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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1294/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ARESE SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti
CONDIZIONI pagina 1 di 8 A) AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAFFORZATO DEI FIGLI RI HR E OM.
A.
1. I figli minori e rispettivamente di anni quasi 13 e 10, vengono affidati in via Per_1 Per_2 esclusiva c.d. rafforzata alla madre, riservando in capo alla stessa ogni potere e funzione decisionale, con collocamento e residenza presso la madre sita in Cuneo CN, Via Roma 20.
A.
2. Alla luce del provvedimento di misura cautelare pervenuto, il diritto di visita del padre attualmente resta sospeso e verrà eventualmente successivamente stabilito dai Servizi Sociali che determineranno le modalità e tempistiche di incontro padre / figli più opportune, anche avendo in considerazione quella che sarà l'evoluzione del procedimento penale in corso e delle eventuali statuizioni sul punto da parte della autorità giudiziaria competente.
B) MANTENIMENTO DEI RI E Per_1 Per_2
B.
1. In ragione del tempo di permanenza totalitario dei figli presso la madre e della loro crescita, il
Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento deli figli minori Controparte_1
e a somma complessiva di Euro 600,00 (Seicento/00) mensili, ovverosia Euro 300,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso giudiziale, a mezzo bonifico bancario intestato alla moglie sino alla loro indipendenza economica.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore come da Protocollo di Torino.
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge nei 10 giorni successivi alla richiesta.
Gli assegni unici spetteranno in via esclusiva alla madre e le detrazioni fiscali al 100% in capo alla madre in ragione del regime di affidamento esclusivo rafforzato richiesto.
C) ULTERIORI PATTUIZIONI.
C.
1. I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
C.
2. I coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del passaporto proprio e di quello dei figli minori e di altro documento valido per l'espatrio, acconsentendo sin Per_1 Per_2 da ora all'espatrio proprio e di quello dei figli.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa.”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“nulla si oppone”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/06/2024 ha esposto: Parte_1
- di essersi unita in matrimonio il 15/12/2002 in Rugombo (Burundi) con CP_1
, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 200,
[...] parte II, Serie C, dell'anno 2016;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato il [...] in [...] Persona_3
e ata il 08/06/2014 in Cuneo;
Persona_4
- che in data 24/02/2023 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza n. 415/2023 pubblicata il 31/05/2023 nel procedimento giudiziale recante R.G. 2382/2022 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'esito dell'udienza del 02/10/2024.
All'udienza del 22/10/2024 veniva escusso il minore e con ordinanza Persona_3 resa fuori udienza in data 06/11/2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei minori e con cui veniva Persona_3 Persona_4 disposto l'affidamento dei minori in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza abituale presso la stessa, la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) e dei minori, e Per_1 anche da parte del servizio di NPI della competente ASL CN1, un regime di visita padre/figli Per_2 con il monitoraggio del servizio e un contributo al mantenimento dei minori di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico del resistente.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, veniva fissata udienza per la rimessione della causa al
Collegio con assegnazione a parte ricorrente dei termini per gli scritti conclusionali.
All'udienza del 18/06/2025 veniva disposto un rinvio al fine di acquisire relazione da parte del servizio di NPI e relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali.
Alla successiva udienza del 15/10/2025, dato atto del deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociale territorialmente competenti (Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) e del servizio di NPI della competente ASL CN1, parte ricorrente si riportava alle conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva stata rimessa al Collegio per la decisione
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni in epigrafe riportate.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito pagina 3 di 8 con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (24/02/2023), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Invero, si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Ciò premesso, reputa il collegio che le statuizioni provvisorie adottate con l'ordinanza del 06/11/2024, meritino conferma.
Invero, il Collegio condivide le valutazioni espresse in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. e, anche all'esito delle relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociale territorialmente competenti
(Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) e del servizio di NPI della competente ASL CN1, ritiene che l'affidamento esclusivo richiesto dalla sig.ra sia, nel caso di specie, il regime Pt_1 maggiormente rispondente agli interessi dei figli minori.
Osserva preliminarmente il Collegio che gli artt. 337 bis e ss. c.c. prevedono l'affidamento ad entrambi i genitori quale regola generale, in considerazione del primario interesse dei figli ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Solamente qualora tale modalità si riveli contraria all'interesse dei figli minori, il giudice può disporne, con provvedimento motivato, l'affidamento in via esclusiva ad uno dei genitori.
Come noto, infatti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui uno dei genitori abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, serbando comportamento sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio coabiti stabilmente.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, dagli atti di causa e dalle relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociale territorialmente competenti (Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) e del servizio di NPI della competente ASL CN1 emerge che il padre:
- è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. ai danni della ricorrente, la quale ha riferito anche in ordine ad episodi di violenza nei confronti del figlio minore , da Per_1 quest'ultimo confermati in sede di audizione (cfr. copia della querela sporta da
[...]
nei confronti di e della richiesta di rinvio a giudizio Pt_1 Controparte_1 nell'ambito del procedimento recante RGNR 624/2023 – GIP 1017/2024 prodotti dal PM in data 08/10/2024; verbale di audizione del minore del 22/10/2024); Per_1 pagina 4 di 8 - nel mese di marzo 2025 è stato attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e figli, con divieto per il padre di comunicare con qualsiasi mezzo con gli stessi e dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria;
misura poi aggravata con la custodia cautelare in carcere nel mese di aprile 2025 (cfr. doc. 1 comparsa conclusionale ricorrente del 17/05/2025);
- ha mostrato evidente disinteresse per i figli, non frequentandoli e non contattandoli, non provvedendo spontaneamente al relativo mantenimento e neppure costituendosi nel presente giudizio, avente ad oggetto questioni di rilevante importanza per i minori (cfr. relazione NPI del
02/10/2025: “Il padre, al contrario, risulta del tutto assente dalla vita dei figli. Anche in base a quanto riferito dai Servizi Sociali non ha dato seguito alle opportunità previste dal Tribunale per mantenere un contatto e non ha risposto alla convocazione della scrivente”; relazione del Servizi Sociali del 07/10/2025: “Il signor come già anticipato, non ha mai preso Per_3 contatti con il servizio scrivente”);
Il Collegio osserva, inoltre, che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermando una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre formulata dalla signora , potendo il Tribunale formulare nei riguardi della stessa, in ordine alla idoneità Pt_1 genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità (cfr. relazione NPI del 02/10/2025: “La mamma dei minori in oggetto si mostra figura genitoriale capace e responsabile, così come evidenziato anche dei Servizi Sociali. Mostra attenzione ai bisogni dei figli e consapevolezza delle difficoltà educative in particolare con il figlio maggiore … Ad oggi si evidenzia come la madre rappresenti
l'unica figura genitoriale di riferimento per i due ragazzi”; relazione del Servizi Sociali del 07/10/2025: “La signora e i figli continuano a vivere in un alloggio in locazione sito nel Centro Pt_1
Storico di Cuneo;
la medesima svolge la propria attività lavorativa in qualità di col.f. presso alcune famiglie della zona. La donna mantiene regolari rapporti con la scrivente con la quale si relaziona in modo adeguato, accogliendo i consigli e le indicazioni proposte.”)
Ne consegue la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo all'odierna ricorrente anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio di documenti validi per l'espatrio) con il solo potere/dovere di vigilanza del padre.
Vi è anche da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione della figlia, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
In continuità con lo stato di fatto esistente, i minori mantengono la collocazione prevalente e la residenza presso la madre.
pagina 5 di 8 In ordine al regime di visita padre/figli, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza da parte ricorrente e dal minore e delle relazioni de Servizi, essendo incontestato che il padre non vede Per_1 da tempo i figli, il Collegio ritiene che la regolamentazione debba tenere conto di tale situazione al fine di tutelare i minori, sicché viene demandando ai Servizi di valutare le modalità e le tempistiche più opportune per reintrodurre le visite padre/figli, laddove il padre si attivi in tal senso, dimostrando di averne serio interesse.
Il Collegio ritiene inoltre opportuno confermare l'incarico ai Servizi Sociali di proseguire nello stretto monitoraggio del nucleo familiare, delegandoli a proseguire e/o attivare tutti i percorsi ritenuti necessari nell'interesse di minori.
Venendo agli aspetti economici, è incontestato che il padre debba contribuire per i figli mediante il versamento di un assegno perequativo, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “La contumacia, anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell'obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati”. (cfr. Corte d'Appello di Taranto sentenza n. 64/2015; Tribunale Milano, sentenza n. 6910/2018; Tribunale Rimini, sentenza n. 833/2019). E ciò in quanto la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Ciò posto, quanto al contributo al mantenimento del minore il Collegio, considerato che non sono stati allegati mutamenti delle condizioni economiche inquadrate nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del
06/11/2024, ritiene di far proprie le statuizioni assunte in via provvisoria e urgente dal giudice delegato relatore con riferimento alla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura di € 500,00 mensili (250,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto del fatto che è soggetto in giovane età e, secondo quanto riferito, svolge Controparte_1 regolare attività lavorativa, mentre la ricorrente percepisce retribuzioni veramente minime (circa
5.000,00 euro lordi all'anno) e deve far fronte al pagamento del canone di locazione.
L'A.U. verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente contumace e si liquidano in € 2.906,00 – di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisionale (applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa), in favore dell'RA essendo la parte ricorrente stata ammessa al gratuito patrocinio.
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 il 15/12/2002 in Rugombo (Burundi) matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Cuneo al n. 200, parte II, Serie C, dell'anno 2016;
2) ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione e Per_1 Per_2 residenza abituale presso la stessa;
4) DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
5) INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti di regolamentare le visite padre-figli nelle modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse dei minori e Per_1 Per_2
6) INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti e il NPI di proseguire e/o attivare gli interventi a supporto del nucleo famigliare e dei minori ritenuti necessari, con particolare attenzione al supporto socioeducativo e psicologico per i minori;
7) DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 500,00 Pt_1
(250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
8) DISPONE che l'A.U. venga percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
9) CONDANNA al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.906,00 in favore dell'RA essendo la parte ricorrente stata ammessa al gratuito patrocinio oltre esborsi, 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1294/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ARESE SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti
CONDIZIONI pagina 1 di 8 A) AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAFFORZATO DEI FIGLI RI HR E OM.
A.
1. I figli minori e rispettivamente di anni quasi 13 e 10, vengono affidati in via Per_1 Per_2 esclusiva c.d. rafforzata alla madre, riservando in capo alla stessa ogni potere e funzione decisionale, con collocamento e residenza presso la madre sita in Cuneo CN, Via Roma 20.
A.
2. Alla luce del provvedimento di misura cautelare pervenuto, il diritto di visita del padre attualmente resta sospeso e verrà eventualmente successivamente stabilito dai Servizi Sociali che determineranno le modalità e tempistiche di incontro padre / figli più opportune, anche avendo in considerazione quella che sarà l'evoluzione del procedimento penale in corso e delle eventuali statuizioni sul punto da parte della autorità giudiziaria competente.
B) MANTENIMENTO DEI RI E Per_1 Per_2
B.
1. In ragione del tempo di permanenza totalitario dei figli presso la madre e della loro crescita, il
Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento deli figli minori Controparte_1
e a somma complessiva di Euro 600,00 (Seicento/00) mensili, ovverosia Euro 300,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso giudiziale, a mezzo bonifico bancario intestato alla moglie sino alla loro indipendenza economica.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore come da Protocollo di Torino.
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge nei 10 giorni successivi alla richiesta.
Gli assegni unici spetteranno in via esclusiva alla madre e le detrazioni fiscali al 100% in capo alla madre in ragione del regime di affidamento esclusivo rafforzato richiesto.
C) ULTERIORI PATTUIZIONI.
C.
1. I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
C.
2. I coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del passaporto proprio e di quello dei figli minori e di altro documento valido per l'espatrio, acconsentendo sin Per_1 Per_2 da ora all'espatrio proprio e di quello dei figli.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa.”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“nulla si oppone”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/06/2024 ha esposto: Parte_1
- di essersi unita in matrimonio il 15/12/2002 in Rugombo (Burundi) con CP_1
, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 200,
[...] parte II, Serie C, dell'anno 2016;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato il [...] in [...] Persona_3
e ata il 08/06/2014 in Cuneo;
Persona_4
- che in data 24/02/2023 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza n. 415/2023 pubblicata il 31/05/2023 nel procedimento giudiziale recante R.G. 2382/2022 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'esito dell'udienza del 02/10/2024.
All'udienza del 22/10/2024 veniva escusso il minore e con ordinanza Persona_3 resa fuori udienza in data 06/11/2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei minori e con cui veniva Persona_3 Persona_4 disposto l'affidamento dei minori in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza abituale presso la stessa, la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) e dei minori, e Per_1 anche da parte del servizio di NPI della competente ASL CN1, un regime di visita padre/figli Per_2 con il monitoraggio del servizio e un contributo al mantenimento dei minori di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico del resistente.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, veniva fissata udienza per la rimessione della causa al
Collegio con assegnazione a parte ricorrente dei termini per gli scritti conclusionali.
All'udienza del 18/06/2025 veniva disposto un rinvio al fine di acquisire relazione da parte del servizio di NPI e relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali.
Alla successiva udienza del 15/10/2025, dato atto del deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociale territorialmente competenti (Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) e del servizio di NPI della competente ASL CN1, parte ricorrente si riportava alle conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva stata rimessa al Collegio per la decisione
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni in epigrafe riportate.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito pagina 3 di 8 con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (24/02/2023), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Invero, si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Ciò premesso, reputa il collegio che le statuizioni provvisorie adottate con l'ordinanza del 06/11/2024, meritino conferma.
Invero, il Collegio condivide le valutazioni espresse in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. e, anche all'esito delle relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociale territorialmente competenti
(Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) e del servizio di NPI della competente ASL CN1, ritiene che l'affidamento esclusivo richiesto dalla sig.ra sia, nel caso di specie, il regime Pt_1 maggiormente rispondente agli interessi dei figli minori.
Osserva preliminarmente il Collegio che gli artt. 337 bis e ss. c.c. prevedono l'affidamento ad entrambi i genitori quale regola generale, in considerazione del primario interesse dei figli ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Solamente qualora tale modalità si riveli contraria all'interesse dei figli minori, il giudice può disporne, con provvedimento motivato, l'affidamento in via esclusiva ad uno dei genitori.
Come noto, infatti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui uno dei genitori abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, serbando comportamento sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio coabiti stabilmente.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, dagli atti di causa e dalle relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociale territorialmente competenti (Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese) e del servizio di NPI della competente ASL CN1 emerge che il padre:
- è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. ai danni della ricorrente, la quale ha riferito anche in ordine ad episodi di violenza nei confronti del figlio minore , da Per_1 quest'ultimo confermati in sede di audizione (cfr. copia della querela sporta da
[...]
nei confronti di e della richiesta di rinvio a giudizio Pt_1 Controparte_1 nell'ambito del procedimento recante RGNR 624/2023 – GIP 1017/2024 prodotti dal PM in data 08/10/2024; verbale di audizione del minore del 22/10/2024); Per_1 pagina 4 di 8 - nel mese di marzo 2025 è stato attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e figli, con divieto per il padre di comunicare con qualsiasi mezzo con gli stessi e dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria;
misura poi aggravata con la custodia cautelare in carcere nel mese di aprile 2025 (cfr. doc. 1 comparsa conclusionale ricorrente del 17/05/2025);
- ha mostrato evidente disinteresse per i figli, non frequentandoli e non contattandoli, non provvedendo spontaneamente al relativo mantenimento e neppure costituendosi nel presente giudizio, avente ad oggetto questioni di rilevante importanza per i minori (cfr. relazione NPI del
02/10/2025: “Il padre, al contrario, risulta del tutto assente dalla vita dei figli. Anche in base a quanto riferito dai Servizi Sociali non ha dato seguito alle opportunità previste dal Tribunale per mantenere un contatto e non ha risposto alla convocazione della scrivente”; relazione del Servizi Sociali del 07/10/2025: “Il signor come già anticipato, non ha mai preso Per_3 contatti con il servizio scrivente”);
Il Collegio osserva, inoltre, che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermando una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre formulata dalla signora , potendo il Tribunale formulare nei riguardi della stessa, in ordine alla idoneità Pt_1 genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità (cfr. relazione NPI del 02/10/2025: “La mamma dei minori in oggetto si mostra figura genitoriale capace e responsabile, così come evidenziato anche dei Servizi Sociali. Mostra attenzione ai bisogni dei figli e consapevolezza delle difficoltà educative in particolare con il figlio maggiore … Ad oggi si evidenzia come la madre rappresenti
l'unica figura genitoriale di riferimento per i due ragazzi”; relazione del Servizi Sociali del 07/10/2025: “La signora e i figli continuano a vivere in un alloggio in locazione sito nel Centro Pt_1
Storico di Cuneo;
la medesima svolge la propria attività lavorativa in qualità di col.f. presso alcune famiglie della zona. La donna mantiene regolari rapporti con la scrivente con la quale si relaziona in modo adeguato, accogliendo i consigli e le indicazioni proposte.”)
Ne consegue la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo all'odierna ricorrente anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio di documenti validi per l'espatrio) con il solo potere/dovere di vigilanza del padre.
Vi è anche da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione della figlia, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
In continuità con lo stato di fatto esistente, i minori mantengono la collocazione prevalente e la residenza presso la madre.
pagina 5 di 8 In ordine al regime di visita padre/figli, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza da parte ricorrente e dal minore e delle relazioni de Servizi, essendo incontestato che il padre non vede Per_1 da tempo i figli, il Collegio ritiene che la regolamentazione debba tenere conto di tale situazione al fine di tutelare i minori, sicché viene demandando ai Servizi di valutare le modalità e le tempistiche più opportune per reintrodurre le visite padre/figli, laddove il padre si attivi in tal senso, dimostrando di averne serio interesse.
Il Collegio ritiene inoltre opportuno confermare l'incarico ai Servizi Sociali di proseguire nello stretto monitoraggio del nucleo familiare, delegandoli a proseguire e/o attivare tutti i percorsi ritenuti necessari nell'interesse di minori.
Venendo agli aspetti economici, è incontestato che il padre debba contribuire per i figli mediante il versamento di un assegno perequativo, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “La contumacia, anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell'obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati”. (cfr. Corte d'Appello di Taranto sentenza n. 64/2015; Tribunale Milano, sentenza n. 6910/2018; Tribunale Rimini, sentenza n. 833/2019). E ciò in quanto la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Ciò posto, quanto al contributo al mantenimento del minore il Collegio, considerato che non sono stati allegati mutamenti delle condizioni economiche inquadrate nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del
06/11/2024, ritiene di far proprie le statuizioni assunte in via provvisoria e urgente dal giudice delegato relatore con riferimento alla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura di € 500,00 mensili (250,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto del fatto che è soggetto in giovane età e, secondo quanto riferito, svolge Controparte_1 regolare attività lavorativa, mentre la ricorrente percepisce retribuzioni veramente minime (circa
5.000,00 euro lordi all'anno) e deve far fronte al pagamento del canone di locazione.
L'A.U. verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente contumace e si liquidano in € 2.906,00 – di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisionale (applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa), in favore dell'RA essendo la parte ricorrente stata ammessa al gratuito patrocinio.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 il 15/12/2002 in Rugombo (Burundi) matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Cuneo al n. 200, parte II, Serie C, dell'anno 2016;
2) ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione e Per_1 Per_2 residenza abituale presso la stessa;
4) DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
5) INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti di regolamentare le visite padre-figli nelle modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse dei minori e Per_1 Per_2
6) INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti e il NPI di proseguire e/o attivare gli interventi a supporto del nucleo famigliare e dei minori ritenuti necessari, con particolare attenzione al supporto socioeducativo e psicologico per i minori;
7) DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 500,00 Pt_1
(250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
8) DISPONE che l'A.U. venga percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
9) CONDANNA al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.906,00 in favore dell'RA essendo la parte ricorrente stata ammessa al gratuito patrocinio oltre esborsi, 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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