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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 5038/2024 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRITTELLA Roberta del foro di Parte_2
Pescara, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALLARO Alessandra del foro di Roma, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 8.5.2025 e nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
Nel merito:
Accertare e dichiarare che la corretta somma ingiunta sia di Euro 12.124,46 al netto dell'iva;
Annullare e revocare il decreto ingiuntivo N. 857/2021 (RGN 1567/2021 – CRON 3388/2021) emesso dal Tribunale di Torino per avvenuta compensazione dei rispettivi crediti.
In via riconvenzionale
Accertato che il credito rivendicato dalla sia di Euro 20.907,00, condannare il CP_2 CP_1
al pagamento in favore della Società opponente della somma di Euro 8.782,54 (diconsi
[...]
ottomilasettecentottantadue/54), quale differenza tra: la somma ingiunta ed accertata e le somme erogate ai lavoratori ad ottobre e novembre 2023, le differenze di quota costo orario applicate nelle fattura di luglio 2023, l'iva non dovuta per le fatture oggetto di ingiunzione, oltre agli interessi e ad ogni altra somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
pagina 2 di 17 Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 5.5.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.7.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
-A) Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
634/2024(RGN 320/2024), emesso dal Tribunale di Torino di efficacia provvisoriamente esecutiva;
-B) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 634/2024(RGN
320/2024) perché infondata in fatto e diritto e priva di efficacia probatoria, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
-C) in caso di revoca, anche parziale del titolo, accertare e dichiarare nel merito quanto dovuto dall'opponente all'opposta e per l'effetto condannare la in persona del l.r.p.t., C.f./P.Iva CP_2
, con sede in Chieti, via Erasmo Piaggio n. 17, al versamento di euro 14.896,27(e/o della P.IVA_1
diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
D) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 3 di 17 1.2. Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Controparte_1
Torino, con decreto n. 634/2024, datato 2.02.2024, depositato in data 2.02.2024, ha ingiunto a
[...]
di pagare alla ricorrente la somma di Euro 14.897,27 oltre Parte_1
interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 16.3.2024 ritualmente notificato in data 16.3.2024, la
[...]
d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente “ ) Parte_1 Controparte_2
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia della convenuta opposta essendo scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto ed ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al
26.9.2024 (sostituendola con “note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.5. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente ”), depositando
[...] CP_1
comparsa di costituzione e risposta in data 16.7.2024, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Ordinanza in data 1.10.2024 il Giudice Istruttore:
- ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c. ordinando alla convenuta opposta la produzione in giudizio entro il 15.11.2024 della documentazione richiesta dalla parte attrice opponente;
- ha rigettato le istanze istruttorie relative alle prove orali dedotte dalle parti;
- ha disposto l'esperimento del procedimento di “mediazione obbligatoria” ex artt. 5 e 5 bis D.L.gs. n.
28/2010;
- ha riservato all'esito del procedimento di mediazione obbligatoria la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza della CTU dedotta dalla parte convenuta opposta;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 27.2.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 17 1.7. Con Ordinanza in data 6.3.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”;
- del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 8.5.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
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2. Sul merito della presente causa.
2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
Annullare e revocare il decreto ingiuntivo N. 857/2021 (RGN 1567/2021 – CRON 3388/2021) emesso dal Tribunale di Torino per avvenuta compensazione dei rispettivi crediti.
In via riconvenzionale
Accertato che il credito rivendicato dalla sia di Euro 20.907,00, condannare CP_2
il al pagamento in favore della Società opponente della somma di Euro CP_1
8.782,54 (diconsi ottomilasettecentottantadue/54), quale differenza tra: la somma ingiunta ed accertata e le somme erogate ai lavoratori ad ottobre e novembre 2023, le differenze di quota costo orario applicate nelle fattura di luglio 2023, l'iva non dovuta per le fatture oggetto di ingiunzione, oltre agli interessi e ad ogni altra somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).”
L'opposizione e le predette domande non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, fatta eccezione per la quantificazione di parte del credito vantato dalla parte convenuta opposta e per la conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto si dirà infra.
2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo deducendo che:
- è creditore nei confronti di e di una somma pari CP_1 CP_3 Controparte_2
a Euro 16.545,70 a titolo di corrispettivo per i servizi di gestione del personale svolti nell'ambito di un contratto di rete stipulato inter partes;
- il credito è così composto:
➢ Euro 14.897,27 a carico di Controparte_2
➢ Euro 1.648,50 a carico di CP_3
- il contratto di rete (rectius: l'adesione di alla rete d'impresa Controparte_4 Controparte_2
”) rappresenta, dunque, la causa petendi della Controparte_1
pretesa monitoria;
- a seguito dei servizi svolti, ha emesso quattro fatture, ma queste sono rimaste CP_1
insolute;
- pertanto, il credito è certo, liquido ed esigibile.
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2.3. Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la sola somma di Euro 14.897,27 e soltanto nei confronti di che, infatti, rappresenta l'unica parte attrice opponente della presente controversia. Controparte_2
2.4. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite,
07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale
o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito
pagina 7 di 17 dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533, in
Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n.
4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez.
II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso in esame, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, la parte attrice opponente ha contestato soltanto il quantum richiesto da controparte, eccependo un credito in compensazione e chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, la condanna di parte convenuta opposta al pagamento in suo favore di una somma pari a Euro 8.782,54.
Pertanto, si analizzeranno in ordine logico-giuridico le seguenti questioni:
- individuazione di ciò che è pacifico, documentale e non contestato (paragrafo 2.5.);
- questione relativa all'eventuale rideterminazione del quantum della somma ingiunta (paragrafo 2.6.);
- eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale (paragrafo 2.7.);
2.5. Invero, nel caso di specie risulta documentalmente provata la sussistenza dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria (cfr. doc 3 e 4 ricorso monitorio;
doc. 2 della parte convenuta opposta).
Inoltre, la parte attrice opponente non ha specificamente contestato le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta
(essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra):
- l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria;
- parte della quantificazione della prestazione pecuniaria (Euro 12.124,46) oggetto dell'obbligazione posta a carico di parte attrice opponente.
In particolare, relativamente alla predetta somma (Euro 12.124,46), la parte attrice opponente si è limitata ad eccepire in compensazione parte di un proprio credito senza contestare la fondatezza della pretesa avversaria.
Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1°
pagina 8 di 17 comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in
Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito 2012, 3, 590).
Da ciò ne deriva che, al di là della fondatezza o infondatezza dell'eccezione di compensazione di cui si dirà a breve, relativamente all'an della pretesa monitoria e a parte del quantum della stessa (pari a Euro
12.124,46) trova applicazione l'art. 115 c.p.c., posto che l'eccezione di compensazione è di per sé sufficiente a considerare il credito come non contestato.
2.6. La parte attrice opponente ha contestato il quantum della pretesa monitoria sostenendo che la corretta somma ingiunta al netto dell'IVA sia di Euro 12.124,46 in quanto:
- l'art. 8 comma 35 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 regola la disciplina IVA in ipotesi di distacco del personale e statuisce che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”;
- le operazioni di distacco del personale in cui l'impresa beneficiaria si limiti a rimborsare i soli costi di utilizzo del personale distaccato (come nei contratti di rete) non sono soggette all'IVA, salvo il caso in cui il rimborso abbia ad oggetto una somma superiore alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante;
- nel caso di specie, si tratta di mero rimborso, pertanto;
l'IVA non va applicata.
La suddetta eccezione va accolta.
Invero, parte convenuta opposta nei propri scritti difensivi non ha contestato nemmeno genericamente i fatti dedotti appena esposti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è pacifico che il credito oggetto della pretesa monitoria sia di Euro
12.124,46 e non di Euro 14.897,27.
2.7. Parte attrice opponente ha poi sostenuto di vantare un controcredito nei confronti di CP_1
pari a Euro 20.907,00 eccependolo in compensazione alla somma di Euro 12.124,46 e
[...]
chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma CP_1
residua pari a Euro 8.782,54.
In particolare, ha sostenuto: Controparte_2
- che tale credito di Euro 20.907,00 era così composto:
➢ Euro 4.576,00 + Euro 15.521,00 relativi alle somme erogate direttamente ai lavoratori del centro di costo “shopville Le Gru” nei mesi di ottobre e novembre 2023;
pagina 9 di 17 ➢ Euro 870,00 a titolo di differenza tra la quota di costo orario applicata nelle fatture di luglio
2023 e la quota di costo oraria dovuta;
- che, quanto alle somme di Euro 4.576,00 + Euro 15.521,00, tale credito traeva origine dal fatto che si era trovata costretta a provvedere lei stessa al pagamento delle retribuzioni dei Controparte_2
lavoratori per le prestazioni rese nei mesi di ottobre e novembre 2023, a fronte del mancato adempimento da parte di (cfr. doc. 7 e doc. 10 atto di citazione in opposizione - CP_1
bonifici del 20.10.2023 e del 20.11.2023; doc. 4 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice opponente - estratti conto bancario);
- che, quanto alla somma pari a Euro 870,00, questa era relativa ad un errore di , CP_1
che nel mese di luglio 2023 aveva applicato una paga oraria più alta senza emettere, a differenza del mese di agosto, alcuna nota di credito a rettifica (doc. 5 parte attrice opponente – prospetto paga oraria e conteggio a differenza).
Tale eccezione è infondata e conseguentemente la domanda riconvenzionale va rigettata.
La parte attrice opponente ha sì fornito prova di aver effettuato il pagamento diretto ai lavoratori pari a Euro 20.097,00 (cfr. doc. 7 e doc. 10 atto di citazione in opposizione - bonifici del 20.10.2023 e del 20.11.2023; doc. 4 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice opponente - estratti conto bancario).
Peraltro, la prova di tale pagamento non è sufficiente a dimostrare la legittimità dello stesso e l'obbligo di restituzione da parte di . CP_1
ha sostenuto di aver effettuato tale pagamento in virtù del regime di codatorialità Controparte_2
proprio del contratto di rete stipulato inter partes che imponeva una solidarietà passiva relativamente al trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori collocati in distacco.
Tuttavia, dall'analisi della normativa in materia di contratto di rete e dalla lettura del contratto intercorrente tra le parti non emerge alcun obbligo di pagamento diretto ai lavoratori da parte di
Controparte_2
Più nel dettaglio, il contratto di rete è disciplinato dagli art. 3 commi 4ter, 4quater e 4quinquies del D.L. 10 febbraio 2009 n.5 ove il legislatore individua lo scopo proprio di questo schema contrattuale statuendo che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero
pagina 10 di 17 ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.”, ma nulla dice in merito al regime della codatorialità.
Quest'ultima risulta, invece, menzionata dal legislatore al comma 4ter dell'art. 30 del D.Lgs. n.
276/2003 che prevede “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.”
Pertanto, il legislatore non impone il regime della codatorialità, ma ne ammette l'applicabilità secondo le regole stabilite nell'ambito del contratto stipulato tra le parti.
Prima di analizzare la regolamentazione contrattuale intercorrente tra le parti, si precisa che già dalla lettura della normativa emerge la differenza tra l'istituto del “distacco” e quello della
“codatorialità”;
- in ipotesi di “distacco”, infatti, un datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, purché permanga un interesse del datore di lavoro originario;
- la “codatorialità”, invece, rappresenta la possibilità che più imprese, aderenti a un medesimo contratto di rete, esercitino congiuntamente le prerogative datoriali su uno o più lavoratori;
- in altri termini, nella “codatorialità”, il lavoratore è formalmente assunto da più datori di lavoro contestualmente, i quali esercitano in maniera condivisa e concertata i poteri direttivi e disciplinari;
nel
“distacco”, invece, la titolarità del rapporto di lavoro resta sempre e solo in capo al distaccante.
Posta tale distinzione tra i predetti istituti, al fine di individuare quale sia la disciplina applicabile al caso di specie, occorre analizzare il contratto di rete prodotto dalle parti: l'art. 4 del contratto stipulato inter partes (cfr. doc. 2 della parte convenuta opposta) prevede che “Nell'ambito della detta collaborazione tra le imprese aderenti alla rete è ammesso tanto il distacco quanto la codatorialità nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti di ciascuna impresa”. Dunque, anche il contratto, conformemente alla normativa esaminata, richiama la differenza tra i due istituti ammettendo l'applicabilità tanto dell'uno, quanto dell'altro, senza tuttavia imporne l'utilizzo: ciò emerge chiaramente dalla locuzione “è ammesso”. Ne consegue che al fine di individuare l'istituto applicabile al caso di specie occorre indagare la prassi intercorsa tra le parti e analizzare la documentazione prodotta.
pagina 11 di 17 Nel caso in esame, come precisato dalla stessa parte attrice opponente (cfr. p. 3 atto di citazione) la prassi era la seguente: “gestiva il personale” assunto da CP_1 CP_5
(anch'essa parte del contratto di rete) e collocato in distacco presso le sedi lavorative della
[...]
e successivamente emetteva fattura nei confronti di relativamente ai Controparte_2 Controparte_2
servizi di gestione svolti in suo favore (cfr. doc. 2 parte attrice opponente).
Appare quindi evidente che l'istituto evocato dalla prassi appena descritta è quello del
“distacco” e non quella della “codatorialità”. Infatti, nell'ambito della dinamica contrattuale tra le parti in causa, così come confermata dalla stessa nei propri scritti difensivi, non è rinvenibile Controparte_2
alcun riferimento all'istituto della codatorialità e nemmeno dalla lettura della visura di GRUPPO
ORIENTA è possibile desumere l'applicabilità di tale istituto al caso in esame (doc. 3 memoria ex art. 171 ter n. 2 parte attrice opponente).
Ne deriva che la parte attrice opponente non aveva alcun titolo per pagare direttamente i lavoratori e non può pretendere la restituzione di tali pagamenti da parte convenuta opposta.
Quanto, invece al credito Euro 870,00 richiesto a titolo di differenza tra la quota di costo orario applicata nelle fatture di luglio 2023 e la quota di costo oraria dovuta, a sostegno di tale pretesa creditoria parte attrice opponente produce un solo documento (doc. 5 parte attrice opponente), che non
è di per sé sufficiente a provare l'erroneità della paga oraria relativamente alle retribuzioni di luglio
2023. Nemmeno le note di credito relative alle retribuzioni del mese di agosto 2023 dimostrano ex se, contrariamente a quanto sostenuto da la necessità di rettificare anche le fatture di luglio CP_2
2023.
Peraltro, parte convenuta opposta in sede di comparsa di costituzione ha precisato che inizialmente la società aderente risultava regolata dal CCNL COMMERCIO, ma nel mese di settembre 2023 le erano stati forniti parametri differenti relativamente alla stessa;
pertanto, aveva rivisto il preventivo e il contratto ed emesso le note di credito richieste in via stragiudiziale. Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di dunque, l'eccezione di compensazione va rigettata Controparte_2
anche relativamente a tale credito.
2.8. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, si devono trarre le seguenti conclusioni:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 12.124,46;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
14.897,27 dev'essere revocato, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni
Unite, meritevole di essere condiviso, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema
pagina 12 di 17 delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448 in Giust. civ. Mass. 1993, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I, 2041; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione
Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in
Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019, n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n.
1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016;
Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre
2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione
Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale
Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale
Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n.
19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in Redazione
Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I,
22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86;
Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I,
19 ottobre 2006, n. 22489);
- tenuto conto della domanda di merito proposta della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte convenuta opposta la pagina 13 di 17 residua somma di Euro 12.124,46, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda, così come richiesto dal nel ricorso monitorio (e, dunque, dal CP_1
07.01.2024, data di deposito del ricorso monitorio) fino al saldo;
- del resto, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui finanche la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio di ultrapetizione (cfr. in tal senso:
Corte appello Roma, sez. II, 02 settembre 2010, n. 3351 in Redazione Giuffrè 2010; Cass. civile, sez.
III, 30 aprile 2005, n. 9021);
- le altre domande proposte della parte attrice opponente (ossia le domande diverse dalla riduzione dell'ammontare del credito e dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo conseguente a tale riduzione) devono essere rigettate.
3. Sulle spese processuali del procedimento monitorio
3.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
pagina 14 di 17 3.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente nella misura di 8/10, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per una somma di Euro 14.897,27, a fronte di un credito accertato in Euro
12.124,46.
Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta gli 8/10 delle spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e, così, a pagare la somma di Euro 453,60 per compensi ed in Euro 116,40 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché gli 8/10 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
4.1. Tenuto conto dei rilievi che precedono e della soccombenza parziale della parte attrice opponente, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta:
• gli 8/10 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate ai sensi del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014), secondo i seguenti valori medi di liquidazione previsti nello scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 441,00 per la fase di attivazione della procedura di mediazione (cfr. tabella Tabella 25 bis); per un totale di Euro 5.518,00 per compensi e, così, a pagare la somma di Euro 4.414,40 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• gli 8/10 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
Invece, i restanti 2/10 devono essere compensati.
pagina 15 di 17 4.2. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore della parte convenuta opposta, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n.
8436).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al 5038/2024 R.G. promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (parte attrice
[...] Parte_2
opponente) contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 634/2024, datato 02.2.2024, depositato in data 2.02.2024;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte convenuta opposta, per le
[...]
causali indicate in motivazione, la somma di Euro 12.124,46, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2002 dal 07.01.2024 fino al saldo.
3) Rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
pagina 16 di 17 4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta gli 8/10 delle
[...]
spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e, così, a pagare la somma di
Euro 453,60 per compensi ed in Euro 116,40 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché gli 8/10 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
5) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta:
[...]
➢ gli 8/10 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 5.518,00 per compensi e, così, a pagare la somma di Euro 4.414,40 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
➢ gli 8/10 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
Dichiara compensati tra le parti i restanti 2/10.
6) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. CAVALLARO Alessandra, difensore della parte convenuta opposta, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.
Così deciso in Torino, in data 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 5038/2024 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRITTELLA Roberta del foro di Parte_2
Pescara, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALLARO Alessandra del foro di Roma, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 8.5.2025 e nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
Nel merito:
Accertare e dichiarare che la corretta somma ingiunta sia di Euro 12.124,46 al netto dell'iva;
Annullare e revocare il decreto ingiuntivo N. 857/2021 (RGN 1567/2021 – CRON 3388/2021) emesso dal Tribunale di Torino per avvenuta compensazione dei rispettivi crediti.
In via riconvenzionale
Accertato che il credito rivendicato dalla sia di Euro 20.907,00, condannare il CP_2 CP_1
al pagamento in favore della Società opponente della somma di Euro 8.782,54 (diconsi
[...]
ottomilasettecentottantadue/54), quale differenza tra: la somma ingiunta ed accertata e le somme erogate ai lavoratori ad ottobre e novembre 2023, le differenze di quota costo orario applicate nelle fattura di luglio 2023, l'iva non dovuta per le fatture oggetto di ingiunzione, oltre agli interessi e ad ogni altra somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
pagina 2 di 17 Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 5.5.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.7.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
-A) Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
634/2024(RGN 320/2024), emesso dal Tribunale di Torino di efficacia provvisoriamente esecutiva;
-B) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 634/2024(RGN
320/2024) perché infondata in fatto e diritto e priva di efficacia probatoria, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
-C) in caso di revoca, anche parziale del titolo, accertare e dichiarare nel merito quanto dovuto dall'opponente all'opposta e per l'effetto condannare la in persona del l.r.p.t., C.f./P.Iva CP_2
, con sede in Chieti, via Erasmo Piaggio n. 17, al versamento di euro 14.896,27(e/o della P.IVA_1
diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
D) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 3 di 17 1.2. Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Controparte_1
Torino, con decreto n. 634/2024, datato 2.02.2024, depositato in data 2.02.2024, ha ingiunto a
[...]
di pagare alla ricorrente la somma di Euro 14.897,27 oltre Parte_1
interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 16.3.2024 ritualmente notificato in data 16.3.2024, la
[...]
d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente “ ) Parte_1 Controparte_2
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia della convenuta opposta essendo scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto ed ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al
26.9.2024 (sostituendola con “note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.5. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente ”), depositando
[...] CP_1
comparsa di costituzione e risposta in data 16.7.2024, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Ordinanza in data 1.10.2024 il Giudice Istruttore:
- ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c. ordinando alla convenuta opposta la produzione in giudizio entro il 15.11.2024 della documentazione richiesta dalla parte attrice opponente;
- ha rigettato le istanze istruttorie relative alle prove orali dedotte dalle parti;
- ha disposto l'esperimento del procedimento di “mediazione obbligatoria” ex artt. 5 e 5 bis D.L.gs. n.
28/2010;
- ha riservato all'esito del procedimento di mediazione obbligatoria la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza della CTU dedotta dalla parte convenuta opposta;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 27.2.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 17 1.7. Con Ordinanza in data 6.3.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”;
- del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 8.5.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 5 di 17
2. Sul merito della presente causa.
2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
Annullare e revocare il decreto ingiuntivo N. 857/2021 (RGN 1567/2021 – CRON 3388/2021) emesso dal Tribunale di Torino per avvenuta compensazione dei rispettivi crediti.
In via riconvenzionale
Accertato che il credito rivendicato dalla sia di Euro 20.907,00, condannare CP_2
il al pagamento in favore della Società opponente della somma di Euro CP_1
8.782,54 (diconsi ottomilasettecentottantadue/54), quale differenza tra: la somma ingiunta ed accertata e le somme erogate ai lavoratori ad ottobre e novembre 2023, le differenze di quota costo orario applicate nelle fattura di luglio 2023, l'iva non dovuta per le fatture oggetto di ingiunzione, oltre agli interessi e ad ogni altra somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).”
L'opposizione e le predette domande non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, fatta eccezione per la quantificazione di parte del credito vantato dalla parte convenuta opposta e per la conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto si dirà infra.
2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo deducendo che:
- è creditore nei confronti di e di una somma pari CP_1 CP_3 Controparte_2
a Euro 16.545,70 a titolo di corrispettivo per i servizi di gestione del personale svolti nell'ambito di un contratto di rete stipulato inter partes;
- il credito è così composto:
➢ Euro 14.897,27 a carico di Controparte_2
➢ Euro 1.648,50 a carico di CP_3
- il contratto di rete (rectius: l'adesione di alla rete d'impresa Controparte_4 Controparte_2
”) rappresenta, dunque, la causa petendi della Controparte_1
pretesa monitoria;
- a seguito dei servizi svolti, ha emesso quattro fatture, ma queste sono rimaste CP_1
insolute;
- pertanto, il credito è certo, liquido ed esigibile.
pagina 6 di 17
2.3. Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la sola somma di Euro 14.897,27 e soltanto nei confronti di che, infatti, rappresenta l'unica parte attrice opponente della presente controversia. Controparte_2
2.4. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite,
07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale
o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito
pagina 7 di 17 dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533, in
Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n.
4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez.
II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso in esame, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, la parte attrice opponente ha contestato soltanto il quantum richiesto da controparte, eccependo un credito in compensazione e chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, la condanna di parte convenuta opposta al pagamento in suo favore di una somma pari a Euro 8.782,54.
Pertanto, si analizzeranno in ordine logico-giuridico le seguenti questioni:
- individuazione di ciò che è pacifico, documentale e non contestato (paragrafo 2.5.);
- questione relativa all'eventuale rideterminazione del quantum della somma ingiunta (paragrafo 2.6.);
- eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale (paragrafo 2.7.);
2.5. Invero, nel caso di specie risulta documentalmente provata la sussistenza dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria (cfr. doc 3 e 4 ricorso monitorio;
doc. 2 della parte convenuta opposta).
Inoltre, la parte attrice opponente non ha specificamente contestato le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta
(essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra):
- l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria;
- parte della quantificazione della prestazione pecuniaria (Euro 12.124,46) oggetto dell'obbligazione posta a carico di parte attrice opponente.
In particolare, relativamente alla predetta somma (Euro 12.124,46), la parte attrice opponente si è limitata ad eccepire in compensazione parte di un proprio credito senza contestare la fondatezza della pretesa avversaria.
Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1°
pagina 8 di 17 comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in
Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito 2012, 3, 590).
Da ciò ne deriva che, al di là della fondatezza o infondatezza dell'eccezione di compensazione di cui si dirà a breve, relativamente all'an della pretesa monitoria e a parte del quantum della stessa (pari a Euro
12.124,46) trova applicazione l'art. 115 c.p.c., posto che l'eccezione di compensazione è di per sé sufficiente a considerare il credito come non contestato.
2.6. La parte attrice opponente ha contestato il quantum della pretesa monitoria sostenendo che la corretta somma ingiunta al netto dell'IVA sia di Euro 12.124,46 in quanto:
- l'art. 8 comma 35 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 regola la disciplina IVA in ipotesi di distacco del personale e statuisce che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”;
- le operazioni di distacco del personale in cui l'impresa beneficiaria si limiti a rimborsare i soli costi di utilizzo del personale distaccato (come nei contratti di rete) non sono soggette all'IVA, salvo il caso in cui il rimborso abbia ad oggetto una somma superiore alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante;
- nel caso di specie, si tratta di mero rimborso, pertanto;
l'IVA non va applicata.
La suddetta eccezione va accolta.
Invero, parte convenuta opposta nei propri scritti difensivi non ha contestato nemmeno genericamente i fatti dedotti appena esposti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è pacifico che il credito oggetto della pretesa monitoria sia di Euro
12.124,46 e non di Euro 14.897,27.
2.7. Parte attrice opponente ha poi sostenuto di vantare un controcredito nei confronti di CP_1
pari a Euro 20.907,00 eccependolo in compensazione alla somma di Euro 12.124,46 e
[...]
chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma CP_1
residua pari a Euro 8.782,54.
In particolare, ha sostenuto: Controparte_2
- che tale credito di Euro 20.907,00 era così composto:
➢ Euro 4.576,00 + Euro 15.521,00 relativi alle somme erogate direttamente ai lavoratori del centro di costo “shopville Le Gru” nei mesi di ottobre e novembre 2023;
pagina 9 di 17 ➢ Euro 870,00 a titolo di differenza tra la quota di costo orario applicata nelle fatture di luglio
2023 e la quota di costo oraria dovuta;
- che, quanto alle somme di Euro 4.576,00 + Euro 15.521,00, tale credito traeva origine dal fatto che si era trovata costretta a provvedere lei stessa al pagamento delle retribuzioni dei Controparte_2
lavoratori per le prestazioni rese nei mesi di ottobre e novembre 2023, a fronte del mancato adempimento da parte di (cfr. doc. 7 e doc. 10 atto di citazione in opposizione - CP_1
bonifici del 20.10.2023 e del 20.11.2023; doc. 4 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice opponente - estratti conto bancario);
- che, quanto alla somma pari a Euro 870,00, questa era relativa ad un errore di , CP_1
che nel mese di luglio 2023 aveva applicato una paga oraria più alta senza emettere, a differenza del mese di agosto, alcuna nota di credito a rettifica (doc. 5 parte attrice opponente – prospetto paga oraria e conteggio a differenza).
Tale eccezione è infondata e conseguentemente la domanda riconvenzionale va rigettata.
La parte attrice opponente ha sì fornito prova di aver effettuato il pagamento diretto ai lavoratori pari a Euro 20.097,00 (cfr. doc. 7 e doc. 10 atto di citazione in opposizione - bonifici del 20.10.2023 e del 20.11.2023; doc. 4 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice opponente - estratti conto bancario).
Peraltro, la prova di tale pagamento non è sufficiente a dimostrare la legittimità dello stesso e l'obbligo di restituzione da parte di . CP_1
ha sostenuto di aver effettuato tale pagamento in virtù del regime di codatorialità Controparte_2
proprio del contratto di rete stipulato inter partes che imponeva una solidarietà passiva relativamente al trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori collocati in distacco.
Tuttavia, dall'analisi della normativa in materia di contratto di rete e dalla lettura del contratto intercorrente tra le parti non emerge alcun obbligo di pagamento diretto ai lavoratori da parte di
Controparte_2
Più nel dettaglio, il contratto di rete è disciplinato dagli art. 3 commi 4ter, 4quater e 4quinquies del D.L. 10 febbraio 2009 n.5 ove il legislatore individua lo scopo proprio di questo schema contrattuale statuendo che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero
pagina 10 di 17 ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.”, ma nulla dice in merito al regime della codatorialità.
Quest'ultima risulta, invece, menzionata dal legislatore al comma 4ter dell'art. 30 del D.Lgs. n.
276/2003 che prevede “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.”
Pertanto, il legislatore non impone il regime della codatorialità, ma ne ammette l'applicabilità secondo le regole stabilite nell'ambito del contratto stipulato tra le parti.
Prima di analizzare la regolamentazione contrattuale intercorrente tra le parti, si precisa che già dalla lettura della normativa emerge la differenza tra l'istituto del “distacco” e quello della
“codatorialità”;
- in ipotesi di “distacco”, infatti, un datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, purché permanga un interesse del datore di lavoro originario;
- la “codatorialità”, invece, rappresenta la possibilità che più imprese, aderenti a un medesimo contratto di rete, esercitino congiuntamente le prerogative datoriali su uno o più lavoratori;
- in altri termini, nella “codatorialità”, il lavoratore è formalmente assunto da più datori di lavoro contestualmente, i quali esercitano in maniera condivisa e concertata i poteri direttivi e disciplinari;
nel
“distacco”, invece, la titolarità del rapporto di lavoro resta sempre e solo in capo al distaccante.
Posta tale distinzione tra i predetti istituti, al fine di individuare quale sia la disciplina applicabile al caso di specie, occorre analizzare il contratto di rete prodotto dalle parti: l'art. 4 del contratto stipulato inter partes (cfr. doc. 2 della parte convenuta opposta) prevede che “Nell'ambito della detta collaborazione tra le imprese aderenti alla rete è ammesso tanto il distacco quanto la codatorialità nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti di ciascuna impresa”. Dunque, anche il contratto, conformemente alla normativa esaminata, richiama la differenza tra i due istituti ammettendo l'applicabilità tanto dell'uno, quanto dell'altro, senza tuttavia imporne l'utilizzo: ciò emerge chiaramente dalla locuzione “è ammesso”. Ne consegue che al fine di individuare l'istituto applicabile al caso di specie occorre indagare la prassi intercorsa tra le parti e analizzare la documentazione prodotta.
pagina 11 di 17 Nel caso in esame, come precisato dalla stessa parte attrice opponente (cfr. p. 3 atto di citazione) la prassi era la seguente: “gestiva il personale” assunto da CP_1 CP_5
(anch'essa parte del contratto di rete) e collocato in distacco presso le sedi lavorative della
[...]
e successivamente emetteva fattura nei confronti di relativamente ai Controparte_2 Controparte_2
servizi di gestione svolti in suo favore (cfr. doc. 2 parte attrice opponente).
Appare quindi evidente che l'istituto evocato dalla prassi appena descritta è quello del
“distacco” e non quella della “codatorialità”. Infatti, nell'ambito della dinamica contrattuale tra le parti in causa, così come confermata dalla stessa nei propri scritti difensivi, non è rinvenibile Controparte_2
alcun riferimento all'istituto della codatorialità e nemmeno dalla lettura della visura di GRUPPO
ORIENTA è possibile desumere l'applicabilità di tale istituto al caso in esame (doc. 3 memoria ex art. 171 ter n. 2 parte attrice opponente).
Ne deriva che la parte attrice opponente non aveva alcun titolo per pagare direttamente i lavoratori e non può pretendere la restituzione di tali pagamenti da parte convenuta opposta.
Quanto, invece al credito Euro 870,00 richiesto a titolo di differenza tra la quota di costo orario applicata nelle fatture di luglio 2023 e la quota di costo oraria dovuta, a sostegno di tale pretesa creditoria parte attrice opponente produce un solo documento (doc. 5 parte attrice opponente), che non
è di per sé sufficiente a provare l'erroneità della paga oraria relativamente alle retribuzioni di luglio
2023. Nemmeno le note di credito relative alle retribuzioni del mese di agosto 2023 dimostrano ex se, contrariamente a quanto sostenuto da la necessità di rettificare anche le fatture di luglio CP_2
2023.
Peraltro, parte convenuta opposta in sede di comparsa di costituzione ha precisato che inizialmente la società aderente risultava regolata dal CCNL COMMERCIO, ma nel mese di settembre 2023 le erano stati forniti parametri differenti relativamente alla stessa;
pertanto, aveva rivisto il preventivo e il contratto ed emesso le note di credito richieste in via stragiudiziale. Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di dunque, l'eccezione di compensazione va rigettata Controparte_2
anche relativamente a tale credito.
2.8. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, si devono trarre le seguenti conclusioni:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 12.124,46;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
14.897,27 dev'essere revocato, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni
Unite, meritevole di essere condiviso, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema
pagina 12 di 17 delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448 in Giust. civ. Mass. 1993, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I, 2041; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione
Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in
Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019, n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n.
1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016;
Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre
2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione
Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale
Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale
Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n.
19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in Redazione
Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I,
22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86;
Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I,
19 ottobre 2006, n. 22489);
- tenuto conto della domanda di merito proposta della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte convenuta opposta la pagina 13 di 17 residua somma di Euro 12.124,46, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda, così come richiesto dal nel ricorso monitorio (e, dunque, dal CP_1
07.01.2024, data di deposito del ricorso monitorio) fino al saldo;
- del resto, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui finanche la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio di ultrapetizione (cfr. in tal senso:
Corte appello Roma, sez. II, 02 settembre 2010, n. 3351 in Redazione Giuffrè 2010; Cass. civile, sez.
III, 30 aprile 2005, n. 9021);
- le altre domande proposte della parte attrice opponente (ossia le domande diverse dalla riduzione dell'ammontare del credito e dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo conseguente a tale riduzione) devono essere rigettate.
3. Sulle spese processuali del procedimento monitorio
3.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
pagina 14 di 17 3.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente nella misura di 8/10, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per una somma di Euro 14.897,27, a fronte di un credito accertato in Euro
12.124,46.
Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta gli 8/10 delle spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e, così, a pagare la somma di Euro 453,60 per compensi ed in Euro 116,40 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché gli 8/10 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
4.1. Tenuto conto dei rilievi che precedono e della soccombenza parziale della parte attrice opponente, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta:
• gli 8/10 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate ai sensi del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014), secondo i seguenti valori medi di liquidazione previsti nello scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 441,00 per la fase di attivazione della procedura di mediazione (cfr. tabella Tabella 25 bis); per un totale di Euro 5.518,00 per compensi e, così, a pagare la somma di Euro 4.414,40 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• gli 8/10 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
Invece, i restanti 2/10 devono essere compensati.
pagina 15 di 17 4.2. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore della parte convenuta opposta, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n.
8436).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al 5038/2024 R.G. promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (parte attrice
[...] Parte_2
opponente) contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 634/2024, datato 02.2.2024, depositato in data 2.02.2024;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte convenuta opposta, per le
[...]
causali indicate in motivazione, la somma di Euro 12.124,46, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2002 dal 07.01.2024 fino al saldo.
3) Rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
pagina 16 di 17 4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta gli 8/10 delle
[...]
spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e, così, a pagare la somma di
Euro 453,60 per compensi ed in Euro 116,40 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché gli 8/10 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
5) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta:
[...]
➢ gli 8/10 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 5.518,00 per compensi e, così, a pagare la somma di Euro 4.414,40 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
➢ gli 8/10 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
Dichiara compensati tra le parti i restanti 2/10.
6) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. CAVALLARO Alessandra, difensore della parte convenuta opposta, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.
Così deciso in Torino, in data 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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