Articolo 17 della Legge 30 novembre 1998, n. 413
Articolo 16Articolo 18
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18 dicembre 1998
Art. 17. 1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l'organico degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 , e' incrementato di 26 unita', suddivise come di seguito indicato:
a) n. 1 contrammiraglio;
b) n. 4 capitani di vascello;
c) n. 7 capitani di fregata;
d) n. 3 capitani di corvetta;
e) n. 6 tenenti di vascello;
f) n. 5 sottotenenti di vascello.
2. La tabella 2: MARINA - Quadro VI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Per il conseguimento dell'incremento di organico di cui al comma 1 in un biennio, per due anni e' consentito il superamento delle immissioni annuali nei ruoli normali, come determinate dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997 , per un numero non superiore a 20 unita'.
3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Nota all'art. 17:
- Il testo del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 , recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell' art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17.
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 , e' il seguente:
"Art. 6 (Alimentazione dei ruoli). - 1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque rispettivamente un decimo e un dodicesimo del predetto organico".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1998