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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11767/2024 R.G.L.,
PROMOSSA DA
, nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa per procura in atti, dall'Avv. Marta C.F._1
Francesca D'Angelo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 a rogito del notaio di Fiumicino (Roma) – in atti;
Persona_1
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, le seguenti ordinanze ingiunzione:
- O.I. n. O.I.-002597448 relativa all'atto di accertamento n.
.2100.15/02/2023.0095659 DEL 15.02.2023, CP_1
, notificata in data 14/11/2024, al ricorrente, anche nella sua qualità di titolare e rappresentante legale della omonima ditta individuale, con la quale veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione e spese, della somma di € 11.676,81, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità
2021;
O.I.-002022306 relativa all'atto di accertamento n.
.2100.20/11/2019.0584604 del 20.11.2019, notificata in data 14/11/2024, al CP_1 ricorrente, anche nella sua qualità di titolare e rappresentante legale della omonima ditta individuale, con la quale veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione e spese, della somma di € 3.165,00, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità 2018.
1 Eccepiva l'infondatezza della pretesa, stante la mancata/invalida notifica dell'accertamento presupposto, l'intervenuta decadenza, la carenza di motivazione, mancanza di proporzionalità.
Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
28/12/2024).
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' dichiarando che era stato disposto CP_1
l'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione impugnate (come da atti di annullamento che allegava), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
In allegato alla memoria depositata il 13/03/2025 l' produceva : “Disposizione CP_1
n° 210000-25-0154 del 11/03/2025, Oggetto: Provvedimento di annullamento in
Autotutela del provvedimento, notificato in data 14/11/2024, in materia di
"Contributi - SANZIONI - SOMME AGGIUNTIVE" OI-002022306”, nonché
“Disposizione n° 210000-25-0155 del 13/03/2025 Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 14/11/2024, in materia di "Contributi - SANZIONI - SOMME AGGIUNTIVE" OI-002597448” ossia atti di annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte – adottati rispettivamente con la seguente motivazione: “Considerato che l'avviso di accertamento .2100.20/11/2019.0584604, prodromico all'emissione della OI- CP_1
002022306, è stato consegnato all'agente notificatore oltre i termini di cui all'art. 14 della L. 689/81 (e precisamente in data 07/12/2019).”e “Considerato che l'avviso di accertamento .2100.15/02/2023.0095659, prodromico all'emissione della CP_1
OI-002597448, è stato consegnato all'agente notificatore oltre i termini di cui all'art. 14 della L. 689/81 (e precisamente in data 16/03/2023)”. L'udienza del 25 marzo 2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti come in atti, e a seguito della stessa - ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale - è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Si dà atto che l' con riguardo alle ordinanze - ingiunzione opposte ha CP_1 dichiarato di avere proceduto all'annullamento in autotutela, all'uopo allegando i provvedimenti di annullamento delle medesime ordinanze ingiunzione, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, in seno alle note sostitutive dell'udienza depositate in data
16/03/2025 ha preso atto che l' ha proceduto all'annullamento delle ordinanze CP_1 ingiunzione;
non si è opposta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per il favore delle spese secondo il principio della soccombenza “virtuale”. Invero, sulla base di quanto allegato e documentato dall' ed in maniera CP_1 assorbente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' resistente provveduto in autotutela a annullare le ordinanze-ingiunzione CP_1 oggetto di opposizione nella presente sede (cfr memoria e documentazione ). CP_1
Invero, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
2 sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Poiché parte opponente ha insistito sul punto, la statuizione sulle spese va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione rilevano: per un verso, la fondatezza dei motivi di ricorso come comprovati in atti, nonché l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' che peraltro ha disposto in autotutela;
per altro CP_1 verso, la condotta processuale dello stesso , di riconoscimento Controparte_2 della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (ancorchè successivamente al deposito del ricorso introduttivo).
Il che giustifica la compensazione - in ragione della metà - delle spese di lite tra le parti;
le stesse, per la restante parte (1/2) seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e del valore della causa e vengono poste a carico dell' CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del Procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11767/2024 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente, in ragione della metà (1/2), le spese CP_1 processuali che liquida - in parte qua - in Euro 932,00, oltre eventuali esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del
Procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Compensa, per la restante parte (1/2), le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, in data 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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