Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/22
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del ha emesso la seguente DECRETO nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 426/22 R.G., vista l'istanza di liquidazione compensi per espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; esaminata la relazione peritale;
visto il TU spese di giustizia DPR nr. 115/2002, tenuto conto che il perito ha depositato nei termini concessi visti gli artt DM 30.5.2002, ma tenuto conto della inapplicabilità delle predette tariffe e quindi della necessità di ricorrere al criterio delle vacazioni ex art. 4 Legge 8 luglio 1980, n. 319 e 1 DM
30.5.2002, evidenziato infatti che l'art. 20 ha riguardo alla perizia in materia medico legale e quindi all'accertamento tecnico disposto nell'ambito delle indagini preliminari e del processo penale, mentre il successivo art. 21, che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito dei giudizi civili, si occupa esclusivamente della "consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona", ritenuto che l'oggetto della consulenza tecnica di cui si discute non appare riconducitele entro tale formula, nemmeno in forza di una interpretazione estensiva o analogica (in termini Cass. nr.
24992/11); preso atto della recente Corte Cost. nr. 16/25 che ha determinato in euro 14,68 il corrispettivo per le vacazioni anche successive alla prima;
ritenuto congro determinare in 200,00 il numero delle vacazioni, tenuto conto che ogni vacazione
è corrispettiva di due ore di lavoro;
evidenziato in particolare che ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale (Cass. 7636/19) e che un impiego maggiore delle 400 ore non risulta addotto dal professionista;
liquida al CTU Prof.dott. le somme di € 20,00 per spese € 2.930,00 per onorario a vac, oltre Per_1 quanto dovuto per legge (IVA e Cassa Previdenza), detratto quanto eventualmente già corrisposto per acconto, tenuto conto della non complessità dell'accertamento ex art. 52 TUSG. Pone l'onere del rimborso a carico di tutte le parti in solido Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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