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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1380 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], rappresentato e dife- Parte_1
so dall'avv. Picone Zaira, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Sciarrone Amedeo, giusta procura allegata alla memoria di co- stituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 29 novembre 2024;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 3 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 23 maggio 2022, , premetten- Parte_1
do di avere - in data 25 settembre 2007– contratto matrimonio con
[...]
dalla cui unione sono nati tre figli, , e , CP_2 Per_1 Per_2 Per_3
minorenni, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che a causa di incom- patibilità caratteriali, accentuatesi a seguito del suo trasferimento per motivi di lavoro in provincia di Varese, la convivenza sarebbe divenuta intollerabile e sarebbe venuta meno l'affectio coniugalis.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il domicilio della madre e la previsione dell'obbligo a carico dello stesso di corrispondere alla un assegno mensile di importo CP_1
pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitasi con comparsa, depositata il 6 settembre 2022, CP_1
non si è opposta alla domanda principale, ma ha contestato le dedu-
[...]
zioni avverse, chiedendo l'addebito della separazione al marito, unico respon- sabile del venir meno dell'unione matrimoniale, il quale - in modo del tutto inaspettato e inspiegabile – poco prima della concorde volontà dei coniugi di trasferirsi insieme ai figli in provincia di Varese, le avrebbe comunicato di vo-
- 2 - lersi separare.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle un as- Pt_1
segno, a titolo di mantenimento dei figli, di importo pari ad euro 600,00
(200,00 euro per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie, non- ché un assegno, a titolo di mantenimento della medesima, di importo pari ad euro 500,00 o, in subordine, a titolo di alimenti, di importo pari ad euro
300,00.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 27 settembre 2022, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimen- ti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti innanzi il G.I. per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa del 20 gennaio 2023, ha con- Parte_1
testato le deduzioni avversarie, chiedendo la revoca dell'obbligo di manteni- mento del coniuge e la conferma delle restanti statuizioni.
Con comparsa depositata il 9 febbraio 2023, ha in- Controparte_1
sistito su quanto già dedotto.
La causa, istruita con produzione documentale ed escussione testimonia- le, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 29 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del-
- 3 - le difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
La resistente ha proposto domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, non è emersa la prova che il Biondo abbia posto in essere condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio e che tali condotte abbiano assunto efficacia causale rispetto al venir meno del rapporto matrimoniale.
Sebbene i testi escussi hanno confermato che i coniugi volevano trasfe- rirsi al nord e che successivamente dopo un paio di mesi al rientro del Biondo questi ha comunicato la volontà di separarsi, tuttavia, da tale condotta non può trarsi automaticamente una specifica violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio.
Infatti, il venir meno del sentimento confessato dal Biondo, certamente fonte di sofferenza per la non può giustificare l'addebito della CP_1
separazione, non essendosi tradotto in una violazione della dignità del coniu- ge.
A conclusioni diverse non può giungersi valorizzando la frase “ Che da quando è su, da solo, si sente meglio. Si sente ringiovanito senza la responsabilità della
Famiglia. Mi voglio separare”, estrapolata da un contesto, non specificamente de- scritto, in quanto comunque proferita nel corso di una discussione con i fa-
- 4 - miliari, che non dimostra una effettiva violazione dei doveri matrimoniali.
Ancora, va detto che neppure può attribuirsi valore all'ulteriore frase – al- lusiva a possibili frequentazioni intime del - riferita volontariamente Pt_1
del teste non oggetto di capitolo di prova e neppure di specifica CP_1
allegazione da parte della resistente.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di addebito.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento condiviso dei minori
[...]
Per
, e a entrambi i genitori, con collocazione preva- Per_2 Persona_5
lente presso il domicilio della madre.
Il padre, quale genitore non collocatario, potrà incontrare i figli libera- mente, previo accordo con la madre o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità previste in seno all'ordinanza presidenziale del 30 settembre 2022 e, nei periodi di permanenza del Biondo fuori dalla Sicilia, va consentito a quest'ultimo di sentire ogni giorno in chiamata o in videochiamata i propri fi- gli.
Inoltre, la quale genitore collocatario, nell'ottica di tutela CP_1
dell'interesse dei minori, deve favorire quanto più possibile i contratti tra i minori e il padre.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condi- zione reddituale di entrambi i coniugi e in assenza di elementi di novità, va confermato l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_3 [...]
a titolo di mantenimento dei figli , e Controparte_4 Per_1 Per_2 Per_5
, un assegno di euro 600,00 (200,00 euro per ciascun figlio), rivalutabili
[...]
secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre al
50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli.
- 5 - CP_ In mancanza di accordo tra le parti l'assegno unico erogato dall' per il nucleo va percepito in pari quota da entrambi i genitori.
Va, altresì, confermato l'obbligo in capo al Biondo di corrispondere alla a titolo di mantenimento della medesima, un assegno di euro CP_1
100,00, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabili secon- do gli indici Istat.
A tal proposito, va affermato che, sebbene sia emerso che la CP_1
abbia dimostrato capacità lavorativa, intraprendendo l'attività di segretaria in prova in uno studio dentistico, tuttavia, non è stata provata la stabilizzazione dell'impiego e le percezione di redditi adeguati, tenuto conto anche della dura- ta del matrimonio.
A tal proposito, va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapporta- to, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli ne- cessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essen- do ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna in- compatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la so- spensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collabo- razione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è, quindi, fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o diffe- renze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economi-
- 6 - che deve condividerle con chi ne ha di meno.
In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciu- to - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rap- porto con il tenore di vita.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli, con lei CP_1
conviventi.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta risarcitoria proposta dal ri- corrente per violazione della privacy solo in comparsa conclusione, in quanto tardiva e in ogni caso non proponibile in questo giudizio.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Agrigento, il 17 giugno 1976, e nata a [...], il 3 Controparte_1
febbraio 1979, i quali hanno contratto matrimonio 25 settembre 2007, tra- scritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Favara, anno 2007, parte 2, Serie A, numero 118; rigetta la domanda di addebito proposta da Controparte_1
- 7 - affida i figli , e congiuntamente a entrambi Per_1 Per_2 Persona_5
i genitori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarli liberamente e, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al manteni- Parte_1
mento dei figli , e , corrispondendo a Per_1 Per_2 Persona_5 CP_2
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro
[...] CP_1
600,00 (200,00 euro per ciascun figlio), rivalutabili secondo gli indici Istat, ol- tre al 50 % delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro CP_2
100,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli con lei Controparte_1
conviventi; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1380 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], rappresentato e dife- Parte_1
so dall'avv. Picone Zaira, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Sciarrone Amedeo, giusta procura allegata alla memoria di co- stituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 29 novembre 2024;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 3 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 23 maggio 2022, , premetten- Parte_1
do di avere - in data 25 settembre 2007– contratto matrimonio con
[...]
dalla cui unione sono nati tre figli, , e , CP_2 Per_1 Per_2 Per_3
minorenni, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che a causa di incom- patibilità caratteriali, accentuatesi a seguito del suo trasferimento per motivi di lavoro in provincia di Varese, la convivenza sarebbe divenuta intollerabile e sarebbe venuta meno l'affectio coniugalis.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il domicilio della madre e la previsione dell'obbligo a carico dello stesso di corrispondere alla un assegno mensile di importo CP_1
pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitasi con comparsa, depositata il 6 settembre 2022, CP_1
non si è opposta alla domanda principale, ma ha contestato le dedu-
[...]
zioni avverse, chiedendo l'addebito della separazione al marito, unico respon- sabile del venir meno dell'unione matrimoniale, il quale - in modo del tutto inaspettato e inspiegabile – poco prima della concorde volontà dei coniugi di trasferirsi insieme ai figli in provincia di Varese, le avrebbe comunicato di vo-
- 2 - lersi separare.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle un as- Pt_1
segno, a titolo di mantenimento dei figli, di importo pari ad euro 600,00
(200,00 euro per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie, non- ché un assegno, a titolo di mantenimento della medesima, di importo pari ad euro 500,00 o, in subordine, a titolo di alimenti, di importo pari ad euro
300,00.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 27 settembre 2022, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimen- ti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti innanzi il G.I. per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa del 20 gennaio 2023, ha con- Parte_1
testato le deduzioni avversarie, chiedendo la revoca dell'obbligo di manteni- mento del coniuge e la conferma delle restanti statuizioni.
Con comparsa depositata il 9 febbraio 2023, ha in- Controparte_1
sistito su quanto già dedotto.
La causa, istruita con produzione documentale ed escussione testimonia- le, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 29 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del-
- 3 - le difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
La resistente ha proposto domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, non è emersa la prova che il Biondo abbia posto in essere condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio e che tali condotte abbiano assunto efficacia causale rispetto al venir meno del rapporto matrimoniale.
Sebbene i testi escussi hanno confermato che i coniugi volevano trasfe- rirsi al nord e che successivamente dopo un paio di mesi al rientro del Biondo questi ha comunicato la volontà di separarsi, tuttavia, da tale condotta non può trarsi automaticamente una specifica violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio.
Infatti, il venir meno del sentimento confessato dal Biondo, certamente fonte di sofferenza per la non può giustificare l'addebito della CP_1
separazione, non essendosi tradotto in una violazione della dignità del coniu- ge.
A conclusioni diverse non può giungersi valorizzando la frase “ Che da quando è su, da solo, si sente meglio. Si sente ringiovanito senza la responsabilità della
Famiglia. Mi voglio separare”, estrapolata da un contesto, non specificamente de- scritto, in quanto comunque proferita nel corso di una discussione con i fa-
- 4 - miliari, che non dimostra una effettiva violazione dei doveri matrimoniali.
Ancora, va detto che neppure può attribuirsi valore all'ulteriore frase – al- lusiva a possibili frequentazioni intime del - riferita volontariamente Pt_1
del teste non oggetto di capitolo di prova e neppure di specifica CP_1
allegazione da parte della resistente.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di addebito.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento condiviso dei minori
[...]
Per
, e a entrambi i genitori, con collocazione preva- Per_2 Persona_5
lente presso il domicilio della madre.
Il padre, quale genitore non collocatario, potrà incontrare i figli libera- mente, previo accordo con la madre o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità previste in seno all'ordinanza presidenziale del 30 settembre 2022 e, nei periodi di permanenza del Biondo fuori dalla Sicilia, va consentito a quest'ultimo di sentire ogni giorno in chiamata o in videochiamata i propri fi- gli.
Inoltre, la quale genitore collocatario, nell'ottica di tutela CP_1
dell'interesse dei minori, deve favorire quanto più possibile i contratti tra i minori e il padre.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condi- zione reddituale di entrambi i coniugi e in assenza di elementi di novità, va confermato l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_3 [...]
a titolo di mantenimento dei figli , e Controparte_4 Per_1 Per_2 Per_5
, un assegno di euro 600,00 (200,00 euro per ciascun figlio), rivalutabili
[...]
secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre al
50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli.
- 5 - CP_ In mancanza di accordo tra le parti l'assegno unico erogato dall' per il nucleo va percepito in pari quota da entrambi i genitori.
Va, altresì, confermato l'obbligo in capo al Biondo di corrispondere alla a titolo di mantenimento della medesima, un assegno di euro CP_1
100,00, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabili secon- do gli indici Istat.
A tal proposito, va affermato che, sebbene sia emerso che la CP_1
abbia dimostrato capacità lavorativa, intraprendendo l'attività di segretaria in prova in uno studio dentistico, tuttavia, non è stata provata la stabilizzazione dell'impiego e le percezione di redditi adeguati, tenuto conto anche della dura- ta del matrimonio.
A tal proposito, va ricordato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapporta- to, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli ne- cessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essen- do ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna in- compatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la so- spensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collabo- razione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è, quindi, fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o diffe- renze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economi-
- 6 - che deve condividerle con chi ne ha di meno.
In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciu- to - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rap- porto con il tenore di vita.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli, con lei CP_1
conviventi.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta risarcitoria proposta dal ri- corrente per violazione della privacy solo in comparsa conclusione, in quanto tardiva e in ogni caso non proponibile in questo giudizio.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Agrigento, il 17 giugno 1976, e nata a [...], il 3 Controparte_1
febbraio 1979, i quali hanno contratto matrimonio 25 settembre 2007, tra- scritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Favara, anno 2007, parte 2, Serie A, numero 118; rigetta la domanda di addebito proposta da Controparte_1
- 7 - affida i figli , e congiuntamente a entrambi Per_1 Per_2 Persona_5
i genitori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarli liberamente e, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al manteni- Parte_1
mento dei figli , e , corrispondendo a Per_1 Per_2 Persona_5 CP_2
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro
[...] CP_1
600,00 (200,00 euro per ciascun figlio), rivalutabili secondo gli indici Istat, ol- tre al 50 % delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro CP_2
100,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli con lei Controparte_1
conviventi; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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