevoli tentativi nel contattarlo, il IG. si è sempre reso irreperibile, CP_1 motivo per cui la madre è impossibilitata a percepire l'assegno unico universale.
Nella suddetta udienza la ricorrente formulava le sue conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
◦◦◦
Deve essere accolta la richiesta della GNa di ottenere l'affido esclusivo della minore. Pt_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente
pagina 2 di 4 arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.
27/2017).
È dunque in relazione all'interesse della minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti della propria figlia, che non vede da quando ha interrotto la relazione con la IG.ra abbandonando la casa familiare. Pt_1
Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore. Inoltre, si deve osservare che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
A ciò si aggiunga anche che la GNa si è dimostrata pienamente in grado di prendersi cura di Pt_1
di cui si è sempre occupata in assenza della collaborazione affettiva. Pertanto, nell'assenza Per_1 della figura paterna, appare aderente all'interesse della figlia attribuire alla ricorrente l'affido esclusivo di e il potere di assumere autonomamente ogni decisione in materia di salute, istruzione, Per_1
residenza della prole e sbrigare le pratiche burocratiche.
In merito alle visite padre figlia nel caso in cui il GN esprima il desiderio di vedere la CP_1
figlia, dovrà preventivamente accordarsi con la madre circa i tempi e le modalità e in caso di disaccordo i Servizi Sociali valuteranno l'opportunità di organizzare incontri tra la figlia e il padre, tenendo conto dei desideri e della volontà della minore, e stabilendone le modalità e tempi, qualora ve ne siano le condizioni.
Quanto al mantenimento paterno la madre guadagna 1300,00 al mese , il padre presumibilmente, secondo le notizie assunte dalla ricorrente, svolge l'attività di cuoco e comunque ha piena capacità lavorativa, pertanto appare equal la somma richiesta di euro 250,00 mensili da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di OL;
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
pagina 3 di 4 Ciò posto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del IG. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le conclusioni di parte attrice e, per l'effetto: affida la minore in via esclusiva alla IG.ra , attribuendo alla stessa la Per_1 Parte_1
facoltà di adottare autonomamente le decisioni in materia scolastica, sanitaria, di residenza e di svolgere le pratiche burocratiche (ad esempio per il rilascio il rinnovo dei documenti); dispone che, qualora il GN esprima il desiderio di vedere la figlia, dovrà CP_1
preventivamente accordarsi con la madre circa i tempi e le modalità e in caso di disaccordo i
Servizi Sociali valuteranno l'opportunità di organizzare incontri tra la figlia e il padre, tenendo conto dei desideri e della volontà della minore, e stabilendone le modalità e tempi, qualora ve ne siano le condizioni;
pone in capo al IG. l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di Controparte_1
mantenimento per la minore pari ad euro 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di OL;
dispone che la IG.ra percepisca interamente l'importo previsto a titolo di Assegno Pt_1
Unico e Universale per la figlia;
Condanna il GN a rifondere alla GNa le spese del procedimento, che liquida CP_1 Pt_1
in complessivi 3.000 euro, oltre al rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in OL nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 3 dicembre 2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4