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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n 7283/2023 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione con ordinanza del
04/06/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to TAGLIABUE GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA VERDI, 14 24121 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE, nonché di
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
BELTRAM BORIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio e l'indirizzo PEC di quest'ultimo difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 CONVENUTA, avente ad oggetto: sinistro stradale
Conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni per e come da atti per Parte_1 Controparte_2
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14/11/2023, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
e chiedendone la Controparte_1 Controparte_2 condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 25/10/2021, verso le ore 20:30 circa, in
Seriate (BG), infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente citata, non si Controparte_1 costituiva e veniva dichiara contumace.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedeva limitarsi la condanna risarcitoria a quanto ritenuto di giustizia, considerati l'acconto già versato e il concorso di colpa dell'attore, infine concludendo come riportato in epigrafe.
2. Alla luce della documentazione depositata e, in particolare, del doc. 2 dell'assicuratrice, deve ritenersi acclarato il sinistro de quo, nonché accertata la responsabilità del veicolo della parte convenuta per il 75%, a fianco alla quale deve sancirsi la corresponsabilità attorea nella misura del 25%.
2.1. Per quanto attiene al veicolo del convenuto, deve osservarsi come risulta provato, dal doc. 2 predetto, l'illecita immissione sulla strada del sinistro dalla stazione carburante di provenienza, violandosi non solo l'obbligo di precedenza in favore del motociclo attoreo, bensì anche la segnaletica orizzontale e verticale, vietante l'inversione ad “U” posta in essere ed a seguito della quale vi è stato l'impatto de quo. Le citate
2 inosservanze sono ulteriormente aggravate dalla documentata circostanza di come, fin dall'inizio delle stesse, la parte convenuta avesse visione del motociclo attoreo (così pag. 43 del doc. 2 dell'assicuratrice).
2.2. Nondimeno, residua una responsabilità del 25% in capo all'attore per l'eccessiva velocità tenuta. Invero, non solo e non tanto tale parte non ha dimostrato la liceità della stessa in superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. – pur rientrando la velocità nell'onere della prova, laddove attinente al chilometraggio orario e non genericamente aggettivata, in base al combinato disposto dei principi di Cass., Sez. 3, Sentenza n.
1937 del 10/02/2003, Rv. 560333 – 01, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
11143 del 16/07/2003, Rv. 565147 – 01 e Trib. Bergamo, ord. del
9/5/2017 -, ma anche e soprattutto risulta provata in positivo una andatura non congrua allo stato dei luoghi ed alle circostanze del caso di specie. In particolare, l'attore non ha osservato l'art. 141 ratione temporis applicabile, laddove, a prescindere dal limite numerico dei chilometri orari, impone un andamento atto a determinare l'“arresto tempestivo” in caso di necessità (comma 2), con particolare riguardo in caso di intersezioni prossime (comma
3). Tale condotta non è stata compiutamente tenuta, visto – anche alternativamente - che a) la verificazione del sinistro conferma la conduzione di una velocità non idonea al preventivo arresto,
b) in base a pag. 43-45 del doc. 2 dell'assicuratrice, intercorrono 3 secondi (dal 54° compreso al 56° compreso) dal momento in cui il motociclista poteva avvistare l'inizio della manovra di mancata precedenza dell'auto al frangente dell'impatto, laddove, invece, la giurisprudenza ha ritenuto che anche un solo secondo sia un tempo sufficiente per una idonea reazione nella guida in situazioni di ordinario traffico stradale (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19927 del
2004),
c) le fotografie di cui al doc. 2 dell'assicuratrice attestano danni di entità tale sull'auto da lasciar postulare una
3 velocità eccedente le sopraindicate norme del codice della strada.
2.2.1. Quanto suesposto rende superfluo conferire rilievo al giudizio di carenza di “moderazione” nel procedere, compiuto dagli
Operanti a pag. 2 del doc. 2 dell'assicuratrice, ed ad eventuali argomenti di prova evincibili dal rifiuto dell'attore a rendere l'interrogatorio libero (come da verbale della prima udienza).
2.2.2. Irrilevante, poi, la pronuncia, di cui al doc. 16 attoreo, del Giudice di Pace di Bergamo sulla sanzione amministrativa irrogata all'attore, in quanto - scontata la carenza di efficacia di giudicato di tale sentenza nel procedimento de quo - meramente argomentante circa la carenza di motivazione e di spiegazione degli “elementi oggettivi” indicati nel verbale impugnato, non già sindacante o smentente le lettere suesposte.
2.2.3. Ad esiti diversi non sarebbe stato possibile pervenire neanche previo esperimento della richiesta CTU cinematica nel presente procedimento: non solo e non tanto la stessa sarebbe stata lesiva dell'onere probatorio di cui al punto 2.2. della presente motivazione (in tema, Cass. Sez. 3, ord. del 19/04/2023,
n. 10540, Rv. 667410 - 01), ma anche e soprattutto deve rammentarsi come, secondo la giurisprudenza, “Qualora non occorra accertare la specifica violazione di norme che prescrivono limiti fissi di velocità, ma debba giudicarsi unicamente della eccessività e della pericolosità di essa in relazione alla situazione dei luoghi, il giudice di merito non è tenuto né a misurare con precisione la velocità cui una parte è tenuta, né a calcolare il limite sotto il quale sarebbe stato necessario mantenerla. È sufficiente, infatti, che il giudice, il quale non è obbligato per tale esigenza a ricorrere a calcoli di dinamica o di cinematica, indichi gli elementi di fatto e le logiche deduzioni in base alle quali egli ha valutato, sia pure approssimativamente, la velocità e dia adeguata ragione del convincimento formatosi circa la pericolosità o la non pericolosità della velocità in rapporto all'obiettiva situazione ambientale” (così Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31967 del 2018).
4 3. Così ripartite le responsabilità, occorre pervenire alla liquidazione del risarcimento dei danni.
3.1. Per quanto attiene ai danni non patrimoniali, occorre fare prioritariamente riferimento alla CTU medico-legale espletata che ha, convincentemente, con un criterio d'indagine serio e puntuale, ravvisato, quali conseguenze del sinistro
• un danno biologico temporaneo totale per 15 giorni,
• un danno biologico temporaneo parziale del 75% per 90 giorni,
• un danno biologico temporaneo parziale del 50% per 60 giorni,
• una incapacità lavorativa generica coincidente con i periodi suesposti,
• un danno biologico permanente del 25%, senza che si possa accedere al diverso computo prospettato dal CTP di parte attrice, osservato come ogni valutazione sulle invalidità implica un vaglio sintetico-qualitativo, e non già una mera sommatoria delle percentuali medico-legali dei singoli pregiudizi, come in tal senso congruamente motivato dall'ausiliario del
Giudice (che, pertanto, non è incorso nei vizi indicati a pag. 7 della comparsa conclusionale dell'assicuratrice convenuta).
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di danno biologico accertato superiore al 9%, deve farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
3.1.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea e della relativa sofferenza, considerato altresì il pregiudizio arrecato alla capacità lavorativa generica, l'importo di € 15.750,00: pertanto, detraendo il 25% ex art. 1227, comma 1, c.c., nonché anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo, all'attualità, di
➢ € 11.812,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data del 14/11/2023 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 14/11/2023) su detta somma da
5 devalutarsi alla data del sinistro del 25/10/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 25/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.1.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed al relativo patimento, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, avrebbe dovuto aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 125.107,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi
(25%), della relativa sofferenza, dell'età di 40 anni del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 08/04/2022 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Tuttavia, per la voce in esame, deve ridursi tale ammontare del
25% ex art. 1227, comma 1, c.c. e, pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del
2017) e dunque – in questo caso – dall'08/04/2022, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo, all'attualità, di
➢ € 93.830,25, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data del 14/11/2023 ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data del 14/11/2023) su detta somma da devalutarsi alla data dell'08/04/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/04/2022 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.1.3. Nulla si riconosce come altri aumenti personalizzati o danni non patrimoniali, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze così specifiche, peculiari, diverse da
6 quelle suesposte, tali da imporre l'aumento predetto o un'aggiuntiva liquidazione e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, le Tabelle del Tribunale di
Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età
(in tema, ex multis, Cass., ord. n. 30293 del 2023).
3.2. Per quanto attiene ai danni patrimoniali, deve evidenziarsi quanto segue.
3.2.1. Circa le spese mediche, comprensive del rifacimento della lente oftalmica, deve aversi riguardo all'importo – correttamente computato ed emendato da errori di calcolo - di € 3.242,86 (=
1742,86 + 1500) ritenuto congruo dal CTU medico-legale e conseguente al sinistro de quo. Defalcato tale ammontare del 25% ex art. 1227, comma 1, c.c. ed applicati i principi di S.U., sent.
n. 1712/95, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di
➢ € 2.432,15, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 14/11/2023 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/11/2023) sul 75% di ciascun esborso riconosciuto, anno per anno da rivalutarsi dalla data di ciascun esborso riconosciuto sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2.1.1. L'ammontare così quantificato non deve essere ulteriormente decurtato della detrazione fiscale eccepita dall'assicuratrice convenuta, non essendo provati né la fruizione effettiva di tale beneficio, né i presupposti per tale trattamento tributario, tra cui il reddito e la relativa misura. Tanto meno, poi, può dubitarsi dell'onere probatorio di ciò in capo all'eccepente, tenuto in considerazione come “Il principio secondo il quale il risarcimento, mirando a ristabilire il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, non deve costituire fonte di lucro per
7 il danneggiato stesso, onde se dal fatto dannoso sia derivato anche qualche vantaggio, questo deve essere valutato e sottratto all'ammontare della perdita, presuppone per la sua applicazione che il debitore abbia fornito la prova dell'assunto arricchimento dell'altra parte, e non si sia limitato ad indicare un possibile o anche probabile vantaggio” (così Cass. Sez. 3, sent. del
16/01/1962, n. 58, Rv. 250100 - 01).
3.2.1.2. La voce de qua non è interessata, inoltre, dall'improponibilità eccepita dall'assicuratrice a pag. 16-17 della propria comparsa: tale sanzione processuale è prevista per la sola omissione della raccomandata ante causam, ai sensi del codice delle assicurazioni, incombente che, nel caso di specie, è stato osservato. In tal senso, del resto, la Suprema Corte ha osservato come “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 c.ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 c.ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria” (così Cass. Sez. 3, ord. del 21/11/2024, n. 30091,
Rv. 673162 - 01).
3.2.2. Per quanto attiene ai danni al motociclo attoreo, rilevato che dal doc. 2 di parte convenuta si evince una sufficiente solidità del relitto dopo il sinistro, tale da lasciar presumere la riparabilità del mezzo, deve prediligersi e partirsi dalla stima dei costi di riparazione prospettati dall'assicuratrice, in data 10/05/2022, nella misura di € 8.226,32 per la riparazione del mezzo (così pag. 11 del doc. 4 attoreo) e cioè € 9.032,50 comprendendo la rivalutazione alla data odierna, e ciò anche a non voler evincere una ulteriore conferma della sufficienza di detto
8 ammontare dalla stima della moto integra, evincibile da pag. 5 del doc. 8 attoreo. Ne consegue che
- ridotto l'importo da ultimo citato numericamente del 25% ex art. 1227, comma 1, c.c., così giungendo ad € 6.774,38,
- sottratto da quest'ultimo € 4.907,63, vale a dire la rivalutazione alla data odierna dell'acconto di € 4.523,16, ricevuto il 10/06/2022 e volutamente imputato dall'attore a titolo di anticipo sul maggior danno (e, non già, in parte qua, a compenso del difensore per l'auspicata transazione, come inizialmente proposto dall'assicuratrice), in base al doc. 4 attoreo,
- ed applicati i principi di S.U., sent. n. 1712/95,
i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo, all'attualità (e, dunque, già rivalutato), di
➢ € 1.866,75, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c. sull'ammontare di € 6.774,38 da devalutarsi alla data del sinistro del 25/10/2021 e mese per mese da rivalutarsi dalla data del 25/10/2021 sino alla data di ricezione dell'acconto del 10/06/2022, ed oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 14/11/2023 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/11/2023) sull'importo di € 1.866,75 da devalutarsi alla data del
10/06/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
10/06/2022 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2.3. La riparabilità del mezzo esclude il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e, pertanto, la risarcibilità delle – peraltro indimostrate – spese di rottamazione, nonché quelle per i bolli e per il – documentato ma non allegato tempestivamente – premio assicurativo.
9 3.2.4. Nulla è dovuto a titolo di straordinari non effettuati, in quanto non provati per nesso di causalità giuridica ex art. 1223
c.c. ed importo.
3.2.5. Medesimo esito negativo concerne il risarcimento per gli indumenti, in parte in quanto rinvenibili sì nelle foto di cui al doc. 2 dell'assicuratrice ma non immortalati o altrimenti dimostrati come inutilizzabili dopo il sinistro, in parte perché non provati come indossati in tale momento (aspetti segnatamente rimasti estranei dalla stima bonariamente concordata dalle parti a seguito della seconda proposta estimativa ex art. 185bis c.p.c., formulata in data 07/02/2024).
3.2.6. Occorre solo puntualizzare che gli interessi suesposti seguono il tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. o quello ex art. 1284, comma 4, c.c., nei termini sopraindicati, dovendosi considerare (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n.
12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
4. Le spese processuali dell'attore seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore dell'attore, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la nota spese depositata, l'esorbitanza dal limite della stessa delle spese di CTP (in quanto non rinunciate e solo non condivisibilmente ritenute afferenti alla domanda di merito, come da atto del 03/04/2025), in € 3.310,70 per spese vive (comprensive
10 delle spese di CTP, per come depositate nel doc. 36 attoreo, prodotto in data 03/04/2025) ed € 14.103,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria
€ 5.670,00, fase decisoria € 4.253,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
4.1. Parimenti le spese di CTU, liquidate come da acconto, seguono la prevalente soccombenza e vanno poste definitivamente, in solido e in parti uguali nei rapporti interni, a carico dei convenuti, con i conseguenti obblighi restitutori.
4.2. Si procede alla comunicazione ex art. 148, comma 10, del
D.lgs. n. 209 del 2005, vista la differenza tra acconto versato e risarcimento dei danni riconosciuto.
4.3. Per il ritiro di quanto depositato manualmente in RI
(in ispecie, i DVD di parte attrice) si segue la disciplina del ritiro del fascicolo di parte dopo il deposito della sentenza: pertanto, sono autorizzati la parte depositante o il suo procuratore a provvedere al ritiro di quanto così prodotto in
RI (in applicazione analogica della circolare del
Ministero della Giustizia del 7-8/1/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
) Accertate e dichiarate le responsabilità per come indicate in parte motiva, condanna in solido e Controparte_1 al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, dei seguenti importi:
[...]
€ 11.812,50, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. sino alla data del 14/11/2023 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 14/11/2023) su detta somma da devalutarsi alla data del 25/10/2021 ed anno per anno da
11 rivalutarsi dalla data del 25/10/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 93.830,25, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. sino alla data del 14/11/2023 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data del 14/11/2023) su detta somma da devalutarsi alla data dell'08/04/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data dell'08/04/2022 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 2.432,15, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 14/11/2023 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/11/2023) sul 75% di ciascun esborso riconosciuto, anno per anno da rivalutarsi dalla data di ciascun esborso riconosciuto sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 1.866,75, oltre interessi legali ex art. 1284, comma
1, c.c. sull'ammontare di € 6.774,38 da devalutarsi alla data del sinistro del 25/10/2021 e mese per mese da rivalutarsi dalla data del 25/10/2021 sino alla data di ricezione dell'acconto del 10/06/2022, ed oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data del 14/11/2023 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 14/11/2023) sull'importo di € 1.866,75 da devalutarsi alla data del
10/06/2022 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
10/06/2022 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
12 ) Rigetta nel resto;
) Condanna in solido e Controparte_1 [...] al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese processuali, liquidate in € 3.310,70 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
) Pone le spese di CTU, liquidate come da acconto, definitivamente, in solido e in parti uguali nei rapporti interni, a carico di e Controparte_1 [...]
, con i conseguenti obblighi restitutori;
Controparte_2
) Ai sensi dell'art. 148, comma 10, del D.lgs. n. 209 del 2005, dispone che la RI comunichi la presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del capo della norma citata.
Bergamo, 04/06/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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