Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 810 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del giorno 11.04.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata in Locri Parte_1
(RC), alla via Tevere n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Staltari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Locri (RC), alla via Tevere n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Staltari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 02.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il 20.06.2024, e hanno Parte_1 Controparte_1
congiuntamente introdotto ricorso ai sensi degli artt. 453 bis.49 e 453 bis.51 per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.07.2006.
Con ordinanza del giorno 11.04.2025, resa all'esito della trattazione della causa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note fino al giorno
02.04.2025, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti, con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi, e della produzione della sentenza di omologa della separazione personale delle parti con attestazione del passaggio in giudicato, il Giudice delegato, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Locri, sostituita con la trattazione della causa mediante lo scambio di note, (fissata per il giorno 10.09.2024) a cui è conseguita l'emissione della sentenza del
Tribunale di Locri n. 65/2024 del giorno 11.09.2024 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione e attesa la dichiarazione congiunta delle parti, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LO
(RC), in data 27.07.2006, da nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...], alle condizioni concordate;
CP_1
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del LO (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 10, parte II, serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
c. Dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 11.04.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei