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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/09/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1380/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 23/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BURRAGATO Parte_1 P.IVA_1
GUGLIELMO e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MARTUCCI CAROLINA.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1. revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte con il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale:
3. accertare e dichiarare l'insussistenza di un diritto dell'ing. al CP_1 rimborso da parte di delle spese di rifornimento carburante e pedaggi Parte_2 autostradali per l'uso personale dell'autovettura aziendale;
4. dichiarare la legittimità delle trattenute operate dalla oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
5. condannare Parte_1
l'ing. alla restituzione dell'importo di euro 2.135,72 ricevuto in adempimento del
CP_1 decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6. condannare l'ing. alla rifusione di spese, diritti e
CP_1 onorari del presente giudizio. In via istruttoria Senza accettare l'inversione dell'onere probatorio, integralmente gravante sull'ing. in quanto attore sostanziale nel presente
CP_1 giudizio, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale dell'ing. e
CP_1 testimoniale su tutte le circostanze capitolate nella parte in fatto del presente ricorso che non fossero già ritenute provate per altra via, espunte da giudizi e precedute dalla locuzione “Vero che”, nonché, nella denegata ipotesi di loro ammissione, a prova contraria sugli eventuali capitoli avversari.”.
Per la parte resistente: “Voglia l'on. Tribunale adito, così disporre:
1. rigettare l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 365/2024 del 20.7.2024, emesso dal Tribunale di Pavia, sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento monitorio n.
978/2024, in quanto palesemente destituito di fondamento e non provato e, di conseguenza, 2. confermare il decreto ingiuntivo de quo;
3. rigettare la domanda riconvenzionale della
[...]
in quanto del tutto illegittima ed infondata, oltre che pretestuosa;
4.condannare Pt_1 controparte alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, anche per lite temeraria.
ISTRUTTORIA Quanto alla fase istruttoria si chiede che il G.L. voglia rigettare le prove testimoniali, così come indicate, non solo perché non articolate in capitoli separati e specifici, così come previsto dall'art. 244 cpc (allo stato sembra impossibile formulare una qualche domanda ai testi sulla base di quanto asserito nell'atto di opposizione a D.I.), ma anche perché superflue ed ininfluenti. In particolare si precisa che:
1. il teste è stato assunto solo Tes_1 nel marzo 2022 per cui non può essere a conoscenza dei fatti di causa;
2. il teste Tes_2 che presta la propria attività presso l'ufficio paghe esterne non può avere nessuna consapevolezza dei rapporti intercorsi fra le parti;
3. il teste essendo Testimone_3 socio e proprietario della come si evince dalla visura che si produce, ha un Parte_1 evidente interesse nella vicenda, per cui la sua testimonianza è vietata ex art. 246 cpc. Si chiede essere ammessi all'interrogatorio formale e/o alla prova testimoniale, del sig. Tes_4
in merito al seguente capitolo: “vero che la ditta ha sempre sostenuto
[...] Parte_1 tutte le spese di carburante e pedaggi autostradali dalla data di assunzione dell'ing. CP_1 avvenuta il 14.10.2019 sino alla busta paga di agosto 2023”; Si chiede, infine, l'acquisizione del fascicolo monitorio n. 978/2024. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi di controparte si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria a mezzo dei medesimi testi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto di condannare la Controparte_1 propria datrice di lavoro alla restituzione delle somme trattenute dalle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, febbraio ed aprile 2024 in quanto riferite all'utilizzo della vettura aziendale per motivi personali.
Pag. 2 di 6 In particolare, ha allegato: Controparte_1
- di essere stato assunto dal 14 ottobre 2019 dalla Parte_1
- che il contratto di lavoro prevede l'assegnazione, a titolo di benefit, di una autovettura aziendale ad uso promiscuo;
- che con scrittura privata del 24 ottobre 2019 era stata concessa in comodato la vettura A3 tg
FY983WL con la espressa previsione che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sarebbero rimaste a carico della Parte_1
- nelle buste paga dei mesi indicati sono state trattenute somme per spese personali riferibili al periodo che va dal 20.9.2022 al 9.4.2024.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2024 del 20 luglio 2024 si è opposta la società datrice di lavoro rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- che in base alle previsioni del regolamento aziendale alcun rimborso spetta al lavoratore per spese di carburante e di pedaggio personali;
- che nessuna pattuizione in deroga era stata stipulata con Controparte_1
- che con lettera del 1° aprile del 2023, allorquando è stata consegnata al lavoratore la vettura attualmente in uso era stato espressamente previsto che “tutte le spese connesse all'utilizzo del veicolo, da Lei sostenute nei giorni non lavorativi, compresi i pedaggi autostradali .. debbono intendersi integralmente a Suo carico (pertanto si precisa che non saranno rimborsate) (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente)”;
- che detta lettera non è stata sottoscritta dal lavoratore.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Dal contratto di assunzione (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) si evince che il lavoratore è assegnatario di una vettura aziendale ad uso promiscuo (cfr. punto 6) ed è stato convenuto che il lavoratore si impegna ad “attenersi alle vigenti procedure, scritte e verbali, alle indicazioni in esse contenute ed alle altre consuetudini in atto presso” la società (cfr. punto 12).
È stato documentato che a seguito dell'assunzione è stata consegnata al lavoratore una serie di documenti, tra cui vi è il regolamento aziendale (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Come è noto, il lavoratore è tenuto ad osservare il regolamento aziendale in quanto emanazione del potere direttivo del datore di lavoro;
nel caso di specie, giova richiamare poi il contenuto del contratto individuale di lavoro (cfr. punto 12) e l'avvenuta consegna del regolamento.
Pag. 3 di 6 Quest'ultimo prevede che all'atto di assegnazione dell'auto viene consegnato “un documento denominato “scrittura privata” che disciplinerà l'suo della predetta autovettura e determinerà il soggetto che dovrà sostenerne le spese (manutenzione e/o riparazione)”. Il regolamento prevede anche che “non saranno rimborsate spese personali per carburante e per pedaggi autostradali”.
Si ritiene, pertanto, che in assenza di previsioni specifiche contenute nel contratto di lavoro individuale in relazione ai costi di gestione della vettura occorre rifarsi, in linea generale, alle previsioni del regolamento aziendale ed, in particolare, al contenuto del documento denominato “scrittura privata”.
Giova, tuttavia, evidenziare che la disciplina di cui al documento in ultimo menzionato
è stata accettata in via generale dal lavoratore con la sottoscrizione del contratto individuale mediante l'impegno ad osservare le “vigenti procedure, scritte e verbali” in uso all'azienda di cui è stato messo a conoscenza mediante la consegna dei documenti menzionati (cfr. doc. n. 3 citato).
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la menzionata scrittura privata non abbisognava, per essere efficace tra le parti, di una adesione manifesta del lavoratore, in quanto non prevista dal regolamento.
Risulta poi documentato che con la scrittura del 14 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) era stato previsto che “le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni elencati in premessa – tra i quali era contemplata la vettura aziendale – resteranno a carico di così come quelle relative alla loro Parte_1 utilizzazione. Sono invece a carico del lavoratore che si obbliga a rimborsare il datore di lavoro, quanto quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a pagare per sanzione e qualunque spesa dovesse essere pagata per un eventuale uso contrario a norme di legge o per un uso scorretto e/o negligente”.
Si ritiene che con detta scrittura la datrice di lavoro, in deroga implicita a quanto previsto dal regolamento aziendale, abbia assunto espressamente gli oneri connessi anche alla utilizzazione dei beni aziendali. La conclusione è confermata dal fatto che a carico del lavoratore vengono posti solo gli esborsi per le sanzioni e gli eventuali utilizzi contrari alle norme e/o alla diligenza e non quelli riferibili all'utilizzo della vettura per motivi personali.
La stessa previsione è contenuta anche nella lettera del 24 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 4 bis fascicolo parte ricorrente) con la quale è stata consegnata al lavoratore una seconda vettura nonché in quella del 10/11/2022 (cfr. fascicolo parte ricorrente) che richiama in toto il precedente documento. La precisazione contenuta nella mail inviata al lavoratore il 4 ottobre
Pag. 4 di 6 2022 (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente) – in base alla quale le spese per l'utilizzo personale della vettura aziendale avrebbero dovuto essere sostenute dal lavoratore - è irrilevante in quanto non contenuta nella scrittura privata di cui al regolamento aziendale.
Le condizioni di utilizzo della vettura sono state, viceversa, espressamente e ritualmente modificate con il documento datato 1/4/2023 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente) che il lavoratore ha pacificamente ricevuto, quantomeno con la raccomandata depositata dal ricorrente (cfr. doc. sub ricorso).
In essa viene espressamente previsto che per uso promiscuo deve intendersi che “nelle giornate lavorative” il lavoratore potrà utilizzare la vettura aziendale “sia per finalità di servizio sia per uso personale” mentre per le spese sostenute nei giorni non lavorativi restano a carico del lavoratore.
Tuttavia, non può trascurarsi che le trattenute operate dalla società ricorrente sono tutte relative all'epoca antecedente alla consegna del documento in ultimo citato, durante la quale, come dianzi specificato, la società aveva assunto anche gli oneri di utilizzazione della vettura.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Parte ricorrente ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'insussistenza del diritto del resistente a vedersi rimborsate le spese di pedaggio e di carburante sostenute per l'utilizzo personale dell'auto aziendale.
Per le ragioni dianzi evidenziate la domanda deve essere accolta in relazione al periodo successivo al 1° aprile 2023.
4. In relazione al riparto delle spese di lite si osserva che il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte ricorrente integra un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca cui consegue una compensazione delle spese di lite nella misura del 40%. La restante parte delle spese viene posta a carico di parte ricorrente e viene liquidata nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
4.1. L'accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale esclude la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2024 del 20 luglio 2024;
Pag. 5 di 6 - accerta e dichiara il diritto della società opponente a non rimborsare all'opposto le spese personali per l'utilizzo della vettura aziendale a decorrere dal 1° aprile 2023;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in 1.235,40 per compensi professionali;
- rigetta la domanda di parte resistente svolta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
24/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1380/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 23/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BURRAGATO Parte_1 P.IVA_1
GUGLIELMO e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MARTUCCI CAROLINA.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1. revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte con il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale:
3. accertare e dichiarare l'insussistenza di un diritto dell'ing. al CP_1 rimborso da parte di delle spese di rifornimento carburante e pedaggi Parte_2 autostradali per l'uso personale dell'autovettura aziendale;
4. dichiarare la legittimità delle trattenute operate dalla oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
5. condannare Parte_1
l'ing. alla restituzione dell'importo di euro 2.135,72 ricevuto in adempimento del
CP_1 decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6. condannare l'ing. alla rifusione di spese, diritti e
CP_1 onorari del presente giudizio. In via istruttoria Senza accettare l'inversione dell'onere probatorio, integralmente gravante sull'ing. in quanto attore sostanziale nel presente
CP_1 giudizio, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale dell'ing. e
CP_1 testimoniale su tutte le circostanze capitolate nella parte in fatto del presente ricorso che non fossero già ritenute provate per altra via, espunte da giudizi e precedute dalla locuzione “Vero che”, nonché, nella denegata ipotesi di loro ammissione, a prova contraria sugli eventuali capitoli avversari.”.
Per la parte resistente: “Voglia l'on. Tribunale adito, così disporre:
1. rigettare l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 365/2024 del 20.7.2024, emesso dal Tribunale di Pavia, sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento monitorio n.
978/2024, in quanto palesemente destituito di fondamento e non provato e, di conseguenza, 2. confermare il decreto ingiuntivo de quo;
3. rigettare la domanda riconvenzionale della
[...]
in quanto del tutto illegittima ed infondata, oltre che pretestuosa;
4.condannare Pt_1 controparte alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, anche per lite temeraria.
ISTRUTTORIA Quanto alla fase istruttoria si chiede che il G.L. voglia rigettare le prove testimoniali, così come indicate, non solo perché non articolate in capitoli separati e specifici, così come previsto dall'art. 244 cpc (allo stato sembra impossibile formulare una qualche domanda ai testi sulla base di quanto asserito nell'atto di opposizione a D.I.), ma anche perché superflue ed ininfluenti. In particolare si precisa che:
1. il teste è stato assunto solo Tes_1 nel marzo 2022 per cui non può essere a conoscenza dei fatti di causa;
2. il teste Tes_2 che presta la propria attività presso l'ufficio paghe esterne non può avere nessuna consapevolezza dei rapporti intercorsi fra le parti;
3. il teste essendo Testimone_3 socio e proprietario della come si evince dalla visura che si produce, ha un Parte_1 evidente interesse nella vicenda, per cui la sua testimonianza è vietata ex art. 246 cpc. Si chiede essere ammessi all'interrogatorio formale e/o alla prova testimoniale, del sig. Tes_4
in merito al seguente capitolo: “vero che la ditta ha sempre sostenuto
[...] Parte_1 tutte le spese di carburante e pedaggi autostradali dalla data di assunzione dell'ing. CP_1 avvenuta il 14.10.2019 sino alla busta paga di agosto 2023”; Si chiede, infine, l'acquisizione del fascicolo monitorio n. 978/2024. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi di controparte si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria a mezzo dei medesimi testi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto di condannare la Controparte_1 propria datrice di lavoro alla restituzione delle somme trattenute dalle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, febbraio ed aprile 2024 in quanto riferite all'utilizzo della vettura aziendale per motivi personali.
Pag. 2 di 6 In particolare, ha allegato: Controparte_1
- di essere stato assunto dal 14 ottobre 2019 dalla Parte_1
- che il contratto di lavoro prevede l'assegnazione, a titolo di benefit, di una autovettura aziendale ad uso promiscuo;
- che con scrittura privata del 24 ottobre 2019 era stata concessa in comodato la vettura A3 tg
FY983WL con la espressa previsione che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sarebbero rimaste a carico della Parte_1
- nelle buste paga dei mesi indicati sono state trattenute somme per spese personali riferibili al periodo che va dal 20.9.2022 al 9.4.2024.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2024 del 20 luglio 2024 si è opposta la società datrice di lavoro rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- che in base alle previsioni del regolamento aziendale alcun rimborso spetta al lavoratore per spese di carburante e di pedaggio personali;
- che nessuna pattuizione in deroga era stata stipulata con Controparte_1
- che con lettera del 1° aprile del 2023, allorquando è stata consegnata al lavoratore la vettura attualmente in uso era stato espressamente previsto che “tutte le spese connesse all'utilizzo del veicolo, da Lei sostenute nei giorni non lavorativi, compresi i pedaggi autostradali .. debbono intendersi integralmente a Suo carico (pertanto si precisa che non saranno rimborsate) (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente)”;
- che detta lettera non è stata sottoscritta dal lavoratore.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Dal contratto di assunzione (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) si evince che il lavoratore è assegnatario di una vettura aziendale ad uso promiscuo (cfr. punto 6) ed è stato convenuto che il lavoratore si impegna ad “attenersi alle vigenti procedure, scritte e verbali, alle indicazioni in esse contenute ed alle altre consuetudini in atto presso” la società (cfr. punto 12).
È stato documentato che a seguito dell'assunzione è stata consegnata al lavoratore una serie di documenti, tra cui vi è il regolamento aziendale (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Come è noto, il lavoratore è tenuto ad osservare il regolamento aziendale in quanto emanazione del potere direttivo del datore di lavoro;
nel caso di specie, giova richiamare poi il contenuto del contratto individuale di lavoro (cfr. punto 12) e l'avvenuta consegna del regolamento.
Pag. 3 di 6 Quest'ultimo prevede che all'atto di assegnazione dell'auto viene consegnato “un documento denominato “scrittura privata” che disciplinerà l'suo della predetta autovettura e determinerà il soggetto che dovrà sostenerne le spese (manutenzione e/o riparazione)”. Il regolamento prevede anche che “non saranno rimborsate spese personali per carburante e per pedaggi autostradali”.
Si ritiene, pertanto, che in assenza di previsioni specifiche contenute nel contratto di lavoro individuale in relazione ai costi di gestione della vettura occorre rifarsi, in linea generale, alle previsioni del regolamento aziendale ed, in particolare, al contenuto del documento denominato “scrittura privata”.
Giova, tuttavia, evidenziare che la disciplina di cui al documento in ultimo menzionato
è stata accettata in via generale dal lavoratore con la sottoscrizione del contratto individuale mediante l'impegno ad osservare le “vigenti procedure, scritte e verbali” in uso all'azienda di cui è stato messo a conoscenza mediante la consegna dei documenti menzionati (cfr. doc. n. 3 citato).
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la menzionata scrittura privata non abbisognava, per essere efficace tra le parti, di una adesione manifesta del lavoratore, in quanto non prevista dal regolamento.
Risulta poi documentato che con la scrittura del 14 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) era stato previsto che “le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni elencati in premessa – tra i quali era contemplata la vettura aziendale – resteranno a carico di così come quelle relative alla loro Parte_1 utilizzazione. Sono invece a carico del lavoratore che si obbliga a rimborsare il datore di lavoro, quanto quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a pagare per sanzione e qualunque spesa dovesse essere pagata per un eventuale uso contrario a norme di legge o per un uso scorretto e/o negligente”.
Si ritiene che con detta scrittura la datrice di lavoro, in deroga implicita a quanto previsto dal regolamento aziendale, abbia assunto espressamente gli oneri connessi anche alla utilizzazione dei beni aziendali. La conclusione è confermata dal fatto che a carico del lavoratore vengono posti solo gli esborsi per le sanzioni e gli eventuali utilizzi contrari alle norme e/o alla diligenza e non quelli riferibili all'utilizzo della vettura per motivi personali.
La stessa previsione è contenuta anche nella lettera del 24 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 4 bis fascicolo parte ricorrente) con la quale è stata consegnata al lavoratore una seconda vettura nonché in quella del 10/11/2022 (cfr. fascicolo parte ricorrente) che richiama in toto il precedente documento. La precisazione contenuta nella mail inviata al lavoratore il 4 ottobre
Pag. 4 di 6 2022 (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente) – in base alla quale le spese per l'utilizzo personale della vettura aziendale avrebbero dovuto essere sostenute dal lavoratore - è irrilevante in quanto non contenuta nella scrittura privata di cui al regolamento aziendale.
Le condizioni di utilizzo della vettura sono state, viceversa, espressamente e ritualmente modificate con il documento datato 1/4/2023 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente) che il lavoratore ha pacificamente ricevuto, quantomeno con la raccomandata depositata dal ricorrente (cfr. doc. sub ricorso).
In essa viene espressamente previsto che per uso promiscuo deve intendersi che “nelle giornate lavorative” il lavoratore potrà utilizzare la vettura aziendale “sia per finalità di servizio sia per uso personale” mentre per le spese sostenute nei giorni non lavorativi restano a carico del lavoratore.
Tuttavia, non può trascurarsi che le trattenute operate dalla società ricorrente sono tutte relative all'epoca antecedente alla consegna del documento in ultimo citato, durante la quale, come dianzi specificato, la società aveva assunto anche gli oneri di utilizzazione della vettura.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Parte ricorrente ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'insussistenza del diritto del resistente a vedersi rimborsate le spese di pedaggio e di carburante sostenute per l'utilizzo personale dell'auto aziendale.
Per le ragioni dianzi evidenziate la domanda deve essere accolta in relazione al periodo successivo al 1° aprile 2023.
4. In relazione al riparto delle spese di lite si osserva che il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte ricorrente integra un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca cui consegue una compensazione delle spese di lite nella misura del 40%. La restante parte delle spese viene posta a carico di parte ricorrente e viene liquidata nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
4.1. L'accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale esclude la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2024 del 20 luglio 2024;
Pag. 5 di 6 - accerta e dichiara il diritto della società opponente a non rimborsare all'opposto le spese personali per l'utilizzo della vettura aziendale a decorrere dal 1° aprile 2023;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in 1.235,40 per compensi professionali;
- rigetta la domanda di parte resistente svolta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
24/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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